Articolo 3 della Legge 14 aprile 1957, n. 277
Articolo 2Articolo 4
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23 maggio 1957
Art. 3.
Per il funzionamento del Museo e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, un contributo annuo di un milione.
Alla copertura di tale onere si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1956-57 e dei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.
Altri mezzi finanziari di cui il Museo dispone sono:
a) gli eventuali contributi e donazioni da parte dello Stato, di enti locali, di privati cittadini e istituzioni;
b) le entrate derivanti dall'attivita' del Museo.
Entrata in vigore il 23 maggio 1957