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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17097/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice rel. dott. Sabrina Bosi Giudice
all'esito della discussione all'udienza del 21/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato ex art. 275 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7298/2023 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Pagina 1 Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 27/12/2023, ai sensi dell'art. 281 undecies bis c.p.c., la difesa della ricorrente ha chiesto al Tribunale di
«annullare il decreto di rigetto emesso dalla Questore di Bologna –
Ufficio Immigrazione - in data 22/6/2023, notificato in data
28.11.2023, con cui veniva rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno a fini lavorativi e si ometteva qualsiasi pronuncia sulla domanda di protezione speciale avanzata in via subordinata con la memoria depositata presso la Questura dalla difesa della ricorrente ex art. 10 bis L. 241/90.
2. Ha esposto che , nata il [...] in [...] e Parte_1 presente sul territorio nazionale ormai da un decennio (vi fece ingresso nel 2014), aveva ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta di asilo il 28/10/2014. Nel 2020 aveva fatto domanda di emersione e il 15/7/2021 aveva ottenuto un permesso di soggiorno valido sino 15/7/2022. Quindi il 24/6/2022 aveva avanzato domanda di rinnovo.
Il 3/4/2023, la Questura le aveva notificato comunicazione contenente i motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno, Parte ritenendo la “socialmente pericolosa” in ragione di due sentenze di condanna in primo grado, nel frattempo emesse, nei suoi confronti, dal Tribunale di Bologna.
Ha osservato che il provvedimento di diniego del Questore nulla aveva motivato in ordine al mancato riconoscimento della protezione speciale, richiesta con la memoria di risposta ex art. 10 bis L
241/1990.
In particolare, la Questura non avrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente, trascorsi alcuni anni dall'arrivo sul territorio nazionale, durante i quali si era prostituita, aveva abbandonato tale attività e aveva cominciato a lavorare come collaboratrice domestica.
Attualmente la stessa stava convivendo con il compagno, connazionale regolare sul territorio italiano, dal quale aspettava un
Pagina 2 bambino. Avrebbe omesso, quindi, di valorizzare, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, il lungo soggiorno in Italia,
l'inserimento socio-lavorativo, la creazione di una rete familiare e amicale e di considerare che gli sforzi compiuti dalla ricorrente, per affrancarsi da un passato degradante e per crearsi una identità sociale dignitosa, sarebbero completamente vanificati laddove la stessa fosse costretta a rientrare nel paese d'origine.
La difesa della ricorrente ha, inoltre, rammentato l'isolamento sociale riservato in Nigeria alle donne che si sono dedicate alla prostituzione all'estero e che poi sono state rimpatriate, dopo aver trascorso molti anni lontane, rimanendo prive di solidi legami famigliari di riferimento, e le enormi difficoltà di riinserirsi nel mondo del lavoro e quindi di condurre una vita libera dignitosa, con il pericolo concreto di tornare nuovamente a prostituirsi per sostenersi. Ha riportato numerose COI che hanno ad oggetto proprio tale problematica.
Quanto alla pericolosità sociale prospettata nel provvedimento di diniego, la difesa ha evidenziato che la avrebbe dovuto CP_1 operare un bilanciamento tra le attuali condizioni della ricorrente, frutto di un percorso di crescita personale, e il grave pregiudizio che le deriverebbe in caso di rimpatrio forzoso, da un lato, e, dall'altro,
l'effettiva pericolosità della stessa, in quanto condannata per il reato di sfruttamento della prostituzione minorile, fatti commessi sino al febbraio 2018 in concorso con altri connazionali (sorella e altri soggetti rimasti ignoti), considerando che dal 2018 la ricorrente ha prestato regolare attività lavorativa e si è accompagnata, conducendo una vita completamente diversa da quella che aveva determinato le condotte per le quali era stata emessa nei suoi confronti la gravosa condanna.
Ha insistito quindi per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 TUI, nella formulazione previgente alla riforma del 2023, rappresentando che in caso di rimpatrio forzato, la ricorrente si troverebbe a dover vivere in una realtà in cui il rischio di
Pagina 3 subire trattamenti inumani ex art. 19 comma 1.1, prima parte, T.U.I. sia da ritenersi tutt'altro che remoto, osservando che la norma cit. vieta il respingimento di una persona verso uno stato “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (...) nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza in tale stato di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani”.
La difesa della ricorrente ha prodotto altresì sentenza della Corte
d'Assise d'Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di condanna primo grado (GUP Tribunale di Bologna) emessa nei confronti di , ha ridotto la pena ed escluso, nei Controparte_2 suoi confronti, la misura di sicurezza dell'espulsione, applicata dal
Tribunale.
3.Si è costituto il , che ha ribadito la pericolosità Controparte_3 sociale della ricorrente in ragione delle gravi condanne riportate dalla ricorrente per i reati di cui agli artt. 3 n. 8, 4 n. 1 e 7 L.75/1958 e all'art. 600 bis/I e II c.p..
Ciò ai sensi di quanto disposto dall'art. 4/III TUI, rimarcando che la pericolosità sociale della era stata accertata dal Parte_1 giudice penale, che aveva disposto l'espulsione della ricorrente, a pena espiata. Ha concluso, pertanto, che nel caso di specie ricorrerebbe la condizione ostativa di cui all'art. 19 commi 1.1 e 1.2
TUI e che legittimamente sarebbe stato negato il titolo di soggiorno.
4.All'udienza del 17/10/2024 è stata sentita la ricorrente.
All'esito dell'udienza di discussione del 21/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
5.L'impugnazione proposta avverso il provvedimento di diniego di qualsiasi titolo di soggiorno, adottato dalla Questura di il CP_1
22/6/2023 e notificato il 28/11/2023, sul presupposto che la richiedente, avendo riportato condanne per reati gravi, sarebbe
Pagina 4 socialmente pericolosa ai sensi degli artt. 4/III e 5/V TUI, è, a giudizio del Tribunale, fondata.
5.1 La S.C., in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del
2018, conv. in l. n. 132 del 2018), ha statuito che “in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente
(a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del 2023).”
(Cass. n.23597/2023)
La S.C., nella citata pronuncia, ha affrontato la questione relativa all'applicazione del combinato disposto degli artt. degli artt. 4, comma terzo, e 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 in punto di reati ostativi al rilascio o rinnovo di permesso di soggiorno, chiedendosi “se, in ipotesi di condanna per reato ostativo, operi un automatismo valutativo, nel senso che ricorra una presunzione assoluta di pericolosità sociale, oppure possa esserci un margine di discrezionalità e debba anche in questa ipotesi, oltre che in quella specificamente prevista dal legislatore in tema di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari….formularsi un giudizio in concreto in ordine alla pericolosità sociale del richiedente, da condursi sulla base di elementi di fatto aggiornati al tempo della decisione”.
La conclusione, alla quale è pervenuta la S.C., circa l'esclusione della operatività di qualsiasi automatismo e sulla necessità di operare una
Pagina 5 valutazione di pericolosità in concreto, al momento della decisione, prende le mosse dalla natura del diritto che viene in rilievo con la domanda giudiziale e, precisamente, il diritto alla “protezione umanitaria”, che attiene alla situazione giuridica soggettiva dello straniero e dunque ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali, che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU.
La S.C. chiarisce, quindi, che “Dalla suddetta qualificazione, che si impone anche perché la protezione umanitaria è una forma di attuazione del diritto d'asilo costituzionale, discende che l'ingerenza statuale, in termini limitativi del suddetto diritto, deve ritenersi consentita solo nel rispetto di requisiti precisi, proporzionati e rigorosi, in linea con l'evoluzione del diritto vivente e, in particolare, con i principi espressi sul tema, oltre che da questa Corte, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di
Strasburgo.”.
La S.C. quindi ha osservato che “ove si tratti di norme che comportino l'allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero, come nella specie, è necessario «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» (Corte Cost. n.
217/2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE). La Corte
Costituzionale ha, pertanto, ripetutamente precisato che, sebbene il legislatore abbia un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, si tratta di una discrezionalità che «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina
Pagina 6 dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (tra le tante Corte Cost. n. 202/2013; n.
172/2012; n. 245/2011; così, da ultimo anche Corte Cost.
n.88/2023)”.
5.1.1 Il Tribunale ritiene che i suddetti principi abbiano portata generale e debbano trovare applicazione nel caso di specie a prescindere dalla normativa in concreto applicabile con riferimento alla protezione richiesta (di cui infra).
E', pertanto, indispensabile, al fine di accertare la sussistenza in concreto di una pericolosità attuale della ricorrente, tale da giustificare il diniego di qualsiasi forma di protezione, valutare, nel rispetto dei principi sopra enunciati, la situazione personale della
[...]
, sia nella fase precedente ai fatti, per i quali è stata Parte_1 tratta avanti al giudice penale, con conseguente accertamento della sussistenza della sua responsabilità, sia nella fase successiva alla commissione di quelle condotte illecite.
La storia della ricorrente emerge dal racconto reso in sede di audizione, avvenuta nel corso dell'istruzione della presente causa, racconto che trova parziali conforme nelle risultanze del processo penale, di cui dà compiutamente conto il GUP del Tribunale di
Bologna, nella motivazione della pronuncia di condanna emessa nei Parte confronti della
La ricorrente, sentita all'udienza del 17/10/2024, ha riferito che ha iniziato a prostituirsi per mantenersi, quando era molto giovane, già nel suo paese di origine, la Nigeria.
Nata il 20/5/1994 a Lagos e vissuta con la famiglia a Benin City, a 18 anni smise di studiare per motivi famigliari - il padre ebbe un incidente sul lavoro e rimase invalido - e fu costretta a cercarsi un lavoro.
Si trasferì a Lagos per fare la parrucchiera, ma ben presto fu avviata alla prostituzione da un uomo conosciuto sul posto, tale , Per_1
Pagina 7 che aveva una agenzia di cambio. Grazie ai contatti di quest'ultimo con la Francia, espatriò a Parigi sempre per prostituirsi, sotto il Parte controllo del fratello del Dalla Francia nel 2014, la si è Per_1 trasferita in Italia, a dove abitava e abita la sorella molto più CP_1 grande di lei (classe 1980) . Ma anche a , dopo Persona_2 CP_1 aver coabitato per un po' di tempo con la sorella, cercando di regolarizzarsi, ha iniziato a prostituirsi.
Quello che è accaduto in seguito emerge dalla sentenza penale di condanna emessa il 16/3/2023 dal GUP di Bologna, in atti. Parte La si prostituiva e nel fare ciò ha collaborato con la sorella nell'attività da questa svolta - in concorso con soggetti rimasti ignoti - di promozione, organizzazione, direzione e finanziamento del reclutamento e l'introduzione illegale nel territorio italiano di giovani donne provenienti dalla Nigeria, alcune anche minorenni, sottoponendole a trattamenti degradanti al fine di indurle alla prostituzione e, dunque, per sfruttarle.
Emerge chiaramente, dalla motivazione della sentenza, il ruolo secondario e meramente esecutivo che aveva Parte_1 avuto in tale ampia intrapresa, organizzata dalla sorella, in concorso con altri. La condotta criminosa dell'odierna ricorrente era strettamente collegata al fatto che anche lei si prostituiva, insieme alle giovani reclutate in patria e fatte giungere in Italia dalla sorella, allo scopo di avviarle al meretricio. Parte La infatti, presente sul posto per svolgere la medesima attività insieme a quelle giovani, le istruiva sui comportamenti da tenere ed esercitava un controllo sulle stesse per conto della sorella, riferendo dunque a quest'ultima.
, a differenza della sorella , era, Parte_1 Persona_2 infatti, mandata assolta, per non aver commesso il fatto, dai reati più gravi previsti e puniti dagli artt. 600, 601 e 602 ter/I lett.b) c.p. (capi
1 e 3 dell'imputazione) ed era condannata per i reati di
Pagina 8 favoreggiamento e sfruttamento e controllo della prostituzione ai danni di alcune giovani nigeriane, tra le quali una minorenne.
La gravità delle condotte commesse nell'arco temporale luglio 2017- febbraio 2018 è fuori discussione. Ma nel valutare la personalità della ricorrente non può prescindersi dalle sue origini, dalle condizioni di vita di estrema povertà dalle quali la stessa ha tentato di affrancarsi, accettando di svolgere una attività umiliante e degradante.
La sorella, maggiore di ben 14 anni, non l'ha aiutata ad emanciparsi dalle condizioni di degrado nelle quali è rimasta imbrigliata giovanissima e che hanno fortemente connotato quegli anni che, normalmente, i giovani destinano allo studio o alla formazione professionale, per preparare le basi della loro vita futura di adulti.
La sua famigliare, già da tempo presente sul territorio italiano, che Parte poteva costituire per la giovane un punto di riferimento, al contrario l'ha coinvolta in una attività illecita a scopo di lucro che ha avuto, come sopra esposto, pesantissime conseguenze sotto il profilo penale. Parte I gravi fatti sopra descritti hanno, però, coinvolto la in un arco temporale limitato e dalla documentazione allegata agli atti (vedi estratto conto previdenziale in atti) emerge che la ricorrente è CP_4 riuscita, a partire dal 2018, a svolgere attività lavorative lecite che le hanno consentito di mantenersi e crearsi una nuova vita e una diversa identità sociale. Attualmente vive in un appartamento in affitto con il padre del suo bambino (nato nel marzo 2024), anch'egli nigeriano, Idemudia Miracle, integrato nel tessuto socio-lavorativo bolognese (vedi dichiarazione dei redditi 2024 relativo ai redditi del
2023, doc.n.6, e stato di famiglia, doc n.4).
Dalla certificazione dei carichi pendenti acquisita, emerge che, dal
2018, non ha più avuto problemi con la giustizia Parte_1
e conduce una vita nel rispetto delle regole del paese che la ospita e nel quale ha attualmente il centro principale della sua vita lavorativa e famigliare.
Pagina 9 5.1.2 In conclusione, può affermarsi, che il tempo trascorso, dai fatti illeciti sopra descritti, e le mutate condizioni di vita della ricorrente Parte escludono che attualmente la costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza del nostro Stato, in ragione dei suoi trascorsi giudiziari.
Del resto, del medesimo avviso è stata la Corte d'Assise di Appello di
Bologna, che ha riformato la sentenza di condanna di primo grado, non solo attenuando la pena inflitta, ma anche espungendo l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata, disposta dal primo giudice.
5.2 La domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale è stata avanzata dalla ricorrente nell'ambito della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno a fini lavorativi, presentata dalla ricorrente alla Questura di il 24/6/2022 e, pertanto, deve CP_1 trovare applicazione nel caso di specie l'art. 19 TUI nella formulazione anteriore alla riforma del marzo del 2023. Infatti, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito alla modifica introdotta dall'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con
L. 137/2020.
Tale disposizione stabilisce che “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o
Pagina 10 qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». La disposizione, al comma 1.2, statuisce che nei casi di cui ai commi 1 e
1.1. il Questore, previo parere della Commissione Territoriale, rilascia un permesso per protezione speciale.
5.2.1 Il Tribunale osserva che la forma di protezione speciale “per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare”, di cui alla seconda parte del comma 1.1 della disposizione citata, si inserisce appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi - come segnalato dalla stessa S.C. nell'ordinanza n. 28316/2020, di rimessione alle SSUU della questione relativa ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in relazione al quadro normativo precedente al 2018 - verosimilmente ne concreta un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, infatti, che l'art. 19 nella formulazione risultante dalla modifica del 2020, prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della
Pagina 11 protezione umanitaria per integrazione sociale, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese
e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni
Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n.
130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8»).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima di particolare importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge
n. 130 del 2020 possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria…”, hanno avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020
Pagina 12 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (SS.UU. n.
24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente. Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
5.2.2 Non vi è dubbio che tale grave pregiudizio si realizzerebbe laddove fosse costretta a rientrare nel proprio Parte_1 paese d'origine, lasciato ormai da più di dieci anni, periodo assai lungo, trascorso sul territorio italiano e in larga misura speso, almeno dal 2018, nel tentativo, riuscito, di inserirsi lavorativamente e socialmente nel paese che la ospita.
Pagina 13 Attualmente ha una famiglia composta dal compagno, Idemudia
Miracle, e dal loro bambino nato il [...], . Vivono tutti e Per_3 tre in un appartamento regolarmente condotto in locazione (vedi Parte contratto in atti intestato alla e nuovo stato di famiglia da ultimo prodotto) posto a , in via Quirino di Marzio n.16. CP_1
Parte La dal 2018 ha sempre lavorato nel settore dei servizi di pulizia, prima “in nero” e, poi - come si evince anche dal provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Bologna, oggetto della presente impugnazione - avendo conseguito un legittimo titolo di soggiorno (in forza della legislazione varata nel post Covid al fine di favorire l'emersione lavorativa in certi settori, tra i quali proprio il lavoro domestico) con contratti regolari e ciò sino alla maternità, percependo redditi sufficienti al proprio sostentamento (vedi estratto conto previdenziale in atti, dal quale risulta che nel 2021 ha CP_4 guadagnato € 6.786,00, nel 2022 € 10.699,00, nel 2023 € 15.734,20
i primi sei mesi del 2024 è stata in maternità e tra l'8/6/2024 e il
30/9/2024 ha guadagnato € 3.071,00).
Anche il compagno, dalla documentazione prodotta sul reddito conseguito nel 2023, risulta lavorare regolarmente percependo un reddito sufficiente (€ 13.000,00 circa) a garantire il proprio sostentamento e a contribuire a quello del proprio nucleo famigliare.
5.3 A giudizio di questo collegio, nel caso di specie - esclusa, come già chiarito, la pericolosità concreta e attuale della richiedente - sussistono i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione complementare anche ai sensi dell'art. 19 comma 1.1, prima parte, TUI (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6..”).
Infatti, dalle informazioni acquisite sul paese di origine della ricorrente, la Nigeria, è necessario considerare un aspetto di
Pagina 14 particolare vulnerabilità della ricorrente, legato proprio alla sua provenienza e alla sua vicenda personale, come sopra esposta. E' emersa, infatti, da dette informazioni, la fondatezza del timore, manifestato dalle donne nigeriane, al rientro in patria dopo aver trascorso alcuni anni della loro vita in Europa, delle possibili conseguenze sociali dell'essere associate alla prostituzione, anche quando non è stata espressamente accertata la loro implicazione in contesti di tratta o sfruttamento a fini sessuali (EI and
NE TV, Facing Return https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/retur/facing- return---perceptions-of-repatriation-among-nigerian-women-in- prostitution-in-norway.pdf).
Il rapporto esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa, sull'azione contro il traffico di esseri umani, afferma che "la loro reintegrazione è resa difficile dallo stigma del fallimento, e le comunità locali sono diffidenti sul fatto che le donne rimpatriate possano diffondere le malattie che hanno contratto all'estero. Molte finiscono inghiottite nella trappola della povertà, invece di uscirne, portando con sé traumi personali e disonore per le loro famiglie”
(Council of Europe: Council of Europe Convention on Action againstTraffick- ing in Human Beings and itsExplanatory Report,
Council of Europe Treaty Series No. 197, Warsaw https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/ conventions/treaty/197). scrive che le donne nigeriane provenienti dall'Europa, al Pt_2 ritorno in patria, sono ancora di più, rispetto alle altre, vittime dei pregiudizi, a causa dell'attenzione internazionale prestata al fenomeno della prostituzione delle donne nigeriane: "a causa delle campagne di informazione e degli articoli di giornale, le donne tornate dall'Europa sono considerate da molti come se avessero preso parte alla prostituzione. Non c'è possibilità di reintegrazione delle prostitute nella società senza lo stigma e l'etichetta della prostituzione”
Pagina 15 “TeenageProstitution and the Future of the Pt_2 CP_5
FemaleAdolescent in Nigeria”, p. 569-585 in International Journal of
Offender Therapy and Comparative Criminology (46)5).
La prostituzione comporta uno stigma per le donne nella maggior parte dei paesi del mondo, ma, in Nigeria, il traffico di donne nella prostituzione è addirittura ritenuto connotare il paese nel suo insieme e intacca l'immagine della Nigeria a livello internazionale. L'EASO ha osservato che “le donne che ritornano possono essere discriminate ed emarginate, quando il loro ritorno è percepito come un fallimento nel diventare ricchi in Europa. La stigmatizzazione sociale è elevata anche se la vittima ritorna con problemi di salute" (EASO Country
Guidance Nigeria, February 2019 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Ni geria_2019.pdf).
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che, in caso di rimpatrio forzato, la ricorrente si troverebbe a dover vivere in una realtà in cui il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, prima parte, TUI, è altamente probabile, con la conseguenza che la stessa si troverebbe nella impossibilità di condurre una vita libera e dignitosa.
6. In conclusione, la ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al reale pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni – in un contesto in cui i diritti delle donne sono diffusamente violati, ostili ad una donna sola con un bambino, ove andrebbe incontro a potenziale stigma e scarsa protezione statale – inducono ad affermare con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili, costituzionalmente garantiti.
Pagina 16 Sussistono, pertanto, le condizioni per il rilascio in favore di
[...]
del permesso di soggiorno per protezione speciale ex Parte_1 art. 19 comma 1.1, primo e secondo periodo, TUI.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno - conseguente al riconoscimento della protezione speciale, in forza, come già chiarito, dell'art. 19, comma 1.1 nella formulazione anteriore al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L.
5 maggio 2023, n. 50 - deve rilevarsi come lo stesso abbia durata di due anni, consenta lo svolgimento di attività lavorativa e sia rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Atteso che la presente decisione è fondata anche sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
RICONOSCE alla ricorrente il diritto alla Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e
19, comma 1.1, primo e secondo periodo, del D. Lvo 286/98;
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della 26/11/2024.
Il Giudice est.
Cristina Reggiani
Pagina 17 Il Presidente
Luca Minniti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
Pagina 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice rel. dott. Sabrina Bosi Giudice
all'esito della discussione all'udienza del 21/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato ex art. 275 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7298/2023 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Pagina 1 Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 27/12/2023, ai sensi dell'art. 281 undecies bis c.p.c., la difesa della ricorrente ha chiesto al Tribunale di
«annullare il decreto di rigetto emesso dalla Questore di Bologna –
Ufficio Immigrazione - in data 22/6/2023, notificato in data
28.11.2023, con cui veniva rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno a fini lavorativi e si ometteva qualsiasi pronuncia sulla domanda di protezione speciale avanzata in via subordinata con la memoria depositata presso la Questura dalla difesa della ricorrente ex art. 10 bis L. 241/90.
2. Ha esposto che , nata il [...] in [...] e Parte_1 presente sul territorio nazionale ormai da un decennio (vi fece ingresso nel 2014), aveva ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta di asilo il 28/10/2014. Nel 2020 aveva fatto domanda di emersione e il 15/7/2021 aveva ottenuto un permesso di soggiorno valido sino 15/7/2022. Quindi il 24/6/2022 aveva avanzato domanda di rinnovo.
Il 3/4/2023, la Questura le aveva notificato comunicazione contenente i motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno, Parte ritenendo la “socialmente pericolosa” in ragione di due sentenze di condanna in primo grado, nel frattempo emesse, nei suoi confronti, dal Tribunale di Bologna.
Ha osservato che il provvedimento di diniego del Questore nulla aveva motivato in ordine al mancato riconoscimento della protezione speciale, richiesta con la memoria di risposta ex art. 10 bis L
241/1990.
In particolare, la Questura non avrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente, trascorsi alcuni anni dall'arrivo sul territorio nazionale, durante i quali si era prostituita, aveva abbandonato tale attività e aveva cominciato a lavorare come collaboratrice domestica.
Attualmente la stessa stava convivendo con il compagno, connazionale regolare sul territorio italiano, dal quale aspettava un
Pagina 2 bambino. Avrebbe omesso, quindi, di valorizzare, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, il lungo soggiorno in Italia,
l'inserimento socio-lavorativo, la creazione di una rete familiare e amicale e di considerare che gli sforzi compiuti dalla ricorrente, per affrancarsi da un passato degradante e per crearsi una identità sociale dignitosa, sarebbero completamente vanificati laddove la stessa fosse costretta a rientrare nel paese d'origine.
La difesa della ricorrente ha, inoltre, rammentato l'isolamento sociale riservato in Nigeria alle donne che si sono dedicate alla prostituzione all'estero e che poi sono state rimpatriate, dopo aver trascorso molti anni lontane, rimanendo prive di solidi legami famigliari di riferimento, e le enormi difficoltà di riinserirsi nel mondo del lavoro e quindi di condurre una vita libera dignitosa, con il pericolo concreto di tornare nuovamente a prostituirsi per sostenersi. Ha riportato numerose COI che hanno ad oggetto proprio tale problematica.
Quanto alla pericolosità sociale prospettata nel provvedimento di diniego, la difesa ha evidenziato che la avrebbe dovuto CP_1 operare un bilanciamento tra le attuali condizioni della ricorrente, frutto di un percorso di crescita personale, e il grave pregiudizio che le deriverebbe in caso di rimpatrio forzoso, da un lato, e, dall'altro,
l'effettiva pericolosità della stessa, in quanto condannata per il reato di sfruttamento della prostituzione minorile, fatti commessi sino al febbraio 2018 in concorso con altri connazionali (sorella e altri soggetti rimasti ignoti), considerando che dal 2018 la ricorrente ha prestato regolare attività lavorativa e si è accompagnata, conducendo una vita completamente diversa da quella che aveva determinato le condotte per le quali era stata emessa nei suoi confronti la gravosa condanna.
Ha insistito quindi per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 TUI, nella formulazione previgente alla riforma del 2023, rappresentando che in caso di rimpatrio forzato, la ricorrente si troverebbe a dover vivere in una realtà in cui il rischio di
Pagina 3 subire trattamenti inumani ex art. 19 comma 1.1, prima parte, T.U.I. sia da ritenersi tutt'altro che remoto, osservando che la norma cit. vieta il respingimento di una persona verso uno stato “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (...) nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza in tale stato di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani”.
La difesa della ricorrente ha prodotto altresì sentenza della Corte
d'Assise d'Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di condanna primo grado (GUP Tribunale di Bologna) emessa nei confronti di , ha ridotto la pena ed escluso, nei Controparte_2 suoi confronti, la misura di sicurezza dell'espulsione, applicata dal
Tribunale.
3.Si è costituto il , che ha ribadito la pericolosità Controparte_3 sociale della ricorrente in ragione delle gravi condanne riportate dalla ricorrente per i reati di cui agli artt. 3 n. 8, 4 n. 1 e 7 L.75/1958 e all'art. 600 bis/I e II c.p..
Ciò ai sensi di quanto disposto dall'art. 4/III TUI, rimarcando che la pericolosità sociale della era stata accertata dal Parte_1 giudice penale, che aveva disposto l'espulsione della ricorrente, a pena espiata. Ha concluso, pertanto, che nel caso di specie ricorrerebbe la condizione ostativa di cui all'art. 19 commi 1.1 e 1.2
TUI e che legittimamente sarebbe stato negato il titolo di soggiorno.
4.All'udienza del 17/10/2024 è stata sentita la ricorrente.
All'esito dell'udienza di discussione del 21/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
5.L'impugnazione proposta avverso il provvedimento di diniego di qualsiasi titolo di soggiorno, adottato dalla Questura di il CP_1
22/6/2023 e notificato il 28/11/2023, sul presupposto che la richiedente, avendo riportato condanne per reati gravi, sarebbe
Pagina 4 socialmente pericolosa ai sensi degli artt. 4/III e 5/V TUI, è, a giudizio del Tribunale, fondata.
5.1 La S.C., in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del
2018, conv. in l. n. 132 del 2018), ha statuito che “in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente
(a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del 2023).”
(Cass. n.23597/2023)
La S.C., nella citata pronuncia, ha affrontato la questione relativa all'applicazione del combinato disposto degli artt. degli artt. 4, comma terzo, e 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 in punto di reati ostativi al rilascio o rinnovo di permesso di soggiorno, chiedendosi “se, in ipotesi di condanna per reato ostativo, operi un automatismo valutativo, nel senso che ricorra una presunzione assoluta di pericolosità sociale, oppure possa esserci un margine di discrezionalità e debba anche in questa ipotesi, oltre che in quella specificamente prevista dal legislatore in tema di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari….formularsi un giudizio in concreto in ordine alla pericolosità sociale del richiedente, da condursi sulla base di elementi di fatto aggiornati al tempo della decisione”.
La conclusione, alla quale è pervenuta la S.C., circa l'esclusione della operatività di qualsiasi automatismo e sulla necessità di operare una
Pagina 5 valutazione di pericolosità in concreto, al momento della decisione, prende le mosse dalla natura del diritto che viene in rilievo con la domanda giudiziale e, precisamente, il diritto alla “protezione umanitaria”, che attiene alla situazione giuridica soggettiva dello straniero e dunque ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali, che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU.
La S.C. chiarisce, quindi, che “Dalla suddetta qualificazione, che si impone anche perché la protezione umanitaria è una forma di attuazione del diritto d'asilo costituzionale, discende che l'ingerenza statuale, in termini limitativi del suddetto diritto, deve ritenersi consentita solo nel rispetto di requisiti precisi, proporzionati e rigorosi, in linea con l'evoluzione del diritto vivente e, in particolare, con i principi espressi sul tema, oltre che da questa Corte, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di
Strasburgo.”.
La S.C. quindi ha osservato che “ove si tratti di norme che comportino l'allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero, come nella specie, è necessario «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» (Corte Cost. n.
217/2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE). La Corte
Costituzionale ha, pertanto, ripetutamente precisato che, sebbene il legislatore abbia un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, si tratta di una discrezionalità che «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina
Pagina 6 dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (tra le tante Corte Cost. n. 202/2013; n.
172/2012; n. 245/2011; così, da ultimo anche Corte Cost.
n.88/2023)”.
5.1.1 Il Tribunale ritiene che i suddetti principi abbiano portata generale e debbano trovare applicazione nel caso di specie a prescindere dalla normativa in concreto applicabile con riferimento alla protezione richiesta (di cui infra).
E', pertanto, indispensabile, al fine di accertare la sussistenza in concreto di una pericolosità attuale della ricorrente, tale da giustificare il diniego di qualsiasi forma di protezione, valutare, nel rispetto dei principi sopra enunciati, la situazione personale della
[...]
, sia nella fase precedente ai fatti, per i quali è stata Parte_1 tratta avanti al giudice penale, con conseguente accertamento della sussistenza della sua responsabilità, sia nella fase successiva alla commissione di quelle condotte illecite.
La storia della ricorrente emerge dal racconto reso in sede di audizione, avvenuta nel corso dell'istruzione della presente causa, racconto che trova parziali conforme nelle risultanze del processo penale, di cui dà compiutamente conto il GUP del Tribunale di
Bologna, nella motivazione della pronuncia di condanna emessa nei Parte confronti della
La ricorrente, sentita all'udienza del 17/10/2024, ha riferito che ha iniziato a prostituirsi per mantenersi, quando era molto giovane, già nel suo paese di origine, la Nigeria.
Nata il 20/5/1994 a Lagos e vissuta con la famiglia a Benin City, a 18 anni smise di studiare per motivi famigliari - il padre ebbe un incidente sul lavoro e rimase invalido - e fu costretta a cercarsi un lavoro.
Si trasferì a Lagos per fare la parrucchiera, ma ben presto fu avviata alla prostituzione da un uomo conosciuto sul posto, tale , Per_1
Pagina 7 che aveva una agenzia di cambio. Grazie ai contatti di quest'ultimo con la Francia, espatriò a Parigi sempre per prostituirsi, sotto il Parte controllo del fratello del Dalla Francia nel 2014, la si è Per_1 trasferita in Italia, a dove abitava e abita la sorella molto più CP_1 grande di lei (classe 1980) . Ma anche a , dopo Persona_2 CP_1 aver coabitato per un po' di tempo con la sorella, cercando di regolarizzarsi, ha iniziato a prostituirsi.
Quello che è accaduto in seguito emerge dalla sentenza penale di condanna emessa il 16/3/2023 dal GUP di Bologna, in atti. Parte La si prostituiva e nel fare ciò ha collaborato con la sorella nell'attività da questa svolta - in concorso con soggetti rimasti ignoti - di promozione, organizzazione, direzione e finanziamento del reclutamento e l'introduzione illegale nel territorio italiano di giovani donne provenienti dalla Nigeria, alcune anche minorenni, sottoponendole a trattamenti degradanti al fine di indurle alla prostituzione e, dunque, per sfruttarle.
Emerge chiaramente, dalla motivazione della sentenza, il ruolo secondario e meramente esecutivo che aveva Parte_1 avuto in tale ampia intrapresa, organizzata dalla sorella, in concorso con altri. La condotta criminosa dell'odierna ricorrente era strettamente collegata al fatto che anche lei si prostituiva, insieme alle giovani reclutate in patria e fatte giungere in Italia dalla sorella, allo scopo di avviarle al meretricio. Parte La infatti, presente sul posto per svolgere la medesima attività insieme a quelle giovani, le istruiva sui comportamenti da tenere ed esercitava un controllo sulle stesse per conto della sorella, riferendo dunque a quest'ultima.
, a differenza della sorella , era, Parte_1 Persona_2 infatti, mandata assolta, per non aver commesso il fatto, dai reati più gravi previsti e puniti dagli artt. 600, 601 e 602 ter/I lett.b) c.p. (capi
1 e 3 dell'imputazione) ed era condannata per i reati di
Pagina 8 favoreggiamento e sfruttamento e controllo della prostituzione ai danni di alcune giovani nigeriane, tra le quali una minorenne.
La gravità delle condotte commesse nell'arco temporale luglio 2017- febbraio 2018 è fuori discussione. Ma nel valutare la personalità della ricorrente non può prescindersi dalle sue origini, dalle condizioni di vita di estrema povertà dalle quali la stessa ha tentato di affrancarsi, accettando di svolgere una attività umiliante e degradante.
La sorella, maggiore di ben 14 anni, non l'ha aiutata ad emanciparsi dalle condizioni di degrado nelle quali è rimasta imbrigliata giovanissima e che hanno fortemente connotato quegli anni che, normalmente, i giovani destinano allo studio o alla formazione professionale, per preparare le basi della loro vita futura di adulti.
La sua famigliare, già da tempo presente sul territorio italiano, che Parte poteva costituire per la giovane un punto di riferimento, al contrario l'ha coinvolta in una attività illecita a scopo di lucro che ha avuto, come sopra esposto, pesantissime conseguenze sotto il profilo penale. Parte I gravi fatti sopra descritti hanno, però, coinvolto la in un arco temporale limitato e dalla documentazione allegata agli atti (vedi estratto conto previdenziale in atti) emerge che la ricorrente è CP_4 riuscita, a partire dal 2018, a svolgere attività lavorative lecite che le hanno consentito di mantenersi e crearsi una nuova vita e una diversa identità sociale. Attualmente vive in un appartamento in affitto con il padre del suo bambino (nato nel marzo 2024), anch'egli nigeriano, Idemudia Miracle, integrato nel tessuto socio-lavorativo bolognese (vedi dichiarazione dei redditi 2024 relativo ai redditi del
2023, doc.n.6, e stato di famiglia, doc n.4).
Dalla certificazione dei carichi pendenti acquisita, emerge che, dal
2018, non ha più avuto problemi con la giustizia Parte_1
e conduce una vita nel rispetto delle regole del paese che la ospita e nel quale ha attualmente il centro principale della sua vita lavorativa e famigliare.
Pagina 9 5.1.2 In conclusione, può affermarsi, che il tempo trascorso, dai fatti illeciti sopra descritti, e le mutate condizioni di vita della ricorrente Parte escludono che attualmente la costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza del nostro Stato, in ragione dei suoi trascorsi giudiziari.
Del resto, del medesimo avviso è stata la Corte d'Assise di Appello di
Bologna, che ha riformato la sentenza di condanna di primo grado, non solo attenuando la pena inflitta, ma anche espungendo l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata, disposta dal primo giudice.
5.2 La domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale è stata avanzata dalla ricorrente nell'ambito della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno a fini lavorativi, presentata dalla ricorrente alla Questura di il 24/6/2022 e, pertanto, deve CP_1 trovare applicazione nel caso di specie l'art. 19 TUI nella formulazione anteriore alla riforma del marzo del 2023. Infatti, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito alla modifica introdotta dall'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con
L. 137/2020.
Tale disposizione stabilisce che “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o
Pagina 10 qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». La disposizione, al comma 1.2, statuisce che nei casi di cui ai commi 1 e
1.1. il Questore, previo parere della Commissione Territoriale, rilascia un permesso per protezione speciale.
5.2.1 Il Tribunale osserva che la forma di protezione speciale “per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare”, di cui alla seconda parte del comma 1.1 della disposizione citata, si inserisce appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi - come segnalato dalla stessa S.C. nell'ordinanza n. 28316/2020, di rimessione alle SSUU della questione relativa ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in relazione al quadro normativo precedente al 2018 - verosimilmente ne concreta un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, infatti, che l'art. 19 nella formulazione risultante dalla modifica del 2020, prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della
Pagina 11 protezione umanitaria per integrazione sociale, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese
e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni
Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n.
130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8»).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima di particolare importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge
n. 130 del 2020 possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria…”, hanno avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020
Pagina 12 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (SS.UU. n.
24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente. Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
5.2.2 Non vi è dubbio che tale grave pregiudizio si realizzerebbe laddove fosse costretta a rientrare nel proprio Parte_1 paese d'origine, lasciato ormai da più di dieci anni, periodo assai lungo, trascorso sul territorio italiano e in larga misura speso, almeno dal 2018, nel tentativo, riuscito, di inserirsi lavorativamente e socialmente nel paese che la ospita.
Pagina 13 Attualmente ha una famiglia composta dal compagno, Idemudia
Miracle, e dal loro bambino nato il [...], . Vivono tutti e Per_3 tre in un appartamento regolarmente condotto in locazione (vedi Parte contratto in atti intestato alla e nuovo stato di famiglia da ultimo prodotto) posto a , in via Quirino di Marzio n.16. CP_1
Parte La dal 2018 ha sempre lavorato nel settore dei servizi di pulizia, prima “in nero” e, poi - come si evince anche dal provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Bologna, oggetto della presente impugnazione - avendo conseguito un legittimo titolo di soggiorno (in forza della legislazione varata nel post Covid al fine di favorire l'emersione lavorativa in certi settori, tra i quali proprio il lavoro domestico) con contratti regolari e ciò sino alla maternità, percependo redditi sufficienti al proprio sostentamento (vedi estratto conto previdenziale in atti, dal quale risulta che nel 2021 ha CP_4 guadagnato € 6.786,00, nel 2022 € 10.699,00, nel 2023 € 15.734,20
i primi sei mesi del 2024 è stata in maternità e tra l'8/6/2024 e il
30/9/2024 ha guadagnato € 3.071,00).
Anche il compagno, dalla documentazione prodotta sul reddito conseguito nel 2023, risulta lavorare regolarmente percependo un reddito sufficiente (€ 13.000,00 circa) a garantire il proprio sostentamento e a contribuire a quello del proprio nucleo famigliare.
5.3 A giudizio di questo collegio, nel caso di specie - esclusa, come già chiarito, la pericolosità concreta e attuale della richiedente - sussistono i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione complementare anche ai sensi dell'art. 19 comma 1.1, prima parte, TUI (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6..”).
Infatti, dalle informazioni acquisite sul paese di origine della ricorrente, la Nigeria, è necessario considerare un aspetto di
Pagina 14 particolare vulnerabilità della ricorrente, legato proprio alla sua provenienza e alla sua vicenda personale, come sopra esposta. E' emersa, infatti, da dette informazioni, la fondatezza del timore, manifestato dalle donne nigeriane, al rientro in patria dopo aver trascorso alcuni anni della loro vita in Europa, delle possibili conseguenze sociali dell'essere associate alla prostituzione, anche quando non è stata espressamente accertata la loro implicazione in contesti di tratta o sfruttamento a fini sessuali (EI and
NE TV, Facing Return https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/retur/facing- return---perceptions-of-repatriation-among-nigerian-women-in- prostitution-in-norway.pdf).
Il rapporto esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa, sull'azione contro il traffico di esseri umani, afferma che "la loro reintegrazione è resa difficile dallo stigma del fallimento, e le comunità locali sono diffidenti sul fatto che le donne rimpatriate possano diffondere le malattie che hanno contratto all'estero. Molte finiscono inghiottite nella trappola della povertà, invece di uscirne, portando con sé traumi personali e disonore per le loro famiglie”
(Council of Europe: Council of Europe Convention on Action againstTraffick- ing in Human Beings and itsExplanatory Report,
Council of Europe Treaty Series No. 197, Warsaw https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/ conventions/treaty/197). scrive che le donne nigeriane provenienti dall'Europa, al Pt_2 ritorno in patria, sono ancora di più, rispetto alle altre, vittime dei pregiudizi, a causa dell'attenzione internazionale prestata al fenomeno della prostituzione delle donne nigeriane: "a causa delle campagne di informazione e degli articoli di giornale, le donne tornate dall'Europa sono considerate da molti come se avessero preso parte alla prostituzione. Non c'è possibilità di reintegrazione delle prostitute nella società senza lo stigma e l'etichetta della prostituzione”
Pagina 15 “TeenageProstitution and the Future of the Pt_2 CP_5
FemaleAdolescent in Nigeria”, p. 569-585 in International Journal of
Offender Therapy and Comparative Criminology (46)5).
La prostituzione comporta uno stigma per le donne nella maggior parte dei paesi del mondo, ma, in Nigeria, il traffico di donne nella prostituzione è addirittura ritenuto connotare il paese nel suo insieme e intacca l'immagine della Nigeria a livello internazionale. L'EASO ha osservato che “le donne che ritornano possono essere discriminate ed emarginate, quando il loro ritorno è percepito come un fallimento nel diventare ricchi in Europa. La stigmatizzazione sociale è elevata anche se la vittima ritorna con problemi di salute" (EASO Country
Guidance Nigeria, February 2019 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Ni geria_2019.pdf).
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che, in caso di rimpatrio forzato, la ricorrente si troverebbe a dover vivere in una realtà in cui il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, prima parte, TUI, è altamente probabile, con la conseguenza che la stessa si troverebbe nella impossibilità di condurre una vita libera e dignitosa.
6. In conclusione, la ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al reale pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni – in un contesto in cui i diritti delle donne sono diffusamente violati, ostili ad una donna sola con un bambino, ove andrebbe incontro a potenziale stigma e scarsa protezione statale – inducono ad affermare con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili, costituzionalmente garantiti.
Pagina 16 Sussistono, pertanto, le condizioni per il rilascio in favore di
[...]
del permesso di soggiorno per protezione speciale ex Parte_1 art. 19 comma 1.1, primo e secondo periodo, TUI.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno - conseguente al riconoscimento della protezione speciale, in forza, come già chiarito, dell'art. 19, comma 1.1 nella formulazione anteriore al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L.
5 maggio 2023, n. 50 - deve rilevarsi come lo stesso abbia durata di due anni, consenta lo svolgimento di attività lavorativa e sia rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Atteso che la presente decisione è fondata anche sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
RICONOSCE alla ricorrente il diritto alla Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e
19, comma 1.1, primo e secondo periodo, del D. Lvo 286/98;
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della 26/11/2024.
Il Giudice est.
Cristina Reggiani
Pagina 17 Il Presidente
Luca Minniti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
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