Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Rg. 4017/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del G.O.P. dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4017 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(già in persona del dott. Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Fazio ed Ivano Parte_3
Fazio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via S.
Barnaba n. 30;
ATTRICE
CONTRO
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a Codesto Tribunale il per ivi Controparte_1
sentire accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito, come cedutole dalla Hera OM s.p.a. e, di conseguenza, condannare il
[...]
al pagamento della somma complessiva di euro 102.683,08. Controparte_1
06.07.2022, creditrice nei confronti del debitore Controparte_1
ceduto, delle seguenti somme:
- 99.613,74 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da
Hera OM SPA;
- 349,34, alla data del 13/07/22 a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D. Lgs n. 231/02, come novellato dal
D.Lgs n. 192/12.
- 2.720,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento delle CP_1
predette somme, in via subordinata anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., nonché degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Parte convenuta, seppur regolarmente citata, non si costituiva, restando contumace.
Con ordinanza del 03.01.2025, relativa all'udienza cartolare del 06.12.2024, il giudice assegnava la causa a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, va rilevato che il già dichiarato Controparte_1
contumace con ordinanza del 20.03.2023, tale rimaneva anche nel prosieguo del giudizio.
Nel merito, va rammentato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, “ il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533). Ebbene, nel presente giudizio, l'attrice ha allegato di essersi resa cessionaria di crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto dal fornitore Hera OM
s.r.l., documentando la cessione del credito e la sua notifica avvenuta in data
06.07.2022 all'ente CP_3
ha, inoltre, fornito prova documentale del credito oggetto di Pt_1 cessione, producendo l'elenco dei crediti azionati e ceduti, con le relative fatture.
Risulta, altresì, documentato che la ha agito quale cessionaria di Hera Pt_2
OM per crediti maturati per la somministrazione di gas al CP_1 convenuto a seguito dell'attivazione del c.d. servizio di Fornitura di Ultima
Istanza (FUI GAS).
Il servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI) è stato introdotto dal legislatore con la finalità di garantire la continuità di fornitura di gas naturale per tutti i clienti che restano senza fornitore gas per motivi che esulano dalla propria diretta responsabilità e che siano clienti c.d. “non disalimentabili”, vale a dire quelle utenze relative ad attività di servizio pubblico quali strutture pubbliche o private che svolgano un'attività riconosciuta di assistenza.
Hera OM ha quindi somministrato gas naturale alla parte convenuta in qualità di fornitore di ultima istanza, maturando i corrispondenti crediti che hanno formato oggetto di cessione alla la quale ha prodotto le Pt_2
relative fatture elettroniche.
Per la già richiamata giurisprudenza di legittimità, avendo il creditore dato prova della fonte contrattuale e allegato l'inesatto adempimento della controparte, grava sul debitore l'onere di provare il corretto adempimento o un qualsiasi altro fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Trattandosi di controversia in ambito contrattuale, una volta richiesto il pagamento delle fatture in relazione a prestazioni di somministrazione di gas naturale o altra energia, spettava al che aveva beneficiato della CP_1
prestazione, opporre fatti impeditivi o estintivi della pretesa di pagamento.
In linea generale: “In tema di somministrazione di energia elettrica (o, per analogia, di gas naturale) in conformità all'art. 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette del somministrante sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del "quantum" della energia somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore” (Tribunale
Milano Sez. XI, 19-09-2017).
Nel caso in esame, il convenuto, non costituendosi in giudizio, ha CP_1
adbicato alla facoltà di sollevare eccezioni o contestazioni relative al servizio ricevuto e alla debenza delle somme azionate, né comunque ha provato di aver pagato quanto richiesto.
La domanda di pagamento dell'attrice va quindi accolta ed il
[...]
va condannato al pagamento di € 99.613,74 per la fornitura CP_1
per cui è causa.
Come pure si ritengono dovuti gli interessi di mora, determinati nella misura prevista dagli artt. 2 e 5, D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo,
e quelli anatocistici come richiesti, in ragione del ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, cui afferiscono i crediti in questione.
Alla Banca spetta altresì la penale di euro 40,00 per ogni fattura azionata prevista dall'art.6/2 del D.lgs n.231/02.
L'importo forfettario, volto a compensare il creditore dei costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, è previsto per ogni fattura non pagata alla scadenza (v. sentenza interpretativa CGUE del 20.10.2022 nella causa C-585/20) ragion per cui spetta all'attrice, a titolo risarcitorio,
l'importo complessivo di euro 2.720,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014 e ss., tenuto conto del carattere documentale della lite e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
- Dichiara l'inadempimento del e, per l'effetto, Controparte_1
condanna lo stesso, in pers. del Sindaco p.t., al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 99.613,74 per capitale, oltre interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, oltre gli ulteriori interessi anatocistici, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo, oltre, infine, al pagamento di € 2.720,00,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02.
- Condanna, altresì il in pers. del Sindaco p.t. al Controparte_1
pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.217,00 per compensi, ed € 786 per spese, oltre rimborso spese forfettario al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Torre Annunziata, lì 09.04.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano