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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico dott.ssa Raffaella Tronci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n 20970 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 , trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta in data 19 dicembre 2024 ai sensi dell'art.281 quinquies co.1 c.p.c. , vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
Petrizzi e Alessandra Franzin, giusta procura in atti
ATTRICE
E
(C.F. ) , rappresentato e difeso dall'avv. Marina Meucci giusta CP_1 CodiceFiscale_2
procura in atti
CONVENUTO
oggetto: ricognizione di debito
Conclusioni per l'attrice “1) accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 1334 e 1988 c.c., che il sig. CP_1
è debitore nei confronti della sig.ra della somma pari alla metà del valore
[...] Parte_1
1 attuale dell'immobile di via Cusino n. 103 –OM a lui intestato, come determinato dalla disponenda
CTU;
2) conseguentemente condannare il sig. a pagare alla sig.ra la CP_1 Parte_1
somma di cui al punto precedente oltre interessi e rivalutazione;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., che il sig. è CP_1
tenuto a corrispondere alla sig.ra un indennizzo pari alla metà del valore Parte_1 dell'immobile di via Cusino n. 103 – OM, a lui intestato, ovvero pari alla somma di € 27.410,125
o a quella che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione,
4) vittoria di onorari e spese.”.
per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento del presente ricorso, riconoscere alla sig.ra la somma equitativa Parte_1 di € 10.000 quantificata al netto delle spese sostenute unicamente dal sig. per l'acquisto CP_1 dell'immobile in Via Cusino 103, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà. Si reiterano le richieste istruttorie avanzate e non ammesse.”
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato in data 11.4.2023 ha convenuto in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di OM , esponendo: CP_1
-di avere contratto matrimonio con nel 1993 in regime di comunione legale;
CP_1
-che nel 1990, in prospettiva del futuro matrimonio, i due decisero di fare aderire il al CP_1
programma costruttivo della cooperativa edilizia che aveva previsto la Parte_2
realizzazione di appartamenti residenziali per i dipendenti della Polizia di Stato, di cui il aceva CP_1
parte (DOC. 1);
-che venne aperto un conto cointestato presso la , destinato, tra l'altro, al Controparte_2
pagamento delle quote che la cooperativa avrebbe periodicamente richiesto in base al programma realizzativo e nell'anno 1996, completata la costruzione dell'immobile , i coniugi, in regime di comunione dei beni, presero possesso dell'appartamento assegnato e vi si trasferirono;
2 -che tuttavia nel 2018 i coniugi addivennero alla separazione e con ordinanza del 30.04.2018 il
Tribunale autorizzò i coniugi a vivere separati, assegnando la casa coniugale al sig. sicché la CP_1
fu costretta a trovare altra sistemazione;
Parte_1
-in data 19.12.2018, quando dunque era oramai cessato il regime di comunione legale, il CP_1 ottenne dalla cooperativa , l'assegnazione in proprietà esclusiva dell'immobile sito in Parte_2
OM, via Cusino n. 103 individuato al FG 339 part. 4144 sub 4 cat. A/2 vani 6 e FG 339 part. 4144 sub 20 cat. C/6 mq. 12 (DOC. 2-3-4) ;
-che avendo la contribuito economicamente all'acquisto dell'immobile ( mediante il il c/c Parte_1
cointestato presso la BNL -DOC.
5 - con effetti cambiari -DOC.
6 - direttamente dal suo c/c presso la banca Popolare di Milano-DOC.
7 - con l'aiuto del fratello a mezzo bonifici dal Controparte_3
Credito Artigiano DOC.
8- Importi poi allo stesso restituiti) aveva insistentemente chiesto al marito di riconoscergli il dovuto e questi aveva più volte riconosciuto il suo diritto al 50% del valore dell'immobile , senza tuttavia provvedervi .
Sulla base di tali premesse ha formulato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è tempestivamente costituito il il quale ha contestato le pretese della ex coniuge CP_1
disconoscendo natura di riconoscimento di debito ai documenti prodotti dalla attrice (più precisamente lettera in data 12.03.19 dell'avv. Marina Meucci che nel rappresentare, nell'interesse del sig. le vicende legate ai rapporti interpersonali tra i coniugi, riconosceva per conto del suo CP_1 assistito il diritto della sig.ra ad un ristoro economico per avere partecipato all'acquisto Parte_1 dell'immobile -DOC.
9- mail in data 20.09.17 del sig. diretta al proprio difensore avv. Marina CP_1
Meucci, e per conoscenza alla nella quale, oltre a dare indicazioni sulle modalità di Parte_1 regolamentazione dei rapporti successivi all'avvenuta separazione, riconosceva il diritto della sig.ra ad un ristoro economico per avere partecipato all'acquisto dell'immobile-DOC. 10; - Parte_1
messaggistica whatsapp del sig. lla sig.ra nella quale il primo conferma il diritto CP_1 Parte_1 della seconda ad ottenere un ristoro economico per avere partecipato all'acquisto dell'immobile, quantificandolo nel 50% -DOC. 11).
Il convenuto ha infatti dedotto che le lettere depositate si innestavano in realtà in una situazione complessa, in cui la coppia aveva manifestato la volontà di separarsi e quindi si stava valutando la possibilità di addivenire ad una separazione consensuale, che tuttavia in sede di separazione la casa coniugale era stata assegnata al e presso di lui collocati i figli , che la contribuzione della ex CP_1 moglie ,avente capacità economica di molto inferiore a quella dell'ex marito, sul conto corrente cointestato era finalizzata a concorrere alle spese della famiglia e parimenti la donazione di euro
3 10.000,00 ricevuta dal padre della che tali somme erano irripetibili poiché eseguite in Parte_1
adempimento di una obbligazione naturale .
Ha rassegnato quindi le conclusioni in epigrafe trascritte .
Alla udienza di prima comparizione, esperito senza esito il tentativo di conciliazione , disattese le richieste istruttorie articolate nelle memorie integrative la causa è stata rinvita per l'assunzione in decisione all'udienza del 19.12.2024 , assegnati i termini ex art.189 c.p.c. , ed ivi trattenuta in decisione .
2. La domanda proposta in via principale dalla attrice chiede, in forza di riconoscimento di debito ex art.1988 c.c. , la condanna del Parte_1
convenuto al pagamento di somma corrispondente al 50% del valore dell'immobile già CP_1 adibito a casa coniugale e di proprietà esclusiva dell'ex coniuge;
l'immobile è stato definitivamente assegnato e trasferito dalla cooperativa in data 19.12.2018 al quando era già Parte_2 CP_1
intervenuto lo scioglimento della comunione legale a seguito della separazione.
Giova ricordare che il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo. (Cass.15057/2023 ).
Nel caso in esame deve in primo luogo escludersi che le missive prodotte dalla attrice sub doc. 9 e doc. 10, ossia rispettivamente lettera in data 12.03.19 dell'avv. Marina Meucci, diretta al legale della e mail in data 20.09.17 del sig. diretta al proprio difensore avv. Marina Meucci Parte_1 CP_1
e per conoscenza alla integrino riconoscimento di debito , difettando appunto una Parte_1
dichiarazione indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore.
Quanto al documento sub 11 , consistente in conversazioni whatsapp, nella quali il iconosce CP_1 il diritto della al 50% del valore dell'immobile, si osserva che l'atto di riconoscimento di Parte_1
debito non è soggetto a particolari requisiti formali, non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi atto che implichi univocamente, anche in maniera non esplicita, l'ammissione dell'altrui diritto ( Cass. n. 16271 del 03/08/2005). Orbene il documento in questione non è stato specificamente contestato dalla controparte , che si è limitata a dedurre che il contesto in cui sarebbero intervenute dette conversazioni era quello della fase iniziale delle trattative concernenti la separazione , contesto nel quale “per grande spirito altruistico, riconoscendo alla sig.ra seppur con dei limiti, Parte_1
4 la gratitudine per la vita coniugale e per avergli regalato due figli ed anche in considerazione delle sue limitate capacità economiche, voleva riconoscerle una quota sull'immobile da lui comprato”. aggiungendo che tali proposte “erano comunque vincolate al rispetto di un patto complessivo che il sig. aveva proposto e che riguardava anche la gestione dei figli, gestione che la signora CP_1 non ha mai attuato, lasciando la totale responsabilità al padre”. Parte_1
Quanto affermato dal contraddetto dalla circostanza che uno dei messaggi whatsapp reca CP_1
data anche più recente -30.4.2020-( e non vi è specifica contestazione della effettiva provenienza delle conversazioni e delle date in cui sarebbero intervenute) e in tale direzione milita anche la missiva del marzo 2019 , quindi successiva alla pronuncia di separazione del tribunale ed all'acquisto della casa, ove il legale del conferma il diritto della alla metà del valore CP_1 Parte_1 dell'immobile, sia pure al netto delle mutuo residuo pagato dal e delle ulteriori somme CP_1
corrisposte, da lui solo, alla cooperativa. (doc. 9) .
E' dunque incontestabile che la abbia contribuito all'acquisto del cespite come Parte_1
documentato dai bonifici, per consistenti importi , provenienti direttamente dal conto intestato alla sola e diretti alla cooperativa anche per pagamento del mutuo ( vedi estratti banca BPM - Parte_1
doc. 7 ) oltre che per contributo del padre ( vedi prestito riconosciuto dallo stesso e che per CP_1 tale ragione l'ex coniuge si sia riconosciuto debitore della metà del valore del cespite al netto delle somme ancora da corrispondere .
La tesi, espressa da parte convenuta , che si tratti dell'adempimento di una obbligazione naturale e come tale irripetibile non può esser condivisa. E' pur vero che la promessa di pagamento o il riconoscimento di debito , in quanto non costitutivi di un'obbligazione ma esclusivamente confermativi di un preesistente rapporto fondamentale, non sono idonei a trasformare in un debito giuridicamente vincolante per il promettente un'obbligazione naturale ( cfr. Cass. 1530/2011 ), tuttavia le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., dacché espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, ma a condizione che siano rispettati i princìpi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia ( Cass. 23471/2024). Proporzionalità ed adeguatezza che avuto riguardo proprio alla circostanza, dedotta dallo stesso convenuto e risultante dalla sentenza di separazione ( vedi doc. 2 produz.convenuto) , che la avesse minore capacità economica , non sono Parte_1
ravvisabili, la proporzionalità ed adeguatezza dovendo essere vagliata alla luce di tutte le circostanze del caso specifico e quindi la prestazione deve risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens.
5 E dunque sulla base di quanto sin qui osservato ed avuto riguardo altresì all'onere della prova incombente sul convenuto per effetto della previsione dell'art.1988 c.c. deve ritenersi sussistente l'obbligo del di corrispondere all'ex moglie la metà del valore del cespite al netto degli CP_1
oneri sostenuti dal solo er ottenere il trasferimento dello stesso. CP_1
In ordine al quantum dell'importo dovuto dal convenuto si osserva, tuttavia, che , di fronte alla pretesa attorea della restituzione della metà del valore del cespite , parte convenuta ha documentato di avere dovuto onorare , dopo la separazione , la richiesta da parte della di pagamento Parte_2 immediato di € 39.665,19 ( arretrati e compensazioni) ( doc. 7 ) ed ha dovuto provvedere al pagamento del mutuo residuo ( vedi doc. 2 sentenza di separazione), circostanze d'altronde non contestate dalla controparte . Del resto il riferimento a quanto ancora dovuto alla cooperativa è chiaramente contenuto nelle conversazioni whatsapp ( doc. 11) oltre che nelle due altre missive dianzi citate ( doc. 9 e 10 ), documenti tutti prodotti dalla stessa attrice, che valgono a chiarire i limiti dell'obbligazione restitutoria di cui si riconosciuto debitore l'ex coniuge : il 50% valore del cespite al netto degli oneri sostenuti dal solo ll'indomani della separazione. CP_1
Quanto ai finanziamenti che il educe di avere contratto per poter ottenere il trasferimento del CP_1
cespite ( un finanziamento con di euro 36. 000,00, con BNL per euro 14.016,96, del 27 maggio Pt_3
2020, ed altro, sempre BNL per euro 53.865,60 di gennaio 2021; nonché importo di ammortamento
- cessione del 5- con per euro 24.698,66 con piano dal 1 ottobre 2018 al 31 12 2024, nonché CP_4
finanziamento Prexta del 1 febbraio 2022 per euro 32.361,35 , e ancor prima INPDAP mutuo
12.104,77 del 2004 -all.5), non vi sono elementi sufficienti per collegarli direttamente con gli oneri connessi all'acquisto dell'immobile , in ogni caso dovrebbe tenersi conto del solo costo di detti finanziamenti , non quantificati.
Conclusivamente, tenuto conto che l'immobile è stato trasferito dalla cooperativa al per un CP_1
valore di euro 119.518,91 detratto il mutuo residuo pari ad euro 24.698,66 ( doc. 9 attrice), e le somme versate dal solo lla cooperativa per un ammontare complessivo di euro 39.665,19 ( vedi doc. CP_1
7 - bonifici dal conto intestato al , residua l'importo di euro 55.155,06 , il cui 50% CP_5 CP_1
è pari ad euro 27.577,53 , importo che va rivalutato a decorrere dalla data del rogito con la cooperativa
( l9.12.2018) . La somma rivalutata secondo indice FOI generale è pari ad euro 32.458,75 . Su tale importo sono dovuti interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo.
Resta assorbito l'esame della domanda subordinata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base del decisum ( in misura media ed al minimo quanto al compenso per la fase di trattazione -istruttoria stante la ritenuta natura documentale della causa) .
P.Q.M.
6 Il Tribunale di OM, sezione X, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Tronci, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
1) In accoglimento della domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1
condanna quest'ultimo per le causali di cui in parte motiva al pagamento in CP_1 favore della prima dell'importo di euro 32.458,75 oltre interessi in misura legale ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore della attrice delle spese di lite liquiate in euro
6.713,00 per compensi ed euro 518,00 per spese oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
OM, 16.1.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico dott.ssa Raffaella Tronci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n 20970 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 , trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta in data 19 dicembre 2024 ai sensi dell'art.281 quinquies co.1 c.p.c. , vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
Petrizzi e Alessandra Franzin, giusta procura in atti
ATTRICE
E
(C.F. ) , rappresentato e difeso dall'avv. Marina Meucci giusta CP_1 CodiceFiscale_2
procura in atti
CONVENUTO
oggetto: ricognizione di debito
Conclusioni per l'attrice “1) accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 1334 e 1988 c.c., che il sig. CP_1
è debitore nei confronti della sig.ra della somma pari alla metà del valore
[...] Parte_1
1 attuale dell'immobile di via Cusino n. 103 –OM a lui intestato, come determinato dalla disponenda
CTU;
2) conseguentemente condannare il sig. a pagare alla sig.ra la CP_1 Parte_1
somma di cui al punto precedente oltre interessi e rivalutazione;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., che il sig. è CP_1
tenuto a corrispondere alla sig.ra un indennizzo pari alla metà del valore Parte_1 dell'immobile di via Cusino n. 103 – OM, a lui intestato, ovvero pari alla somma di € 27.410,125
o a quella che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione,
4) vittoria di onorari e spese.”.
per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento del presente ricorso, riconoscere alla sig.ra la somma equitativa Parte_1 di € 10.000 quantificata al netto delle spese sostenute unicamente dal sig. per l'acquisto CP_1 dell'immobile in Via Cusino 103, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà. Si reiterano le richieste istruttorie avanzate e non ammesse.”
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato in data 11.4.2023 ha convenuto in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di OM , esponendo: CP_1
-di avere contratto matrimonio con nel 1993 in regime di comunione legale;
CP_1
-che nel 1990, in prospettiva del futuro matrimonio, i due decisero di fare aderire il al CP_1
programma costruttivo della cooperativa edilizia che aveva previsto la Parte_2
realizzazione di appartamenti residenziali per i dipendenti della Polizia di Stato, di cui il aceva CP_1
parte (DOC. 1);
-che venne aperto un conto cointestato presso la , destinato, tra l'altro, al Controparte_2
pagamento delle quote che la cooperativa avrebbe periodicamente richiesto in base al programma realizzativo e nell'anno 1996, completata la costruzione dell'immobile , i coniugi, in regime di comunione dei beni, presero possesso dell'appartamento assegnato e vi si trasferirono;
2 -che tuttavia nel 2018 i coniugi addivennero alla separazione e con ordinanza del 30.04.2018 il
Tribunale autorizzò i coniugi a vivere separati, assegnando la casa coniugale al sig. sicché la CP_1
fu costretta a trovare altra sistemazione;
Parte_1
-in data 19.12.2018, quando dunque era oramai cessato il regime di comunione legale, il CP_1 ottenne dalla cooperativa , l'assegnazione in proprietà esclusiva dell'immobile sito in Parte_2
OM, via Cusino n. 103 individuato al FG 339 part. 4144 sub 4 cat. A/2 vani 6 e FG 339 part. 4144 sub 20 cat. C/6 mq. 12 (DOC. 2-3-4) ;
-che avendo la contribuito economicamente all'acquisto dell'immobile ( mediante il il c/c Parte_1
cointestato presso la BNL -DOC.
5 - con effetti cambiari -DOC.
6 - direttamente dal suo c/c presso la banca Popolare di Milano-DOC.
7 - con l'aiuto del fratello a mezzo bonifici dal Controparte_3
Credito Artigiano DOC.
8- Importi poi allo stesso restituiti) aveva insistentemente chiesto al marito di riconoscergli il dovuto e questi aveva più volte riconosciuto il suo diritto al 50% del valore dell'immobile , senza tuttavia provvedervi .
Sulla base di tali premesse ha formulato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è tempestivamente costituito il il quale ha contestato le pretese della ex coniuge CP_1
disconoscendo natura di riconoscimento di debito ai documenti prodotti dalla attrice (più precisamente lettera in data 12.03.19 dell'avv. Marina Meucci che nel rappresentare, nell'interesse del sig. le vicende legate ai rapporti interpersonali tra i coniugi, riconosceva per conto del suo CP_1 assistito il diritto della sig.ra ad un ristoro economico per avere partecipato all'acquisto Parte_1 dell'immobile -DOC.
9- mail in data 20.09.17 del sig. diretta al proprio difensore avv. Marina CP_1
Meucci, e per conoscenza alla nella quale, oltre a dare indicazioni sulle modalità di Parte_1 regolamentazione dei rapporti successivi all'avvenuta separazione, riconosceva il diritto della sig.ra ad un ristoro economico per avere partecipato all'acquisto dell'immobile-DOC. 10; - Parte_1
messaggistica whatsapp del sig. lla sig.ra nella quale il primo conferma il diritto CP_1 Parte_1 della seconda ad ottenere un ristoro economico per avere partecipato all'acquisto dell'immobile, quantificandolo nel 50% -DOC. 11).
Il convenuto ha infatti dedotto che le lettere depositate si innestavano in realtà in una situazione complessa, in cui la coppia aveva manifestato la volontà di separarsi e quindi si stava valutando la possibilità di addivenire ad una separazione consensuale, che tuttavia in sede di separazione la casa coniugale era stata assegnata al e presso di lui collocati i figli , che la contribuzione della ex CP_1 moglie ,avente capacità economica di molto inferiore a quella dell'ex marito, sul conto corrente cointestato era finalizzata a concorrere alle spese della famiglia e parimenti la donazione di euro
3 10.000,00 ricevuta dal padre della che tali somme erano irripetibili poiché eseguite in Parte_1
adempimento di una obbligazione naturale .
Ha rassegnato quindi le conclusioni in epigrafe trascritte .
Alla udienza di prima comparizione, esperito senza esito il tentativo di conciliazione , disattese le richieste istruttorie articolate nelle memorie integrative la causa è stata rinvita per l'assunzione in decisione all'udienza del 19.12.2024 , assegnati i termini ex art.189 c.p.c. , ed ivi trattenuta in decisione .
2. La domanda proposta in via principale dalla attrice chiede, in forza di riconoscimento di debito ex art.1988 c.c. , la condanna del Parte_1
convenuto al pagamento di somma corrispondente al 50% del valore dell'immobile già CP_1 adibito a casa coniugale e di proprietà esclusiva dell'ex coniuge;
l'immobile è stato definitivamente assegnato e trasferito dalla cooperativa in data 19.12.2018 al quando era già Parte_2 CP_1
intervenuto lo scioglimento della comunione legale a seguito della separazione.
Giova ricordare che il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo. (Cass.15057/2023 ).
Nel caso in esame deve in primo luogo escludersi che le missive prodotte dalla attrice sub doc. 9 e doc. 10, ossia rispettivamente lettera in data 12.03.19 dell'avv. Marina Meucci, diretta al legale della e mail in data 20.09.17 del sig. diretta al proprio difensore avv. Marina Meucci Parte_1 CP_1
e per conoscenza alla integrino riconoscimento di debito , difettando appunto una Parte_1
dichiarazione indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore.
Quanto al documento sub 11 , consistente in conversazioni whatsapp, nella quali il iconosce CP_1 il diritto della al 50% del valore dell'immobile, si osserva che l'atto di riconoscimento di Parte_1
debito non è soggetto a particolari requisiti formali, non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi atto che implichi univocamente, anche in maniera non esplicita, l'ammissione dell'altrui diritto ( Cass. n. 16271 del 03/08/2005). Orbene il documento in questione non è stato specificamente contestato dalla controparte , che si è limitata a dedurre che il contesto in cui sarebbero intervenute dette conversazioni era quello della fase iniziale delle trattative concernenti la separazione , contesto nel quale “per grande spirito altruistico, riconoscendo alla sig.ra seppur con dei limiti, Parte_1
4 la gratitudine per la vita coniugale e per avergli regalato due figli ed anche in considerazione delle sue limitate capacità economiche, voleva riconoscerle una quota sull'immobile da lui comprato”. aggiungendo che tali proposte “erano comunque vincolate al rispetto di un patto complessivo che il sig. aveva proposto e che riguardava anche la gestione dei figli, gestione che la signora CP_1 non ha mai attuato, lasciando la totale responsabilità al padre”. Parte_1
Quanto affermato dal contraddetto dalla circostanza che uno dei messaggi whatsapp reca CP_1
data anche più recente -30.4.2020-( e non vi è specifica contestazione della effettiva provenienza delle conversazioni e delle date in cui sarebbero intervenute) e in tale direzione milita anche la missiva del marzo 2019 , quindi successiva alla pronuncia di separazione del tribunale ed all'acquisto della casa, ove il legale del conferma il diritto della alla metà del valore CP_1 Parte_1 dell'immobile, sia pure al netto delle mutuo residuo pagato dal e delle ulteriori somme CP_1
corrisposte, da lui solo, alla cooperativa. (doc. 9) .
E' dunque incontestabile che la abbia contribuito all'acquisto del cespite come Parte_1
documentato dai bonifici, per consistenti importi , provenienti direttamente dal conto intestato alla sola e diretti alla cooperativa anche per pagamento del mutuo ( vedi estratti banca BPM - Parte_1
doc. 7 ) oltre che per contributo del padre ( vedi prestito riconosciuto dallo stesso e che per CP_1 tale ragione l'ex coniuge si sia riconosciuto debitore della metà del valore del cespite al netto delle somme ancora da corrispondere .
La tesi, espressa da parte convenuta , che si tratti dell'adempimento di una obbligazione naturale e come tale irripetibile non può esser condivisa. E' pur vero che la promessa di pagamento o il riconoscimento di debito , in quanto non costitutivi di un'obbligazione ma esclusivamente confermativi di un preesistente rapporto fondamentale, non sono idonei a trasformare in un debito giuridicamente vincolante per il promettente un'obbligazione naturale ( cfr. Cass. 1530/2011 ), tuttavia le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., dacché espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, ma a condizione che siano rispettati i princìpi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia ( Cass. 23471/2024). Proporzionalità ed adeguatezza che avuto riguardo proprio alla circostanza, dedotta dallo stesso convenuto e risultante dalla sentenza di separazione ( vedi doc. 2 produz.convenuto) , che la avesse minore capacità economica , non sono Parte_1
ravvisabili, la proporzionalità ed adeguatezza dovendo essere vagliata alla luce di tutte le circostanze del caso specifico e quindi la prestazione deve risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens.
5 E dunque sulla base di quanto sin qui osservato ed avuto riguardo altresì all'onere della prova incombente sul convenuto per effetto della previsione dell'art.1988 c.c. deve ritenersi sussistente l'obbligo del di corrispondere all'ex moglie la metà del valore del cespite al netto degli CP_1
oneri sostenuti dal solo er ottenere il trasferimento dello stesso. CP_1
In ordine al quantum dell'importo dovuto dal convenuto si osserva, tuttavia, che , di fronte alla pretesa attorea della restituzione della metà del valore del cespite , parte convenuta ha documentato di avere dovuto onorare , dopo la separazione , la richiesta da parte della di pagamento Parte_2 immediato di € 39.665,19 ( arretrati e compensazioni) ( doc. 7 ) ed ha dovuto provvedere al pagamento del mutuo residuo ( vedi doc. 2 sentenza di separazione), circostanze d'altronde non contestate dalla controparte . Del resto il riferimento a quanto ancora dovuto alla cooperativa è chiaramente contenuto nelle conversazioni whatsapp ( doc. 11) oltre che nelle due altre missive dianzi citate ( doc. 9 e 10 ), documenti tutti prodotti dalla stessa attrice, che valgono a chiarire i limiti dell'obbligazione restitutoria di cui si riconosciuto debitore l'ex coniuge : il 50% valore del cespite al netto degli oneri sostenuti dal solo ll'indomani della separazione. CP_1
Quanto ai finanziamenti che il educe di avere contratto per poter ottenere il trasferimento del CP_1
cespite ( un finanziamento con di euro 36. 000,00, con BNL per euro 14.016,96, del 27 maggio Pt_3
2020, ed altro, sempre BNL per euro 53.865,60 di gennaio 2021; nonché importo di ammortamento
- cessione del 5- con per euro 24.698,66 con piano dal 1 ottobre 2018 al 31 12 2024, nonché CP_4
finanziamento Prexta del 1 febbraio 2022 per euro 32.361,35 , e ancor prima INPDAP mutuo
12.104,77 del 2004 -all.5), non vi sono elementi sufficienti per collegarli direttamente con gli oneri connessi all'acquisto dell'immobile , in ogni caso dovrebbe tenersi conto del solo costo di detti finanziamenti , non quantificati.
Conclusivamente, tenuto conto che l'immobile è stato trasferito dalla cooperativa al per un CP_1
valore di euro 119.518,91 detratto il mutuo residuo pari ad euro 24.698,66 ( doc. 9 attrice), e le somme versate dal solo lla cooperativa per un ammontare complessivo di euro 39.665,19 ( vedi doc. CP_1
7 - bonifici dal conto intestato al , residua l'importo di euro 55.155,06 , il cui 50% CP_5 CP_1
è pari ad euro 27.577,53 , importo che va rivalutato a decorrere dalla data del rogito con la cooperativa
( l9.12.2018) . La somma rivalutata secondo indice FOI generale è pari ad euro 32.458,75 . Su tale importo sono dovuti interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo.
Resta assorbito l'esame della domanda subordinata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base del decisum ( in misura media ed al minimo quanto al compenso per la fase di trattazione -istruttoria stante la ritenuta natura documentale della causa) .
P.Q.M.
6 Il Tribunale di OM, sezione X, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Tronci, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
1) In accoglimento della domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1
condanna quest'ultimo per le causali di cui in parte motiva al pagamento in CP_1 favore della prima dell'importo di euro 32.458,75 oltre interessi in misura legale ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore della attrice delle spese di lite liquiate in euro
6.713,00 per compensi ed euro 518,00 per spese oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
OM, 16.1.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
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