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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MAZZARA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
-attrice-
CONTRO
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DOMINA SILVANO
-convenuta-
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
(da ora la “ditta ”) chiedendo al Tribunale adito: i) di accertare e dichiarare la CP_1 CP_1
risoluzione per grave inadempimento del contratto di compravendita stipulato in data 16.04.2018 con la ditta EV per l'acquisto del rigeneratore d'aria Beyond Air whit Activepure Technology e, per l'effetto, di condannare la ditta EV al ritiro del prodotto;
ii) di condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 4.007,84 per le spese e i pagamenti sostenuti per l'acquisto dello ionizzatore;
iii) di condannare la convenuta a risarcire all'attrice la somma di € 2.500,00, in conseguenza del mancato utilizzo dello ionizzatore, nonché il danno non patrimoniale subito nella misura accertata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice.
In particolare, l'attrice ha dedotto:
- di essere affetta da una patologia polmonare respiratoria e di avere quindi acquistato in data 16.04.2018 dalla il rigeneratore d'aria Beyond Air whit Activepure Technology al prezzo Controparte_1 di € 3.440,00, mediante stipula, in data 24.04.2018, con la Compass s.p.a. del contratto di finanziamento n. 19042156 per l'importo complessivo di € 3.935,84, oltre commissioni di incasso (cfr. doc. n.ri 4, 5 fascicolo parte attrice);
- che la ditta si sarebbe obbligata a sostituire gratuitamente ogni anno il filtro per il tramite dei propri fornitori ed incaricati;
- di avere chiesto a maggio del 2019 la sostituzione del filtro contattando dapprima lo sponsor e l'incaricato alla vendita e, successivamente, il venditore;
- di avere segnalato telefonicamente il malfunzionamento dell'apparecchio, a gennaio 2020, alla ditta, la quale avrebbe attribuito l'anomalia alla mancata sostituzione del filtro, consigliando di scollegare il cavo di alimentazione della presa elettrica e di non utilizzare l'apparecchio sino all'intervento di riparazione;
- di avere inviato alla ditta, dopo numerosi solleciti, una pec datata 10.02.2021 di diffida e costituzione in mora, per inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti e la violazione dei diritti del consumatore sanciti dal D.lgs n. 206/2005 (cfr. doc. n.14 fascicolo parte attrice);
- che, con e-mail del 13.02.2021, la ha offerto all'attrice di ritirare il prodotto in suo possesso e CP_1
di sostituirlo gratuitamente con un nuovo prodotto (cfr. doc. n.15 fascicolo parte attrice);
- che l'attrice, con pec del 22.02.2021, non ritenendo la proposta idonea a risarcire tutti i danni causati dall'inadempimento contrattuale della convenuta, ha manifestato la disponibilità ad accoglierla a condizione che la ditta si fosse fatta carico di rimborsare l'importo mensile delle rate del finanziamento con decorrenza da dicembre 2020 sino alla sostituzione del prodotto (cfr. doc. n.16 fascicolo parte attrice);
- che, con mail del 25.02.2021, la ditta ha comunicato di non accogliere la proposta formulata dall'attrice.
Instauratosi il contraddittorio si è regolarmente costituita parte convenuta, contestando le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione di tre testi (tutti di parte attrice) CP_1
limitatamente ai capitoli indicati, con esclusione degli altri capitoli, in quanto aventi ad oggetto circostanze non controverse, risultanti dalla documentazione in atti, concretamente irrilevanti ai fini della decisione ovvero inammissibili.
2 Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con concessione alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.
Il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice sia infondata e che vada rigettata per i motivi di seguito esposti.
Va anzitutto premesso, con riferimento all'individuazione della disciplina applicabile ratione temporis, che nel caso di specie si applica la normativa dettata in materia di tutela del consumatore dal D.lgs
206/2005 (c.d. Codice del Consumo), nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n.
170/2021, in ragione del fatto che il contratto di cui è causa è stato concluso prima dell'entrata in vigore del predetto decreto, ossia il 16 aprile 2018.
Nella disciplina consumeristica il legislatore, nell'ottica di dare risalto al principio di conservazione del contratto, nel caso di difetto di conformità del bene venduto, ha optato per una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinguendo rimedi primari e rimedi secondari, e imponendo al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, ma lasciandolo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva (cfr. Cass. Ordinanza n. 25417/2022). In particolare, in caso di difetto di conformità del bene, la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinati ma non alternativi, con la conseguenza che il consumatore deve prima chiedere al venditore la riparazione o sostituzione del bene, potendo successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto (cfr. Cass. Ordinanza n. 25417/2022).
Ed invero, l'art. 130 comma 3 prevede che il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Diversamente, la risoluzione del contratto o una congrua riduzione del presso può essere scelta soltanto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Resta fermo che, per poter usufruire dei rimedi citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
3 Senonché, ai sensi dell'art. 132, comma 3, si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Si tratta di presunzione a favore del consumatoe iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale in materia di onere della prova prevista dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto (cfr. Cass. sentenza n. 13148 /2020)
Corollario di tale principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento, mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass. Ordinanza n. 21927/2017).
Nel caso di specie, l'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto di vendita stipulato in data 16.04.2018 per l'inadempimento del venditore. In particolare, l'attrice, assumendo che la venditrice avesse assunto un'obbligazione periodica di sostituzione del filtro, ha lamentato che il malfunzionamento dell'apparecchio sia derivato dalla mancata sostituzione dei filtri da parte della convenuta, nonostante le plurime richieste effettuate dall'attrice sin dal maggio 2019.
Senonché, come correttamente evidenziato dalla convenuta, proprio l'assunto di partenza è errato. Ed invero, il malfunzionamento dell'apparecchio per mancata sostituzione dei filtri non può essere addebitato alla convenuta, in quanto dalla documentazione contrattuale prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testimoni non emerge che quest'ultima abbia assunto l'obbligazione periodica di sostituzione dei filtri dell'apparecchio venduto all'attrice.
Ne consegue che le generiche allegazioni di parte attrice in ordine all'inadempimento della venditrice alle obbligazioni contrattualmente assunte sono rimaste del tutto sfornite di conforto probatorio.
In ogni caso, anche qualora il blocco dell'apparecchio avvenuto a gennaio 2020 fosse stato originato da altre cause addebitabili alla venditrice, la domanda dell'attrice sarebbe comunque infondata.
4 Ed invero, a seguito dell'invio da parte dell'attrice di una pec in data 10 febbraio 2021, contenente una lettera di diffida e costituzione in mora, la venditrice, conformemente a quanto previsto dall'art. 130 comma terzo del Codice del Consumo, con comunicazione del 13.02.2021 ha offerto la sostituzione gratuita del prodotto con un nuovo ionizzatore con prestazioni e caratteristiche superiori rispetto al precedente, oltre alla consegna gratuita di un set di cinque cambi filtro.
La venditrice ha quindi offerto la sostituzione dell'apparecchio con un altro qualitativamente superiore tre giorni dopo la ricezione della lettera di diffida e quindi in un termine certamente congruo.
Tale tempestiva offerta è stata rifiutata dall'attrice senza alcun valido motivo ovvero, più precisamente,
l'attrice ha manifestato la propria disponibilità ad accoglierla a condizione di ottenere, di fatto, un'ingiustificata riduzione del prezzo, pretendendo che la ditta EV le rimborsasse l'importo mensile delle rate del finanziamento con decorrenza da dicembre 2020 sino alla sostituzione del prodotto (cfr. doc. n.16 fascicolo parte attrice).
Per questo motivo, la domanda diretta ad ottenere la risoluzione del contratto svolta dall'attrice va rigettata, avendo la ditta EV offerto di sostituire l'apparecchio venduto gratuitamente e in un termine congruo.
Quanto esposto è assorbente rispetto alle altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
***
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ditta Parte_1 CP_1 CP_1
che si liquidano in un importo complessivo di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfettario spese generali al 15% oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Enna, 20/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MAZZARA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
-attrice-
CONTRO
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DOMINA SILVANO
-convenuta-
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
(da ora la “ditta ”) chiedendo al Tribunale adito: i) di accertare e dichiarare la CP_1 CP_1
risoluzione per grave inadempimento del contratto di compravendita stipulato in data 16.04.2018 con la ditta EV per l'acquisto del rigeneratore d'aria Beyond Air whit Activepure Technology e, per l'effetto, di condannare la ditta EV al ritiro del prodotto;
ii) di condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 4.007,84 per le spese e i pagamenti sostenuti per l'acquisto dello ionizzatore;
iii) di condannare la convenuta a risarcire all'attrice la somma di € 2.500,00, in conseguenza del mancato utilizzo dello ionizzatore, nonché il danno non patrimoniale subito nella misura accertata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice.
In particolare, l'attrice ha dedotto:
- di essere affetta da una patologia polmonare respiratoria e di avere quindi acquistato in data 16.04.2018 dalla il rigeneratore d'aria Beyond Air whit Activepure Technology al prezzo Controparte_1 di € 3.440,00, mediante stipula, in data 24.04.2018, con la Compass s.p.a. del contratto di finanziamento n. 19042156 per l'importo complessivo di € 3.935,84, oltre commissioni di incasso (cfr. doc. n.ri 4, 5 fascicolo parte attrice);
- che la ditta si sarebbe obbligata a sostituire gratuitamente ogni anno il filtro per il tramite dei propri fornitori ed incaricati;
- di avere chiesto a maggio del 2019 la sostituzione del filtro contattando dapprima lo sponsor e l'incaricato alla vendita e, successivamente, il venditore;
- di avere segnalato telefonicamente il malfunzionamento dell'apparecchio, a gennaio 2020, alla ditta, la quale avrebbe attribuito l'anomalia alla mancata sostituzione del filtro, consigliando di scollegare il cavo di alimentazione della presa elettrica e di non utilizzare l'apparecchio sino all'intervento di riparazione;
- di avere inviato alla ditta, dopo numerosi solleciti, una pec datata 10.02.2021 di diffida e costituzione in mora, per inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti e la violazione dei diritti del consumatore sanciti dal D.lgs n. 206/2005 (cfr. doc. n.14 fascicolo parte attrice);
- che, con e-mail del 13.02.2021, la ha offerto all'attrice di ritirare il prodotto in suo possesso e CP_1
di sostituirlo gratuitamente con un nuovo prodotto (cfr. doc. n.15 fascicolo parte attrice);
- che l'attrice, con pec del 22.02.2021, non ritenendo la proposta idonea a risarcire tutti i danni causati dall'inadempimento contrattuale della convenuta, ha manifestato la disponibilità ad accoglierla a condizione che la ditta si fosse fatta carico di rimborsare l'importo mensile delle rate del finanziamento con decorrenza da dicembre 2020 sino alla sostituzione del prodotto (cfr. doc. n.16 fascicolo parte attrice);
- che, con mail del 25.02.2021, la ditta ha comunicato di non accogliere la proposta formulata dall'attrice.
Instauratosi il contraddittorio si è regolarmente costituita parte convenuta, contestando le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione di tre testi (tutti di parte attrice) CP_1
limitatamente ai capitoli indicati, con esclusione degli altri capitoli, in quanto aventi ad oggetto circostanze non controverse, risultanti dalla documentazione in atti, concretamente irrilevanti ai fini della decisione ovvero inammissibili.
2 Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con concessione alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.
Il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice sia infondata e che vada rigettata per i motivi di seguito esposti.
Va anzitutto premesso, con riferimento all'individuazione della disciplina applicabile ratione temporis, che nel caso di specie si applica la normativa dettata in materia di tutela del consumatore dal D.lgs
206/2005 (c.d. Codice del Consumo), nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n.
170/2021, in ragione del fatto che il contratto di cui è causa è stato concluso prima dell'entrata in vigore del predetto decreto, ossia il 16 aprile 2018.
Nella disciplina consumeristica il legislatore, nell'ottica di dare risalto al principio di conservazione del contratto, nel caso di difetto di conformità del bene venduto, ha optato per una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinguendo rimedi primari e rimedi secondari, e imponendo al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, ma lasciandolo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva (cfr. Cass. Ordinanza n. 25417/2022). In particolare, in caso di difetto di conformità del bene, la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinati ma non alternativi, con la conseguenza che il consumatore deve prima chiedere al venditore la riparazione o sostituzione del bene, potendo successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto (cfr. Cass. Ordinanza n. 25417/2022).
Ed invero, l'art. 130 comma 3 prevede che il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Diversamente, la risoluzione del contratto o una congrua riduzione del presso può essere scelta soltanto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Resta fermo che, per poter usufruire dei rimedi citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
3 Senonché, ai sensi dell'art. 132, comma 3, si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Si tratta di presunzione a favore del consumatoe iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale in materia di onere della prova prevista dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto (cfr. Cass. sentenza n. 13148 /2020)
Corollario di tale principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento, mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass. Ordinanza n. 21927/2017).
Nel caso di specie, l'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto di vendita stipulato in data 16.04.2018 per l'inadempimento del venditore. In particolare, l'attrice, assumendo che la venditrice avesse assunto un'obbligazione periodica di sostituzione del filtro, ha lamentato che il malfunzionamento dell'apparecchio sia derivato dalla mancata sostituzione dei filtri da parte della convenuta, nonostante le plurime richieste effettuate dall'attrice sin dal maggio 2019.
Senonché, come correttamente evidenziato dalla convenuta, proprio l'assunto di partenza è errato. Ed invero, il malfunzionamento dell'apparecchio per mancata sostituzione dei filtri non può essere addebitato alla convenuta, in quanto dalla documentazione contrattuale prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testimoni non emerge che quest'ultima abbia assunto l'obbligazione periodica di sostituzione dei filtri dell'apparecchio venduto all'attrice.
Ne consegue che le generiche allegazioni di parte attrice in ordine all'inadempimento della venditrice alle obbligazioni contrattualmente assunte sono rimaste del tutto sfornite di conforto probatorio.
In ogni caso, anche qualora il blocco dell'apparecchio avvenuto a gennaio 2020 fosse stato originato da altre cause addebitabili alla venditrice, la domanda dell'attrice sarebbe comunque infondata.
4 Ed invero, a seguito dell'invio da parte dell'attrice di una pec in data 10 febbraio 2021, contenente una lettera di diffida e costituzione in mora, la venditrice, conformemente a quanto previsto dall'art. 130 comma terzo del Codice del Consumo, con comunicazione del 13.02.2021 ha offerto la sostituzione gratuita del prodotto con un nuovo ionizzatore con prestazioni e caratteristiche superiori rispetto al precedente, oltre alla consegna gratuita di un set di cinque cambi filtro.
La venditrice ha quindi offerto la sostituzione dell'apparecchio con un altro qualitativamente superiore tre giorni dopo la ricezione della lettera di diffida e quindi in un termine certamente congruo.
Tale tempestiva offerta è stata rifiutata dall'attrice senza alcun valido motivo ovvero, più precisamente,
l'attrice ha manifestato la propria disponibilità ad accoglierla a condizione di ottenere, di fatto, un'ingiustificata riduzione del prezzo, pretendendo che la ditta EV le rimborsasse l'importo mensile delle rate del finanziamento con decorrenza da dicembre 2020 sino alla sostituzione del prodotto (cfr. doc. n.16 fascicolo parte attrice).
Per questo motivo, la domanda diretta ad ottenere la risoluzione del contratto svolta dall'attrice va rigettata, avendo la ditta EV offerto di sostituire l'apparecchio venduto gratuitamente e in un termine congruo.
Quanto esposto è assorbente rispetto alle altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
***
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ditta Parte_1 CP_1 CP_1
che si liquidano in un importo complessivo di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfettario spese generali al 15% oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Enna, 20/05/2025
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dott.ssa Sara Antonelli
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