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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta THELLUNG de COURTELARY Presidente Maria DELLE DONNE Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2576 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 15.9.2025 tra
(COD. FISC. ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc. , elettivamente domiciliati in Roma,
[...] CodiceFiscale_2 via Quintino Sella n. 23, presso lo studio dell'avv. Giampiero Belfiore (cod. fisc. ), che li rappresenta e difende per procura alle CodiceFiscale_3 liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e (cod. fisc. Controparte_1
), in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bosio n. 2, presso lo
[...] studio dell'avv. Massimo Luconi (cod. fisc. ), che la CodiceFiscale_4 rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
Controparte_3
-appellata contumace- OGGETTO: controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale. CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 Parte_2 di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 5710/2023 del 7 aprile 2023:
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1956 c.c. da parte del Tribunale di Roma per tutti i motivi esposti nel primo motivo di appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione della Fideiussione e la piena legittimazione degli odierni appellanti a richiedere ed ottenere d (or ) la pro- CP_1 pria liberazione dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 cod. civ.;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1957 c.c. nonché dell'art. 55, comma 2 Legge Fallimentare da parte del Tribunale di Roma per tutti i motivi esposti nel secondo motivo di appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare la scadenza del debito di (e della relativa garanzia prestata) alla data CP_5 di ammissione della medesima alla procedura di amministrazione CP_5 straordinaria nonché la decadenza d (or ) dal diritto di escutere CP_1 la Fideiussione in assenza della prova dell'avvenuta insinuazione al passivo d . CP_5
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, CP_1 per tutti i motivi esposti nel presente atto: (…)
- in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario perché infondato per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5710/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 7/04/2023;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudi- zio”.
FATTI e DIRITTO
1. e hanno convenuto in giudizio innanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Roma la per sentire Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, l'invalidità del contratto di finanziamento descritto in narrativa e stipulato tra l
[...]
e l;
Controparte_6 Controparte_3
2 - accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, la nullità e/o decadenza e/o cessazione e/o inefficacia della Fideiussione, in toto o negli articoli 2, 6 e 8, prestata dai signori e in favore della Pt_1 Pt_2 [...] al fine di garantire in via solidale gli eventuali crediti Controparte_3 da quest'ultima vantati verso la società Controparte_7 ora in a.s., con conseguente piena liberazione dei signori e Pt_1 Pt_2 quali fideiussori della Società;
- accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, la violazione dell'art. 1956 c.c. da parte dell nell'ambito della conces- Controparte_3 sione del suddetto finanziamento alla Controparte_8
e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o decadenza e/o cessa-
[...] zione e/o inefficacia della Fideiussione con piena liberazione dei signori Sal- vator quali fideiussori della predetta Società”. Pt_1 Parte_2
Si è costituita in tale giudizio di primo grado, iscritto al n. 31659 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribunale di Roma, la Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Voglia
[...]
l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e per tutti i motivi di cui in narrativa, in via pregiudiziale, in rito:
- disporre la riunione del presente giudizio RG. n. 31965/2018, instaurato con atto di citazione notificato il 03/05/2018 al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG. 76821/2018, che trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 03/02/2018 nell'ambito del procedimento mo- nitorio RG. n. 7203/2018; in via principale:
- rigettare tutte le domande spiegate dagli attori perché generiche, inammis- sibili e/o infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2. Il Tribunale di Roma ha inoltre emesso il decreto ingiuntivo n. 19965/2018 del 17.9.2018, con cui è stato ingiunto agli odierni appellanti (attori del giudizio sopra indicato) di pagare alla Controparte_9
[...
[...] la somma di € 1.559.873,07, oltre interessi e spese del proce-
[...] dimento monitorio, credito derivante dal mancato pagamento delle rate del finanziamento erogato da detta Banca alla della quale CP_6 Parte_1
e si sono costituiti fideiussori con contratti sotto-
[...] Parte_2 scritti in data 27.5.1993. Gli odierni appellanti hanno quindi proposto op- posizione avverso il suddetto decreto, per sentire accogliere le seguenti con- clusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis
In via preliminare:
- sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, anche con decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
- disporre, per le ragioni in narrativa, la riunione dell'incardinando giudizio con l'Altro Giudizio – già pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione IX, Giudice dott.ssa Stefania Garrisi, R.G. N. 31659/2018, la cui prima udienza di comparizione delle parti è fissata per il giorno 04/04/2019 – affinché vengano trattati e decisi congiuntamente, ordinando ogni provvedimento all'uopo opportuno e necessario;
In via principale:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai Signori e Parte_1 alla per i motivi Parte_2 Controparte_3 esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o invalido e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 19965/2018 del 17.09.2018, R.G. 7203/2018;
- accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, la nullità e/o decadenza e/o cessazione e/o inefficacia e/o inesistenza della Fideiussione, in toto o negli articoli 2, 6 e 8, prestata dai Signori e Parte_1 Parte_2 in favore dell al fine di garan-
[...] Controparte_3 tire in via solidale gli eventuali crediti da quest'ultima vantati verso l , CP_5 con conseguente piena liberazione dei Signori e Parte_1 [...] quali Fideiussori della Società; Parte_2
- accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, la violazione dell'art. 1956 c.c. da parte della e per l'effetto accertare Controparte_3
e dichiarare la nullità e/o decadenza e/o cessazione e/o inefficacia e/o inesi- stenza della Fideiussione con piena liberazione dei Signori Parte_1 quali fideiussori della predetta Società;
[...] Parte_2
4 - accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, l'invalidità del contratto di Mutuo descritto in narrativa e stipulato tra l Controparte_8
e l , con conseguente invalidità
[...] Controparte_3 della Fideiussione e piena liberazione dei Fideiussori;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 50 TUB da parte di per omesso assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante e, per l'ef- fetto, revocare, dichiarare nullo o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 19965/2018 del 17.09.2018, R.G. 7203/2018 emesso dal Tribunale di Roma per le ragioni di cui in narrativa;
- accertare la violazione dell'art. 117 TUB da parte d per aver omesso di indicare il TAEG effettivamente applicato ai rapporti bancari in essere con la , peraltro prevedibilmente superiore al tasso soglia, ovvero per aver CP_5 indicato genericamente e con modalità poco trasparenti i tassi corrispettivi e di mora concretamente applicati, dichiarare la nullità dei predetti rapporti bancari ex art. 117 TUB e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo o comun- que annullare il decreto ingiuntivo 19965/2018 del 17.09.2018, R.G. 7203/2018 emesso dal Tribunale di Roma per le ragioni di cui in narrativa;
- in ogni caso e per tutte le ragioni di cui in narrativa, revocare, annullare e dichiarare nullo e/o invalido il decreto ingiuntivo e rigettare ogni richiesta di pagamento e condanna formulata d nei confronti dei sig.r e Pt_1
Pt_2
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse esistente ed azio- nabile il credito d previa revoca, annullamento e dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, rideterminare l'effettivo e minore importo dovuto dai sig.r . Pt_1 Pt_2
La si è costituita anche nel giudizio Controparte_3 ex art. 645 c.p.c., iscritto al n. 76821 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribu- nale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e per tutti i motivi di cui in narrativa, in via pregiudiziale, in rito:
5 disporre la riunione del presente giudizio a quello RG. 31965/2018, instau- rato con atto di citazione notificato il 03/05/2018 e, per l'effetto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
in via preliminare:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei Sigg.r e per Pt_1 Pt_2 le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta e/o di pronta so- luzione;
in via principale:
- rigettare tutte le domande spiegate dagli attori perché generiche, inammis- sibili e/o infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
in subordine:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condan- nare in ogni caso i Sigg.r al pagamento, Parte_1 Parte_2 in favore dell Controparte_3
della somma di € 1.559.873,07 o della diversa somma che risulterà
[...] comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e con le decorrenze come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
3. Alla prima udienza di comparizione del 9.10.2019 il giudice istruttore ha disposto la riunione del giudizio iscritto al n. 76821 del r.g.a.c. dell'anno
2018 a quello iscritto al n. 31659 del r.g.a.c. dell'anno 2018 e ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 5710/2023 depositata il 7.4.2023 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha rigettato tutte le domande proposte dagli odierni appellanti, confermando il decreto ingiuntivo n.
6 19965/2018 emesso il 17.9.2018 e condannando gli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite in favore della terza intervenuta CP_1
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
che hanno svolto le censure riportate di seguito e hanno Parte_2 concluso come in epigrafe. Si è quindi costituita nel presente grado di giu- dizio l'appellata che ha contestato la fondatezza delle censure CP_1 svolte dagli appellanti e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'im- pugnazione.
4. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha disatteso la domanda volta a conseguire la dichiarazione di estin- zione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., della garanzia fideiussoria prestata dagli odierni appellanti. In particolare, e dedu- Parte_1 Parte_2 cono che “nel caso di specie sussistevano entrambi i requisiti per l'applica- zione dell'art. 1956 cod. civ. ovvero (i) la concessione di un ulteriore finan- ziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del de- bitore, sopravvenuto alla prestazione della garanzia e (ii) la consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raf- frontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (che nel caso di specie, come sarà ulteriormente esposto nel prosieguo, risaliva ad- dirittura all'anno 1993)”; e, soprattutto, di avere fornito la prova degli stessi, diversamente da quanto ritenuto dalla decisione impugnata.
Il motivo non è fondato.
4.1. Secondo parte appellante, gli elementi costitutivi della fattispecie estin- tiva invocata risultano entrambi integrati in considerazione di due circo- stanze documentate in atti.
In primo luogo, in ragione “del fatto che (…) aveva concesso a CP_5 nuova finanza trasformando l'esposizione a breve su conto corrente in un finanziamento (munendosi quindi di un titolo esecutivo); dunque per quanto riguarda l'elemento oggettivo, il Finanziamento veniva concesso a consoli- damento di un debito derivante da affidamenti su conto corrente revocati dalla medesima proprio a fronte del perdurante inadempimento al ri- chiesto rientro da parte della Società (e quindi successivamente al peggiora- mento delle condizioni economiche del debitore)”. Tuttavia, tale circostanza
– vale a dire, la natura di c.d. mutuo solutorio del finanziamento erogato alla
7 società garantita, di cui peraltro neanche si contesta la legittimità – non prova la concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deteriora- mento delle condizioni economiche della debitrice, sopravvenuto alla presta- zione della garanzia, quanto piuttosto – come deduce la stessa parte appel- lante – che la si è costituita un titolo esecutivo a fronte di un credito CP_3 non assistito dallo stesso, qual è lo scoperto di conto corrente.
In secondo luogo, con riguardo all'elemento soggettivo, parte appellante de- duce che aveva certamente sottoscritto il Finanziamento con CP_5 nella piena consapevolezza del deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie della medesima ”; e come tale consapevolezza si debba CP_5 ritenere provata, indirettamente, in primo luogo, dalla circostanza per cui
“dopo appena un anno e mezzo dalla concessione del Finanziamento, [la depositava un ricorso per l'ammissione alla procedura di ammi- CP_6 nistrazione straordinaria venendo poi dichiarata insolvente ad inizio del 2017”.
Tale circostanza prova esclusivamente che la – come tutti gli altri cre- CP_3 ditori della – hanno avuto consapevolezza della crisi finanziaria CP_6 della società garantita al momento dell'apertura della procedura di ammini- strazione straordinaria a carico della stessa. Non è possibile inferire che tale circostanza, verificatasi nel 2017, provi la consapevolezza in capo alla
[...] dello stato di crisi finanziaria della Controparte_3 CP_6 nel 30.3.2015, data di stipula del contratto di finanziamento con que-
[...] sta.
Ciò è quanto ha ritenuto il giudice di primo grado, laddove ha affermato che
“Dai documenti depositati in atti, la non poteva ipotizzare il peggio- CP_3 ramento economico lamentato dal fideiussore, in quanto nel bilancio 2013 si legge: 'dal punto di vista gestionale il 2013 ha rappresentato per CP_5 un anno difficile, anche se in miglioramento rispetto all'esercizio precedente. (…) Gli indici economico/patrimoniali sopra esposti testimoniano che l'azienda ha migliorato le proprie performances rispetto al precedente eser- cizio' (cfr. pag. 5 doc. allegato all'atto di citazione). Invece il bilancio 2014 è stato depositato successivamente rispetto alla concessione del finanzia- mento – datata 30.03.2015 – (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione), come
8 risulta dal verbale assembleare di approvazione dello stesso del 30.04.2015 (cfr. pag. 24 doc. 9 allegato all'atto di citazione)”.
4.2. Il secondo elemento sulla scorta del quale, diversamente da quanto ha fatto il giudice di primo grado, si dovrebbe ritenere provata la consapevo- lezza in capo alla sarebbe – secondo parte appellante – che “Non si CP_3 comprende (…) in che modo, e con gli attuali strumenti di cui dispongono le banche, non abbia riscontrato in (e cioè una società che, a di- CP_5 stanza così ravvicinata, aveva fatto richiesta di apertura della procedura di amministrazione straordinaria) indici negativi alla concessione del Finanzia- mento”.
Gli odierni appellanti aggiungono che, “Peraltro, già da un semplice esame dei bilanci della Società al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2014 (cfr. docc. 8 e 9 fasc. primo grado) di cui il giudice di prime cure ha fornito una analisi davvero generica e frettolosa registrava al 31 dicembre 2014 un pas- CP_5 sivo di circa 55 milioni di Euro”. E che, allo stesso modo, sarebbe del tutto incomprensibile la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha rilevato che il bilancio della relativo all'esercizio 2014 è stato CP_6 depositato successivamente (30.4.2015) rispetto alla concessione del finan- ziamento alla stessa (30.3.2015), in quanto gli odierni appellanti, in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 3) c.p.c., in replica alle eccezioni contenute nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. depositata dalla
[...]
hanno osservato come che, indipendentemente Controparte_3 dalla data di deposito del bilancio della relativo all'esercizio 2014: CP_6
(i) sia prassi degli istituti di credito richiedere, prima di erogare un finanzia- mento di importi considerevoli, come nel caso di specie (€ 2.225.000,00), una situazione patrimoniale ed economica aggiornata;
dovendosi allora rite- nere che, se la non l'ha colpevolmente Controparte_3 richiesta nell'istruire la pratica di concessione del finanziamento, non ha di certo valutato in modo corretto la meritevolezza;
(ii) il bilancio della CP_10 al 31.12.2013 già presentasse un passivo notevole, pari a €
[...]
54.000.000,00 circa, peraltro in crescita rispetto al 2012 (quando era pari a € 46.500.000,00 circa) (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
9 La prima circostanza indicata da parte appellante non assume invero rile- vanza al fine di ritenere sussistente in capo alla al momento della CP_3 concessione del finanziamento alla della situazione di crisi finan- CP_6 ziaria della stessa. A tale fine, infatti, gli odierni appellanti avrebbero dovuto allegare, e provare, che la chiese una situazione patrimoniale aggior- CP_3 nata alla data dell'istruttoria per il finanziamento, e quindi che sicuramente fosse a conoscenza della situazione finanziaria della garantita quantomeno al 31.12.2014, data in cui lo stesso giudice di primo grado rileva essere tale da denunciare una situazione di crisi finanziaria. Circostanza che, invece, neanche viene allegata – a ben considerare – da parte appellante, la quale si limita a dedure che la “non ha co- Controparte_3 munque mai colpevolmente richiesto una situazione patrimoniale ed CP_5 economica aggiornata, non avendo quindi correttamente valutato la merite- volezza del credito prima di erogare il Finanziamento”.
Quanto alla mancata richiesta di una situazione patrimoniale aggiornata, tale condotta non determina – come sostanzialmente deduce parte appellante – che si debba equiparare l'ignoranza della Banca alla consapevolezza della situazione finanziaria della quanto piuttosto tale circostanza po- CP_6 trebbe fondare una responsabilità della Controparte_3 per il danno arrecato ai fideiussori, sempre qualora gli stessi provino
[...] che la stessa, per disposizioni di settore o interne alla stessa, fosse onerata a chiedere tale situazione aggiornata.
4.3. Neanche assume rilevanza la circostanza per cui già il bilancio al 31.12.2013 evidenziava un passivo consistente, peraltro maggiore rispetto a quello dell'anno precedente. Il miglioramento delle “performances rispetto al precedente esercizio” di cui viene dato atto nella Nota integrativa al bilan- cio dell'esercizio 2013, seppure non abbia inciso sul passivo, costituisce un elemento che la può avere positivamente valutato, ritenendo che un CP_3 miglioramento del genere avrebbe potuto determinare, nell'esercizio succes- sivo o anche in periodo maggiore, un risultato di esercizio migliore, se non positivo. Soprattutto, come si legge nel verbale dell'assemblea del 30.4.2014, che ha approvato il bilancio di esercizio 2013, viene coperta “la perdita d'esercizio pari ad € 2.280.515,00, nel seguente modo:
€ 91.142,00 con il fondo di riserva per copertura perdite future;
10 la differenza, pari ad € 2.189.373,00, con il fondo di riserva statutaria”.
In altri termini, a prescindere del passivo realizzato, le perdite di esercizio erano state interamente coperte mediante le riserve statutaria, sintomo in- vero di una solidità patrimoniale della Società.
Sotto il profilo finanziario, poi, nella stessa Nota integrativa si legge che nella
Relazione sulla gestione, “non è agevole fare un confronto con gli analoghi elementi relativi all'esercizio precedente, in quanto dal 1 agosto 2013 è stato portato a termine il processo di fusione per incorporazione della so- ciet . Va infatti tenuto presente che tale Istituto di Vigilanza CP_11 già presentava negli anni passati un andamento gestionale non positivo, e la sua incorporazione ha di conseguenza determinato un certo impatto ne- gativo sui Margini Operativi di , che comunque presentano dei miglio- CP_5 ramenti”; “tutti i margini intermedi sono aumentati sia in termini percentuali che come valore assoluto, determinando così un risultato finale, anche se di segno negativo, sensibilmente migliore rispetto all'esercizio precedente”.
Questo significa che – come ha evidenziato il giudice di prime cure nella decisione impugnata – “Gli indici economico/patrimoniali sopra esposti te- stimoniano che l'azienda ha migliorato le proprie performances rispetto al precedente esercizio, anche se le fusioni avvenute nel 2012 e nel 2013 non hanno contribuito a conseguire benefici effetti di economie di scala che da esse ci si attendeva”. Quanto statuito dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma in ordine alla mancanza di prova della consapevolezza, da parte della Banca mutuante, di un “un significativo peg- gioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle cono- sciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo” al momento dell'erogazione alla CP_6 del finanziamento per € 2.225.000,00 non merita dunque censura.
[...]
5. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, con riferimento alla eccepita inefficacia della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., ha così statuito: “va in ogni caso rilevato che, qualora il debito principale sia ripartito in scadenze periodiche, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore non abbia proposto le sua istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione
11 principale, si verifica in relazione a ciascuna scadenza soltanto nel caso in cui ciascun pagamento può essere considerato come un debito autonomo. Nel caso del contratto di mutuo, invece, l'obbligazione a carico del mutuata- rio è unica, e la ripartizione in rate costituisce solo una modalità di restitu- zione a favore del debitore, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni. Il debito, pertanto, può consi- derarsi scaduto soltanto alla scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima di esse”.
Il motivo non è fondato.
5.1. Secondo parte appellante, la deroga all'art. 1957 c.c. prevista all'interno della fideiussione non poteva più avere alcuna efficacia in quanto, in data
3.4.2017, è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della (v. doc. n. 3a del fascicolo di parte appellante CP_6
- primo grado di giudizio) e, per quanto concerne la scadenza dell'obbliga- zione principale – contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure
– l'art. 55, co. 2, l.fall. (ratione temporis applicabile, anche alle procedure di amministrazione straordinaria) stabiliva espressamente che “i debiti pecu- niari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento”. Da ciò discende che, data l'apertura della pro- cedura di amministrazione straordinaria il 3.4.2017, il debito della CP_6 era da considerarsi scaduto nella medesima data e il creditore garantito, per evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, non potendo più assumere iniziative individuali, avrebbe dovuto proporre istanza di insinuazione al pas- sivo fallimentare nel termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. pena l'inefficacia della garanzia fideiussoria prestata. Parte appellante deduce che, pertanto, la non avrebbe potuto escu- Controparte_3 tere, con il decreto ingiuntivo opposto, la fideiussione prestata da Parte_1
e e ciò in quanto nel giudizio di primo grado non
[...] Parte_2 ha fornito la prova di essersi tempestivamente insinuata al passivo del Falli-
della CP_12 CP_6
5.2. In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli
12 oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempe- stivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando in- crementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, co. 2, l.fall. (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 2.4.2025, n. 8733).
Al contempo, per l'interruzione del termine semestrale di decadenza dall'ob- bligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c., l'istanza del creditore deve essere necessariamente giudiziale e non meramente stragiudiziale, os- sia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, in via di cognizione o esecutivamente, non essendo di ostacolo alla decadenza l'am- missione del debitore principale alla procedura di concordato preventivo, poiché l'art. 168 l.fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di ese- cuzione e non anche quelle di accertamento e condanna (cfr. Cass. civ., Sez.
I, ord. 2.4.2025, n. 8733).
In altri termini, è vero che – come deduce parte appellante – il credito vantato dalla nei confronti della si Controparte_3 CP_6 deve ritenere scaduto con l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di tale società, e quindi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di amministra- zione straordinaria. Non sarebbe stato sufficiente, quindi, che la creditrice avesse chiesto tempestivamente l'ammissione al passivo, poiché l'apertura di detta procedura concorsuale – a differenza di quanto accadeva per il fal- limento (e ora per la liquidazione giudiziale) – impedisce soltanto le azioni esecutive individuali nei confronti della debitrice, non anche quelle di accer- tamento e condanna.
5.3. Lo svolgimento della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, secondo quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs.
8.7.1999, n. 270, si ispira tendenzialmente alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Ai sensi di tale disposizione, “Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straor- dinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta ammi- nistrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario”.
13 Più nello specifico, in tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 201
l.fall. (disciplina applicabile ratione temporis) dispone: “Dalla data del prov- vedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66”, quindi anche l'art. 55 l.fall., che rientra in quelle della sezione II.
Si deve ritenere, allora, che l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, formatosi con riguardo all'ammissione alla procedura di concordato preven- tivo, trovi applicazione anche nel caso di ammissione della società debitrice ad amministrazione straordinaria.
5.4. Secondo parte appellante, in ragione di quanto sopra ritenuto, “a pre- scindere della questione sulla validità o meno della deroga all'art. 1957 c.c. e fermo restando ch non ha fornito prova, nel giudizio di primo grado, di essersi tempestivamente insinuata al passivo di , alla luce dell'am- CP_5 missione di quest'ultima alla procedura di amministrazione straordinaria, l'obbligazione principale e la dovevano ritenersi scadute pro- CP_13 prio alla data di ammissione della medesim alla predetta procedura”. CP_5
In altri termini, e deducono che il giudice Parte_1 Parte_2 di primo grado avrebbe errato ritenendo inapplicabile al caso in esame l'art. 1957 c.c., senza avere preventivamente accertato la scadenza del debito della (e della relativa garanzia prestata) alla data di ammissione CP_6 della medesima alla procedura di amministrazione straordinaria e verificato la tempestività dell'insinuazione al passivo da parte di Controparte_3
[...]
La censura svolta con il secondo motivo di appello deve essere disattesa, tuttavia, dal momento che gli appellanti non hanno censurato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “l'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto dai Sigg.ri contiene Parte_1 Parte_2 la deroga espressa all'applicazione dell'art. 1957 c.c.”. Infatti, nel caso in cui il contratto di fideiussione preveda che l'obbligazione del fideiussore si estenda sino all'integrale adempimento (e non soltanto, quindi, sino alla sca- denza) dell'obbligazione principale, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta ad alcun termine di decadenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.9.2023, n. 26906; Cass. civ., Sez. I, 13.8.2015, n. 16836; Cass. civ.,
14 Sez. III, 13.4.2007, n. 8839; Cass. civ., Sez. III, 3.8.2005, n. 16233; Cass. civ., Sez. III, 27.11.2002, n. 16758).
In altri termini, a fronte di una siffatta previsione contrattuale, non assume rilevanza che il credito nei confronti dell'obbligata in via principale fosse sca- duto e che, quindi, ai sensi dell'art. 1957 c.c., la si sarebbe dovuta CP_3 attivare nei sei mesi dalla data di scadenza. Premesso che rientra nell'auto- nomia delle parti contraenti prevedere una maggiore estensione dell'efficacia della fideiussione rispetto a quella fissata ordinariamente dalla legge, la di- sposizione di cui all'art. 1957 c.c. non si applica quando sia stato espressa- mente convenuto che la garanzia si estingua soltanto al momento dell'estin- zione dell'obbligazione principale, cioè con l'integrale soddisfacimento del debito garantito, non essendo dunque l'azione del creditore, in tal caso, sog- getta ad alcun termine di decadenza.
5.5. Nel caso in esame, l'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti in data 27.5.1993 prevede: “I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debi- tore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore mede- simi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'arti- colo 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
In altri termini, il contratto suddetto contiene la deroga espressa all'applica- zione dell'art. 1957 c.c., avendo le parti concordato che i diritti derivanti dalla fideiussione rimangano integri fino alla totale estinzione del debito ga- rantito, “cosicché l'estinzione della fideiussione viene ad essere ricollegata non alla scadenza del debito principale, bensì all'estinzione dell'obbligazione principale, escludendo implicitamente in tal modo l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore”. Ne consegue che, come ha statuito il giudice di primo grado, il disposto di cui all'art. 1957 c.c. non trova applica- zione alla garanzia fideiussoria in esame.
6. A parte quanto sopra ritenuto con riguardo alla censura svolta dagli ap- pellanti, non si può non osservare che – secondo l'orientamento preferibile della giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudicante presta adesione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.2.2010, n. 4200; Cass. civ., Sez. III, 21.4.1999, n. 3964) – la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore
15 “a semplice richiesta” rende comunque legittima la deroga all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può es- sere considerato ragionevolmente soddisfatto anche dalla stessa richiesta stragiudiziale di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescin- dendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
6.1. In ogni caso, a prescindere da quanto appena osservato ed anche a non voler ritenere che quella sottoscritta da e Parte_1 Parte_2 in data 27.5.1993 non sia un contratto autonomo di garanzia, come deduce parte appellata costituita nel presente grado di giudizio, ma una fideiussione omnibus (originariamente fino alla concorrenza dell'importo massimo garan- tito di Lire 480.000.000, poi elevato negli anni sino ad € 2.029.676,00), come ha ritenuto la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, in ogni caso si deve ritenere, d'ufficio, come tale deroga non sia nulla, e segnatamente che non possa ritenersi tale per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, e tanto meno a seguito dell'accertamento effet- tuato dalla Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005.
Infatti, parte appellante non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un'in- tesa anticoncorrenziale tra le banche nel periodo in cui è stata sottoscritta la fideiussione omnibus per cui è causa, vale a dire nel maggio del 1993. Con- seguentemente, non è possibile affermare che a quell'epoca vi fosse, a monte, un'intesa restrittiva della concorrenza e, dunque, a valle, la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte da e Parte_1 Parte_2 in ragione del fatto che le corrispondenti previsioni contrattuali della
[...] fideiussione sottoscritta dallo stesso in data 27.5.1993 siano sovrapponibili a quelle di cui alle clausole 2, 6 e 8 del modello ABI predisposto nel 2003 e sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
6.2. Neanche è possibile sostenere come non sia rilevante la circostanza che la fideiussione in questione sia stata sottoscritta molto tempo prima, e quindi dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dagli stessi in data
27.5.1993, alla luce di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, con Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), secondo cui, ai fini dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se
16 conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato.
A ben considerare, non consente di ritenere la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. il principio espresso dalla Suprema Corte e condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, spetta il risar- cimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.12.2017, n. 29810). Da tale principio di diritto si evince, invero, che il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della Banca d'Italia. Nondimeno laddove, come nel caso di specie, la stipula della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, ma anche al periodo og- getto di istruttoria da parte della Banca d'Italia, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Si deve ritenere, allora, che, anche qualora le clausole del contratto di fi- deiussione sottoscritto dagli odierni appellanti risultino pressoché coinci- denti con quelle dello schema predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca
d'Italia con il suddetto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non è possibile ritenere che vi fosse un'intesa anticoncorrenziale – quella stessa perdurata fino al 2003 o una precedente e diversa intesa – nel 1993 in mancanza di prova da parte dell'attore della stessa.
7. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 5710/2023 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 7.4.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
17 La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e av- Parte_1 Parte_2 verso la sentenza n. 5710/2023 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 7.4.2023; condanna e in solido tra loro, a rim- Parte_1 Parte_2 borsare alla le spese del pre- Controparte_1 sente grado di giudizio, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre rim- borso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese di lite tra e da un Parte_1 Parte_2 lato, e la dall'altro; Controparte_3
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181020.
Roma, 15.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
18
così composta: Benedetta THELLUNG de COURTELARY Presidente Maria DELLE DONNE Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2576 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 15.9.2025 tra
(COD. FISC. ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc. , elettivamente domiciliati in Roma,
[...] CodiceFiscale_2 via Quintino Sella n. 23, presso lo studio dell'avv. Giampiero Belfiore (cod. fisc. ), che li rappresenta e difende per procura alle CodiceFiscale_3 liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e (cod. fisc. Controparte_1
), in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bosio n. 2, presso lo
[...] studio dell'avv. Massimo Luconi (cod. fisc. ), che la CodiceFiscale_4 rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
Controparte_3
-appellata contumace- OGGETTO: controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale. CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 Parte_2 di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 5710/2023 del 7 aprile 2023:
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1956 c.c. da parte del Tribunale di Roma per tutti i motivi esposti nel primo motivo di appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione della Fideiussione e la piena legittimazione degli odierni appellanti a richiedere ed ottenere d (or ) la pro- CP_1 pria liberazione dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 cod. civ.;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1957 c.c. nonché dell'art. 55, comma 2 Legge Fallimentare da parte del Tribunale di Roma per tutti i motivi esposti nel secondo motivo di appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare la scadenza del debito di (e della relativa garanzia prestata) alla data CP_5 di ammissione della medesima alla procedura di amministrazione CP_5 straordinaria nonché la decadenza d (or ) dal diritto di escutere CP_1 la Fideiussione in assenza della prova dell'avvenuta insinuazione al passivo d . CP_5
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, CP_1 per tutti i motivi esposti nel presente atto: (…)
- in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario perché infondato per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5710/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 7/04/2023;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudi- zio”.
FATTI e DIRITTO
1. e hanno convenuto in giudizio innanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Roma la per sentire Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, l'invalidità del contratto di finanziamento descritto in narrativa e stipulato tra l
[...]
e l;
Controparte_6 Controparte_3
2 - accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, la nullità e/o decadenza e/o cessazione e/o inefficacia della Fideiussione, in toto o negli articoli 2, 6 e 8, prestata dai signori e in favore della Pt_1 Pt_2 [...] al fine di garantire in via solidale gli eventuali crediti Controparte_3 da quest'ultima vantati verso la società Controparte_7 ora in a.s., con conseguente piena liberazione dei signori e Pt_1 Pt_2 quali fideiussori della Società;
- accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, la violazione dell'art. 1956 c.c. da parte dell nell'ambito della conces- Controparte_3 sione del suddetto finanziamento alla Controparte_8
e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o decadenza e/o cessa-
[...] zione e/o inefficacia della Fideiussione con piena liberazione dei signori Sal- vator quali fideiussori della predetta Società”. Pt_1 Parte_2
Si è costituita in tale giudizio di primo grado, iscritto al n. 31659 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribunale di Roma, la Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Voglia
[...]
l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e per tutti i motivi di cui in narrativa, in via pregiudiziale, in rito:
- disporre la riunione del presente giudizio RG. n. 31965/2018, instaurato con atto di citazione notificato il 03/05/2018 al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG. 76821/2018, che trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 03/02/2018 nell'ambito del procedimento mo- nitorio RG. n. 7203/2018; in via principale:
- rigettare tutte le domande spiegate dagli attori perché generiche, inammis- sibili e/o infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2. Il Tribunale di Roma ha inoltre emesso il decreto ingiuntivo n. 19965/2018 del 17.9.2018, con cui è stato ingiunto agli odierni appellanti (attori del giudizio sopra indicato) di pagare alla Controparte_9
[...
[...] la somma di € 1.559.873,07, oltre interessi e spese del proce-
[...] dimento monitorio, credito derivante dal mancato pagamento delle rate del finanziamento erogato da detta Banca alla della quale CP_6 Parte_1
e si sono costituiti fideiussori con contratti sotto-
[...] Parte_2 scritti in data 27.5.1993. Gli odierni appellanti hanno quindi proposto op- posizione avverso il suddetto decreto, per sentire accogliere le seguenti con- clusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis
In via preliminare:
- sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, anche con decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
- disporre, per le ragioni in narrativa, la riunione dell'incardinando giudizio con l'Altro Giudizio – già pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione IX, Giudice dott.ssa Stefania Garrisi, R.G. N. 31659/2018, la cui prima udienza di comparizione delle parti è fissata per il giorno 04/04/2019 – affinché vengano trattati e decisi congiuntamente, ordinando ogni provvedimento all'uopo opportuno e necessario;
In via principale:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai Signori e Parte_1 alla per i motivi Parte_2 Controparte_3 esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o invalido e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 19965/2018 del 17.09.2018, R.G. 7203/2018;
- accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, la nullità e/o decadenza e/o cessazione e/o inefficacia e/o inesistenza della Fideiussione, in toto o negli articoli 2, 6 e 8, prestata dai Signori e Parte_1 Parte_2 in favore dell al fine di garan-
[...] Controparte_3 tire in via solidale gli eventuali crediti da quest'ultima vantati verso l , CP_5 con conseguente piena liberazione dei Signori e Parte_1 [...] quali Fideiussori della Società; Parte_2
- accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, la violazione dell'art. 1956 c.c. da parte della e per l'effetto accertare Controparte_3
e dichiarare la nullità e/o decadenza e/o cessazione e/o inefficacia e/o inesi- stenza della Fideiussione con piena liberazione dei Signori Parte_1 quali fideiussori della predetta Società;
[...] Parte_2
4 - accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, l'invalidità del contratto di Mutuo descritto in narrativa e stipulato tra l Controparte_8
e l , con conseguente invalidità
[...] Controparte_3 della Fideiussione e piena liberazione dei Fideiussori;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 50 TUB da parte di per omesso assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante e, per l'ef- fetto, revocare, dichiarare nullo o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 19965/2018 del 17.09.2018, R.G. 7203/2018 emesso dal Tribunale di Roma per le ragioni di cui in narrativa;
- accertare la violazione dell'art. 117 TUB da parte d per aver omesso di indicare il TAEG effettivamente applicato ai rapporti bancari in essere con la , peraltro prevedibilmente superiore al tasso soglia, ovvero per aver CP_5 indicato genericamente e con modalità poco trasparenti i tassi corrispettivi e di mora concretamente applicati, dichiarare la nullità dei predetti rapporti bancari ex art. 117 TUB e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo o comun- que annullare il decreto ingiuntivo 19965/2018 del 17.09.2018, R.G. 7203/2018 emesso dal Tribunale di Roma per le ragioni di cui in narrativa;
- in ogni caso e per tutte le ragioni di cui in narrativa, revocare, annullare e dichiarare nullo e/o invalido il decreto ingiuntivo e rigettare ogni richiesta di pagamento e condanna formulata d nei confronti dei sig.r e Pt_1
Pt_2
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse esistente ed azio- nabile il credito d previa revoca, annullamento e dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, rideterminare l'effettivo e minore importo dovuto dai sig.r . Pt_1 Pt_2
La si è costituita anche nel giudizio Controparte_3 ex art. 645 c.p.c., iscritto al n. 76821 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribu- nale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e per tutti i motivi di cui in narrativa, in via pregiudiziale, in rito:
5 disporre la riunione del presente giudizio a quello RG. 31965/2018, instau- rato con atto di citazione notificato il 03/05/2018 e, per l'effetto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
in via preliminare:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei Sigg.r e per Pt_1 Pt_2 le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta e/o di pronta so- luzione;
in via principale:
- rigettare tutte le domande spiegate dagli attori perché generiche, inammis- sibili e/o infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
in subordine:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condan- nare in ogni caso i Sigg.r al pagamento, Parte_1 Parte_2 in favore dell Controparte_3
della somma di € 1.559.873,07 o della diversa somma che risulterà
[...] comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e con le decorrenze come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
3. Alla prima udienza di comparizione del 9.10.2019 il giudice istruttore ha disposto la riunione del giudizio iscritto al n. 76821 del r.g.a.c. dell'anno
2018 a quello iscritto al n. 31659 del r.g.a.c. dell'anno 2018 e ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 5710/2023 depositata il 7.4.2023 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha rigettato tutte le domande proposte dagli odierni appellanti, confermando il decreto ingiuntivo n.
6 19965/2018 emesso il 17.9.2018 e condannando gli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite in favore della terza intervenuta CP_1
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
che hanno svolto le censure riportate di seguito e hanno Parte_2 concluso come in epigrafe. Si è quindi costituita nel presente grado di giu- dizio l'appellata che ha contestato la fondatezza delle censure CP_1 svolte dagli appellanti e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'im- pugnazione.
4. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha disatteso la domanda volta a conseguire la dichiarazione di estin- zione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., della garanzia fideiussoria prestata dagli odierni appellanti. In particolare, e dedu- Parte_1 Parte_2 cono che “nel caso di specie sussistevano entrambi i requisiti per l'applica- zione dell'art. 1956 cod. civ. ovvero (i) la concessione di un ulteriore finan- ziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del de- bitore, sopravvenuto alla prestazione della garanzia e (ii) la consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raf- frontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (che nel caso di specie, come sarà ulteriormente esposto nel prosieguo, risaliva ad- dirittura all'anno 1993)”; e, soprattutto, di avere fornito la prova degli stessi, diversamente da quanto ritenuto dalla decisione impugnata.
Il motivo non è fondato.
4.1. Secondo parte appellante, gli elementi costitutivi della fattispecie estin- tiva invocata risultano entrambi integrati in considerazione di due circo- stanze documentate in atti.
In primo luogo, in ragione “del fatto che (…) aveva concesso a CP_5 nuova finanza trasformando l'esposizione a breve su conto corrente in un finanziamento (munendosi quindi di un titolo esecutivo); dunque per quanto riguarda l'elemento oggettivo, il Finanziamento veniva concesso a consoli- damento di un debito derivante da affidamenti su conto corrente revocati dalla medesima proprio a fronte del perdurante inadempimento al ri- chiesto rientro da parte della Società (e quindi successivamente al peggiora- mento delle condizioni economiche del debitore)”. Tuttavia, tale circostanza
– vale a dire, la natura di c.d. mutuo solutorio del finanziamento erogato alla
7 società garantita, di cui peraltro neanche si contesta la legittimità – non prova la concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deteriora- mento delle condizioni economiche della debitrice, sopravvenuto alla presta- zione della garanzia, quanto piuttosto – come deduce la stessa parte appel- lante – che la si è costituita un titolo esecutivo a fronte di un credito CP_3 non assistito dallo stesso, qual è lo scoperto di conto corrente.
In secondo luogo, con riguardo all'elemento soggettivo, parte appellante de- duce che aveva certamente sottoscritto il Finanziamento con CP_5 nella piena consapevolezza del deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie della medesima ”; e come tale consapevolezza si debba CP_5 ritenere provata, indirettamente, in primo luogo, dalla circostanza per cui
“dopo appena un anno e mezzo dalla concessione del Finanziamento, [la depositava un ricorso per l'ammissione alla procedura di ammi- CP_6 nistrazione straordinaria venendo poi dichiarata insolvente ad inizio del 2017”.
Tale circostanza prova esclusivamente che la – come tutti gli altri cre- CP_3 ditori della – hanno avuto consapevolezza della crisi finanziaria CP_6 della società garantita al momento dell'apertura della procedura di ammini- strazione straordinaria a carico della stessa. Non è possibile inferire che tale circostanza, verificatasi nel 2017, provi la consapevolezza in capo alla
[...] dello stato di crisi finanziaria della Controparte_3 CP_6 nel 30.3.2015, data di stipula del contratto di finanziamento con que-
[...] sta.
Ciò è quanto ha ritenuto il giudice di primo grado, laddove ha affermato che
“Dai documenti depositati in atti, la non poteva ipotizzare il peggio- CP_3 ramento economico lamentato dal fideiussore, in quanto nel bilancio 2013 si legge: 'dal punto di vista gestionale il 2013 ha rappresentato per CP_5 un anno difficile, anche se in miglioramento rispetto all'esercizio precedente. (…) Gli indici economico/patrimoniali sopra esposti testimoniano che l'azienda ha migliorato le proprie performances rispetto al precedente eser- cizio' (cfr. pag. 5 doc. allegato all'atto di citazione). Invece il bilancio 2014 è stato depositato successivamente rispetto alla concessione del finanzia- mento – datata 30.03.2015 – (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione), come
8 risulta dal verbale assembleare di approvazione dello stesso del 30.04.2015 (cfr. pag. 24 doc. 9 allegato all'atto di citazione)”.
4.2. Il secondo elemento sulla scorta del quale, diversamente da quanto ha fatto il giudice di primo grado, si dovrebbe ritenere provata la consapevo- lezza in capo alla sarebbe – secondo parte appellante – che “Non si CP_3 comprende (…) in che modo, e con gli attuali strumenti di cui dispongono le banche, non abbia riscontrato in (e cioè una società che, a di- CP_5 stanza così ravvicinata, aveva fatto richiesta di apertura della procedura di amministrazione straordinaria) indici negativi alla concessione del Finanzia- mento”.
Gli odierni appellanti aggiungono che, “Peraltro, già da un semplice esame dei bilanci della Società al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2014 (cfr. docc. 8 e 9 fasc. primo grado) di cui il giudice di prime cure ha fornito una analisi davvero generica e frettolosa registrava al 31 dicembre 2014 un pas- CP_5 sivo di circa 55 milioni di Euro”. E che, allo stesso modo, sarebbe del tutto incomprensibile la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha rilevato che il bilancio della relativo all'esercizio 2014 è stato CP_6 depositato successivamente (30.4.2015) rispetto alla concessione del finan- ziamento alla stessa (30.3.2015), in quanto gli odierni appellanti, in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 3) c.p.c., in replica alle eccezioni contenute nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. depositata dalla
[...]
hanno osservato come che, indipendentemente Controparte_3 dalla data di deposito del bilancio della relativo all'esercizio 2014: CP_6
(i) sia prassi degli istituti di credito richiedere, prima di erogare un finanzia- mento di importi considerevoli, come nel caso di specie (€ 2.225.000,00), una situazione patrimoniale ed economica aggiornata;
dovendosi allora rite- nere che, se la non l'ha colpevolmente Controparte_3 richiesta nell'istruire la pratica di concessione del finanziamento, non ha di certo valutato in modo corretto la meritevolezza;
(ii) il bilancio della CP_10 al 31.12.2013 già presentasse un passivo notevole, pari a €
[...]
54.000.000,00 circa, peraltro in crescita rispetto al 2012 (quando era pari a € 46.500.000,00 circa) (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
9 La prima circostanza indicata da parte appellante non assume invero rile- vanza al fine di ritenere sussistente in capo alla al momento della CP_3 concessione del finanziamento alla della situazione di crisi finan- CP_6 ziaria della stessa. A tale fine, infatti, gli odierni appellanti avrebbero dovuto allegare, e provare, che la chiese una situazione patrimoniale aggior- CP_3 nata alla data dell'istruttoria per il finanziamento, e quindi che sicuramente fosse a conoscenza della situazione finanziaria della garantita quantomeno al 31.12.2014, data in cui lo stesso giudice di primo grado rileva essere tale da denunciare una situazione di crisi finanziaria. Circostanza che, invece, neanche viene allegata – a ben considerare – da parte appellante, la quale si limita a dedure che la “non ha co- Controparte_3 munque mai colpevolmente richiesto una situazione patrimoniale ed CP_5 economica aggiornata, non avendo quindi correttamente valutato la merite- volezza del credito prima di erogare il Finanziamento”.
Quanto alla mancata richiesta di una situazione patrimoniale aggiornata, tale condotta non determina – come sostanzialmente deduce parte appellante – che si debba equiparare l'ignoranza della Banca alla consapevolezza della situazione finanziaria della quanto piuttosto tale circostanza po- CP_6 trebbe fondare una responsabilità della Controparte_3 per il danno arrecato ai fideiussori, sempre qualora gli stessi provino
[...] che la stessa, per disposizioni di settore o interne alla stessa, fosse onerata a chiedere tale situazione aggiornata.
4.3. Neanche assume rilevanza la circostanza per cui già il bilancio al 31.12.2013 evidenziava un passivo consistente, peraltro maggiore rispetto a quello dell'anno precedente. Il miglioramento delle “performances rispetto al precedente esercizio” di cui viene dato atto nella Nota integrativa al bilan- cio dell'esercizio 2013, seppure non abbia inciso sul passivo, costituisce un elemento che la può avere positivamente valutato, ritenendo che un CP_3 miglioramento del genere avrebbe potuto determinare, nell'esercizio succes- sivo o anche in periodo maggiore, un risultato di esercizio migliore, se non positivo. Soprattutto, come si legge nel verbale dell'assemblea del 30.4.2014, che ha approvato il bilancio di esercizio 2013, viene coperta “la perdita d'esercizio pari ad € 2.280.515,00, nel seguente modo:
€ 91.142,00 con il fondo di riserva per copertura perdite future;
10 la differenza, pari ad € 2.189.373,00, con il fondo di riserva statutaria”.
In altri termini, a prescindere del passivo realizzato, le perdite di esercizio erano state interamente coperte mediante le riserve statutaria, sintomo in- vero di una solidità patrimoniale della Società.
Sotto il profilo finanziario, poi, nella stessa Nota integrativa si legge che nella
Relazione sulla gestione, “non è agevole fare un confronto con gli analoghi elementi relativi all'esercizio precedente, in quanto dal 1 agosto 2013 è stato portato a termine il processo di fusione per incorporazione della so- ciet . Va infatti tenuto presente che tale Istituto di Vigilanza CP_11 già presentava negli anni passati un andamento gestionale non positivo, e la sua incorporazione ha di conseguenza determinato un certo impatto ne- gativo sui Margini Operativi di , che comunque presentano dei miglio- CP_5 ramenti”; “tutti i margini intermedi sono aumentati sia in termini percentuali che come valore assoluto, determinando così un risultato finale, anche se di segno negativo, sensibilmente migliore rispetto all'esercizio precedente”.
Questo significa che – come ha evidenziato il giudice di prime cure nella decisione impugnata – “Gli indici economico/patrimoniali sopra esposti te- stimoniano che l'azienda ha migliorato le proprie performances rispetto al precedente esercizio, anche se le fusioni avvenute nel 2012 e nel 2013 non hanno contribuito a conseguire benefici effetti di economie di scala che da esse ci si attendeva”. Quanto statuito dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma in ordine alla mancanza di prova della consapevolezza, da parte della Banca mutuante, di un “un significativo peg- gioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle cono- sciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo” al momento dell'erogazione alla CP_6 del finanziamento per € 2.225.000,00 non merita dunque censura.
[...]
5. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, con riferimento alla eccepita inefficacia della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., ha così statuito: “va in ogni caso rilevato che, qualora il debito principale sia ripartito in scadenze periodiche, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore non abbia proposto le sua istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione
11 principale, si verifica in relazione a ciascuna scadenza soltanto nel caso in cui ciascun pagamento può essere considerato come un debito autonomo. Nel caso del contratto di mutuo, invece, l'obbligazione a carico del mutuata- rio è unica, e la ripartizione in rate costituisce solo una modalità di restitu- zione a favore del debitore, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni. Il debito, pertanto, può consi- derarsi scaduto soltanto alla scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima di esse”.
Il motivo non è fondato.
5.1. Secondo parte appellante, la deroga all'art. 1957 c.c. prevista all'interno della fideiussione non poteva più avere alcuna efficacia in quanto, in data
3.4.2017, è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della (v. doc. n. 3a del fascicolo di parte appellante CP_6
- primo grado di giudizio) e, per quanto concerne la scadenza dell'obbliga- zione principale – contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure
– l'art. 55, co. 2, l.fall. (ratione temporis applicabile, anche alle procedure di amministrazione straordinaria) stabiliva espressamente che “i debiti pecu- niari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento”. Da ciò discende che, data l'apertura della pro- cedura di amministrazione straordinaria il 3.4.2017, il debito della CP_6 era da considerarsi scaduto nella medesima data e il creditore garantito, per evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, non potendo più assumere iniziative individuali, avrebbe dovuto proporre istanza di insinuazione al pas- sivo fallimentare nel termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. pena l'inefficacia della garanzia fideiussoria prestata. Parte appellante deduce che, pertanto, la non avrebbe potuto escu- Controparte_3 tere, con il decreto ingiuntivo opposto, la fideiussione prestata da Parte_1
e e ciò in quanto nel giudizio di primo grado non
[...] Parte_2 ha fornito la prova di essersi tempestivamente insinuata al passivo del Falli-
della CP_12 CP_6
5.2. In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli
12 oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempe- stivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando in- crementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, co. 2, l.fall. (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 2.4.2025, n. 8733).
Al contempo, per l'interruzione del termine semestrale di decadenza dall'ob- bligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c., l'istanza del creditore deve essere necessariamente giudiziale e non meramente stragiudiziale, os- sia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, in via di cognizione o esecutivamente, non essendo di ostacolo alla decadenza l'am- missione del debitore principale alla procedura di concordato preventivo, poiché l'art. 168 l.fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di ese- cuzione e non anche quelle di accertamento e condanna (cfr. Cass. civ., Sez.
I, ord. 2.4.2025, n. 8733).
In altri termini, è vero che – come deduce parte appellante – il credito vantato dalla nei confronti della si Controparte_3 CP_6 deve ritenere scaduto con l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di tale società, e quindi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di amministra- zione straordinaria. Non sarebbe stato sufficiente, quindi, che la creditrice avesse chiesto tempestivamente l'ammissione al passivo, poiché l'apertura di detta procedura concorsuale – a differenza di quanto accadeva per il fal- limento (e ora per la liquidazione giudiziale) – impedisce soltanto le azioni esecutive individuali nei confronti della debitrice, non anche quelle di accer- tamento e condanna.
5.3. Lo svolgimento della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, secondo quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs.
8.7.1999, n. 270, si ispira tendenzialmente alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Ai sensi di tale disposizione, “Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straor- dinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta ammi- nistrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario”.
13 Più nello specifico, in tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 201
l.fall. (disciplina applicabile ratione temporis) dispone: “Dalla data del prov- vedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66”, quindi anche l'art. 55 l.fall., che rientra in quelle della sezione II.
Si deve ritenere, allora, che l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, formatosi con riguardo all'ammissione alla procedura di concordato preven- tivo, trovi applicazione anche nel caso di ammissione della società debitrice ad amministrazione straordinaria.
5.4. Secondo parte appellante, in ragione di quanto sopra ritenuto, “a pre- scindere della questione sulla validità o meno della deroga all'art. 1957 c.c. e fermo restando ch non ha fornito prova, nel giudizio di primo grado, di essersi tempestivamente insinuata al passivo di , alla luce dell'am- CP_5 missione di quest'ultima alla procedura di amministrazione straordinaria, l'obbligazione principale e la dovevano ritenersi scadute pro- CP_13 prio alla data di ammissione della medesim alla predetta procedura”. CP_5
In altri termini, e deducono che il giudice Parte_1 Parte_2 di primo grado avrebbe errato ritenendo inapplicabile al caso in esame l'art. 1957 c.c., senza avere preventivamente accertato la scadenza del debito della (e della relativa garanzia prestata) alla data di ammissione CP_6 della medesima alla procedura di amministrazione straordinaria e verificato la tempestività dell'insinuazione al passivo da parte di Controparte_3
[...]
La censura svolta con il secondo motivo di appello deve essere disattesa, tuttavia, dal momento che gli appellanti non hanno censurato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “l'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto dai Sigg.ri contiene Parte_1 Parte_2 la deroga espressa all'applicazione dell'art. 1957 c.c.”. Infatti, nel caso in cui il contratto di fideiussione preveda che l'obbligazione del fideiussore si estenda sino all'integrale adempimento (e non soltanto, quindi, sino alla sca- denza) dell'obbligazione principale, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta ad alcun termine di decadenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.9.2023, n. 26906; Cass. civ., Sez. I, 13.8.2015, n. 16836; Cass. civ.,
14 Sez. III, 13.4.2007, n. 8839; Cass. civ., Sez. III, 3.8.2005, n. 16233; Cass. civ., Sez. III, 27.11.2002, n. 16758).
In altri termini, a fronte di una siffatta previsione contrattuale, non assume rilevanza che il credito nei confronti dell'obbligata in via principale fosse sca- duto e che, quindi, ai sensi dell'art. 1957 c.c., la si sarebbe dovuta CP_3 attivare nei sei mesi dalla data di scadenza. Premesso che rientra nell'auto- nomia delle parti contraenti prevedere una maggiore estensione dell'efficacia della fideiussione rispetto a quella fissata ordinariamente dalla legge, la di- sposizione di cui all'art. 1957 c.c. non si applica quando sia stato espressa- mente convenuto che la garanzia si estingua soltanto al momento dell'estin- zione dell'obbligazione principale, cioè con l'integrale soddisfacimento del debito garantito, non essendo dunque l'azione del creditore, in tal caso, sog- getta ad alcun termine di decadenza.
5.5. Nel caso in esame, l'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti in data 27.5.1993 prevede: “I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debi- tore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore mede- simi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'arti- colo 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
In altri termini, il contratto suddetto contiene la deroga espressa all'applica- zione dell'art. 1957 c.c., avendo le parti concordato che i diritti derivanti dalla fideiussione rimangano integri fino alla totale estinzione del debito ga- rantito, “cosicché l'estinzione della fideiussione viene ad essere ricollegata non alla scadenza del debito principale, bensì all'estinzione dell'obbligazione principale, escludendo implicitamente in tal modo l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore”. Ne consegue che, come ha statuito il giudice di primo grado, il disposto di cui all'art. 1957 c.c. non trova applica- zione alla garanzia fideiussoria in esame.
6. A parte quanto sopra ritenuto con riguardo alla censura svolta dagli ap- pellanti, non si può non osservare che – secondo l'orientamento preferibile della giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudicante presta adesione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.2.2010, n. 4200; Cass. civ., Sez. III, 21.4.1999, n. 3964) – la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore
15 “a semplice richiesta” rende comunque legittima la deroga all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può es- sere considerato ragionevolmente soddisfatto anche dalla stessa richiesta stragiudiziale di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescin- dendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
6.1. In ogni caso, a prescindere da quanto appena osservato ed anche a non voler ritenere che quella sottoscritta da e Parte_1 Parte_2 in data 27.5.1993 non sia un contratto autonomo di garanzia, come deduce parte appellata costituita nel presente grado di giudizio, ma una fideiussione omnibus (originariamente fino alla concorrenza dell'importo massimo garan- tito di Lire 480.000.000, poi elevato negli anni sino ad € 2.029.676,00), come ha ritenuto la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, in ogni caso si deve ritenere, d'ufficio, come tale deroga non sia nulla, e segnatamente che non possa ritenersi tale per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, e tanto meno a seguito dell'accertamento effet- tuato dalla Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005.
Infatti, parte appellante non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un'in- tesa anticoncorrenziale tra le banche nel periodo in cui è stata sottoscritta la fideiussione omnibus per cui è causa, vale a dire nel maggio del 1993. Con- seguentemente, non è possibile affermare che a quell'epoca vi fosse, a monte, un'intesa restrittiva della concorrenza e, dunque, a valle, la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte da e Parte_1 Parte_2 in ragione del fatto che le corrispondenti previsioni contrattuali della
[...] fideiussione sottoscritta dallo stesso in data 27.5.1993 siano sovrapponibili a quelle di cui alle clausole 2, 6 e 8 del modello ABI predisposto nel 2003 e sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
6.2. Neanche è possibile sostenere come non sia rilevante la circostanza che la fideiussione in questione sia stata sottoscritta molto tempo prima, e quindi dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dagli stessi in data
27.5.1993, alla luce di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, con Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), secondo cui, ai fini dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se
16 conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato.
A ben considerare, non consente di ritenere la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. il principio espresso dalla Suprema Corte e condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, spetta il risar- cimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.12.2017, n. 29810). Da tale principio di diritto si evince, invero, che il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della Banca d'Italia. Nondimeno laddove, come nel caso di specie, la stipula della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, ma anche al periodo og- getto di istruttoria da parte della Banca d'Italia, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Si deve ritenere, allora, che, anche qualora le clausole del contratto di fi- deiussione sottoscritto dagli odierni appellanti risultino pressoché coinci- denti con quelle dello schema predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca
d'Italia con il suddetto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non è possibile ritenere che vi fosse un'intesa anticoncorrenziale – quella stessa perdurata fino al 2003 o una precedente e diversa intesa – nel 1993 in mancanza di prova da parte dell'attore della stessa.
7. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 5710/2023 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 7.4.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
17 La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e av- Parte_1 Parte_2 verso la sentenza n. 5710/2023 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 7.4.2023; condanna e in solido tra loro, a rim- Parte_1 Parte_2 borsare alla le spese del pre- Controparte_1 sente grado di giudizio, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre rim- borso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese di lite tra e da un Parte_1 Parte_2 lato, e la dall'altro; Controparte_3
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181020.
Roma, 15.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
18