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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.5.2024, assunto in decisione in data 25.3.2025 e vertente
tra
(c.f. nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Rubina Ghio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Silva 33;
e tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con l'Avvocato Massimo Ornato Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in n Milano, piazzale Biancamano n. 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Alla udienza del 25.3.2025 il legale di ha domandato la cessazione della materia del contendere rispetto Pt_1 al divorzio e il legale di si è rimesso. Pt_2
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 23.6.2013 a Ornago. Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati (in data 30.6.2014) e (in data 12.08.2015). Persona_1 Persona_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione nella separazione si è svolta in data 24.6.2024 con la modalità della trattazione scritta.
-il Tribunale con sentenza n. 465/2024 pronunciava la separazione personale tra le parti;
la causa veniva rimessa sul ruolo avendo le parti richiesto altresì la pronuncia di divorzio.
-Alla udienza del 25.3.2025 il legale di evidenziava che non è possibile confermare le condizioni di Parte_1 separazione, in quanto ha importo delle modifiche sostanziali, anche in punto di diritto di visita, che è stato importo Parte_2 in modo alternato. Sono successe anche cose molto gravi, come minacce di morte che sarebbero state eseguite da parte di terzi, non si sa quale attività svolga , che ha detto anche di essere stato sospeso dalla attività di medico. I minori stanno molto male, Pt_2 sono arrivati segnali in tale senso dalla scuola e dalla logopedista, cui il padre non ha dato peraltro il consenso, perché il padre delegittima chiunque, e si dice contrario. In ultimo, oltre alle minacce di morte, vi sono gravi ingiurie, il tutto alla presenza dei figli. Chiede la cessazione della materia del contendere in questo giudizio rispetto al divorzio.
Il legale di contestava tutte le accuse mosse al proprio assistito, e le denunce penali, sono intervenuti i servizi Parte_2 sociali, ma non pare che sia emerso nulla di penalmente rilevante. Non si sa se è stato attivato il codice rosso, in ogni caso si contestano tutte le accuse. Il padre non è d'accordo nemmeno nel ritenere che ci sia in corso una guerra di cui sono vittime i figli. sulla richiesta di estinzione si rimette.
Ritenuto che:
debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di divorzio.
Trova infatti applicazione quanto disposto dall'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
La cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. Sent. n. 13969 del 26.07.2004).
Quanto alle modalità con cui tale pronuncia deve essere effettuata, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite ma di per sé non dà luogo ad un'autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve pagina 3 di 4 concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice (si veda: Cass. Civ., sent. n.
622 del 22.1.97 e Cass. Civ., sent. n. 2268 del 13.3.99).
Il Giudice può dunque, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno la volontà delle parti di addivenire ad una pronuncia sulla materia controversa, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (si veda: Cass. Civ., sent. n. 14775/2004).
-Nel caso di specie, la natura, l'esito del giudizio e i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi ex articolo 92 c.p.c. per la compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.
-La gravità delle allegazioni effettuate da in ordine alla situazione del nucleo e ai comportamenti del Pt_1 marito rende necessario l'inoltro del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni per quanto eventualmente ritenuto di competenza.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 29.5.2024, così provvede: Parte_2
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto allo scioglimento del matrimonio;
2. Manda la Cancelleria di inoltrare il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per quanto eventualmente ritenuto di competenza;
3. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.3.2025
Il Giudice Il Presidente
Claudia Bonomi Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.5.2024, assunto in decisione in data 25.3.2025 e vertente
tra
(c.f. nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Rubina Ghio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Silva 33;
e tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con l'Avvocato Massimo Ornato Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in n Milano, piazzale Biancamano n. 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Alla udienza del 25.3.2025 il legale di ha domandato la cessazione della materia del contendere rispetto Pt_1 al divorzio e il legale di si è rimesso. Pt_2
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 23.6.2013 a Ornago. Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati (in data 30.6.2014) e (in data 12.08.2015). Persona_1 Persona_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione nella separazione si è svolta in data 24.6.2024 con la modalità della trattazione scritta.
-il Tribunale con sentenza n. 465/2024 pronunciava la separazione personale tra le parti;
la causa veniva rimessa sul ruolo avendo le parti richiesto altresì la pronuncia di divorzio.
-Alla udienza del 25.3.2025 il legale di evidenziava che non è possibile confermare le condizioni di Parte_1 separazione, in quanto ha importo delle modifiche sostanziali, anche in punto di diritto di visita, che è stato importo Parte_2 in modo alternato. Sono successe anche cose molto gravi, come minacce di morte che sarebbero state eseguite da parte di terzi, non si sa quale attività svolga , che ha detto anche di essere stato sospeso dalla attività di medico. I minori stanno molto male, Pt_2 sono arrivati segnali in tale senso dalla scuola e dalla logopedista, cui il padre non ha dato peraltro il consenso, perché il padre delegittima chiunque, e si dice contrario. In ultimo, oltre alle minacce di morte, vi sono gravi ingiurie, il tutto alla presenza dei figli. Chiede la cessazione della materia del contendere in questo giudizio rispetto al divorzio.
Il legale di contestava tutte le accuse mosse al proprio assistito, e le denunce penali, sono intervenuti i servizi Parte_2 sociali, ma non pare che sia emerso nulla di penalmente rilevante. Non si sa se è stato attivato il codice rosso, in ogni caso si contestano tutte le accuse. Il padre non è d'accordo nemmeno nel ritenere che ci sia in corso una guerra di cui sono vittime i figli. sulla richiesta di estinzione si rimette.
Ritenuto che:
debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di divorzio.
Trova infatti applicazione quanto disposto dall'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
La cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. Sent. n. 13969 del 26.07.2004).
Quanto alle modalità con cui tale pronuncia deve essere effettuata, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite ma di per sé non dà luogo ad un'autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve pagina 3 di 4 concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice (si veda: Cass. Civ., sent. n.
622 del 22.1.97 e Cass. Civ., sent. n. 2268 del 13.3.99).
Il Giudice può dunque, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno la volontà delle parti di addivenire ad una pronuncia sulla materia controversa, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (si veda: Cass. Civ., sent. n. 14775/2004).
-Nel caso di specie, la natura, l'esito del giudizio e i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi ex articolo 92 c.p.c. per la compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.
-La gravità delle allegazioni effettuate da in ordine alla situazione del nucleo e ai comportamenti del Pt_1 marito rende necessario l'inoltro del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni per quanto eventualmente ritenuto di competenza.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 29.5.2024, così provvede: Parte_2
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto allo scioglimento del matrimonio;
2. Manda la Cancelleria di inoltrare il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per quanto eventualmente ritenuto di competenza;
3. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.3.2025
Il Giudice Il Presidente
Claudia Bonomi Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4