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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 30.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.960/23 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.1513/2022 del 4.11.2022
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
rappresentati e Parte_12 Parte_13 difesi dagli avv.ti Saverio FATONE e Simone TORRE
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso ope legis dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado gli odierni appellanti rivendicavano la corresponsione ex art.77, co.2, lett. c) C.C.N.L. - Personale comparto funzioni centrali triennio 2016-2018 delle “indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro”, o “l'indennità di rischio” nella misura di €71,98 euro netti mensili per il periodo dall'1.1.2016 al'1.1.2021 ex art.2948 c.c. o comunque per i 5 anni antecedenti gli atti interruttivi della prescrizione (in totale
€4.318,80 per ciascun appellante)
Il convenuto si costituiva eccependo preliminarmente la CP_1 nullità del ricorso per la mancata esposizione dei fatti rilevanti, tra cui l'omessa indicazione del luogo ove i ricorrenti avevano espletato l'attività lavorativa;
nel merito contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni (sinteticamente: intervenuta abrogazione della qualifica di “Agenti di P.S.”, assenza di svolgimento di mansioni di pubblica sicurezza in capo ai ricorrenti, assenza di contrattazione integrativa sulla indennità di rischio).
Con sentenza del 4.11.2022 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda argomentando:
-che i ricorrenti all'atto dell'originaria assunzione avevano avuto tutti il tesserino con il riconoscimento della qualifica di agente di PS, ma che tale qualifica (prevista dall'art. 16 R.D.
3164/23) era stata abrogata a seguito della legge 246/05 e del successivo d.lgs 179/2009;
-che la predetta qualifica non poteva desumersi da atti secondari o dalla mancata revoca della qualifica da parte del
[...]
, attesa l'espressa abrogazione di essa da parte di CP_2 una norma primaria;
-che l'indennità di rischio, prima prevista dall'art 29 del CCNL
1994-1997 (economico 1998-1999) e corrisposta fino al 1999 a favore dei ricorrenti, era stata eliminata dal CCNL 1998-2001, che pag. 2/8 aveva stabilito all'art.39 la disapplicazione dell'art.29 del precedente CCNL economico 1998-1999;
-che il CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Centrali, all'art.77
(“Utilizzo Fondo risorse decentrate”) prevede la possibilità di destinare le risorse disponibili per la contrattazione integrativa all'indennità di rischio, ma che tale destinazione non era stata prevista in sede di contrattazione integrativa.
In questa sede gli appellanti ripropongono le medesime argomentazioni spese in primo grado contestando la ricostruzione giuridica e normativa di cui alla sentenza impugnata e richiamando precedenti di merito favorevoli.
Il eccependo la tortuosa e frammentata esposizione dei CP_1 motivi di appello, richiama le difese di primo grado.
*****************
Sulla medesima questione in esame si è già espressa questa Corte con la sentenza n.4589/2024 del 7.1.25 a seguito di appello proposto da una pluralità di appellanti difesi dagli stessi difensori oggi patrocinanti (risulta anche successiva sentenza n.60/25 del 9.1.25).
Il Collegio intende dare continuità alla decisione già adottata condividendo appieno la ricostruzione operata nella sentenza citata.
Gli attuali appellanti sono dipendenti del Ministero appellato quali assistenti alla vigilanza del Comune di area scavi CP_3 archeologici;
collocati dal 2007 nel profilo professionale di
“Assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico - Area Funzionale 2” rivendicano l'indennità di rischio (sospesa dal 1999) sostenendo di continuare a svolgere l'attività scaturente dalla qualifica di Agente di pubblica sicurezza.
pag. 3/8 L'art.77 del CCNL relativo al comparto funzioni centrali triennio
2016 – 2018 è rubricato “Utilizzo fondo risorse decentrate”, esso così recita (per la parte che interessa in questa sede):
“
1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti (…)
2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
(…)
c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità;
d) indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale”.
Dalla lettura di tale norma si evince che la stessa non disciplina affatto un'indennità di rischio, ma si limita a demandare alla contrattazione integrativa sia la determinazione (per quanto rileva in questa sede) delle situazioni di rischio che danno diritto a percepire la relativa indennità, sia la quantificazione della stessa.
L'individuazione di come destinare le risorse poste a disposizione fra i vari utilizzi indicati nel comma 2 nonché l'individuazione di quali siano le ipotesi specifiche in ciascun comparto ministeriale che concretizzino le fattispecie sono, dunque, rimesse alla contrattazione integrativa;
sono cioè le parti sociali a determinare, per ciascuna organizzazione ministeriale, quali siano le ipotesi di “obiettivo disagio, rischio, gravose articolazioni dell'orario di lavoro” (punto c), come pure quelle pag. 4/8 implicanti “particolari responsabilità” (punto d) che danno luogo, nella singola organizzazione, all'indennità in oggetto, la cui determinazione non può pertanto essere stabilita direttamente in sede giurisdizionale.
Non risulta, però, né è stato allegato che la contrattazione integrativa, nell'ambito del abbia Controparte_1 previsto alcunché al riguardo, senza che possa ipotizzarsi, come sostiene parte appellante, alcuna violazione della normativa contrattuale, né una violazione del legittimo affidamento degli odierni impugnanti a conservare l'indennità percepita fino al
1999, ossia antecedentemente alla privatizzazione del pubblico impiego, sulla base di norme non più vigenti.
Ed invero, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, il datore di lavoro pubblico non può attribuire compensi che non siano previsti dalla contrattazione collettiva, neppure se di miglior favore (cfr. Cass. S.U. n.21744/2009 e, in epoca successiva, Cass. n.3826/2016, Cass. n.16088/2016, Cass.
n.25018/2017, n.31387/2019).
Ne consegue che nessun legittimo affidamento può esserci, a differenza di quanto accade nel lavoro privato (si veda per tutte:
Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021 n.11645; 10/03/2021,
n.6715; Cass. SU n.21744/2009).
Non può dunque essere configurato un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico erogato dal datore di lavoro pubblico che non trova titolo nel contratto collettivo (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
9/05/2022, n.14672).
Sotto altro profilo, poichè gli appellanti insistono nella rilevanza nel loro rapporto di lavoro della qualifica di “Agenti di Pubblica Sicurezza”, deve aggiungersi che, come ritenuto dalla
Corte di Appello di Roma, nella sentenza n.3378/2022 prodotta in pag. 5/8 atti -che ha definito una causa analoga a quella in esame- “il mero possesso del tesserino di Agente di PS (acquisito con le relative procedure amministrative nella vigenza dell'art. 16 poi abrogato) non rileva affatto nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, a meno che non si traduca nello svolgimento di specifiche attività, le quali a loro volta possono rilevare come diversa “qualità” della prestazione lavorativa al fine di determinare il diritto alla corresponsione della retribuzione prevista per il livello superiore di inquadramento ovvero la spettanza di indennità particolari che la contrattazione collettiva riconosce ai lavoratori per le particolari caratteristiche della loro attività”, circostanza neppure allegata nel caso in esame.
Orbene la declaratoria professionale del CCNL prevede come contenuto delle mansioni dell'area 2 (nella quale gli appellanti hanno dedotto di essere inquadrati), quanto alle attività di vigilanza:
-lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico e fornendo le opportune informazioni, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di sicurezza.
-lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti dell'Amministrazione assicurandosi della loro integrità, aziona, gestisce e verifica gli impianti di sicurezza;
guida veicoli per il trasporto di persone e/o cose.
Orbene, dalle deduzioni contenute nel ricorso di prime cure non si evince quali fra le suindicate attività non rientrerebbero nella declaratoria contrattuale e sarebbero invece caratterizzate da un quid pluris (tale da giustificare la presenza di particolari condizioni di lavoro), e quali sarebbero state svolte solo dagli attuali appellanti e non anche dai loro colleghi aventi il medesimo inquadramento, ma privi di tesserino di Agente di PS.
pag. 6/8 Neppure inoltre è stato allegato l'uso delle armi in servizio, e prima ancora la richiesta dell'uso delle stesse da parte dell'amministrazione convenuta.
Di qui l'irrilevanza ai fini della decisione delle circostanze allegate dagli istanti in relazione agli adempimenti amministrativi da seguire per poter rimanere in possesso del tesserino e della licenza per le armi.
Come, poi, pure rilevato dalla Corte di Appello di Roma nella citata sentenza:
-la contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti del convenuto non prevede per chi è in CP_1 possesso del tesserino di Agente di PS (ottenuto a seguito di procedura amministrativa) un trattamento differenziato rispetto ai colleghi che svolgono le medesime attività, tanto che gli stessi ricorrenti non hanno indicato alcuna norma specifica in tal senso;
-diversamente da altri comparti, come quello degli enti locali, il
CCNL Ministeri (oggi Funzioni Centrali) non prevede un inquadramento professionale specificatamente riferito al personale di vigilanza;
-è inconferente il riferimento alla sentenza del TAR LAZIO del
1997, sia in quanto i ricorrenti non erano parti di quel giudizio amministrativo, sia perché la stessa si riferisce ad un periodo ben antecedente a quello di cui è causa, persino anteriore alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, allorquando quest'ultimo era regolato da norme diverse da quelle attualmente vigenti.
La mancanza di allegazione e prova dello svolgimento di mansioni differenziate inerenti l'esercizio di attività di pubblica sicurezza, l'assenza nell'ambito del di una norma che CP_1 attribuisca rilevanza al mero possesso del tesserino di P.S. e l'assenza della contrattazione integrativa che stabilisca quali pag. 7/8 siano le condizioni di lavoro meritevoli dell'indennità ex art.77
c.c. inducono, quindi, al rigetto delle domande degli appellanti.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del grado, attesa l'esistenza di pronunce di merito in contrasto, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese di lite del presente grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Napoli 30.1.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 30.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.960/23 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.1513/2022 del 4.11.2022
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
rappresentati e Parte_12 Parte_13 difesi dagli avv.ti Saverio FATONE e Simone TORRE
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso ope legis dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado gli odierni appellanti rivendicavano la corresponsione ex art.77, co.2, lett. c) C.C.N.L. - Personale comparto funzioni centrali triennio 2016-2018 delle “indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro”, o “l'indennità di rischio” nella misura di €71,98 euro netti mensili per il periodo dall'1.1.2016 al'1.1.2021 ex art.2948 c.c. o comunque per i 5 anni antecedenti gli atti interruttivi della prescrizione (in totale
€4.318,80 per ciascun appellante)
Il convenuto si costituiva eccependo preliminarmente la CP_1 nullità del ricorso per la mancata esposizione dei fatti rilevanti, tra cui l'omessa indicazione del luogo ove i ricorrenti avevano espletato l'attività lavorativa;
nel merito contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni (sinteticamente: intervenuta abrogazione della qualifica di “Agenti di P.S.”, assenza di svolgimento di mansioni di pubblica sicurezza in capo ai ricorrenti, assenza di contrattazione integrativa sulla indennità di rischio).
Con sentenza del 4.11.2022 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda argomentando:
-che i ricorrenti all'atto dell'originaria assunzione avevano avuto tutti il tesserino con il riconoscimento della qualifica di agente di PS, ma che tale qualifica (prevista dall'art. 16 R.D.
3164/23) era stata abrogata a seguito della legge 246/05 e del successivo d.lgs 179/2009;
-che la predetta qualifica non poteva desumersi da atti secondari o dalla mancata revoca della qualifica da parte del
[...]
, attesa l'espressa abrogazione di essa da parte di CP_2 una norma primaria;
-che l'indennità di rischio, prima prevista dall'art 29 del CCNL
1994-1997 (economico 1998-1999) e corrisposta fino al 1999 a favore dei ricorrenti, era stata eliminata dal CCNL 1998-2001, che pag. 2/8 aveva stabilito all'art.39 la disapplicazione dell'art.29 del precedente CCNL economico 1998-1999;
-che il CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Centrali, all'art.77
(“Utilizzo Fondo risorse decentrate”) prevede la possibilità di destinare le risorse disponibili per la contrattazione integrativa all'indennità di rischio, ma che tale destinazione non era stata prevista in sede di contrattazione integrativa.
In questa sede gli appellanti ripropongono le medesime argomentazioni spese in primo grado contestando la ricostruzione giuridica e normativa di cui alla sentenza impugnata e richiamando precedenti di merito favorevoli.
Il eccependo la tortuosa e frammentata esposizione dei CP_1 motivi di appello, richiama le difese di primo grado.
*****************
Sulla medesima questione in esame si è già espressa questa Corte con la sentenza n.4589/2024 del 7.1.25 a seguito di appello proposto da una pluralità di appellanti difesi dagli stessi difensori oggi patrocinanti (risulta anche successiva sentenza n.60/25 del 9.1.25).
Il Collegio intende dare continuità alla decisione già adottata condividendo appieno la ricostruzione operata nella sentenza citata.
Gli attuali appellanti sono dipendenti del Ministero appellato quali assistenti alla vigilanza del Comune di area scavi CP_3 archeologici;
collocati dal 2007 nel profilo professionale di
“Assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico - Area Funzionale 2” rivendicano l'indennità di rischio (sospesa dal 1999) sostenendo di continuare a svolgere l'attività scaturente dalla qualifica di Agente di pubblica sicurezza.
pag. 3/8 L'art.77 del CCNL relativo al comparto funzioni centrali triennio
2016 – 2018 è rubricato “Utilizzo fondo risorse decentrate”, esso così recita (per la parte che interessa in questa sede):
“
1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti (…)
2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
(…)
c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità;
d) indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale”.
Dalla lettura di tale norma si evince che la stessa non disciplina affatto un'indennità di rischio, ma si limita a demandare alla contrattazione integrativa sia la determinazione (per quanto rileva in questa sede) delle situazioni di rischio che danno diritto a percepire la relativa indennità, sia la quantificazione della stessa.
L'individuazione di come destinare le risorse poste a disposizione fra i vari utilizzi indicati nel comma 2 nonché l'individuazione di quali siano le ipotesi specifiche in ciascun comparto ministeriale che concretizzino le fattispecie sono, dunque, rimesse alla contrattazione integrativa;
sono cioè le parti sociali a determinare, per ciascuna organizzazione ministeriale, quali siano le ipotesi di “obiettivo disagio, rischio, gravose articolazioni dell'orario di lavoro” (punto c), come pure quelle pag. 4/8 implicanti “particolari responsabilità” (punto d) che danno luogo, nella singola organizzazione, all'indennità in oggetto, la cui determinazione non può pertanto essere stabilita direttamente in sede giurisdizionale.
Non risulta, però, né è stato allegato che la contrattazione integrativa, nell'ambito del abbia Controparte_1 previsto alcunché al riguardo, senza che possa ipotizzarsi, come sostiene parte appellante, alcuna violazione della normativa contrattuale, né una violazione del legittimo affidamento degli odierni impugnanti a conservare l'indennità percepita fino al
1999, ossia antecedentemente alla privatizzazione del pubblico impiego, sulla base di norme non più vigenti.
Ed invero, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, il datore di lavoro pubblico non può attribuire compensi che non siano previsti dalla contrattazione collettiva, neppure se di miglior favore (cfr. Cass. S.U. n.21744/2009 e, in epoca successiva, Cass. n.3826/2016, Cass. n.16088/2016, Cass.
n.25018/2017, n.31387/2019).
Ne consegue che nessun legittimo affidamento può esserci, a differenza di quanto accade nel lavoro privato (si veda per tutte:
Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021 n.11645; 10/03/2021,
n.6715; Cass. SU n.21744/2009).
Non può dunque essere configurato un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico erogato dal datore di lavoro pubblico che non trova titolo nel contratto collettivo (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
9/05/2022, n.14672).
Sotto altro profilo, poichè gli appellanti insistono nella rilevanza nel loro rapporto di lavoro della qualifica di “Agenti di Pubblica Sicurezza”, deve aggiungersi che, come ritenuto dalla
Corte di Appello di Roma, nella sentenza n.3378/2022 prodotta in pag. 5/8 atti -che ha definito una causa analoga a quella in esame- “il mero possesso del tesserino di Agente di PS (acquisito con le relative procedure amministrative nella vigenza dell'art. 16 poi abrogato) non rileva affatto nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, a meno che non si traduca nello svolgimento di specifiche attività, le quali a loro volta possono rilevare come diversa “qualità” della prestazione lavorativa al fine di determinare il diritto alla corresponsione della retribuzione prevista per il livello superiore di inquadramento ovvero la spettanza di indennità particolari che la contrattazione collettiva riconosce ai lavoratori per le particolari caratteristiche della loro attività”, circostanza neppure allegata nel caso in esame.
Orbene la declaratoria professionale del CCNL prevede come contenuto delle mansioni dell'area 2 (nella quale gli appellanti hanno dedotto di essere inquadrati), quanto alle attività di vigilanza:
-lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico e fornendo le opportune informazioni, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di sicurezza.
-lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti dell'Amministrazione assicurandosi della loro integrità, aziona, gestisce e verifica gli impianti di sicurezza;
guida veicoli per il trasporto di persone e/o cose.
Orbene, dalle deduzioni contenute nel ricorso di prime cure non si evince quali fra le suindicate attività non rientrerebbero nella declaratoria contrattuale e sarebbero invece caratterizzate da un quid pluris (tale da giustificare la presenza di particolari condizioni di lavoro), e quali sarebbero state svolte solo dagli attuali appellanti e non anche dai loro colleghi aventi il medesimo inquadramento, ma privi di tesserino di Agente di PS.
pag. 6/8 Neppure inoltre è stato allegato l'uso delle armi in servizio, e prima ancora la richiesta dell'uso delle stesse da parte dell'amministrazione convenuta.
Di qui l'irrilevanza ai fini della decisione delle circostanze allegate dagli istanti in relazione agli adempimenti amministrativi da seguire per poter rimanere in possesso del tesserino e della licenza per le armi.
Come, poi, pure rilevato dalla Corte di Appello di Roma nella citata sentenza:
-la contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti del convenuto non prevede per chi è in CP_1 possesso del tesserino di Agente di PS (ottenuto a seguito di procedura amministrativa) un trattamento differenziato rispetto ai colleghi che svolgono le medesime attività, tanto che gli stessi ricorrenti non hanno indicato alcuna norma specifica in tal senso;
-diversamente da altri comparti, come quello degli enti locali, il
CCNL Ministeri (oggi Funzioni Centrali) non prevede un inquadramento professionale specificatamente riferito al personale di vigilanza;
-è inconferente il riferimento alla sentenza del TAR LAZIO del
1997, sia in quanto i ricorrenti non erano parti di quel giudizio amministrativo, sia perché la stessa si riferisce ad un periodo ben antecedente a quello di cui è causa, persino anteriore alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, allorquando quest'ultimo era regolato da norme diverse da quelle attualmente vigenti.
La mancanza di allegazione e prova dello svolgimento di mansioni differenziate inerenti l'esercizio di attività di pubblica sicurezza, l'assenza nell'ambito del di una norma che CP_1 attribuisca rilevanza al mero possesso del tesserino di P.S. e l'assenza della contrattazione integrativa che stabilisca quali pag. 7/8 siano le condizioni di lavoro meritevoli dell'indennità ex art.77
c.c. inducono, quindi, al rigetto delle domande degli appellanti.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del grado, attesa l'esistenza di pronunce di merito in contrasto, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese di lite del presente grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Napoli 30.1.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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