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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16509/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 16509/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIONI ALBERTO Parte_1 C.F._1
CLEMENTE, elettivamente domiciliata in VIA COSIMO DEL FANTE, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. MAGGIONI ALBERTO CLEMENTE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._2
GUASTALLA, 6 MILANO;
( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 CP_2 C.F._3
20122 MILANO;
( VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Controparte_3 C.F._4
MILANO; ( ) VIA GUASTALLA, 6 20122 MILANO;
, CP_4 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv.
MANDARANO ANTONELLO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 14 marzo 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto da avverso la sentenza n.7287 pubblicata dal Giudice di Pace di Milano il 27 Parte_2 ottobre 2024 non meri nto
-con il ricorso innanzi al Giudice di Pace di Milano l'interessata aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 00019049/2020/8/1/1 emessa dal sulla base del verbale di Controparte_1 contestazione n.7457077 5 del 26 ottobre 2016
-con quest'ultimo atto era stata contestata la violazione dell'art.69, terzo comma, l.reg. n.6 del 2 febbraio 2010, per avere il trasgressore esercitato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'autorizzazione comunale
-con i motivi d'appello ha contestato che le circostanze evidenziate nel verbale di contestazione Parte_3 dell'infrazione e nelle fotografie allegate integrino la prova dell'esercizio di un servizio di somministrazione assistito
-in particolare, ha negato la sussistenza di offerta di un servizio ai tavoli ad opera di personale impiegato nel locale
-ha poi richiamato, ai fini della corretta qualificazione dell'attività svolta, le modalità della vendita al pubblico delle aziende agricole contemplate dal D.L. n. 69 del 2013
-in realtà, le argomentazioni addotte dall'appellante non sono idonee a superare i rilievi posti a fondamento della sanzione irrogata
-dalla documentazione fotografica allegata si evince che la somministrazione era comprensiva dell'offerta, tramite apposito menu, oltre che dei tradizionali prodotti agricoli di produzione dell'azienda (salumi, formaggi, ecc.), anche di una varia tipologia di primi e secondi piatti
-ad esempio, venivano infatti offerti in vendita cannelloni d'oca, anatra e cosciotto d'oca allo spiedo, pasta e fagioli, zuppa di cipolle, ecc. e, cioè, pietanze implicanti una preparazione ed una cottura del tutto analoghe a quelle di una normale attività di ristorazione
-anche il materiale edibile rinvenuto nella dispensa e nel frigorifero in uso alla titolare attesta che non si era in presenza di una mera degustazione di prodotti agricoli di prevalente produzione propria, bensì di una vera e propria attività di somministrazione di cibi e bevande
-infine, l'esposizione ai tavolini del menu con l'indicazione dell'offerta dei cibi e delle bevande in vendita conferma ulteriormente la natura del servizio di somministrazione assistita, del tutto assimilabile all'attività di ristorazione per la quale è richiesta l'autorizzazione comunale di cui al cit. art. 69, terzo comma, l.reg. n.6 del 2 febbraio 2010
-in definitiva, l'appello proposto da la quale era rimasta soccombente in un'analoga Parte_4 controversia, deve essere rigettato pagina 2 di 3 -le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello avverso la sentenza n.7287 pubblicata dal Giudice di Pace di Milano il 27 ottobre 2024 ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_4
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano in € 1.000,00 per compenso, oltre a spese generali ed oneri riflessi
3) ai sensi dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater del DPR n. 115 del 2002 condanna l'appellante al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 16509/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIONI ALBERTO Parte_1 C.F._1
CLEMENTE, elettivamente domiciliata in VIA COSIMO DEL FANTE, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. MAGGIONI ALBERTO CLEMENTE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._2
GUASTALLA, 6 MILANO;
( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 CP_2 C.F._3
20122 MILANO;
( VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Controparte_3 C.F._4
MILANO; ( ) VIA GUASTALLA, 6 20122 MILANO;
, CP_4 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv.
MANDARANO ANTONELLO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 14 marzo 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto da avverso la sentenza n.7287 pubblicata dal Giudice di Pace di Milano il 27 Parte_2 ottobre 2024 non meri nto
-con il ricorso innanzi al Giudice di Pace di Milano l'interessata aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 00019049/2020/8/1/1 emessa dal sulla base del verbale di Controparte_1 contestazione n.7457077 5 del 26 ottobre 2016
-con quest'ultimo atto era stata contestata la violazione dell'art.69, terzo comma, l.reg. n.6 del 2 febbraio 2010, per avere il trasgressore esercitato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'autorizzazione comunale
-con i motivi d'appello ha contestato che le circostanze evidenziate nel verbale di contestazione Parte_3 dell'infrazione e nelle fotografie allegate integrino la prova dell'esercizio di un servizio di somministrazione assistito
-in particolare, ha negato la sussistenza di offerta di un servizio ai tavoli ad opera di personale impiegato nel locale
-ha poi richiamato, ai fini della corretta qualificazione dell'attività svolta, le modalità della vendita al pubblico delle aziende agricole contemplate dal D.L. n. 69 del 2013
-in realtà, le argomentazioni addotte dall'appellante non sono idonee a superare i rilievi posti a fondamento della sanzione irrogata
-dalla documentazione fotografica allegata si evince che la somministrazione era comprensiva dell'offerta, tramite apposito menu, oltre che dei tradizionali prodotti agricoli di produzione dell'azienda (salumi, formaggi, ecc.), anche di una varia tipologia di primi e secondi piatti
-ad esempio, venivano infatti offerti in vendita cannelloni d'oca, anatra e cosciotto d'oca allo spiedo, pasta e fagioli, zuppa di cipolle, ecc. e, cioè, pietanze implicanti una preparazione ed una cottura del tutto analoghe a quelle di una normale attività di ristorazione
-anche il materiale edibile rinvenuto nella dispensa e nel frigorifero in uso alla titolare attesta che non si era in presenza di una mera degustazione di prodotti agricoli di prevalente produzione propria, bensì di una vera e propria attività di somministrazione di cibi e bevande
-infine, l'esposizione ai tavolini del menu con l'indicazione dell'offerta dei cibi e delle bevande in vendita conferma ulteriormente la natura del servizio di somministrazione assistita, del tutto assimilabile all'attività di ristorazione per la quale è richiesta l'autorizzazione comunale di cui al cit. art. 69, terzo comma, l.reg. n.6 del 2 febbraio 2010
-in definitiva, l'appello proposto da la quale era rimasta soccombente in un'analoga Parte_4 controversia, deve essere rigettato pagina 2 di 3 -le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello avverso la sentenza n.7287 pubblicata dal Giudice di Pace di Milano il 27 ottobre 2024 ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_4
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano in € 1.000,00 per compenso, oltre a spese generali ed oneri riflessi
3) ai sensi dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater del DPR n. 115 del 2002 condanna l'appellante al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
Angelo Claudio Ricciardi
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