TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. A. C. n. 9386/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 9386/2019 avente ad oggetto AZIONE DI
NULLITÀ E AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente
TRA
(P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Torre Annunziata (NA), via Mortelleto, n. 6, elettivamente domiciliata in Santa Maria La Carità (NA), via Ponticelli, n. 46, presso lo studio degli Avv.ti Nunzia Amitrano ed Emilio Cascone che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attrice-
E
, (C.F ) nato a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) nata a [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2
l'8.12.1948 e (C.F. ) nata a [...], Controparte_3 CodiceFiscale_3
il 15.12.1975, tutti residenti in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Jan Palach
Central Park, n. 10, ivi elettivamente domiciliati al Corso Ugo de Carolis, n. 46, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Ventrone che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuti-
NONCHÈ
(C.F. ) nata a [...], il Controparte_4 C.F._4
16.04.1989, (C.F. ) nato ad [...] Controparte_5 C.F._5
(CE) il 25.08.1977 e (P.IVA in persona del legale CP_6 P.IVA_2
1 rappresentante p.t., con sede in Caserta, via Ferrarecce, tutti elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere (CE), Corso Garibaldi, n. 87, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Actis che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuti-
NONCHÉ
(C.F. ) nato a [...], il [...], Controparte_7 CodiceFiscale_6
ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Nola
(NA), via S. Chiara, n. 12, presso lo studio degli Avv.ti Edgardo Silvestro e
Giuseppe Velotti che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuto-
NONCHÉ
(C.F. ) nata ad [...], il Controparte_8 C.F._7
30.11.1996, residente in [...], elettivamente domiciliata in Caserta, via Alois, n. 37, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Paolo Pirozzi che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
NONCHÉ
, (C.F. ) nato a [...] Controparte_9 C.F._8
Capua Vetere (CE), il 17.06.1971 e residente in [...];
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio,
[...]
dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_2 CP_10
[...] , , CP_3 Controparte_1 Controparte_11 Controparte_7 [...]
, in persona del CP_9 Controparte_8 Controparte_12 legale rappresentante p.t., esponendo: (i) di aver stipulato un contratto d'appalto con , e Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 CP_1
, avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione
[...]
in Santa Maria Capua Vetere, viale Kennedy, di cui al permesso di costruire n.
196 del 13.10.2009, per l'importo pari ad € 1.170.000,00 da pagarsi in sei acconti per altrettanti SAL, contratto che prevedeva, tra l'altro, la possibilità di sospensione dei lavori in caso di ritardo nei pagamenti superiore a giorni dieci;
(ii) che i committenti si sono resi inadempienti per la somma di € 284.000,00 e che, pertanto, è stato concluso un accordo transattivo per la risoluzione bonaria dell'esposizione debitoria a cui, però, gli stessi sono comunque rimasti inadempienti;
(iii) che la ha adito il Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere onde sentir ingiungere ai il pagamento Parte_3
della somma predetta;
(iv) che nelle more, in data 16.12.2014, il Comune di Santa
Maria Capua Vetere ha comunicato ai committenti la decadenza dal permesso di costruire ottenuto, giusta proroga n. 136/2013; (v) che i committenti hanno dismesso il proprio patrimonio realizzando sei atti di compravendita relativi a sette distinte unità immobiliari di loro proprietà site in Santa Maria Capua Vetere al viale Kennedy.
La società attrice ha dedotto la nullità ex art. 1418 co 3 c.c. degli atti di compravendita stipulati dai committenti per violazione della disposizione di cui all'art. 46 DPR n. 380/2001, in quanto contenenti dichiarazioni urbanistiche non veritiere, ovvero che i cespiti sono stati realizzati in virtù dei titoli abilitativi poi revocati dal Comune di Santa Maria Capua Vetere.
In via subordinata, l'attrice ha proposto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. ritenendo sussistenti tutti gli elementi propri dell'azione, ovvero: (i) l'eventus damni, dal momento che gli atti di compravendita sarebbero stati stipulati al solo scopo di arrecare pregiudizio alla società, la quale avrebbe così visto sfumare la possibilità di soddisfazione delle proprie ragioni di credito, di fatto rese di maggiore difficoltà e incertezza;
(ii) il consiulium fraudis, stante la piena consapevolezza da parte degli acquirenti alla data di conclusione degli atti di
3 compravendita dell'esposizione debitoria dei committenti/venditori, per avere gli stessi partecipato alle attività interlocutorie e transattive tra questi ultimi e la società appaltatrice;
(iii) la scientia damni, per essere stati i terzi acquirenti consapevoli del danno che gli atti di compravendita avrebbero potuto arrecare alle ragioni creditorie della società Parte_1
Sulla scorta di tali motivi, la ha concluso chiedendo, Parte_1
in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità dei seguenti atti di compravendita: 1. per OT (rep. n. 7200 - racc. n. 575), Persona_1
trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 27/10/2014 ai nn. 3832/24610, tra i sigg.ri
, in qualità di alienanti, e la in persona del l.r.p.t., in Parte_3 CP_6
qualità di acquirente;
2. per OT (rep. n. 862 – racc. n. 690), Persona_1
trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 31/12/2014 ai nn. 45739/30430, tra i sigg.ri , in qualità di alienanti, e , in Parte_3 Controparte_4 qualità di acquirente;
3. per OT (rep. n. 7314 - racc. n. Persona_2
4914), trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 16/07/2015 ai nn. 15990/20663, tra i sigg.ri , in qualità di alienanti, e , Parte_3 Controparte_9
in qualità di acquirente;
4. per OT (rep. n. 1471 – racc. n. Persona_1
1187), trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 24/09/2015 ai nn. 27636/21396, tra i sigg.ri , in qualità di alienanti, e in Parte_3 Controparte_8
qualità di acquirente;
5. per OT (rep. n. 1841 – racc. n. 146), Persona_1
trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 29/02/2016 ai nn. 6514/5004, tra i sigg.ri
, in qualità di alienanti, e in qualità di Parte_3 Controparte_7 acquirente;
6. per OT (rep. n. 1620 – racc. n. 987), Persona_3
trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 14/06/2016 ai nn. 19370/14240, tra i sigg.ri , in qualità di alienanti, e , in qualità Parte_3 Controparte_5
di acquirente. In via subordinata, la società attrice ha concluso chiedendo dichiararsi l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. degli stessi atti. In via istruttoria, la società attrice ha chiesto ammettersi prova per testi. Il tutto con vittoria di spese con distrazione in favore dell'Avv. Nunzia Amitrano dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data
16.09.2020, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2
4 e i quali, in via preliminare, hanno proposto CP_2 Controparte_3
istanza di sospensione del presente procedimento e, nel merito, hanno dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, chiedendone il rigetto. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione all'Avv. Guglielmo Ventrone dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, i convenuti/committenti hanno chiesto disporsi interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e ammettersi prova per testi.
In particolare, i convenuti hanno esposto: (i) che il rapporto tra i committenti e la sarebbe già oggetto di accertamento giudiziale, stante Parte_1
la pendenza, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 509/2016 emesso dallo stesso Tribunale in data 14.03.2016 per la somma di € 284.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, e spese della procedura liquidate in € 634,00 per spese vive ed €
4.185,00 per compenso professionale, con cui gli opponenti (odierni convenuti) hanno chiesto che venisse dichiarato giudizialmente risolto il contratto di appalto del 20.02.2010 in essere tra le parti a causa del grave inadempimento posto in essere dall'odierna società attrice, con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti e alla corresponsione della penale derivante dal ritardo nella consegna del bene;
(ii) che, nelle more di definizione del giudizio di merito, la Pt_1
ha instaurato ricorso per sequestro che, accolto, è stato oggetto Parte_1
di reclamo al Collegio e in attesa di definizione;
(iii) che, con il contratto di appalto concluso del 20.02.2010, i convenuti commissionavano all'attrice la realizzazione del fabbricato e, in particolare, veniva stabilito nel termine di 500 giorni lavorativi la consegna dello stesso, per il costo complessivo di €
1.170.000,00, pagamento che, come da accordi, sarebbe avvenuto in sei tranches, anche grazie agli acconti percepiti dai singoli acquirenti delle unità immobiliari;
(iv) che, senza valida motivazione, la ha sospeso i Parte_1
lavori e che, dopo innumerevoli ed invani inviti a terminare i lavori e a consegnare le unità abitative, le parti hanno stipulato due successive scritture private integrative in data 21.02.2014 e in data 14.10.2014 con cui hanno stabilito ulteriori termini di consegna dei manufatti;
(v) che, alla luce del perdurante inadempimento dell'appaltatrice, i hanno comunicato, a mezzo CP_1
5 raccomandata a/r del 19.08.2015, la risoluzione del contratto di appalto e delle relative e successive modificazioni e integrazioni, invitando l'impresa a lasciare il cantiere libero da cose e persone;
(vi) che, in data 3.11.2015, facendo seguito alla comunicazione del 12.10.2015, il Direttore dei Lavori, Dott. , ha Parte_4
diffidato l'impresa alla messa in sicurezza del cantiere e che, con comunicazione del 3.11.2015, lo stesso ha comunicato ai competenti uffici ASL e Inps le sue dimissioni e la contestuale sospensione dei lavori;
(vii) che gli atti di compravendita contestati fanno seguito a preliminari regolarmente registrati in virtù dei quali i promissari acquirenti si impegnavano ad acquistare gli immobili mediante il versamento di somme di denaro direttamente nelle mani della ditta esecutrice dei lavori.
I convenuti hanno quindi dedotto l'insussistenza degli elementi propri dell'azione promossa, tenuto conto dell'assenza di pregiudizio alle ragioni dell'attrice che ha eseguito i lavori, per essere ancora sub iudice il giudizio di cognizione diretto a ponderare le ragioni delle parti nonché per non essere ancora stata accertata la qualità di debitore/creditore; dell'assenza di dolo in capo ai e ai terzi che CP_1 non possono essere ritenuti consapevoli dell'eventuale pregiudizio arrecato alle ragioni della dell'insussistenza delle ragioni creditorie, Parte_1
atteso che i lavori non sono stati completati per ragioni ascrivibili esclusivamente alla società attrice. In ogni caso, i convenuti hanno evidenziato di essere creditori della della penale derivante dal ritardo nella consegna Parte_1 dell'immobile, in ragione di € 60,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni unità da consegnare.
I committenti hanno, inoltre, precisato che gli immobili contestati sono stati, nel corso del tempo, promessi in vendita a vari soggetti e tutti erano già oggetto di preliminare di compravendita sicché non può parlarsi di atti di dismissione del patrimonio dovendo considerare gli atti notarili impugnati, nient'altro che la stipula dei contratti definitivi seguenti ai contratti preliminari di compravendita, dei quali la era a conoscenza perché i promissari acquirenti Parte_1
avrebbero finanziato la costruzione degli appartamenti mediante deleghe di pagamento dirette, sicché mancano l'eventus damni e il consilium fraudis proprie dell'actio pauliana.
6 Quanto alla azione di nullità dei contratti di compravendita, i convenuti ne hanno dedotto l'infondatezza in ragione della circostanza per cui gli atti sono stati posti in essere nel periodo in cui i permessi rilasciati erano validi.
Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 24.02.2020, si sono altresì costituiti in giudizio , Controparte_4 Controparte_12 CP_6
in persona del legale rappresentante p.t., i quali hanno dedotto
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda di nullità proposta ex art. 46
DPR n. 380/2021 e 1418 co 3 c.c. degli atti di vendita per notaio Persona_1
del 14.10.2014 (rep. n. 720 – racc. 575) relativo all'acquisto dei beni immobili da parte di e del 19.12.2014 (rep. n. 720 – racc. n. 690) relativo CP_6 all'acquisto dei beni immobili da parte di nonché dell'atto Controparte_4 per notaio (rep. n. 1620 – racc. 987) del 6.06.2016 relativo Persona_3 all'acquisto dei beni immobili da parte di , essendo ivi indicati Controparte_5
i titoli edilizi realmente esistenti. In merito alla domanda subordinata di revocatoria pure proposta dalla società attrice, i convenuti hanno concluso per il rigetto della stessa, per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione e, comunque, perché infondata in fatto e in diritto. Infatti, i convenuti hanno dedotto l'insussistenza dell'eventus damni avendo la società attrice ricevuto direttamente, in esecuzione della delega di pagamento ex art. 1188 c.c., parte del corrispettivo dovuto per l'acquisto delle unità immobiliari e, in particolare: 1.
[...]
con preliminare del 25.06.2014 e successivo atto per notaio CP_4 [...]
del 19.12.2014, ha versato € 75.000,00 a mezzo assegno n. 0866071811-07 Per_1
intestato alla tratto su MPS, filiale di Caserta;
2. Parte_1
in virtù di atto di delega di pagamento del 14.10.2014, con CP_6 versamento in favore della società attrice della somma di € 95.000,00 a mezzo distinti bonifici bancari di € 30.000,00 in data 28.10.2014, € 15.000,00 in data
31.12.2014, € 10.000,00 in data 26.03.2015, € 10.000,00 in data 5.05.2015, €
9.000,00 in data 10.06.2015 ed € 14.000,00 in data 20.07.2015. A sostegno, ancora, della “patrimonializzazione” dei , i convenuti hanno dato atto CP_1
delle somme versate da a mezzo bonifici bancari ai venditori Controparte_5 in attuazione del preliminare di vendita dell'8.06.2011.
I convenuti hanno, dunque, spiegato domanda riconvenzionale di inibitoria e
7 cessazione di ogni condotta tesa ad arrecare pregiudizio ai loro diritti, anche in ordine alle attività e all'esecuzione delle opere necessarie per porre in sicurezza il fabbricato sito in Santa Maria Capua Vetere, viale Kennedy, a seguito dello smobilizzo del cantiere da tempo attuato dalla società attrice, con conseguente risarcimento dei danni da accertarsi e liquidarsi in corso di causa anche in via equitativa. Il tutto con condanna dell'attrice al pagamento di una somma di denaro in relazione alla natura temeraria dell'azione e per responsabilità aggravata ex art. 96 co 1 e 3 c.p.c. In via istruttoria, i convenuti hanno chiesto ammettersi prova per testi e interrogatorio formale deferito del legale rappresentante della società attrice e dei convenuti committenti, e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
nonché articolato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data
25.02.2020, si è costituito ancora in giudizio il quale, dando Controparte_7
atto dei contenziosi in essere tra lo stesso e i venditori/committenti, ha dedotto l'infondatezza della domanda di nullità proposta, per essere stati gli immobili interamente realizzati prima dell'intervenuta decadenza dei permessi di costruire trasmessa da parte del Comune di Santa Maria Capua Vetere, nonché
l'infondatezza dell'azione revocatoria spiegata, per insussistenza degli elementi costitutivi. In particolare, il convenuto ha evidenziato che il credito vantato dall'attrice deve ritenersi sorto in data anteriore all'atto che si intende revocare nonché che non vi è prova del consilium fraudis. Sulla scorta di tali argomenti, lo ha concluso per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese di CP_7
lite con distrazione in favore degli Avvocati Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, il convenuto ha chiesto ammettersi prova per testi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data
11.03.2020, si è costituita in giudizio la quale ha dedotto Controparte_8
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda di nullità proposta dalla per essere stati i cespiti compravenduti realizzati Parte_1
quasi totalmente prima della data in cui è stata dichiarata la decadenza dei permessi di costruire. Parimenti, in mancanza della prova del consilium fraudis, la convenuta ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione revocatoria,
8 chiedendone il rigetto. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione all'Avv.
Francesco Paolo Pirozzi dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Dichiarata la contumacia del convenuto rigettata Controparte_9
l'istanza di sospensione del giudizio formulata dai convenuti Controparte_3
e concessi i termini di cui all'art. 183 co Controparte_1 Controparte_2
6 c.p.c., disposta la remissione in termini dei convenuti , Controparte_4
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 CP_6 concessi nuovamente i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., con ordinanza depositata in data 10.12.2021 è stata parzialmente ammessa la prova testimoniale articolata dall'attrice, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale articolati dai convenuti , e mentre sono Controparte_4 Controparte_5 CP_6
state rigettate le ulteriori istanze istruttorie articolate dalle parti costituite.
Espletata la prova orale, all'udienza del 14.03.2023 il convenuto CP_5
ha insistito per l'adozione di ordine di esibizione ex art. 210 ai
[...]
convenuti , e della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
copia sottoscritta del preliminare di vendita stipulato in data 8.06.2011. Con ordinanza depositata in data 17.04.2023 a scioglimento della riserva assunta, il
Tribunale ha rigettato l'istanza di ordine di esibizione e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 17.10.2023 e trattenuto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
2.Sul merito
La domanda di nullità degli atti di compravendita degli immobili stipulati per violazione dell'art. 46 DPR n. 380/2001 e dell'art. 1418 co 3 c.p.c. è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
L'art. 46 del DPR n. 380/2001 stabilisce che “Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali… relativi ad edifici o loro parti sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza
9 o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi della avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione”.
La tematica della nullità del trasferimento inter vivos di beni immobili abusivi è stata da sempre oggetto di attenzione da parte di dottrina e giurisprudenza che si sono interrogate circa la qualificazione del contratto in termini di nullità strutturale per impossibilità o illiceità dell'oggetto o per illiceità della causa, ai sensi dell'art. 1418 co 2 c.c., ovvero di nullità virtuale per contrasto con le norme urbanistiche, quindi norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 co 1 c.c., o, ancora, di nullità testuale ai sensi del terzo comma della richiamata disposizione codicistica.
A dirimere il contrasto interpretativo, sono intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8230 del 22.03.2019 che hanno affrontato la questione relativa alla validità degli atti di alienazione di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche. Con tale pronuncia, le Sezioni
Unite hanno stabilito che la nullità di cui all'art. 46 DPR n. 380/2001 va ricondotta nell'ambito del 3° comma dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità testuale, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile; pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
Nella fattispecie in esame, nei contratti di compravendita stipulati tutti tra il
14.10.2014 e il 6.06.2016, sono stati correttamente inseriti i titoli abilitativi, ovvero il permesso a costruire n. 196 rilasciato dal Comune di Santa Maria Capua
10 Vetere in data 13.10.2009, permesso a costruire n. 136 rilasciato dal medesimo
Ente in data 29.11.2013 e permesso di costruire n. 69 rilasciato dal medesimo
Ente in data 8.09.2014. Parte attrice ha dedotto la nullità degli atti di compravendita asserendo che tali dichiarazioni non corrispondano al vero, alla luce dell'ordinanza emessa dal Comune di Santa Maria Capua Vetere con cui ha comunicato la decadenza del permesso di costruire n. 196 e dei successivi permessi n. 136 e n. 69.
L'eccezione non coglie nel segno.
Invero, alla luce dei criteri ermeneutici tracciati con la citata pronuncia a Sezioni
Unite da parte della Suprema Corte di Cassazione, deve ritenersi che la sanzione della nullità ex art. 1418 co 3 c.c. deve essere delimitata ai soli casi indicati dalla stessa, ovvero al caso in cui il permesso di costruire non venga citato negli atti di compravendita (dovendosi, in questo caso, ritenere che si tratti comunque di una nullità sanabile se l'atto è esistente o se successivamente si possa ottenere una sanatoria da parte dell'Ente Comunale) o nel caso in cui, pur essendo citato un permesso di costruire, lo stesso si riveli non corrispondente al fabbricato compravenduto. Il caso qui sottoposto all'attenzione del Tribunale non ricade in nessuno dei due casi, essendo stati riportati negli atti i permessi di costruire concessi dal Comune di Santa Maria Capua Vetere che afferiscono proprio agli immobili compravenduti da parte dei committenti ai terzi, sicché la domanda di nullità proposta non può trovare accoglimento. Tale conclusione è avallata dalle conclusioni alle quali è giunta anche la giurisprudenza amministrativa per la quale la decadenza dal permesso di costruire non determina la nullità dei contratti di compravendita, ma solo l'inefficacia del titolo che dovrà essere accertata con formale provvedimento da parte della p.a. Ne consegue che la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, potrà chiedere ed ottenere un titolo che consenta di conservare l'esistente e di chiedere l'accertamento di conformità ex art. 36 T.U. nel caso di opere minori (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile – di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica (cfr. Ad.
Plen., Cons. Stato, 30.07.2024, n. 14).
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901
11 c.c. proposta in via subordinata dalla società attrice.
Per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria devono sussistere i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., ossia l'esistenza del diritto di credito;
l'eventus damni; il consilium fraudis o la scientia damni.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, la giurisprudenza ha precisato che il credito in questione non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, potendo l'azione essere esperita anche quando esso sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero si tratti di una ragione di credito solo eventuale (cfr Cass.
5.03.2009, n. 5359; Cass. 18.03.2003, n. 3981) e finanche in presenza di un credito litigioso, ossia oggetto di contestazione (Cass. SS.UU. 18.05.2004, n.
9440; Trib. Torino 25.06.2020 n. 1993: Il concetto di "credito" - presupposto all'azione revocatoria ex 2901 c.c. - va inteso in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla "ragione o
"aspettativa", con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori; Trib. Modena 18.01.2021 n. 75: Il concetto di preesistenza del debito di cui all'art. 2901 c.c. viene riferito anche al credito meramente eventuale, come appunto il fideiussore, il terzo datore d'ipoteca, e simili, in quanto ai fini previsti dall'articolo in esame, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile).
Quanto all'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c., questo consiste nella lesione effettiva ed attuale dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, per la compromissione della quale è sufficiente che l'atto di disposizione renda incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito
(Cass. 4.09.2009, n. 19234). Ciò in quanto, stante la finalità cautelare e conservativa dell'actio pauliana, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma altresì di un
12 pericolo di danno che abbia comportato una variazione anche solo qualitativa della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta o più gravosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità.
Quanto, infine, al consilium fraudis, questo consiste nella conoscenza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore. Va, però, precisato, che se l'atto è anteriore al sorgere del credito, spetterà al creditore fornire la prova della sua dolosa preordinazione da parte del debitore, nel senso che occorrerà dimostrare che il compimento dell'atto è stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione di un'obbligazione; diversamente, se si tratta di atti successivi al sorgere del credito,
è sufficiente la scientia damni, ossia la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore, la cui prova può essere data anche a mezzo di presunzioni (così Cass. 17.01.2007, n. 966).
Orbene, nella fattispecie in esame, sussiste il requisito costituito dall'esistenza del diritto di credito, accertato con sentenza di primo grado dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere che ha rigettato l'opposizione proposta dai convenuti
, confermando il decreto ingiuntivo emesso in favore della Parte_5 CP_1 società per € 284.000,00. Parte_1
La norma poi prevede che con riguardo agli atti a titolo oneroso che siano anteriori al sorgere del credito sia dimostrata la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore e la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione. In tal senso, la più recente giurisprudenza di legittimità ha offerto una più rigorosa interpretazione del consilium fraudis allorchè oggetto di revocatoria sia un atto anteriore al sorgere del credito, perché in tal caso ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che
l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che
l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a
13 conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro" (cfr. Cass. SS.UU. 27.01.2025, n. 1898). Tale conclusione trova fondamento nella Relazione Illustrativa al codice civile del 1942, nella quale, dopo essere stato evidenziato che "l'azione non è sempre legata all'anteriorità del credito rispetto all'atto che s'impugna; anche quando l'atto è anteriore al sorgere del credito l'azione è ammissibile, se l'atto è dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito stesso", viene richiamato il principio precedentemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, precisandosi che
"la deroga al principio dell'anteriorità del credito è giustificata dalla particolare nota di perversità che caratterizza in questo caso il consilium fraudis".
Orbene, nel caso di specie, l'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere provata la dolosa preordinazione degli atti pregiudizievoli in danno della creditrice né ha consentito di ritenere provata la partecipazione dei terzi acquirenti alla dolosa preordinazione degli atti da parte dei debitori.
Ed invero, va osservato come dalla documentazione allegata relativa ai preliminari e ai contratti definitivi di vendita stipulati dai venditori con Parte_6
, e (cfr. All. 7, Comparsa di Controparte_4 Controparte_5 CP_6
costituzione e risposta , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
del 24.02.2020), risulta che la società attrice era ben a conoscenza dell'operazione di vendita posta in essere da e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
, essendo la intervenuta nella qualità di parte
[...] Parte_1
indicataria di pagamento, ex art. 1188 c.c. Non può sottacersi, inoltre, che la stessa società attrice abbia provveduto ad incassare le somme delegate dai committenti sia alla che alla i quali hanno dimostrato di CP_4 CP_6 aver versato alla rispettivamente € 75.000,00 ed € 95.000,00 (cfr. All. Pt_1
8, delega di pagamento Comparsa di costituzione e risposta CP_6 [...]
e del 24.02.2020; cfr. All.ti 10-16, CP_4 Controparte_5 CP_6
memoria e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 dell'11.12.2020). I convenuti, ancora, hanno provato di aver provveduto a corrispondere ai venditori quanto pattuito con i contratti definitivi di vendita (cfr.
All.ti 17-28 e 30-40, Comparsa di costituzione e risposta , Controparte_4
dell'11.12.2020). Controparte_12 CP_6
14 Non può dirsi nemmeno che la società attrice abbia in alcun modo dimostrato la sussistenza del requisito della partecipazione alla dolosa preordinazione dell'atto pregiudizievole in capo agli altri convenuti acquirenti, ovvero Controparte_7
e posto che sul punto la società attrice Controparte_9 Controparte_8
si è limitata a rappresentare la conoscenza in capo agli stessi del credito vantato dall'appaltatrice per avere preso parte alle attività interlocutorie, transattive, tra committente e appaltatore, e ben consci che gli atti di alienazione venivano stipulati in spregio alle ragioni creditorie della (cfr. Parte_1
Atto di citazione, p. 9).
La circostanza denunciata non è stata in effetti documentalmente dimostrata, non avendo la società allegato alcun verbale delle attività “interlocutorie e transattive” cui avrebbero preso parte i convenuti, né la prova di tale consapevolezza può dirsi essere stata raggiunta attraverso le prove testimoniali espletate. Infatti, il testimone di parte attrice, , ascoltato all'udienza dell'8.11.2022, Testimone_1 oltre ad essere il cognato dell'ex legale rappresentante , Testimone_2
ha dichiarato di aver conosciuto lo ma che non lo saprebbe Controparte_7
riconoscere, limitandosi a dichiarare genericamente di averlo conosciuto circa sei anni fa, più o meno, in occasioni di queste riunioni che a volte si facevano presso
l'architetto o il geometra, non ricordo, (…) nonché che il Sig. Parte_4 CP_7
era a conoscenza del fatto che vi erano appartamenti oggetto di permuta tra i
e la perché era presente alle riunioni, ma non so individuare CP_1 Pt_1 quali sono gli appartamenti oggetto di permuta. (…) Non ricordo l'accordo intervenuto tra la e i quando e dove sia avvenuto. La Pt_1 CP_1
testimonianza resa appare discordante laddove, dopo aver dichiarato di non saper individuare gli appartamenti oggetto di permuta, l' ha successivamente Tes_1 dichiarato Preciso che l'appartamento ceduto era quello già promesso in vendita al Sig. che era consapevole di questa cessione. Lo stesso teste, infine, ha CP_7 rappresentato di conoscere anche i Sig.ri , , CP_8 CP_4 CP_9
e perché erano presenti anche loro alle riunioni. Erano a tutti CP_5 Pt_7
a conoscenza dei crediti vantati dalla nei confronti dei . Pt_1 CP_1
In sostanza, la società attrice non ha fornito elementi precisi e circostanziati idonei a far ritenere la sussistenza di un dolo specifico in capo ai terzi acquirenti, non
15 avendo assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. In assenza di tale elemento probatorio, la domanda di revocatoria non può che essere rigettata.
3. Sulla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.
I convenuti , e in persona Controparte_4 Controparte_5 CP_6
del legale rappresentante p.t., hanno chiesto condannarsi l'attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. per lite temeraria e per responsabilità aggravata.
Le domande sono infondate e devono essere rigettate per quanto di ragione.
La responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio, con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. Il soggetto che propone la domanda, tuttavia, ha l'onere di allegare i fatti costitutivi propedeutici alla liquidazione, seppure equitativa, del danno lamentato, onde la domanda di risarcimento formulata ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez. Un., 20/04/2004, n. 7583; Cass., Sez. un., 19/01/2007, n. 1140; Cass. 27/10/2015, n. 21798).
Nel caso di specie, i convenuti non hanno offerto alcun elemento idoneo a dimostrare la colpa grave o la malafede altrui nella proposizione delle domande, non essendo a tal proposito sufficiente l'infondatezza nel merito delle stesse. Né i convenuti hanno dimostrato i concreti ed effettivi elementi di danno subiti in conseguenza del comportamento processuale dell'attrice, sicché non merita accoglimento neanche la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al
D.M. n. 147/2022.
Nei rapporti tra l'attrice e la convenuta le spese seguono la Controparte_8
soccombenza e si liquidano come da dispositivo con decurtazione del 50% della fase istruttoria, a seguito dell'omesso deposito delle memorie di cui all'art. 183 co
6 c.p.c., e con intera decurtazione della fase decisoria per non essere state
16 depositate le memorie nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nei rapporti tra la parte attrice e il convenuto contumace , Controparte_9
nulla va disposto sulle spese di lite, stante la mancata costituzione di questi e il mancato svolgimento di attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Marta
Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
9386/2019 avente ad oggetto AZIONE DI NULLITÀ E AZIONE REVOCATORIA
ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente tra in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. – attrice – e , Controparte_1 CP_2
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_8 CP_7
– convenuti – e – convenuto contumace – ogni
[...] Controparte_9
contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di nullità ex art. 1418 co 3 c.c.;
Rigetta la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 e ss. c.c.;
Rigetta la domanda di condanna di risarcimento del danno per lite temeraria e responsabilità aggravata, proposta dai convenuti ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.;
Condanna l'attrice, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , Controparte_1 CP_2
e delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n.
[...] Controparte_3
147/2022, in € 7.616,00 per compenso professionale (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed €
2.905,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge con attribuzione all'Avv. Guglielmo Ventrone dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
Condanna l'attrice, in persona del legale p.t., al Parte_1
pagamento, in favore di e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano, ex
D.M. n. 147/2022, in € 7.616,00 per compenso professionale (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese
17 generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Condanna l'attrice, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_7 lite che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 7.616,00 per compenso professionale (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge con attribuzione agli Avv.ti Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.;
Condanna l'attrice, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_8 che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 3.808,00 per compenso professionale
(di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva e €
903,00 per la fase istruttoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge con attribuzione all'Avv. Francesco Paolo Pirozzi dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e Parte_1 [...]
. CP_9
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Sodano
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 9386/2019 avente ad oggetto AZIONE DI
NULLITÀ E AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente
TRA
(P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Torre Annunziata (NA), via Mortelleto, n. 6, elettivamente domiciliata in Santa Maria La Carità (NA), via Ponticelli, n. 46, presso lo studio degli Avv.ti Nunzia Amitrano ed Emilio Cascone che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attrice-
E
, (C.F ) nato a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) nata a [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2
l'8.12.1948 e (C.F. ) nata a [...], Controparte_3 CodiceFiscale_3
il 15.12.1975, tutti residenti in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Jan Palach
Central Park, n. 10, ivi elettivamente domiciliati al Corso Ugo de Carolis, n. 46, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Ventrone che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuti-
NONCHÈ
(C.F. ) nata a [...], il Controparte_4 C.F._4
16.04.1989, (C.F. ) nato ad [...] Controparte_5 C.F._5
(CE) il 25.08.1977 e (P.IVA in persona del legale CP_6 P.IVA_2
1 rappresentante p.t., con sede in Caserta, via Ferrarecce, tutti elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere (CE), Corso Garibaldi, n. 87, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Actis che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuti-
NONCHÉ
(C.F. ) nato a [...], il [...], Controparte_7 CodiceFiscale_6
ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Nola
(NA), via S. Chiara, n. 12, presso lo studio degli Avv.ti Edgardo Silvestro e
Giuseppe Velotti che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuto-
NONCHÉ
(C.F. ) nata ad [...], il Controparte_8 C.F._7
30.11.1996, residente in [...], elettivamente domiciliata in Caserta, via Alois, n. 37, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Paolo Pirozzi che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
NONCHÉ
, (C.F. ) nato a [...] Controparte_9 C.F._8
Capua Vetere (CE), il 17.06.1971 e residente in [...];
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio,
[...]
dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_2 CP_10
[...] , , CP_3 Controparte_1 Controparte_11 Controparte_7 [...]
, in persona del CP_9 Controparte_8 Controparte_12 legale rappresentante p.t., esponendo: (i) di aver stipulato un contratto d'appalto con , e Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 CP_1
, avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione
[...]
in Santa Maria Capua Vetere, viale Kennedy, di cui al permesso di costruire n.
196 del 13.10.2009, per l'importo pari ad € 1.170.000,00 da pagarsi in sei acconti per altrettanti SAL, contratto che prevedeva, tra l'altro, la possibilità di sospensione dei lavori in caso di ritardo nei pagamenti superiore a giorni dieci;
(ii) che i committenti si sono resi inadempienti per la somma di € 284.000,00 e che, pertanto, è stato concluso un accordo transattivo per la risoluzione bonaria dell'esposizione debitoria a cui, però, gli stessi sono comunque rimasti inadempienti;
(iii) che la ha adito il Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere onde sentir ingiungere ai il pagamento Parte_3
della somma predetta;
(iv) che nelle more, in data 16.12.2014, il Comune di Santa
Maria Capua Vetere ha comunicato ai committenti la decadenza dal permesso di costruire ottenuto, giusta proroga n. 136/2013; (v) che i committenti hanno dismesso il proprio patrimonio realizzando sei atti di compravendita relativi a sette distinte unità immobiliari di loro proprietà site in Santa Maria Capua Vetere al viale Kennedy.
La società attrice ha dedotto la nullità ex art. 1418 co 3 c.c. degli atti di compravendita stipulati dai committenti per violazione della disposizione di cui all'art. 46 DPR n. 380/2001, in quanto contenenti dichiarazioni urbanistiche non veritiere, ovvero che i cespiti sono stati realizzati in virtù dei titoli abilitativi poi revocati dal Comune di Santa Maria Capua Vetere.
In via subordinata, l'attrice ha proposto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. ritenendo sussistenti tutti gli elementi propri dell'azione, ovvero: (i) l'eventus damni, dal momento che gli atti di compravendita sarebbero stati stipulati al solo scopo di arrecare pregiudizio alla società, la quale avrebbe così visto sfumare la possibilità di soddisfazione delle proprie ragioni di credito, di fatto rese di maggiore difficoltà e incertezza;
(ii) il consiulium fraudis, stante la piena consapevolezza da parte degli acquirenti alla data di conclusione degli atti di
3 compravendita dell'esposizione debitoria dei committenti/venditori, per avere gli stessi partecipato alle attività interlocutorie e transattive tra questi ultimi e la società appaltatrice;
(iii) la scientia damni, per essere stati i terzi acquirenti consapevoli del danno che gli atti di compravendita avrebbero potuto arrecare alle ragioni creditorie della società Parte_1
Sulla scorta di tali motivi, la ha concluso chiedendo, Parte_1
in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità dei seguenti atti di compravendita: 1. per OT (rep. n. 7200 - racc. n. 575), Persona_1
trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 27/10/2014 ai nn. 3832/24610, tra i sigg.ri
, in qualità di alienanti, e la in persona del l.r.p.t., in Parte_3 CP_6
qualità di acquirente;
2. per OT (rep. n. 862 – racc. n. 690), Persona_1
trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 31/12/2014 ai nn. 45739/30430, tra i sigg.ri , in qualità di alienanti, e , in Parte_3 Controparte_4 qualità di acquirente;
3. per OT (rep. n. 7314 - racc. n. Persona_2
4914), trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 16/07/2015 ai nn. 15990/20663, tra i sigg.ri , in qualità di alienanti, e , Parte_3 Controparte_9
in qualità di acquirente;
4. per OT (rep. n. 1471 – racc. n. Persona_1
1187), trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 24/09/2015 ai nn. 27636/21396, tra i sigg.ri , in qualità di alienanti, e in Parte_3 Controparte_8
qualità di acquirente;
5. per OT (rep. n. 1841 – racc. n. 146), Persona_1
trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 29/02/2016 ai nn. 6514/5004, tra i sigg.ri
, in qualità di alienanti, e in qualità di Parte_3 Controparte_7 acquirente;
6. per OT (rep. n. 1620 – racc. n. 987), Persona_3
trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 14/06/2016 ai nn. 19370/14240, tra i sigg.ri , in qualità di alienanti, e , in qualità Parte_3 Controparte_5
di acquirente. In via subordinata, la società attrice ha concluso chiedendo dichiararsi l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. degli stessi atti. In via istruttoria, la società attrice ha chiesto ammettersi prova per testi. Il tutto con vittoria di spese con distrazione in favore dell'Avv. Nunzia Amitrano dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data
16.09.2020, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2
4 e i quali, in via preliminare, hanno proposto CP_2 Controparte_3
istanza di sospensione del presente procedimento e, nel merito, hanno dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, chiedendone il rigetto. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione all'Avv. Guglielmo Ventrone dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, i convenuti/committenti hanno chiesto disporsi interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e ammettersi prova per testi.
In particolare, i convenuti hanno esposto: (i) che il rapporto tra i committenti e la sarebbe già oggetto di accertamento giudiziale, stante Parte_1
la pendenza, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 509/2016 emesso dallo stesso Tribunale in data 14.03.2016 per la somma di € 284.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, e spese della procedura liquidate in € 634,00 per spese vive ed €
4.185,00 per compenso professionale, con cui gli opponenti (odierni convenuti) hanno chiesto che venisse dichiarato giudizialmente risolto il contratto di appalto del 20.02.2010 in essere tra le parti a causa del grave inadempimento posto in essere dall'odierna società attrice, con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti e alla corresponsione della penale derivante dal ritardo nella consegna del bene;
(ii) che, nelle more di definizione del giudizio di merito, la Pt_1
ha instaurato ricorso per sequestro che, accolto, è stato oggetto Parte_1
di reclamo al Collegio e in attesa di definizione;
(iii) che, con il contratto di appalto concluso del 20.02.2010, i convenuti commissionavano all'attrice la realizzazione del fabbricato e, in particolare, veniva stabilito nel termine di 500 giorni lavorativi la consegna dello stesso, per il costo complessivo di €
1.170.000,00, pagamento che, come da accordi, sarebbe avvenuto in sei tranches, anche grazie agli acconti percepiti dai singoli acquirenti delle unità immobiliari;
(iv) che, senza valida motivazione, la ha sospeso i Parte_1
lavori e che, dopo innumerevoli ed invani inviti a terminare i lavori e a consegnare le unità abitative, le parti hanno stipulato due successive scritture private integrative in data 21.02.2014 e in data 14.10.2014 con cui hanno stabilito ulteriori termini di consegna dei manufatti;
(v) che, alla luce del perdurante inadempimento dell'appaltatrice, i hanno comunicato, a mezzo CP_1
5 raccomandata a/r del 19.08.2015, la risoluzione del contratto di appalto e delle relative e successive modificazioni e integrazioni, invitando l'impresa a lasciare il cantiere libero da cose e persone;
(vi) che, in data 3.11.2015, facendo seguito alla comunicazione del 12.10.2015, il Direttore dei Lavori, Dott. , ha Parte_4
diffidato l'impresa alla messa in sicurezza del cantiere e che, con comunicazione del 3.11.2015, lo stesso ha comunicato ai competenti uffici ASL e Inps le sue dimissioni e la contestuale sospensione dei lavori;
(vii) che gli atti di compravendita contestati fanno seguito a preliminari regolarmente registrati in virtù dei quali i promissari acquirenti si impegnavano ad acquistare gli immobili mediante il versamento di somme di denaro direttamente nelle mani della ditta esecutrice dei lavori.
I convenuti hanno quindi dedotto l'insussistenza degli elementi propri dell'azione promossa, tenuto conto dell'assenza di pregiudizio alle ragioni dell'attrice che ha eseguito i lavori, per essere ancora sub iudice il giudizio di cognizione diretto a ponderare le ragioni delle parti nonché per non essere ancora stata accertata la qualità di debitore/creditore; dell'assenza di dolo in capo ai e ai terzi che CP_1 non possono essere ritenuti consapevoli dell'eventuale pregiudizio arrecato alle ragioni della dell'insussistenza delle ragioni creditorie, Parte_1
atteso che i lavori non sono stati completati per ragioni ascrivibili esclusivamente alla società attrice. In ogni caso, i convenuti hanno evidenziato di essere creditori della della penale derivante dal ritardo nella consegna Parte_1 dell'immobile, in ragione di € 60,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni unità da consegnare.
I committenti hanno, inoltre, precisato che gli immobili contestati sono stati, nel corso del tempo, promessi in vendita a vari soggetti e tutti erano già oggetto di preliminare di compravendita sicché non può parlarsi di atti di dismissione del patrimonio dovendo considerare gli atti notarili impugnati, nient'altro che la stipula dei contratti definitivi seguenti ai contratti preliminari di compravendita, dei quali la era a conoscenza perché i promissari acquirenti Parte_1
avrebbero finanziato la costruzione degli appartamenti mediante deleghe di pagamento dirette, sicché mancano l'eventus damni e il consilium fraudis proprie dell'actio pauliana.
6 Quanto alla azione di nullità dei contratti di compravendita, i convenuti ne hanno dedotto l'infondatezza in ragione della circostanza per cui gli atti sono stati posti in essere nel periodo in cui i permessi rilasciati erano validi.
Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 24.02.2020, si sono altresì costituiti in giudizio , Controparte_4 Controparte_12 CP_6
in persona del legale rappresentante p.t., i quali hanno dedotto
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda di nullità proposta ex art. 46
DPR n. 380/2021 e 1418 co 3 c.c. degli atti di vendita per notaio Persona_1
del 14.10.2014 (rep. n. 720 – racc. 575) relativo all'acquisto dei beni immobili da parte di e del 19.12.2014 (rep. n. 720 – racc. n. 690) relativo CP_6 all'acquisto dei beni immobili da parte di nonché dell'atto Controparte_4 per notaio (rep. n. 1620 – racc. 987) del 6.06.2016 relativo Persona_3 all'acquisto dei beni immobili da parte di , essendo ivi indicati Controparte_5
i titoli edilizi realmente esistenti. In merito alla domanda subordinata di revocatoria pure proposta dalla società attrice, i convenuti hanno concluso per il rigetto della stessa, per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione e, comunque, perché infondata in fatto e in diritto. Infatti, i convenuti hanno dedotto l'insussistenza dell'eventus damni avendo la società attrice ricevuto direttamente, in esecuzione della delega di pagamento ex art. 1188 c.c., parte del corrispettivo dovuto per l'acquisto delle unità immobiliari e, in particolare: 1.
[...]
con preliminare del 25.06.2014 e successivo atto per notaio CP_4 [...]
del 19.12.2014, ha versato € 75.000,00 a mezzo assegno n. 0866071811-07 Per_1
intestato alla tratto su MPS, filiale di Caserta;
2. Parte_1
in virtù di atto di delega di pagamento del 14.10.2014, con CP_6 versamento in favore della società attrice della somma di € 95.000,00 a mezzo distinti bonifici bancari di € 30.000,00 in data 28.10.2014, € 15.000,00 in data
31.12.2014, € 10.000,00 in data 26.03.2015, € 10.000,00 in data 5.05.2015, €
9.000,00 in data 10.06.2015 ed € 14.000,00 in data 20.07.2015. A sostegno, ancora, della “patrimonializzazione” dei , i convenuti hanno dato atto CP_1
delle somme versate da a mezzo bonifici bancari ai venditori Controparte_5 in attuazione del preliminare di vendita dell'8.06.2011.
I convenuti hanno, dunque, spiegato domanda riconvenzionale di inibitoria e
7 cessazione di ogni condotta tesa ad arrecare pregiudizio ai loro diritti, anche in ordine alle attività e all'esecuzione delle opere necessarie per porre in sicurezza il fabbricato sito in Santa Maria Capua Vetere, viale Kennedy, a seguito dello smobilizzo del cantiere da tempo attuato dalla società attrice, con conseguente risarcimento dei danni da accertarsi e liquidarsi in corso di causa anche in via equitativa. Il tutto con condanna dell'attrice al pagamento di una somma di denaro in relazione alla natura temeraria dell'azione e per responsabilità aggravata ex art. 96 co 1 e 3 c.p.c. In via istruttoria, i convenuti hanno chiesto ammettersi prova per testi e interrogatorio formale deferito del legale rappresentante della società attrice e dei convenuti committenti, e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
nonché articolato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data
25.02.2020, si è costituito ancora in giudizio il quale, dando Controparte_7
atto dei contenziosi in essere tra lo stesso e i venditori/committenti, ha dedotto l'infondatezza della domanda di nullità proposta, per essere stati gli immobili interamente realizzati prima dell'intervenuta decadenza dei permessi di costruire trasmessa da parte del Comune di Santa Maria Capua Vetere, nonché
l'infondatezza dell'azione revocatoria spiegata, per insussistenza degli elementi costitutivi. In particolare, il convenuto ha evidenziato che il credito vantato dall'attrice deve ritenersi sorto in data anteriore all'atto che si intende revocare nonché che non vi è prova del consilium fraudis. Sulla scorta di tali argomenti, lo ha concluso per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese di CP_7
lite con distrazione in favore degli Avvocati Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, il convenuto ha chiesto ammettersi prova per testi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data
11.03.2020, si è costituita in giudizio la quale ha dedotto Controparte_8
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda di nullità proposta dalla per essere stati i cespiti compravenduti realizzati Parte_1
quasi totalmente prima della data in cui è stata dichiarata la decadenza dei permessi di costruire. Parimenti, in mancanza della prova del consilium fraudis, la convenuta ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione revocatoria,
8 chiedendone il rigetto. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione all'Avv.
Francesco Paolo Pirozzi dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Dichiarata la contumacia del convenuto rigettata Controparte_9
l'istanza di sospensione del giudizio formulata dai convenuti Controparte_3
e concessi i termini di cui all'art. 183 co Controparte_1 Controparte_2
6 c.p.c., disposta la remissione in termini dei convenuti , Controparte_4
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 CP_6 concessi nuovamente i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., con ordinanza depositata in data 10.12.2021 è stata parzialmente ammessa la prova testimoniale articolata dall'attrice, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale articolati dai convenuti , e mentre sono Controparte_4 Controparte_5 CP_6
state rigettate le ulteriori istanze istruttorie articolate dalle parti costituite.
Espletata la prova orale, all'udienza del 14.03.2023 il convenuto CP_5
ha insistito per l'adozione di ordine di esibizione ex art. 210 ai
[...]
convenuti , e della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
copia sottoscritta del preliminare di vendita stipulato in data 8.06.2011. Con ordinanza depositata in data 17.04.2023 a scioglimento della riserva assunta, il
Tribunale ha rigettato l'istanza di ordine di esibizione e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 17.10.2023 e trattenuto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
2.Sul merito
La domanda di nullità degli atti di compravendita degli immobili stipulati per violazione dell'art. 46 DPR n. 380/2001 e dell'art. 1418 co 3 c.p.c. è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
L'art. 46 del DPR n. 380/2001 stabilisce che “Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali… relativi ad edifici o loro parti sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza
9 o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi della avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione”.
La tematica della nullità del trasferimento inter vivos di beni immobili abusivi è stata da sempre oggetto di attenzione da parte di dottrina e giurisprudenza che si sono interrogate circa la qualificazione del contratto in termini di nullità strutturale per impossibilità o illiceità dell'oggetto o per illiceità della causa, ai sensi dell'art. 1418 co 2 c.c., ovvero di nullità virtuale per contrasto con le norme urbanistiche, quindi norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 co 1 c.c., o, ancora, di nullità testuale ai sensi del terzo comma della richiamata disposizione codicistica.
A dirimere il contrasto interpretativo, sono intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8230 del 22.03.2019 che hanno affrontato la questione relativa alla validità degli atti di alienazione di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche. Con tale pronuncia, le Sezioni
Unite hanno stabilito che la nullità di cui all'art. 46 DPR n. 380/2001 va ricondotta nell'ambito del 3° comma dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità testuale, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile; pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
Nella fattispecie in esame, nei contratti di compravendita stipulati tutti tra il
14.10.2014 e il 6.06.2016, sono stati correttamente inseriti i titoli abilitativi, ovvero il permesso a costruire n. 196 rilasciato dal Comune di Santa Maria Capua
10 Vetere in data 13.10.2009, permesso a costruire n. 136 rilasciato dal medesimo
Ente in data 29.11.2013 e permesso di costruire n. 69 rilasciato dal medesimo
Ente in data 8.09.2014. Parte attrice ha dedotto la nullità degli atti di compravendita asserendo che tali dichiarazioni non corrispondano al vero, alla luce dell'ordinanza emessa dal Comune di Santa Maria Capua Vetere con cui ha comunicato la decadenza del permesso di costruire n. 196 e dei successivi permessi n. 136 e n. 69.
L'eccezione non coglie nel segno.
Invero, alla luce dei criteri ermeneutici tracciati con la citata pronuncia a Sezioni
Unite da parte della Suprema Corte di Cassazione, deve ritenersi che la sanzione della nullità ex art. 1418 co 3 c.c. deve essere delimitata ai soli casi indicati dalla stessa, ovvero al caso in cui il permesso di costruire non venga citato negli atti di compravendita (dovendosi, in questo caso, ritenere che si tratti comunque di una nullità sanabile se l'atto è esistente o se successivamente si possa ottenere una sanatoria da parte dell'Ente Comunale) o nel caso in cui, pur essendo citato un permesso di costruire, lo stesso si riveli non corrispondente al fabbricato compravenduto. Il caso qui sottoposto all'attenzione del Tribunale non ricade in nessuno dei due casi, essendo stati riportati negli atti i permessi di costruire concessi dal Comune di Santa Maria Capua Vetere che afferiscono proprio agli immobili compravenduti da parte dei committenti ai terzi, sicché la domanda di nullità proposta non può trovare accoglimento. Tale conclusione è avallata dalle conclusioni alle quali è giunta anche la giurisprudenza amministrativa per la quale la decadenza dal permesso di costruire non determina la nullità dei contratti di compravendita, ma solo l'inefficacia del titolo che dovrà essere accertata con formale provvedimento da parte della p.a. Ne consegue che la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, potrà chiedere ed ottenere un titolo che consenta di conservare l'esistente e di chiedere l'accertamento di conformità ex art. 36 T.U. nel caso di opere minori (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile – di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica (cfr. Ad.
Plen., Cons. Stato, 30.07.2024, n. 14).
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901
11 c.c. proposta in via subordinata dalla società attrice.
Per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria devono sussistere i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., ossia l'esistenza del diritto di credito;
l'eventus damni; il consilium fraudis o la scientia damni.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, la giurisprudenza ha precisato che il credito in questione non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, potendo l'azione essere esperita anche quando esso sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero si tratti di una ragione di credito solo eventuale (cfr Cass.
5.03.2009, n. 5359; Cass. 18.03.2003, n. 3981) e finanche in presenza di un credito litigioso, ossia oggetto di contestazione (Cass. SS.UU. 18.05.2004, n.
9440; Trib. Torino 25.06.2020 n. 1993: Il concetto di "credito" - presupposto all'azione revocatoria ex 2901 c.c. - va inteso in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla "ragione o
"aspettativa", con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori; Trib. Modena 18.01.2021 n. 75: Il concetto di preesistenza del debito di cui all'art. 2901 c.c. viene riferito anche al credito meramente eventuale, come appunto il fideiussore, il terzo datore d'ipoteca, e simili, in quanto ai fini previsti dall'articolo in esame, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile).
Quanto all'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c., questo consiste nella lesione effettiva ed attuale dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, per la compromissione della quale è sufficiente che l'atto di disposizione renda incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito
(Cass. 4.09.2009, n. 19234). Ciò in quanto, stante la finalità cautelare e conservativa dell'actio pauliana, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma altresì di un
12 pericolo di danno che abbia comportato una variazione anche solo qualitativa della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta o più gravosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità.
Quanto, infine, al consilium fraudis, questo consiste nella conoscenza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore. Va, però, precisato, che se l'atto è anteriore al sorgere del credito, spetterà al creditore fornire la prova della sua dolosa preordinazione da parte del debitore, nel senso che occorrerà dimostrare che il compimento dell'atto è stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione di un'obbligazione; diversamente, se si tratta di atti successivi al sorgere del credito,
è sufficiente la scientia damni, ossia la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore, la cui prova può essere data anche a mezzo di presunzioni (così Cass. 17.01.2007, n. 966).
Orbene, nella fattispecie in esame, sussiste il requisito costituito dall'esistenza del diritto di credito, accertato con sentenza di primo grado dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere che ha rigettato l'opposizione proposta dai convenuti
, confermando il decreto ingiuntivo emesso in favore della Parte_5 CP_1 società per € 284.000,00. Parte_1
La norma poi prevede che con riguardo agli atti a titolo oneroso che siano anteriori al sorgere del credito sia dimostrata la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore e la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione. In tal senso, la più recente giurisprudenza di legittimità ha offerto una più rigorosa interpretazione del consilium fraudis allorchè oggetto di revocatoria sia un atto anteriore al sorgere del credito, perché in tal caso ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che
l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che
l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a
13 conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro" (cfr. Cass. SS.UU. 27.01.2025, n. 1898). Tale conclusione trova fondamento nella Relazione Illustrativa al codice civile del 1942, nella quale, dopo essere stato evidenziato che "l'azione non è sempre legata all'anteriorità del credito rispetto all'atto che s'impugna; anche quando l'atto è anteriore al sorgere del credito l'azione è ammissibile, se l'atto è dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito stesso", viene richiamato il principio precedentemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, precisandosi che
"la deroga al principio dell'anteriorità del credito è giustificata dalla particolare nota di perversità che caratterizza in questo caso il consilium fraudis".
Orbene, nel caso di specie, l'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere provata la dolosa preordinazione degli atti pregiudizievoli in danno della creditrice né ha consentito di ritenere provata la partecipazione dei terzi acquirenti alla dolosa preordinazione degli atti da parte dei debitori.
Ed invero, va osservato come dalla documentazione allegata relativa ai preliminari e ai contratti definitivi di vendita stipulati dai venditori con Parte_6
, e (cfr. All. 7, Comparsa di Controparte_4 Controparte_5 CP_6
costituzione e risposta , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
del 24.02.2020), risulta che la società attrice era ben a conoscenza dell'operazione di vendita posta in essere da e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
, essendo la intervenuta nella qualità di parte
[...] Parte_1
indicataria di pagamento, ex art. 1188 c.c. Non può sottacersi, inoltre, che la stessa società attrice abbia provveduto ad incassare le somme delegate dai committenti sia alla che alla i quali hanno dimostrato di CP_4 CP_6 aver versato alla rispettivamente € 75.000,00 ed € 95.000,00 (cfr. All. Pt_1
8, delega di pagamento Comparsa di costituzione e risposta CP_6 [...]
e del 24.02.2020; cfr. All.ti 10-16, CP_4 Controparte_5 CP_6
memoria e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 dell'11.12.2020). I convenuti, ancora, hanno provato di aver provveduto a corrispondere ai venditori quanto pattuito con i contratti definitivi di vendita (cfr.
All.ti 17-28 e 30-40, Comparsa di costituzione e risposta , Controparte_4
dell'11.12.2020). Controparte_12 CP_6
14 Non può dirsi nemmeno che la società attrice abbia in alcun modo dimostrato la sussistenza del requisito della partecipazione alla dolosa preordinazione dell'atto pregiudizievole in capo agli altri convenuti acquirenti, ovvero Controparte_7
e posto che sul punto la società attrice Controparte_9 Controparte_8
si è limitata a rappresentare la conoscenza in capo agli stessi del credito vantato dall'appaltatrice per avere preso parte alle attività interlocutorie, transattive, tra committente e appaltatore, e ben consci che gli atti di alienazione venivano stipulati in spregio alle ragioni creditorie della (cfr. Parte_1
Atto di citazione, p. 9).
La circostanza denunciata non è stata in effetti documentalmente dimostrata, non avendo la società allegato alcun verbale delle attività “interlocutorie e transattive” cui avrebbero preso parte i convenuti, né la prova di tale consapevolezza può dirsi essere stata raggiunta attraverso le prove testimoniali espletate. Infatti, il testimone di parte attrice, , ascoltato all'udienza dell'8.11.2022, Testimone_1 oltre ad essere il cognato dell'ex legale rappresentante , Testimone_2
ha dichiarato di aver conosciuto lo ma che non lo saprebbe Controparte_7
riconoscere, limitandosi a dichiarare genericamente di averlo conosciuto circa sei anni fa, più o meno, in occasioni di queste riunioni che a volte si facevano presso
l'architetto o il geometra, non ricordo, (…) nonché che il Sig. Parte_4 CP_7
era a conoscenza del fatto che vi erano appartamenti oggetto di permuta tra i
e la perché era presente alle riunioni, ma non so individuare CP_1 Pt_1 quali sono gli appartamenti oggetto di permuta. (…) Non ricordo l'accordo intervenuto tra la e i quando e dove sia avvenuto. La Pt_1 CP_1
testimonianza resa appare discordante laddove, dopo aver dichiarato di non saper individuare gli appartamenti oggetto di permuta, l' ha successivamente Tes_1 dichiarato Preciso che l'appartamento ceduto era quello già promesso in vendita al Sig. che era consapevole di questa cessione. Lo stesso teste, infine, ha CP_7 rappresentato di conoscere anche i Sig.ri , , CP_8 CP_4 CP_9
e perché erano presenti anche loro alle riunioni. Erano a tutti CP_5 Pt_7
a conoscenza dei crediti vantati dalla nei confronti dei . Pt_1 CP_1
In sostanza, la società attrice non ha fornito elementi precisi e circostanziati idonei a far ritenere la sussistenza di un dolo specifico in capo ai terzi acquirenti, non
15 avendo assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. In assenza di tale elemento probatorio, la domanda di revocatoria non può che essere rigettata.
3. Sulla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.
I convenuti , e in persona Controparte_4 Controparte_5 CP_6
del legale rappresentante p.t., hanno chiesto condannarsi l'attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. per lite temeraria e per responsabilità aggravata.
Le domande sono infondate e devono essere rigettate per quanto di ragione.
La responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio, con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. Il soggetto che propone la domanda, tuttavia, ha l'onere di allegare i fatti costitutivi propedeutici alla liquidazione, seppure equitativa, del danno lamentato, onde la domanda di risarcimento formulata ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez. Un., 20/04/2004, n. 7583; Cass., Sez. un., 19/01/2007, n. 1140; Cass. 27/10/2015, n. 21798).
Nel caso di specie, i convenuti non hanno offerto alcun elemento idoneo a dimostrare la colpa grave o la malafede altrui nella proposizione delle domande, non essendo a tal proposito sufficiente l'infondatezza nel merito delle stesse. Né i convenuti hanno dimostrato i concreti ed effettivi elementi di danno subiti in conseguenza del comportamento processuale dell'attrice, sicché non merita accoglimento neanche la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al
D.M. n. 147/2022.
Nei rapporti tra l'attrice e la convenuta le spese seguono la Controparte_8
soccombenza e si liquidano come da dispositivo con decurtazione del 50% della fase istruttoria, a seguito dell'omesso deposito delle memorie di cui all'art. 183 co
6 c.p.c., e con intera decurtazione della fase decisoria per non essere state
16 depositate le memorie nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nei rapporti tra la parte attrice e il convenuto contumace , Controparte_9
nulla va disposto sulle spese di lite, stante la mancata costituzione di questi e il mancato svolgimento di attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Marta
Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
9386/2019 avente ad oggetto AZIONE DI NULLITÀ E AZIONE REVOCATORIA
ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente tra in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. – attrice – e , Controparte_1 CP_2
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_8 CP_7
– convenuti – e – convenuto contumace – ogni
[...] Controparte_9
contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di nullità ex art. 1418 co 3 c.c.;
Rigetta la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 e ss. c.c.;
Rigetta la domanda di condanna di risarcimento del danno per lite temeraria e responsabilità aggravata, proposta dai convenuti ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.;
Condanna l'attrice, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , Controparte_1 CP_2
e delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n.
[...] Controparte_3
147/2022, in € 7.616,00 per compenso professionale (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed €
2.905,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge con attribuzione all'Avv. Guglielmo Ventrone dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
Condanna l'attrice, in persona del legale p.t., al Parte_1
pagamento, in favore di e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano, ex
D.M. n. 147/2022, in € 7.616,00 per compenso professionale (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese
17 generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Condanna l'attrice, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_7 lite che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 7.616,00 per compenso professionale (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge con attribuzione agli Avv.ti Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.;
Condanna l'attrice, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_8 che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 3.808,00 per compenso professionale
(di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva e €
903,00 per la fase istruttoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge con attribuzione all'Avv. Francesco Paolo Pirozzi dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e Parte_1 [...]
. CP_9
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Sodano
18