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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3070/2022 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore nel procedimento iscritto al n. 3070/2022 V.G., avente ad oggetto: “adozione di maggiorenne” promosso da:
, codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1
Stabia il 4.4.1968, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Vito Cosentino e Mario Vaccarella, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
per l'adozione di
, codice fiscale , nata a [...] Testimone_1 C.F._2
l'11.2.1991, residente in [...]; con l'intervento dell'avvocato D'AGOSTINO STEFANIA, codice fiscale nella C.F._3
qualità di curatore speciale della minore , codice fiscale Persona_1
, nata a [...] il [...], ed elettivamente domiciliata il suo C.F._4
pagina 1 di 4 studio sito in Augusta, via Turati n. 91.
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 24.11.2022 ha chiesto al Tribunale adito di Parte_1
procedere alla pronuncia di adozione da parte sua della maggiorenne . Testimone_1
A fondamento della domanda, ha dedotto che l'adottanda è figlia di – attuale Parte_2
moglie dello stesso , nato a [...] il [...]. Controparte_1
Ha aggiunto che dal matrimonio con la Siracusa, in data 15.11.2013, è nata la figlia minore e, al riguardo, ha specificato che l'adottanda, sin da piccola, non solo ha Persona_1
istaurato con lui un legame affettivo equiparabile a quello che lega genitore-figlia, ma ha anche creato da sempre un rapporto stabile e continuativo con la sorella minore, abitando insieme a lei fin dalla tenera età.
In data 27.5.2023 si è costituita in giudizio l'avvocato D'Agostino Stefania, nella qualità di curatrice speciale della minore , la quale ha prestato consenso alla domanda Persona_1
di adozione ritenendola pienamente conforme agli interessi della bambina.
All'udienza ex art. 311 c.c. tenutasi in data 30.5.2023 sono comparsi personalmente, dinanzi al Presidente di sezione, l'adottanda, la madre della stessa – anche nella qualità di procuratrice speciale del padre naturale dell'adottanda (v. procura in atti), l'adottante, nonché il curatore speciale della minore i quali hanno prestato consenso Per_1 all'adozione.
All'esito dell'udienza, il Presidente, preso atto del consenso libero e incondizionato manifestato dalle parti, ha nominato il Giudice relatore per la prosecuzione della causa.
All'udienza del 26.3.2024, dopo avere ascoltato la minore e ritenuta esaurita Per_1
l'istruttoria, il Giudice delegato, con provvedimento del 28.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza termini.
Sulla base della documentazione acquisita (certificati di nascita, certificato di matrimonio, stato di famiglia, certificato di stato libero dell'adottanda, documenti anagrafici di tutte le pagina 2 di 4 parti) risultano dimostrate tutte le condizioni previste dall'art. 291 c.c..
Infatti, la distanza di età l'adottante e l'adottando è superiore al minimo previsto e all'udienza di comparizione delle parti sono stati acquisiti i consensi all'adozione dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso dei genitori naturali dell'adottanda e della sorella minore nata dalla relazione tra l'adottante e la moglie.
In dettaglio, per quanto concerne la presenza di una figlia – ancora minore di età – nata dalla relazione tra e la moglie (a sua volta madre Parte_1 Parte_2 dell'adottanda) vanno richiamati gli indirizzi giurisprudenziali che ammettono l'adozione di persone maggiori di età proprio nel caso in cui, come nella specie, l'adozione riguardi un soggetto, figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale e ai fratelli minorenni ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante. Fermo restando il dovere del giudice di merito di procedere all'audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, ai fini della formulazione di un giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, comma 1, n. 2
c.c. (cfr. la pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 2426/2006).
Orbene, l'applicazione dei superiori principi al caso in esame induce il Collegio a ritenere che la presenza della figlia minore dell'adottante non preclude la possibilità di procedere all'adozione della maggiorenne , avendo, peraltro, la ragazza ancora Testimone_1
minorenne espresso il proprio consenso nella piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla formalizzazione della procedura adottiva.
L'adozione richiesta, pertanto, può essere pronunciata, tenendo anche conto dell'evoluzione generale dell'istituto a seguito degli orientamenti costituzionali e di legittimità ed agli interventi comunitari che ne hanno ampliato l'originaria ratio codicistica, da non ritenersi più ferma soltanto all'interesse legato alla trasmissione del cognome e di eventuali benefici ereditari, ma estesa ormai, anche alla necessità di tutela di situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris (cfr, ex multis, Cass
7667/2020).
Tali elementi sono rimasti tutti comprovati dalle concordi dichiarazioni delle parti interessate come risulta dal verbale di udienza.
pagina 3 di 4 Vertendosi in materia di volontaria giurisdizione ed in fattispecie ove non si ravvisano interessi contrastanti fra le parti, nulla occorre statuire sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, visti gli articoli 299 e ss. c.c.: pronuncia l'adozione della maggiorenne codice fiscale Testimone_1
, nata a [...] l'[...], residente in [...]
n. 131, da parte di , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 4.4.1968, residente in [...] nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 3.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore nel procedimento iscritto al n. 3070/2022 V.G., avente ad oggetto: “adozione di maggiorenne” promosso da:
, codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1
Stabia il 4.4.1968, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Vito Cosentino e Mario Vaccarella, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
per l'adozione di
, codice fiscale , nata a [...] Testimone_1 C.F._2
l'11.2.1991, residente in [...]; con l'intervento dell'avvocato D'AGOSTINO STEFANIA, codice fiscale nella C.F._3
qualità di curatore speciale della minore , codice fiscale Persona_1
, nata a [...] il [...], ed elettivamente domiciliata il suo C.F._4
pagina 1 di 4 studio sito in Augusta, via Turati n. 91.
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 24.11.2022 ha chiesto al Tribunale adito di Parte_1
procedere alla pronuncia di adozione da parte sua della maggiorenne . Testimone_1
A fondamento della domanda, ha dedotto che l'adottanda è figlia di – attuale Parte_2
moglie dello stesso , nato a [...] il [...]. Controparte_1
Ha aggiunto che dal matrimonio con la Siracusa, in data 15.11.2013, è nata la figlia minore e, al riguardo, ha specificato che l'adottanda, sin da piccola, non solo ha Persona_1
istaurato con lui un legame affettivo equiparabile a quello che lega genitore-figlia, ma ha anche creato da sempre un rapporto stabile e continuativo con la sorella minore, abitando insieme a lei fin dalla tenera età.
In data 27.5.2023 si è costituita in giudizio l'avvocato D'Agostino Stefania, nella qualità di curatrice speciale della minore , la quale ha prestato consenso alla domanda Persona_1
di adozione ritenendola pienamente conforme agli interessi della bambina.
All'udienza ex art. 311 c.c. tenutasi in data 30.5.2023 sono comparsi personalmente, dinanzi al Presidente di sezione, l'adottanda, la madre della stessa – anche nella qualità di procuratrice speciale del padre naturale dell'adottanda (v. procura in atti), l'adottante, nonché il curatore speciale della minore i quali hanno prestato consenso Per_1 all'adozione.
All'esito dell'udienza, il Presidente, preso atto del consenso libero e incondizionato manifestato dalle parti, ha nominato il Giudice relatore per la prosecuzione della causa.
All'udienza del 26.3.2024, dopo avere ascoltato la minore e ritenuta esaurita Per_1
l'istruttoria, il Giudice delegato, con provvedimento del 28.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza termini.
Sulla base della documentazione acquisita (certificati di nascita, certificato di matrimonio, stato di famiglia, certificato di stato libero dell'adottanda, documenti anagrafici di tutte le pagina 2 di 4 parti) risultano dimostrate tutte le condizioni previste dall'art. 291 c.c..
Infatti, la distanza di età l'adottante e l'adottando è superiore al minimo previsto e all'udienza di comparizione delle parti sono stati acquisiti i consensi all'adozione dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso dei genitori naturali dell'adottanda e della sorella minore nata dalla relazione tra l'adottante e la moglie.
In dettaglio, per quanto concerne la presenza di una figlia – ancora minore di età – nata dalla relazione tra e la moglie (a sua volta madre Parte_1 Parte_2 dell'adottanda) vanno richiamati gli indirizzi giurisprudenziali che ammettono l'adozione di persone maggiori di età proprio nel caso in cui, come nella specie, l'adozione riguardi un soggetto, figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale e ai fratelli minorenni ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante. Fermo restando il dovere del giudice di merito di procedere all'audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, ai fini della formulazione di un giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, comma 1, n. 2
c.c. (cfr. la pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 2426/2006).
Orbene, l'applicazione dei superiori principi al caso in esame induce il Collegio a ritenere che la presenza della figlia minore dell'adottante non preclude la possibilità di procedere all'adozione della maggiorenne , avendo, peraltro, la ragazza ancora Testimone_1
minorenne espresso il proprio consenso nella piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla formalizzazione della procedura adottiva.
L'adozione richiesta, pertanto, può essere pronunciata, tenendo anche conto dell'evoluzione generale dell'istituto a seguito degli orientamenti costituzionali e di legittimità ed agli interventi comunitari che ne hanno ampliato l'originaria ratio codicistica, da non ritenersi più ferma soltanto all'interesse legato alla trasmissione del cognome e di eventuali benefici ereditari, ma estesa ormai, anche alla necessità di tutela di situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris (cfr, ex multis, Cass
7667/2020).
Tali elementi sono rimasti tutti comprovati dalle concordi dichiarazioni delle parti interessate come risulta dal verbale di udienza.
pagina 3 di 4 Vertendosi in materia di volontaria giurisdizione ed in fattispecie ove non si ravvisano interessi contrastanti fra le parti, nulla occorre statuire sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, visti gli articoli 299 e ss. c.c.: pronuncia l'adozione della maggiorenne codice fiscale Testimone_1
, nata a [...] l'[...], residente in [...]
n. 131, da parte di , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 4.4.1968, residente in [...] nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 3.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4