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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/04/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 79/2023 promossa in grado d'appello
DA
(già ) (C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in VIA PASSIONE 8 20122 MILANO presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MIOTTO GIAMPAOLO ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in C.SO Controparte_1 P.IVA_2
VERCELLI, 40 20145 MILANO presso lo studio dell'avv. DAMINELLI SIMONA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TOFFOLETTO
ALBERTO ), all'avv. LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE C.F._2
pagina 1 di 14 ( ), all'avv. PESENTI MARCO ( ), CP_2 C.F._3 C.F._4
all'avv. ROMEO CHRISTIAN ( ) e all'avv. CIPOLLA C.F._5
LUCIANA ( ) C.F._6
APPELLATA
Conclusioni
“nel merito: in totale riforma dell'appellata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n.
9751/2022 del Tribunale di Milano (G.U.: Dott.ssa Anna Giorgia Carbone), pubblicata il 13.12.2022, respinta ogni contraria eccezione, voglia la Ecc.ma Corte d'appello di
Milano nel merito:
• accertata la responsabilità di per il pagamento dell'assegno bancario Controparte_1
non trasferibile per cui è causa a persona diversa dal rispettivo prenditore ed altresì il danno conseguitone a (oggi , Parte_2 Parte_1
condannarsi la stessa al suo risarcimento e quindi al pagamento in Controparte_1
favore di (già della somma complessiva Parte_1 Parte_2
di € 7.678,87 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
• per effetto dell'accoglimento del proposto appello condannarsi a Controparte_1
restituire ad (già la somma di € Parte_1 Parte_2
4.377,36 corrispostale da quest'ultima in esecuzione della sentenza appellata, con gli pagina 2 di 14 interessi legali nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data del pagamento eseguito a quella della restituzione;
• con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
• in via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art 210 c.p.c. a di esibire l'estratto conto completo del conto corrente e/o la copia del libretto CP_1
di risparmio sul quale è stata versata la somma portata dall'assegno oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente l'apertura e la chiusura del conto corrente presso il quale il titolo è circolato.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- ritenere inammissibile l'appello spiegato avverso la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 345 c.p.c.;
NEL MERITO
- respingere l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n.9751/2022 del Tribunale di Milano pubblicata in data 13 dicembre 2022 ad epilogo del giudizio recante n.
3581/2022;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto meramente esplorative;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 14 (che nel corso del giudizio di primo grado mutava Parte_2
denominazione in conveniva in giudizio davanti al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Milano, chiedendo, previo accertamento di responsabilità della convenuta per aver pagato l'assegno bancario di traenza non trasferibile (n. 0409937575-03) per euro 6.300,00 a persona diversa dal prenditore, la condanna della al risarcimento Pt_3
del danno da liquidarsi in euro 7.678,87 oltre interessi.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che:
− l'assegno di traenza era stato emesso da Banca Carige Italia S.p.A. in data 5 luglio
2017 su richiesta di a nome di con il quale la Pt_2 Persona_1
società assicuratrice aveva concordato il pagamento di un indennizzo di euro 6.300,00 in relazione ad una controversia insorta per il risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale;
− nonostante Banca Carige avesse provveduto a spedire l'assegno al , questi Per_1
aveva comunicato ad di non averlo mai ricevuto;
Pt_2
− acquisita copia dell'assegno, aveva appurato che era stato presentato Pt_2
presso uno sportello di da tale , che aveva ottenuto l'incasso, CP_1 Parte_4
essendo stata effettuata sul titolo l'abrasione del cognome e del nome del legittimo prenditore nonchè la scritturazione di ”; Parte_4
− aveva, quindi, disposto un secondo pagamento in favore del . Pt_2 Per_1
La società attrice riteneva, pertanto, che fosse responsabile ai sensi dell'art. CP_1
43, secondo comma, R.D. 1736/1933 (“Legge assegni”) per avere pagato la somma portata dal titolo a persona diversa dal legittimo prenditore, violando gli obblighi di diligenza in fase di negoziazione.
L'attrice, oltre a chiedere il risarcimento per il duplice esborso sopportato, chiedeva altresì il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale resa dal difensore, quantificate in complessivi euro 1.387,87.
pagina 4 di 14 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_1
deducendo di aver diligentemente operato, in difetto di evidenti segni di contraffazione sul titolo.
La eccepiva, in subordine, la responsabilità concorsuale dell'attrice ex art. 1227 Pt_3
c.c., non avendo dimostrato di aver scelto un mezzo sicuro nella trasmissione Pt_2
dei titoli, e chiedeva, in ulteriore subordine, di essere autorizzata alla chiamata in causa della signora per essere manlevata dall'eventuale condanna al pagamento in Pt_4
favore dell'attrice.
Respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 9751/2022, con la quale rigettava le domande attoree, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Secondo il Tribunale, in sintesi:
− l'assegno di traenza rientrava nel genus dell'assegno bancario;
− la responsabilità della Banca negoziatrice era di natura contrattuale da contatto sociale qualificato, come riconosciuto dalla S.C. (Sez. Un. 1247/2018);
− le oggettive peculiarità dell'assegno di traenza (“privo di firma di traenza quando viene inoltrato dalla banca trattaria al suo beneficiario;
tale firma verrà apposta dal medesimo beneficiario in seguito, nella prossimità, cioè, della presentazione del titolo per l'incasso”) imponevano di valutare la diligenza del funzionario che riceve il titolo non “soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario, quali nel caso in esame le evidenti contraffazioni dei titoli”;
− la Banca negoziatrice dell'assegno aveva, tuttavia, dimostrato di disporre da tempo, al momento della negoziazione del titolo, della sottoscrizione della prenditrice pagina 5 di 14 (specimen) ai fini della comparazione della firma di traenza apposta sull'assegno, risultando la correntista di sin dal gennaio 2016; Pt_4 CP_1
− l'esame visivo del titolo non giustificava sospetti di non autenticità, non presentando evidenti segni di contraffazione rilevabili “ictu octuli”, abrasioni o alterazioni, e recando, invece, sia sulla facciata anteriore che sul retro, la firma della correntista, conforme a quella di cui allo specimen;
− escludeva, quindi, la responsabilità della convenuta che, sulla base di tali Pt_3
prove, aveva dimostrato di aver tenuto una condotta conforme a buona fede e diligenza;
− rilevava che, come dimostrato dalla documentazione versata in atti (in particolare, la querela di furto – doc. 8 fascicolo primo grado appellante), la spedizione del titolo era avvenuta per posta ordinaria, e non tramite raccomandata, con conseguente assunzione, da parte della compagnia di assicurazione, del rischio di trafugamento del titolo.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da che ne chiede Parte_1
la riforma sulla base di due motivi così rubricati:
1. “Sull'inadempimento dell'onere probatorio incombente su in quanto banca CP_1
negoziatrice dell'assegno di traenza non trasferibile da essa pagato, ai fini del disposto dell'art. 43, R.D. n. 1736/1933”
2. “Sulla riproposizione delle istanze istruttore formulate in primo grado”.
Si è costituita in giudizio contestando tanto l'ammissibilità quanto il Controparte_1
merito dell'appello proposto da e chiedendo la conferma della sentenza Parte_1
impugnata.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
pagina 6 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, ha lamentato l'erroneità della decisione di Parte_1
primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la avesse dimostrato di Pt_3
aver correttamente adempiuto agli obblighi di identificazione del presentatore dell'assegno non trasferibile.
L'appellante ha, altresì, censurato la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provata la diligenza di nella fase di incasso dell'assegno, escludendo CP_1
erroneamente la presenza, sull'assegno, di segni di contraffazione evidenti, ovvero rilevabili ictu oculi.
Con riferimento alla modalità di spedizione dell'assegno, l'appellante ha eccepito che la controparte non aveva provato che la spedizione del titolo fosse avvenuta per posta ordinaria.
Secondo l'appellante, in ogni caso, la spedizione dell'assegno non trasferibile mediante posta ordinaria potrebbe al più determinare un concorso di colpa del mittente ex art. 1227 c.c., non potendo valere ad escludere la responsabilità della Banca negoziatrice che paghi l'assegno a persona diversa dal titolare.
Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante ha reiterato le istanze istruttorie già formulate in primo grado, chiedendo, in particolare, l'esibizione da parte di CP_1
dell'estratto conto completo del c/c intestato alla signora sul quale è stata versata Pt_4
la somma portata dall'assegno.
L'appellata contestata l'ammissibilità ex art. 345 c.p.c. di talune doglianze CP_1
dell'appellante, ha sostenuto la correttezza della decisione appellata nella parte in cui ha ritenuto diligente la condotta di identificazione della presentatrice dell'assegno, correntista da più di un anno della stessa e, quindi, soggetto noto alla filiale in cui Pt_3
il titolo era stato portato all'incasso. ha inoltre sottolineato come la denuncia-querela relativa al CP_1
trafugamento/falsificazione del titolo risalisse al mese di giugno 2018, a oltre un anno pagina 7 di 14 dall'emissione del titolo (avvenuto il 5 luglio 2017) e a quasi un anno di distanza dall'incasso del medesimo (avvenuto il 17 agosto 2017) e che non potesse, quindi, pretendersi dalla negoziatrice un diverso comportamento in fase di negoziazione.
La appellata ha, infine, eccepito l'impossibilità di procedere alla produzione della Pt_3
copia cartacea dell'assegno, conservato, secondo quanto disposto dal D.L. 70/2011, soltanto per i sei mesi successivi al termine di presentazione, allo spirare dei quali lo stesso era stato distrutto (c.d. processo di “Check Image Truncation”).
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato.
Deve anzitutto escludersi, indipendentemente dalla rilevanza ai fini del decidere, la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità per novità sollevata da ai sensi CP_1
dell'art. 345 c.p.c. in relazione alle seguenti doglianze della parte appellante:
-deduzioni in punto di distanza tra luogo di emissione dell'assegno e luogo dell'incasso;
-contestazioni in merito presunte anomalie circa la tenuta del conto corrente della prenditrice del titolo di credito;
-eccezione inerente al mancato deposito di tutti gli estratti relativi al conto corrente intestato alla cliente di IG.ra e ulteriori (inconferenti) Controparte_1 Parte_4
contestazioni inerenti ai movimenti bancari evidenti dall'estratto conto di quest'ultima.
Contrariamente a quanto eccepito dalla appellata, infatti, in relazione Pt_3 Parte_1
ai punti suindicati ha reiterato le doglianze già proposte in primo grado.
Sulla distanza tra il luogo di emissione dell'assegno e il luogo dell'incasso del titolo, alla pag. 7 dell'atto di citazione in primo grado, la società qui appellante osservava, infatti, che “la diligenza della Banca negoziatrice avrebbe dovuto essere massima, trattandosi di assegno presentato (da una persona che non era correntista) non solo “fuori piazza”, ma a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di emissione”
In relazione alle anomalie nella tenuta del c/c della prenditrice del titolo (sul quale era stata versata la somma portata dall'assegno oggetto del giudizio), l'appellante aveva, pagina 8 di 14 parimenti in primo grado, richiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei relativi estratti conto (v. memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 5 settembre 2022)
Nel merito dell'appello, con riferimento alla responsabilità della Banca negoziatrice, va osservato quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. S.U. n. 12477/2018), e come rilevato altresì dal primo giudice, l'art. 43, comma 2 R.D. n. 1736/1933 pone in capo alla Banca negoziatrice l'obbligo di procedere con diligenza all'identificazione del soggetto che si presenta per l'incasso di un assegno non trasferibile e, in caso di inadempimento a tale obbligo, pone in capo alla Banca una responsabilità di natura contrattuale ex artt. 1176 e 1218 c.c., per sottrarsi alla quale la deve offrire una Pt_3
prova liberatoria in grado di escludere anche la colpa lieve (v. Cass. 17737/19 “In tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa”)
Nel caso di specie la Banca negoziatrice si è difesa dichiarando di aver proceduto all'identificazione del portatore del titolo all'incasso mediante il confronto della firma apposta sull'assegno con lo specimen rilasciato dalla signora al momento Pt_4
dell'apertura di un conto corrente, stipulato un anno e otto mesi prima dell'incasso del titolo. ha, quindi, prodotto lo specimen di firma e il “questionario di adeguata CP_1
verifica” (doc. 5 e 4 primo grado), senza tuttavia affiancare a tale produzione il deposito del contratto sottoscritto dalla correntista nonché, soprattutto, il deposito della copia del pagina 9 di 14 documento identificativo i cui estremi sono riportati nel questionario di adeguata verifica, compilato in data 28.1.2016 (cfr. p. 1, doc. 4 cit.), o della copia di altro documento di identità verificato al momento della negoziazione dell'assegno.
Non vi è, quindi, prova che la negoziatrice abbia proceduto alla corretta Pt_3
identificazione del soggetto presentatosi all'incasso, richiedendo l'esibizione di un documento di identità e acquisendone copia in formato cartaceo o elettronico.
Né vi è prova, non essendo stati depositati gli estratti conto periodici precedenti al versamento dell'assegno, che il conto corrente fosse stato movimentato con altre operazioni attive per il cliente, tali da indurre un affidamento nella regolarità dell'operazione di versamento richiesta.
Il rapporto già in essere al momento della presentazione dell'assegno, in ogni caso, non poteva costituire, per sé solo, un indice di “affidamento” della banca in merito alla veridicità del titolo, in presenza delle seguenti anomalie.
L'assegno presentato per l'incasso alla negoziatrice qui appellata (prodotto in Pt_3
fotocopia fronte/retro sub doc. 2 da , contrariamente a quanto rilevato dal CP_1
Tribunale, reca evidenti segni di alterazione, visibili anche nella fotocopia prodotta, e in particolare:
− il nome dell'intestatario, contrariamente all'assegno originale (v. doc. 5 appellante), oltre a recare un font e una grandezza diversi rispetto ai caratteri impiegati per l'importo in lettere dell'assegno, appare sbiadito e difficilmente leggibile;
− il cognome della prenditrice, come evidenziato anche dalla difesa di parte appellante, reca, al posto della “E” di , la lettera greca “Ʃ”; Pt_4
Deve, pertanto, escludersi che la condotta di sia stata connotata dalla diligenza CP_1
qualificata del bonus argentarius, non avendo la stessa dimostrato che l'inadempimento, rappresentato dal pagamento del titolo a soggetto non legittimato, non fosse imputabile a sua colpa.
pagina 10 di 14 Ritiene, tuttavia, la Corte che la domanda dell'odierna appellante non possa trovare integrale accoglimento, essendo ravvisabile nell'invio dell'assegno a mezzo posta ordinaria una condotta idonea ad integrare il concorso colposo e a giustificare, pertanto, la riduzione del risarcimento dovuto dal responsabile.
Come ha osservato la S.C., infatti, “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,
l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (Cass. S.U.
9769/20).
Nel caso di specie, seppure la circostanza sia stata contestata dall'odierna appellante, deve, infatti, ritenersi provato, in via indiziaria, che l'assegno per cui è causa sia stato spedito per posta ordinaria e non per posta raccomandata.
Anche se non si voglia attribuire rilievo (come ha fatto il primo giudice) alla dichiarazione della spedizione “con busta bianca” contenuta nella querela sporta dall'odierna appellante (v. doc. 8), va comunque osservato che l'odierna appellante si è limitata sul punto ad allegare, nel presente giudizio, che la spedizione sarebbe avvenuta per posta raccomandata e a sostenere che l'onere di provare il contrario ricadesse sulla controparte.
L'appellante non ha, invece, offerto alcuna plausibile spiegazione della mancanza, sia nel momento di presentazione della querela che nel presente giudizio, di documenti attestanti la suddetta spedizione a mezzo di raccomandata, né ha dedotto o documentato pagina 11 di 14 di aver effettuato i controlli che la tracciabilità della posta raccomandata consente e che avrebbero, verosimilmente, consentito di accertare il mancato recapito del plico al destinatario.
Tali elementi, valutati alla luce della circostanza che l'odierna appellante, in quanto mittente, è il soggetto che dovrebbe disporre di documenti idonei a dimostrare la spedizione per posta raccomandata e il “tracciamento” del plico, documenti che non possono certamente essere nella disponibilità della estranea a tale spedizione, Pt_3
sono sufficienti, ad avviso della Corte, per ritenere provata, in via indiziaria, la spedizione per posta ordinaria.
Il risarcimento spettante all'odierna appellante può, quindi, essere liquidato in una misura che si stima congruo ridurre al 50% del danno patito e, pertanto, pari ad euro
3.150,00.
La società appellante ha chiesto altresì il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, nella misura indicata nel preavviso di fattura prodotto in atti sub doc. 24.
La giurisprudenza di legittimità riconosce, a titolo di danno emergente, le spese per l'assistenza stragiudiziale, ove provate e purché ritenute utili con valutazione ex ante (v.
Cass. S.U. 16990/17 “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”; v. anche Cass.
9548/17).
Nel presente giudizio la società assicuratrice ha prodotto, accanto alla richiesta stragiudiziale (doc. 20), la domanda di mediazione (doc. 22) e il relativo verbale (doc.
23), attestante la partecipazione dell'appellante all'incontro di mediazione e la mancata adesione della controparte CP_1
pagina 12 di 14 Possono, pertanto, essere riconosciute all'appellante, a titolo di danno emergente, le spese di assistenza legale stragiudiziale, nella misura richiesta di euro 945,00, ridotti a euro 472,50.
La sentenza appellata, quindi, deve essere parzialmente riformata e l'odierna appellata deve essere condannata al risarcimento del danno liquidato in euro 3.622,50, oltre, trattandosi di debito di valore, rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 27.6.2018 (data del secondo pagamento v. doc. 9) alla data della presente sentenza;
sono altresì dovuti gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 co.1 c.c. sulla somma devalutata alla data del fatto
(27.6.2018) e via via rivalutata sino alla data della presente sentenza (v. Cass. 1712/95 e succ. conf.); dalla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. sulla somma rivalutata alla data odierna.
L'esito complessivo della lite, che vede entrambe le parti reciprocamente soccombenti, giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione totale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'esito della lite importa altresì l'obbligo di di restituire all'appellante la CP_1
somma corrisposta in esecuzione della sentenza appellata (v. doc. 8, contabile depositata il 21.4.2023) oltre interessi legali dalla data del pagamento (12.1.2023).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 9751/2022 del Tribunale di Milano, condanna al pagamento della somma di euro 3.622,50 oltre rivalutazione e Controparte_1
interessi come indicati in motivazione;
2. dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate;
pagina 13 di 14 3. condanna alla restituzione di euro 4.377,36 oltre interessi legali Controparte_1
dal 12.1.2023.
Così deciso in Milano il 24.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 79/2023 promossa in grado d'appello
DA
(già ) (C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in VIA PASSIONE 8 20122 MILANO presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MIOTTO GIAMPAOLO ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in C.SO Controparte_1 P.IVA_2
VERCELLI, 40 20145 MILANO presso lo studio dell'avv. DAMINELLI SIMONA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TOFFOLETTO
ALBERTO ), all'avv. LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE C.F._2
pagina 1 di 14 ( ), all'avv. PESENTI MARCO ( ), CP_2 C.F._3 C.F._4
all'avv. ROMEO CHRISTIAN ( ) e all'avv. CIPOLLA C.F._5
LUCIANA ( ) C.F._6
APPELLATA
Conclusioni
“nel merito: in totale riforma dell'appellata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n.
9751/2022 del Tribunale di Milano (G.U.: Dott.ssa Anna Giorgia Carbone), pubblicata il 13.12.2022, respinta ogni contraria eccezione, voglia la Ecc.ma Corte d'appello di
Milano nel merito:
• accertata la responsabilità di per il pagamento dell'assegno bancario Controparte_1
non trasferibile per cui è causa a persona diversa dal rispettivo prenditore ed altresì il danno conseguitone a (oggi , Parte_2 Parte_1
condannarsi la stessa al suo risarcimento e quindi al pagamento in Controparte_1
favore di (già della somma complessiva Parte_1 Parte_2
di € 7.678,87 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
• per effetto dell'accoglimento del proposto appello condannarsi a Controparte_1
restituire ad (già la somma di € Parte_1 Parte_2
4.377,36 corrispostale da quest'ultima in esecuzione della sentenza appellata, con gli pagina 2 di 14 interessi legali nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data del pagamento eseguito a quella della restituzione;
• con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
• in via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art 210 c.p.c. a di esibire l'estratto conto completo del conto corrente e/o la copia del libretto CP_1
di risparmio sul quale è stata versata la somma portata dall'assegno oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente l'apertura e la chiusura del conto corrente presso il quale il titolo è circolato.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- ritenere inammissibile l'appello spiegato avverso la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 345 c.p.c.;
NEL MERITO
- respingere l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n.9751/2022 del Tribunale di Milano pubblicata in data 13 dicembre 2022 ad epilogo del giudizio recante n.
3581/2022;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto meramente esplorative;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 14 (che nel corso del giudizio di primo grado mutava Parte_2
denominazione in conveniva in giudizio davanti al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Milano, chiedendo, previo accertamento di responsabilità della convenuta per aver pagato l'assegno bancario di traenza non trasferibile (n. 0409937575-03) per euro 6.300,00 a persona diversa dal prenditore, la condanna della al risarcimento Pt_3
del danno da liquidarsi in euro 7.678,87 oltre interessi.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che:
− l'assegno di traenza era stato emesso da Banca Carige Italia S.p.A. in data 5 luglio
2017 su richiesta di a nome di con il quale la Pt_2 Persona_1
società assicuratrice aveva concordato il pagamento di un indennizzo di euro 6.300,00 in relazione ad una controversia insorta per il risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale;
− nonostante Banca Carige avesse provveduto a spedire l'assegno al , questi Per_1
aveva comunicato ad di non averlo mai ricevuto;
Pt_2
− acquisita copia dell'assegno, aveva appurato che era stato presentato Pt_2
presso uno sportello di da tale , che aveva ottenuto l'incasso, CP_1 Parte_4
essendo stata effettuata sul titolo l'abrasione del cognome e del nome del legittimo prenditore nonchè la scritturazione di ”; Parte_4
− aveva, quindi, disposto un secondo pagamento in favore del . Pt_2 Per_1
La società attrice riteneva, pertanto, che fosse responsabile ai sensi dell'art. CP_1
43, secondo comma, R.D. 1736/1933 (“Legge assegni”) per avere pagato la somma portata dal titolo a persona diversa dal legittimo prenditore, violando gli obblighi di diligenza in fase di negoziazione.
L'attrice, oltre a chiedere il risarcimento per il duplice esborso sopportato, chiedeva altresì il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale resa dal difensore, quantificate in complessivi euro 1.387,87.
pagina 4 di 14 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_1
deducendo di aver diligentemente operato, in difetto di evidenti segni di contraffazione sul titolo.
La eccepiva, in subordine, la responsabilità concorsuale dell'attrice ex art. 1227 Pt_3
c.c., non avendo dimostrato di aver scelto un mezzo sicuro nella trasmissione Pt_2
dei titoli, e chiedeva, in ulteriore subordine, di essere autorizzata alla chiamata in causa della signora per essere manlevata dall'eventuale condanna al pagamento in Pt_4
favore dell'attrice.
Respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 9751/2022, con la quale rigettava le domande attoree, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Secondo il Tribunale, in sintesi:
− l'assegno di traenza rientrava nel genus dell'assegno bancario;
− la responsabilità della Banca negoziatrice era di natura contrattuale da contatto sociale qualificato, come riconosciuto dalla S.C. (Sez. Un. 1247/2018);
− le oggettive peculiarità dell'assegno di traenza (“privo di firma di traenza quando viene inoltrato dalla banca trattaria al suo beneficiario;
tale firma verrà apposta dal medesimo beneficiario in seguito, nella prossimità, cioè, della presentazione del titolo per l'incasso”) imponevano di valutare la diligenza del funzionario che riceve il titolo non “soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario, quali nel caso in esame le evidenti contraffazioni dei titoli”;
− la Banca negoziatrice dell'assegno aveva, tuttavia, dimostrato di disporre da tempo, al momento della negoziazione del titolo, della sottoscrizione della prenditrice pagina 5 di 14 (specimen) ai fini della comparazione della firma di traenza apposta sull'assegno, risultando la correntista di sin dal gennaio 2016; Pt_4 CP_1
− l'esame visivo del titolo non giustificava sospetti di non autenticità, non presentando evidenti segni di contraffazione rilevabili “ictu octuli”, abrasioni o alterazioni, e recando, invece, sia sulla facciata anteriore che sul retro, la firma della correntista, conforme a quella di cui allo specimen;
− escludeva, quindi, la responsabilità della convenuta che, sulla base di tali Pt_3
prove, aveva dimostrato di aver tenuto una condotta conforme a buona fede e diligenza;
− rilevava che, come dimostrato dalla documentazione versata in atti (in particolare, la querela di furto – doc. 8 fascicolo primo grado appellante), la spedizione del titolo era avvenuta per posta ordinaria, e non tramite raccomandata, con conseguente assunzione, da parte della compagnia di assicurazione, del rischio di trafugamento del titolo.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da che ne chiede Parte_1
la riforma sulla base di due motivi così rubricati:
1. “Sull'inadempimento dell'onere probatorio incombente su in quanto banca CP_1
negoziatrice dell'assegno di traenza non trasferibile da essa pagato, ai fini del disposto dell'art. 43, R.D. n. 1736/1933”
2. “Sulla riproposizione delle istanze istruttore formulate in primo grado”.
Si è costituita in giudizio contestando tanto l'ammissibilità quanto il Controparte_1
merito dell'appello proposto da e chiedendo la conferma della sentenza Parte_1
impugnata.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
pagina 6 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, ha lamentato l'erroneità della decisione di Parte_1
primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la avesse dimostrato di Pt_3
aver correttamente adempiuto agli obblighi di identificazione del presentatore dell'assegno non trasferibile.
L'appellante ha, altresì, censurato la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provata la diligenza di nella fase di incasso dell'assegno, escludendo CP_1
erroneamente la presenza, sull'assegno, di segni di contraffazione evidenti, ovvero rilevabili ictu oculi.
Con riferimento alla modalità di spedizione dell'assegno, l'appellante ha eccepito che la controparte non aveva provato che la spedizione del titolo fosse avvenuta per posta ordinaria.
Secondo l'appellante, in ogni caso, la spedizione dell'assegno non trasferibile mediante posta ordinaria potrebbe al più determinare un concorso di colpa del mittente ex art. 1227 c.c., non potendo valere ad escludere la responsabilità della Banca negoziatrice che paghi l'assegno a persona diversa dal titolare.
Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante ha reiterato le istanze istruttorie già formulate in primo grado, chiedendo, in particolare, l'esibizione da parte di CP_1
dell'estratto conto completo del c/c intestato alla signora sul quale è stata versata Pt_4
la somma portata dall'assegno.
L'appellata contestata l'ammissibilità ex art. 345 c.p.c. di talune doglianze CP_1
dell'appellante, ha sostenuto la correttezza della decisione appellata nella parte in cui ha ritenuto diligente la condotta di identificazione della presentatrice dell'assegno, correntista da più di un anno della stessa e, quindi, soggetto noto alla filiale in cui Pt_3
il titolo era stato portato all'incasso. ha inoltre sottolineato come la denuncia-querela relativa al CP_1
trafugamento/falsificazione del titolo risalisse al mese di giugno 2018, a oltre un anno pagina 7 di 14 dall'emissione del titolo (avvenuto il 5 luglio 2017) e a quasi un anno di distanza dall'incasso del medesimo (avvenuto il 17 agosto 2017) e che non potesse, quindi, pretendersi dalla negoziatrice un diverso comportamento in fase di negoziazione.
La appellata ha, infine, eccepito l'impossibilità di procedere alla produzione della Pt_3
copia cartacea dell'assegno, conservato, secondo quanto disposto dal D.L. 70/2011, soltanto per i sei mesi successivi al termine di presentazione, allo spirare dei quali lo stesso era stato distrutto (c.d. processo di “Check Image Truncation”).
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato.
Deve anzitutto escludersi, indipendentemente dalla rilevanza ai fini del decidere, la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità per novità sollevata da ai sensi CP_1
dell'art. 345 c.p.c. in relazione alle seguenti doglianze della parte appellante:
-deduzioni in punto di distanza tra luogo di emissione dell'assegno e luogo dell'incasso;
-contestazioni in merito presunte anomalie circa la tenuta del conto corrente della prenditrice del titolo di credito;
-eccezione inerente al mancato deposito di tutti gli estratti relativi al conto corrente intestato alla cliente di IG.ra e ulteriori (inconferenti) Controparte_1 Parte_4
contestazioni inerenti ai movimenti bancari evidenti dall'estratto conto di quest'ultima.
Contrariamente a quanto eccepito dalla appellata, infatti, in relazione Pt_3 Parte_1
ai punti suindicati ha reiterato le doglianze già proposte in primo grado.
Sulla distanza tra il luogo di emissione dell'assegno e il luogo dell'incasso del titolo, alla pag. 7 dell'atto di citazione in primo grado, la società qui appellante osservava, infatti, che “la diligenza della Banca negoziatrice avrebbe dovuto essere massima, trattandosi di assegno presentato (da una persona che non era correntista) non solo “fuori piazza”, ma a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di emissione”
In relazione alle anomalie nella tenuta del c/c della prenditrice del titolo (sul quale era stata versata la somma portata dall'assegno oggetto del giudizio), l'appellante aveva, pagina 8 di 14 parimenti in primo grado, richiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei relativi estratti conto (v. memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 5 settembre 2022)
Nel merito dell'appello, con riferimento alla responsabilità della Banca negoziatrice, va osservato quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. S.U. n. 12477/2018), e come rilevato altresì dal primo giudice, l'art. 43, comma 2 R.D. n. 1736/1933 pone in capo alla Banca negoziatrice l'obbligo di procedere con diligenza all'identificazione del soggetto che si presenta per l'incasso di un assegno non trasferibile e, in caso di inadempimento a tale obbligo, pone in capo alla Banca una responsabilità di natura contrattuale ex artt. 1176 e 1218 c.c., per sottrarsi alla quale la deve offrire una Pt_3
prova liberatoria in grado di escludere anche la colpa lieve (v. Cass. 17737/19 “In tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa”)
Nel caso di specie la Banca negoziatrice si è difesa dichiarando di aver proceduto all'identificazione del portatore del titolo all'incasso mediante il confronto della firma apposta sull'assegno con lo specimen rilasciato dalla signora al momento Pt_4
dell'apertura di un conto corrente, stipulato un anno e otto mesi prima dell'incasso del titolo. ha, quindi, prodotto lo specimen di firma e il “questionario di adeguata CP_1
verifica” (doc. 5 e 4 primo grado), senza tuttavia affiancare a tale produzione il deposito del contratto sottoscritto dalla correntista nonché, soprattutto, il deposito della copia del pagina 9 di 14 documento identificativo i cui estremi sono riportati nel questionario di adeguata verifica, compilato in data 28.1.2016 (cfr. p. 1, doc. 4 cit.), o della copia di altro documento di identità verificato al momento della negoziazione dell'assegno.
Non vi è, quindi, prova che la negoziatrice abbia proceduto alla corretta Pt_3
identificazione del soggetto presentatosi all'incasso, richiedendo l'esibizione di un documento di identità e acquisendone copia in formato cartaceo o elettronico.
Né vi è prova, non essendo stati depositati gli estratti conto periodici precedenti al versamento dell'assegno, che il conto corrente fosse stato movimentato con altre operazioni attive per il cliente, tali da indurre un affidamento nella regolarità dell'operazione di versamento richiesta.
Il rapporto già in essere al momento della presentazione dell'assegno, in ogni caso, non poteva costituire, per sé solo, un indice di “affidamento” della banca in merito alla veridicità del titolo, in presenza delle seguenti anomalie.
L'assegno presentato per l'incasso alla negoziatrice qui appellata (prodotto in Pt_3
fotocopia fronte/retro sub doc. 2 da , contrariamente a quanto rilevato dal CP_1
Tribunale, reca evidenti segni di alterazione, visibili anche nella fotocopia prodotta, e in particolare:
− il nome dell'intestatario, contrariamente all'assegno originale (v. doc. 5 appellante), oltre a recare un font e una grandezza diversi rispetto ai caratteri impiegati per l'importo in lettere dell'assegno, appare sbiadito e difficilmente leggibile;
− il cognome della prenditrice, come evidenziato anche dalla difesa di parte appellante, reca, al posto della “E” di , la lettera greca “Ʃ”; Pt_4
Deve, pertanto, escludersi che la condotta di sia stata connotata dalla diligenza CP_1
qualificata del bonus argentarius, non avendo la stessa dimostrato che l'inadempimento, rappresentato dal pagamento del titolo a soggetto non legittimato, non fosse imputabile a sua colpa.
pagina 10 di 14 Ritiene, tuttavia, la Corte che la domanda dell'odierna appellante non possa trovare integrale accoglimento, essendo ravvisabile nell'invio dell'assegno a mezzo posta ordinaria una condotta idonea ad integrare il concorso colposo e a giustificare, pertanto, la riduzione del risarcimento dovuto dal responsabile.
Come ha osservato la S.C., infatti, “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,
l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (Cass. S.U.
9769/20).
Nel caso di specie, seppure la circostanza sia stata contestata dall'odierna appellante, deve, infatti, ritenersi provato, in via indiziaria, che l'assegno per cui è causa sia stato spedito per posta ordinaria e non per posta raccomandata.
Anche se non si voglia attribuire rilievo (come ha fatto il primo giudice) alla dichiarazione della spedizione “con busta bianca” contenuta nella querela sporta dall'odierna appellante (v. doc. 8), va comunque osservato che l'odierna appellante si è limitata sul punto ad allegare, nel presente giudizio, che la spedizione sarebbe avvenuta per posta raccomandata e a sostenere che l'onere di provare il contrario ricadesse sulla controparte.
L'appellante non ha, invece, offerto alcuna plausibile spiegazione della mancanza, sia nel momento di presentazione della querela che nel presente giudizio, di documenti attestanti la suddetta spedizione a mezzo di raccomandata, né ha dedotto o documentato pagina 11 di 14 di aver effettuato i controlli che la tracciabilità della posta raccomandata consente e che avrebbero, verosimilmente, consentito di accertare il mancato recapito del plico al destinatario.
Tali elementi, valutati alla luce della circostanza che l'odierna appellante, in quanto mittente, è il soggetto che dovrebbe disporre di documenti idonei a dimostrare la spedizione per posta raccomandata e il “tracciamento” del plico, documenti che non possono certamente essere nella disponibilità della estranea a tale spedizione, Pt_3
sono sufficienti, ad avviso della Corte, per ritenere provata, in via indiziaria, la spedizione per posta ordinaria.
Il risarcimento spettante all'odierna appellante può, quindi, essere liquidato in una misura che si stima congruo ridurre al 50% del danno patito e, pertanto, pari ad euro
3.150,00.
La società appellante ha chiesto altresì il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, nella misura indicata nel preavviso di fattura prodotto in atti sub doc. 24.
La giurisprudenza di legittimità riconosce, a titolo di danno emergente, le spese per l'assistenza stragiudiziale, ove provate e purché ritenute utili con valutazione ex ante (v.
Cass. S.U. 16990/17 “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”; v. anche Cass.
9548/17).
Nel presente giudizio la società assicuratrice ha prodotto, accanto alla richiesta stragiudiziale (doc. 20), la domanda di mediazione (doc. 22) e il relativo verbale (doc.
23), attestante la partecipazione dell'appellante all'incontro di mediazione e la mancata adesione della controparte CP_1
pagina 12 di 14 Possono, pertanto, essere riconosciute all'appellante, a titolo di danno emergente, le spese di assistenza legale stragiudiziale, nella misura richiesta di euro 945,00, ridotti a euro 472,50.
La sentenza appellata, quindi, deve essere parzialmente riformata e l'odierna appellata deve essere condannata al risarcimento del danno liquidato in euro 3.622,50, oltre, trattandosi di debito di valore, rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 27.6.2018 (data del secondo pagamento v. doc. 9) alla data della presente sentenza;
sono altresì dovuti gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 co.1 c.c. sulla somma devalutata alla data del fatto
(27.6.2018) e via via rivalutata sino alla data della presente sentenza (v. Cass. 1712/95 e succ. conf.); dalla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. sulla somma rivalutata alla data odierna.
L'esito complessivo della lite, che vede entrambe le parti reciprocamente soccombenti, giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione totale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'esito della lite importa altresì l'obbligo di di restituire all'appellante la CP_1
somma corrisposta in esecuzione della sentenza appellata (v. doc. 8, contabile depositata il 21.4.2023) oltre interessi legali dalla data del pagamento (12.1.2023).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 9751/2022 del Tribunale di Milano, condanna al pagamento della somma di euro 3.622,50 oltre rivalutazione e Controparte_1
interessi come indicati in motivazione;
2. dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate;
pagina 13 di 14 3. condanna alla restituzione di euro 4.377,36 oltre interessi legali Controparte_1
dal 12.1.2023.
Così deciso in Milano il 24.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14