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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2320/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2320/2024 vertente tra: TRA
, con gli avv.ti MARCEDDU MARIA e Parte_1
VITTORIA MASINI SABRINA;
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2025, i procuratori di parte ricorrente hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di nato a [...] il [...]. Per_1
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per chiedere di regolamentare l'affido e il mantenimento del CP_1
e ha allegato:
▶che la relazione è terminata a causa dei comportamenti aggressivi e violenti del padre, nei confronti del quale l'autorità giudiziaria di Bristol aveva emesso un ordine di restrizione;
▶di essersi trasferita a vivere a Novellara presso la madre;
▶di occuparsi in via esclusiva del minore, dal momento che il padre si disinteressa completamente di lui e si è reso irreperibile. Ha, pertanto, chiesto, l'affidamento rafforzato del minore con collocazione presso di sé e che sia posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso con un importo mensile di € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di percepire in via esclusiva l'assegno unico. GO DO SC non si è costituito. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, la ricorrente ha chiesto l'affido rafforzato del figlio, in quanto l'irreperibilità e la totale mancanza di collaborazione del padre le creano difficoltà nel rilascio dei documenti, nell'iscrizione a scuola e nell'accesso ai percorsi di sostegno di cui il minore necessita. La ricorrente ha dichiarato che il padre non ha mai frequentato il figlio e non contribuisce al suo mantenimento, limitandosi a chiedere sue notizie sporadicamente. Le relazioni mediche e scolastiche in atti evidenziano, inoltre, un quadro di fragilità comunicativa del minore e la necessità di interventi di sostegno continuativi nel tempo che, con ogni probabilità, richiederanno il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Ciò posto, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre l'affido esclusivo di alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere di Per_1 assumere anche le ni di maggiore importanza relative all'educazione e alla salute del figlio. Quanto alle visite paterne, il Collegio dispone che le stesse avvengano previo accordo con la madre.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (6 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. La ricorrente ha dichiarato di lavorare presso il ristorante My Shibuya
- Sushi e Pokè, con un contratto a tempo indeterminato part-time e una retribuzione mensile netta di circa € 1.400 (cfr. doc. 20). Ha, inoltre, allegato di essere onerata da una rata di finanziamento di € 270,90 (doc. 10) per l'acquisto di una vettura e di avere un figlio quindicenne da un precedente matrimonio che frequenta a week-end alternati e nel periodo estivo. Dagli estratti conto depositati (doc. 20 bis e 26) si evince inoltre che l'assegno unico ammonta a circa € 57. Quanto al resistente, nulla di preciso è emerso sulle sue condizioni. Non disponendo di ulteriori elementi, attesa la contumacia del resistente e considerata l'età del minore, il Collegio ritiene equo porre a carico del padre l'importo di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del figlio. È anche possibile attribuire alla ricorrente l'integrale percezione dell'assegno unico. L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 non pone preclusioni alla possibilità che il giudice, nello stabilire un affidamento condiviso, ritenga di attribuire l'assegno unico al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Tale attribuzione avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Il genitore non collocatario non ha, dal canto suo, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale (Cass. 4672/2025).
3. Spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via esclusiva alla madre attribuendo a quest'ultima il potere di assumere anche le decisioni di maggior importanza relative all'educazione e alla salute del figlio;
-dispone che le visite paterne avvengano previo accordo con la madre;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 100 spese, € 2.900 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 20/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2320/2024 vertente tra: TRA
, con gli avv.ti MARCEDDU MARIA e Parte_1
VITTORIA MASINI SABRINA;
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2025, i procuratori di parte ricorrente hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di nato a [...] il [...]. Per_1
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per chiedere di regolamentare l'affido e il mantenimento del CP_1
e ha allegato:
▶che la relazione è terminata a causa dei comportamenti aggressivi e violenti del padre, nei confronti del quale l'autorità giudiziaria di Bristol aveva emesso un ordine di restrizione;
▶di essersi trasferita a vivere a Novellara presso la madre;
▶di occuparsi in via esclusiva del minore, dal momento che il padre si disinteressa completamente di lui e si è reso irreperibile. Ha, pertanto, chiesto, l'affidamento rafforzato del minore con collocazione presso di sé e che sia posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso con un importo mensile di € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di percepire in via esclusiva l'assegno unico. GO DO SC non si è costituito. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, la ricorrente ha chiesto l'affido rafforzato del figlio, in quanto l'irreperibilità e la totale mancanza di collaborazione del padre le creano difficoltà nel rilascio dei documenti, nell'iscrizione a scuola e nell'accesso ai percorsi di sostegno di cui il minore necessita. La ricorrente ha dichiarato che il padre non ha mai frequentato il figlio e non contribuisce al suo mantenimento, limitandosi a chiedere sue notizie sporadicamente. Le relazioni mediche e scolastiche in atti evidenziano, inoltre, un quadro di fragilità comunicativa del minore e la necessità di interventi di sostegno continuativi nel tempo che, con ogni probabilità, richiederanno il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Ciò posto, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre l'affido esclusivo di alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere di Per_1 assumere anche le ni di maggiore importanza relative all'educazione e alla salute del figlio. Quanto alle visite paterne, il Collegio dispone che le stesse avvengano previo accordo con la madre.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (6 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. La ricorrente ha dichiarato di lavorare presso il ristorante My Shibuya
- Sushi e Pokè, con un contratto a tempo indeterminato part-time e una retribuzione mensile netta di circa € 1.400 (cfr. doc. 20). Ha, inoltre, allegato di essere onerata da una rata di finanziamento di € 270,90 (doc. 10) per l'acquisto di una vettura e di avere un figlio quindicenne da un precedente matrimonio che frequenta a week-end alternati e nel periodo estivo. Dagli estratti conto depositati (doc. 20 bis e 26) si evince inoltre che l'assegno unico ammonta a circa € 57. Quanto al resistente, nulla di preciso è emerso sulle sue condizioni. Non disponendo di ulteriori elementi, attesa la contumacia del resistente e considerata l'età del minore, il Collegio ritiene equo porre a carico del padre l'importo di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del figlio. È anche possibile attribuire alla ricorrente l'integrale percezione dell'assegno unico. L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 non pone preclusioni alla possibilità che il giudice, nello stabilire un affidamento condiviso, ritenga di attribuire l'assegno unico al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Tale attribuzione avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Il genitore non collocatario non ha, dal canto suo, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale (Cass. 4672/2025).
3. Spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via esclusiva alla madre attribuendo a quest'ultima il potere di assumere anche le decisioni di maggior importanza relative all'educazione e alla salute del figlio;
-dispone che le visite paterne avvengano previo accordo con la madre;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 100 spese, € 2.900 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 20/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli