Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 17/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00376/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01516/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1516 del 2022, proposto da
Fleming S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Starvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Marchese di Villabianca 21;
contro
Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Di Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ASP di Agrigento, ASP di Caltanissetta, ASP di Enna, ASP di Messina, ASP di Palermo, ASP di Ragusa, ASP di Siracusa, ASP di Catania, Laboratorio D’Analisi Dom. Vincenzo Peraino S.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- della nota assunta al numero di protocollo interno 0101505 del 04 .08.2022 dell'Asp di Trapani, U.O.C. Gestione Amministrativa attività convenzionate, U.O.S. Servizio Amministrativo territoriale strutture convenzionate, avente ad oggetto: istanza di contrattazione budget 2020-2023. Riscontro Vs Pec dell'11 luglio 2022”, con la quale la Amministrazione resistente ha rigettato la istanza della ricorrente di cui alla missiva acquisita al prot. 91434 del 12 luglio 2022, con cui la odierna ricorrente domandava all'Asp di Trapani quanto di seguito: “- convocare la struttura istante per la negoziazione in aumento del budget da assegnare ai sensi e per gli effetti del D.A. n.429 del 6 giugno 2022, relativo all'assegnazione del budget per gli anni 2020-2021-2022-2023, in ragione delle argomentazioni esposte in narrativa. - Assegnare all'istante per gli anni 2022 e 2023, un budget annuale non inferiore ad € 380.000, che rappresenta quello minimo possibile per non costringere la struttura a non dare corso agli esami che verranno richiesti in relazione alla recente autorizzazione per il settore di Genetica ed a ridimensionarsi effettuando licenziamenti. - In subordine, consentire l'accesso a tutti gli atti del procedimento di assegnazione budget in corso, compresi quelli dell'istruttoria e di natura endoprocedimentale, per la valutazione in contraddittorio di tutto quanto dedotto, richiesto e fatto valere con la presente e con le precedenti istanze, nonché di avere conoscenza dell'istruttoria relativa ad eventuale delibera e/o altro provvedimento adottato da Codesta ASP, non conosciuto, relativo alle modalità con cui si è attuato e/o si intende dare attuazione al D.A. n 429 del 6 giugno 2022, pubblicato nella Gurs del 17.06.2022. Nell'occasione si costituisce in mora l'ASP per gli extrabudget maturati e maturandi, nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c., in relazione alla mancata attribuzione negli anni di un budget adeguato in relazione alla potenzialità della struttura ed alle effettive esigenze della popolazione di riferimento nonché avuto riguardo alla mancata applicazione dei DD.AA. in materia nella parte relativa alla redistribuzione delle risorse, al fondo perequativo ed a quant'altro previsto per il riconoscimento e valorizzazione di tutte le prestazioni erogate agli assistiti del S.S.R.”;
- del D.A. n. 429/2022, relativo all'assegnazione del budget per gli anni 2020-2021-2022, la contrattazione del budget per l'anno 2023 e la relativa istruttoria, nonché degli schemi di contratto assegnazione budget per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 ancora non ancora sottoscritti da tutte le strutture sanitarie, predisposti unilateralmente dalle Aziende Sanitarie Provinciali resistenti ed imposto agli istanti, con i quali è stato previsto anche per gli anni 2022 e 2023 dei budget senza alcuna idonea contrattazione, seppur tardivamente e per alcune strutture insufficienti;
- del D.A. n. 742 del 2022 relativo alla Rettifica al D.A. n. 429 del 9 giugno 2022 “Determinazione aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato – anni 2020 – 2023 Laboratori d'Analisi”;
- di ogni atto presupposto e conseguente compreso il D.A. 366/2022 e il D.A. 409/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16/09/2022 e depositato il 04/10/2022, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota del 04 .08.2022 con la quale l’Asp di Trapani ha rigettato la sua istanza del 12 luglio 2022, con cui domandava di essere convocata per la negoziazione in aumento del budget da assegnare ai sensi e per gli effetti del D.A. n. 429 del 6 giugno 2022, relativo all’assegnazione del budget per gli anni 2020-2021-2022-2023, articolando le seguenti censure:
1) Violazione di legge per violazione della legge 241/90, violazione dell’art. 8-quinques d.lgs. 502/1992; violazione dell’art. 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002 n.2 e violazione dell’art. 25 della l.r. 5/2009. violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza; violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90; nonché vizi di eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex artt. 3 e 97 cost., di sviamento di potere e del pubblico interesse e carenza di motivazione.
2) Eccesso di potere, per illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione del giusto procedimento, erronea presupposizione di fatto e di diritto. violazione di legge ed in particolare dell’art. 8-quinquies decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. violazione dell’art. 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002 n.2 e violazione dell’art. 25 della l.r. 5/2009.
3) Violazione dei decreti assessoriali sulla determinazione degli aggregati di spesa, in relazione alla omessa distribuzione delle risorse residuate nelle diverse categorie di branche.
La ricorrente ha altresì impugnato i decreti assessoriali specificati in epigrafe (il D.A. n. 429/2022, relativo all’assegnazione del budget per gli anni 2020-20212022, nonché il D.A. n. 742 del 2022 relativo alla rettifica al D.A. n. 429/2022) per i seguenti motivi:
4) Illegittimità della procedura seguita dall’ASP resistente nella determinazione del budget da assegnare alla struttura ricorrente nelle annualità 2022 e 2023 - violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/91. Consequenziale illegittimità della convocazione – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7,8,9 e 10 della legge n. 241/1990 – violazione dell’art. 5 comma 15 della legge regionale n. 9 del 2020;
5) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 numero 241; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 e successive modifiche ed integrazioni - del sesto comma dell’articolo 28 della legge regionale 26 marzo 2002 numero 2 - dell’articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003 n.4. - dell’articolo 24 della legge regionale 8 febbraio 2007 numero 2 - del decreto dell’assessore della sanità del 22 novembre 2007, pubblicato sulla GURS del 14 dicembre 2007 numero 58 - del decreto dell’assessore della sanità del 13 dicembre 2007 numero 2835 - violazione e falsa applicazione d.a. 1128/09 nella parte in cui stabilisce la contrattazione del budget con le strutture sanitarie e l’attribuzione di premialità. violazione e falsa applicazione dell’art. 25 l.r. n. 5/09. eccesso di potere.
6) Violazione del principio di affidamento. ritardata fissazione dei tetti di spesa.
7) Illegittimità derivata – l’impatto dei D.A. n. 366 del 9 maggio 2022 e del D.A. n. 409 del 27 maggio 2022.
8) Illegittimità dell’art. 2 lett. b del D.A. n. 429 del 2022, nonché dell’art. 2 comma 2 dello schema - contratto allegato al D.A. n. 429 –violazione dell’art. 117 della costituzione – illegittimità del d.a. n. 742 del 2022.
9) Illegittimità dell’art. 3 comma 1, 2 e 3 dei contratti per gli anni 2020-2021-2022-2023 allegati al D.A. n. 429/2022 inerente ai c.d. flussi M - violazione dell’art. 50 comma 3 e dell’art. 18 della legge regionale n. 6 del 1981.
10) Illegittimità degli schemi di contratto allegati al decreto assessoriale impugnato, in quanto non viene chiarito (in conformità alle previsioni del decreto assessoriale) che il budget è al netto dei contributi previdenziali, laddove dovuti.
11) Illegittimità dell’art. 10 contenuto negli schemi di contratto allegati al D.A. n. 429/2022, inerente la “clausola di salvaguardia” - legittimità ad agire in giudizio delle strutture sanitarie.
12) Illegittimità dell’art. 11 dello schema di contratto, che dispone la sospensione dell’accreditamento nell’ipotesi di mancata emissione delle note di credito nei termini stabiliti all’art. 5 del contratto.
13) I procedimenti pendenti dinnanzi al T.A.R. Palermo – mancata evasione di documentazione necessaria per ottemperare all’obbligo di concertazione imposto dalla legge regionale n. 5 del 2009.
14) Illogicità ed irrazionalità del criterio di determinazione del 50% del budget sulla base del fabbisogno di distretto e del criterio della spesa storica per il restante 50%.
In via istruttoria la società ricorrente ha chiesto l’esibizione in giudizio della deliberazione con cui l’ASP resistente ha determinato i budget individuali definitivi per l’anno 2020-2021-2022-2023 e, più in generale, degli atti posti alla base l’attività istruttoria svolta dalla predetta Asp nonché di quelli preordinati all’accertamento delle risorse non utilizzate nelle diverse categorie di branche, necessari per addivenire alla successiva contrattazione integrativa.
Ha chiesto pertanto, oltre all’annullamento degli atti impugnati, che sia dichiarato il suo diritto all’integrale pagamento di quanto fatturato per l’anno 2023, e per i precedenti anni, e ad avere un budget in linea con la potenzialità delle strutture e con le effettive esigenze della popolazione di riferimento oltre che con una remunerazione delle prestazioni con tariffe adeguate.
Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati sono costituiti l’Assessorato della Salute e l’ASP di Trapani.
Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza di merito, all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione il ricorso avente ad oggetto la nota del 04.08.2022 con la quale l’Asp di Trapani ha rigettato la sua istanza di convocazione per la negoziazione in aumento del budget da assegnare ai sensi e per gli effetti del D.A. n. 429 del 6 giugno 2022, relativo all’assegnazione del budget per gli anni 2020-2021-2022-2023.
Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dalla resistente ASP, attesa la sua palese infondatezza nel merito.
Il Collegio rileva inoltre che la sussistenza di orientamenti pacifici della giurisprudenza, in relazione alle censure proposte, consente di disattendere la richiesta di attivazione dei poteri istruttori avanzata dalla parte ricorrente, in quanto non necessaria ai fini della decisione della causa, che è risalente nel tempo e matura per la decisione.
Ciò posto, la struttura ricorrente deduce in prima battuta la illegittimità di tale nota (a suo dire adottata in violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento per ritenuta mancata convocazione della Struttura in sede di negoziazione del budget per le annualità indicate) e, poi, dei DD.AA. adottati dall’Amministrazione regionale in materia di assegnazione di risorse alle Strutture accreditate con il SSR, anch’essi oggetto di impugnazione sotto svariati profili.
Sotto il primo profilo con i primi tre motivi di ricorso ha sostenuto che:
- l’Asp di Trapani avrebbe dovuto prendere in considerazione la richiesta di convocazione della struttura sanitaria ricorrente e provvedere alla fissazione di un incontro;
- vi sarebbe un obbligo per l’Azienda resistente di avviare un procedimento volto ad individuare le economie di spesa discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privato, diverse dalle prestazioni di "Emodialisi" e dalla branca di "Radioterapia;
- l’ASP, in difetto di ogni contradditorio con la struttura istante, ha ritenuto di non poter accogliere la domanda di convocazione per la negoziazione del budget in aumento, sull’erroneo presupposto che “nessuno degli elementi indicati nella predetta missiva: produzione dal 2007 ad oggi; extrabudget; popolazione di riferimento; investimenti e Ampliamento funzionale è annoverato tra i criteri di determinazione di budget individuati dalla Regione ai sensi del richiamato art. 25 della LR n. 5/2009”.
Tali censure risultano infondate, avendo l’ASP di Trapani proceduto alla determinazione dei budget in contestazione nel rispetto dei criteri di calcolo vincolati e predeterminati da provvedimenti regionali.
Va infatti rammentato che il procedimento finalizzato all’assegnazione definitiva del budget e il relativo provvedimento, il cui esito finale è il contratto sottoscritto dalla struttura sanitaria e dall’A.S.P., costituiscono attività vincolata attuativa delle disposizioni assessoriali presupposte di determinazione degli aggregati di spesa e dei criteri di quantificazione delle somme assegnate. È, in particolare, noto il principio di diritto secondo cui la fase della c.d. “contrattazione” tra l’ASP e il soggetto privato, in considerazione del necessario rispetto delle direttive regionali e dei vincoli di bilancio, non è assimilabile a una libera contrattazione privatistica tra soggetti operanti su un mercato concorrenziale, quanto piuttosto alla ripartizione delle risorse assegnate da parte della Regione nel rispetto dei criteri dalla stessa fissati.
Nel caso in esame i DD.AA. n. 429/2022 e n.742 del 2022 (di rettifica) - con i quali l’Assessorato ha determinato gli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato - anni 2020 – 2023 “laboratori di analisi” - risultano condizionati all’approvazione e determinazione regionale dei tetti di spesa per ogni singolo comparto che si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) – nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale – e per mantenere l’equilibrio finanziario del Sistema Sanitario Regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. Inoltre ai sensi dell’art. 25 della l. r. n. 5/2009, anche per l’assistenza specialistica privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), a definire annualmente il tetto di spesa regionale e gli aggregati provinciali nonché stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali, dei budget da assegnare alle singole strutture sanitarie private e singoli specialisti accreditati.
Peraltro - come riportato nelle premesse del D.A. n. 429/2022 - gli atti impugnati si riferiscono a un arco temporale caratterizzato da uno stato di emergenza di eccezionale gravità scaturente dalla pandemia da Covid-19, iniziato nel 2020, proseguito nel 2021 e concluso il 31 marzo 2022, che ha prodotto una crisi sanitaria con forte impatto sul SSR, che non ha reso possibile effettuare la valutazione dei fabbisogni specifici per branca, per le annualità 2020 e 2021.
La giurisprudenza ha più volte affermato che la programmazione sanitaria è connotata da precipui vincoli di natura finanziaria, che si riverberano sulla conseguente contrattazione con le strutture private interessate «il principio cardine della programmazione generale di che trattasi risiede nel riconoscimento del potere-dovere della Regione di determinare in conformità delle previsioni di legge e delle risorse sussistenti, gli aggregati di spesa per i singoli settori di intervento, in ordine sia al loro ammontare complessivo, sia alla loro ripartizione provinciale, nonché i tetti di spesa fissati: l’obiettivo primario di tale programmazione, in atto, è quello di procedere alla drastica riduzione della spesa sanitaria in ossequio alle norme e ai principi nazionali e eurocomunitari, secondo una visione di “governo” (come tale inevitabilmente sottratta al sindacato giurisdizionale) volta al mantenimento dell’equilibrio finanziario dell’intero sistema pur garantendo livelli sufficienti di assistenza e cura per i cittadini, senza che ciò possa determinare alcuna violazione del principio dell’affidamento» (ex multis, cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2012; CGA, 8 giugno 2021, n. 515; id. 14 giugno 2021, n. 531).
Da ciò discende l’infondatezza delle censure di parte ricorrente incentrate sul mancato rispetto della procedura di negoziazione imputata all’Azienda Sanitaria per avere negato la richiesta di convocazione ai fini della detta negoziazione del budget, richiesto in aumento (motivi I, II, e III); peraltro è la stessa parte ricorrente ad affermare in ricorso che spetta “alle Regioni il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti di spesa sanitaria incoerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria”, precisando altresì come la negoziazione rimessa alle Aziende Sanitarie Locali debba circoscriversi nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione.
Del pari è infondato il quarto motivo la ricorrente ha dedotto che - anche in difetto di istanza della ricorrente - l’Amministrazione resistente, in considerazione della normativa su richiamata avrebbe dovuto avviare la contrattazione con le singole strutture sanitarie convenzionate per la determinazione del budget.
Sul punto, sempre la giurisprudenza, in considerazione delle limitazioni (direttive regionali e vincoli di bilancio) che il legislatore ha previsto, ha qualificato l'attività di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. in termini diversi da quelli di una libera contrattazione privatistica tra soggetti operanti su un mercato concorrenziale, ritenendo che la partecipazione procedimentale sia quella svolta dalle associazioni di categoria nella c.d. negoziazione preventiva; che non necessariamente deve sfociare in un accordo, potendosi anche risolvere nella constatazione del suo mancato raggiungimento senza che ciò precluda alla parte pubblica di determinare autoritativamente il budget generale e specifico, per branca e singole strutture (CGA, 20 novembre 2012, n. 187; T.a.r. Sicilia-Palermo, Sez. III, n. 2084/2017; Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2016, n. 3202). Ne consegue l’insussistenza di un obbligo, in capo all’ASP di Trapani, di contrattazione e di partecipazione procedimentale nei confronti della struttura convenzionata ricorrente.
Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato che l’ASP di Trapani ha ritenuto di poter assegnare autoritativamente il budget, tanto per il 2023, quanto per gli anni precedenti, sulla base del contratto unilateralmente predisposto, senza effettuare quella istruttoria necessaria al fine di verificare se il budget assegnato fosse sufficiente, senza operare un collegamento con le potenzialità della struttura e con le effettive esigenze della popolazione di riferimento.
Il motivo è infondato sol che si consideri che l’Azienda è rigidamente vincolata alle indicazioni contenute nei presupposti decreti regionali di quantificazione degli aggregati di spesa e di fissazione dei criteri di assegnazione dei budget; non vi è, pertanto, alcuno spazio per valutare la situazione specifica delle singole strutture.
Risulta infondato anche il sesto motivo con il quale la ricorrente ha dedotto che la tardiva adozione degli atti impugnati si tradurrebbe in un meccanismo di pregiudizio sia nel caso in cui il budget assegnato risulti inferiore al fatturato sia nel caso in cui risulti maggiore, non avendo la struttura potuto usufruire dell’incremento comunicato ad esercizio finanziario completato. Ne consegue, che l’eventuale extrabudget maturato dalle strutture sanitarie, andrebbe riconosciuto alle stesse quantomeno, a titolo extracontrattuale, sul piano risarcitorio, ex art. 2043 c.c. così come potrebbe essere riconosciuta un ulteriore somma a titolo di indennità per l’impossibilità della struttura di programmarsi in modo da poter raggiungere il budget assegnato.
Ed invero la giurisprudenza è concorde nel ritenere che:
- la determinazione tardiva del budget, come affermato dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 3/2012, non valga, di per sé, a inficiare la legittimità dell'assegnazione del limite di spesa sopravvenuta nel corso dell'anno (Cons. Stato, sez. III, 12 aprile 2018, n. 2213), in considerazione tanto del momento di assegnazione della quota di bilancio che dei tempi di interlocuzione con le organizzazioni sindacali rappresentative di strutture sanitarie e professionisti accreditati;
- «la retroattività dell'atto di determinazione dei tetti di spesa non impedisce agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività, atteso che, in un sistema in cui è fisiologica la sopravvenienza del provvedimento determinativo della spesa in epoca successiva all'inizio dell'erogazione del servizio, i medesimi possono aver riguardo, sinché non intervenga il provvedimento, all'entità delle somme contemplate nell'anno precedente, diminuite della riduzione della spesa sanitaria prevista dalle norme finanziarie dell'anno in corso (C.G.A., sez. riun., 18 ottobre 2016, n. 1069/2015 e ivi ampi richiami a partire da Cons. Stato, Ad. Plen. 2 maggio 2006, n. 8)» (cfr. CGA, parere n. 132/2018, Adunanza delle Sezioni riunite del 14 novembre 2017; v. anche Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2019, n. 807; nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 13 aprile 2018, n. 879).
È infondata anche l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale la tardiva adozione degli atti impugnati si ripercuoterebbe sull’eventuale extra-budget maturato dalla ricorrente che, secondo quest’ultima, le dovrebbe essere riconosciuto almeno a titolo extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.
L’art. 6, comma 1, del D.A., disciplina l’eventuale assegnazione di extra-budget, prevedendo, in relazione alla maggiore domanda di prestazioni specialistiche, di destinare per gli anni 2022 e 2023 percentualmente le eventuali economie discendenti dalla minore produzione di prestazioni rispetto al budget assegnato alle singole strutture per la branca dei laboratori di analisi, previa stipula con le Aziende sanitarie provinciali di appositi accordi integrativi, senza che questo influenzi o determini automatismi nella definizione del budget per l’anno successivo.
Pertanto, la pretesa della struttura ricorrente è infondata dal momento che l’extra-budget non può diventare titolo giustificativo di rimborso fuori contratto, ma solo motivo per l’eventuale redistribuzione delle economie residuate dopo i corrispettivi negoziali, previsti per l’intera categoria dei laboratori convenzionati.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, certamente non può sussistere un’aspettativa per i maggiori incassi.
Con il settimo motivo la ricorrente ha dedotto che lo schema di contratto impugnato recepisce il D.A. n. 366/2022, come rettificato dal D.A. n. 409 del 27 maggio 2022, con il quale, sono stati determinati gli aggregati regionali di spesa per l’assistenza specialistica da privato, comprensivi delle prestazioni erogate per attività extraregionale, per gli anni 2020-2021-2022 e 2023; tali provvedimenti presupposti sarebbero illegittimi, e in quanto tali sono stati tempestivamente impugnati a suo tempo (v. ricorso iscritto al n. R.G. 1014/2022).
Con il tredicesimo motivo la ricorrente, oltre al ricorso n. 1014/2022, richiama il ricorso n. 1031/2022 con cui ha lamentato il mancato rilascio della documentazione necessaria per ottemperare all’obbligo di concertazione imposto dalla legge regionale n. 5 del 2009, il che proverebbe l’illegittima omissione della concertazione tra Assessorato e Associazioni dedotta dalla ricorrente nei precedenti motivi.
Dette censure sono infondate - oltre che per le considerazioni sopra svolte - anche per quelle contenute nella sentenza di questa Sezione n. 301/2025 (di rigetto del ricorso n. 1014/2022) e nella sentenza della II Sezione n. 3282/2022 (di inammissibilità e irricevibilità del ricorso n. 1031/2022) alle quali per ragioni di sinteticità si rimanda.
Con l’ottavo motivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’art. 2 comma 2 dello schema – contratto, allegato al D.A. n. 429 del 2022, relativamente alla determinazione del budget per l’anno 2020 – violazione dell’art. 117 della costituzione, modificato dal da n. 742/2022.
Assume parte ricorrente:
- che l’art. 2 dello schema di contratto, come modificato con il D.A. n. 742/2022, stabilisce per l’anno 2020 l’aggregato di spesa per i laboratori di analisi come segue: «a) riconoscere un budget alle strutture - per la branca “Laboratori di analisi” - nella misura del 95% dell’importo contrattualizzato nell’anno 2019 […]». Tale norma, inserita con specifico richiamo al d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77 del 2020, presenterebbe molteplici profili di criticità, con riferimento all’art. 117 della Costituzione, il quale stabilisce, riguardo alle materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, che spetta allo Stato soltanto la fissazione dei “principi generali.” Di contro, la Regione avrebbe omesso di applicare la propria normativa in tema di “indennità di funzione”, di cui all’art. 5, comma 15, della l.r. n. 9/2020, nella misura di un dodicesimo rapportato al 100% del budget 2019, anziché del 95% del budget provvisorio 2020, come successivamente statuito dalla succitata legge statale n. 77 del 2020. L’art. 5, comma 15, della l.r. siciliana n. 9/2020 (Legge Finanziaria regionale per l’anno 2020), norma che ha riconosciuto alle strutture accreditate la c.d. indennità di funzione per l’intero periodo emergenziale causato dalla pandemia per Covid-19, non risulta essere stata abrogata e, pertanto, non si comprende come l’Assessorato possa averne del tutto omesso qualsiasi riferimento nella determinazione dell’aggregato per l’anno 2020;
- che, in sostanza, si assisterebbe ad una “rimodulazione” dei conteggi relativi all’indennità di funzione, sulla base di un criterio introdotto con una legge nazionale successiva, che andrebbe ad elidere - retroattivamente - gli effetti giuridici di una legge regionale antecedente.
Sul punto il Collegio ritiene di “ribadire aderendo a quanto rilevato dal Ragioniere dello Stato e dall’Avvocatura di Palermo che in effetti i provvedimenti impugnati, conformi alla normativa statale, siano legittimi stante la tacita abrogazione dell’art. 5, comma 15, della l.r. 12 maggio 2020, n. 9 per effetto della sopravvenuta norma statale di principio contenuta all’art. 4, comma 5-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, e ciò anche conformemente al disposto di cui all’art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009 che prevede la rimozione dei provvedimenti legislativi regionali in contrasto con il Piano di Rientro o con i Programmi operativi di prosecuzione dello stesso. Sul punto questo TAR, con le recenti ordinanze nn. 465, 466, 469 e 470 del 25 luglio 2022, confermate dal Cgars con le ordinanze nn. 347/2022, 351/2022, 363/2022 e 364/2022 tutte dell’8 settembre 2022, ha respinto le istanze cautelari contenute nei ricorsi presentati avverso il decreto di determinazione dell'aggregato regionale e dei decreti di determinazione degli aggregati provinciali di branca e ne ha disposto il rigetto per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora, concordando con la spiegazione data dalla difesa erariale sull’interpretazione del quadro normativo vigente per non applicare l’art. 5, comma 15, della l. r. 12 maggio 2020, n. 9, introduttiva della c.d. “indennità di funzione”.
Peraltro, alle conclusioni soprariportate è recentemente pervenuto anche il parere n. 151/2024 reso dalla Sezione consultiva del C.G.A e questa sezione con la sentenza n. 2917/2024” (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 04/11/2024, n. 3020).
Con il nono motivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’art. 3 comma 1, 2 e 3 dei contratti per gli anni 2020-2021-2022-2023 allegati al D.A. n. 429/2022 inerente ai c.d. flussi “M”.
In proposito la difesa del Dipartimento regionale ha evidenziato come la formulazione di detto articolo sia sostanzialmente «identica a quella contenuta negli omologhi schemi di contratto allegati ai decreti di determinazione degli aggregati di spesa assunti dalla Regione negli anni precedenti, per questo profilo mai gravati, che almeno fin dal 2014 (D.A. n. 1535 del 26 settembre 2014, G.U.R.S. 10 ottobre 2014, parte I, n. 43) hanno previsto l'obbligo dello specialista e/o della struttura specialistica di trasmettere all'ASP la fatturazione ed il Flusso "M", entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l’allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili, prevedendo, anche, che il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizioni vincolanti per la liquidazione delle prestazioni». Inoltre, tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 5, rubricato "Flussi finanziari", che prevede che, a fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l’ASP corrisponderà alla struttura privata mensilmente un importo non superiore a 1/12 del budget assegnato, previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti ai fini della liquidazione, prevedendo che il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell’ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.
Pertanto, gli schemi di contratto, già da diversi anni, prevedono l'obbligo per le strutture di garantire l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili, ovvero alle prestazioni la cui valorizzazione concorre a determinare il dodicesimo del budget assegnato, fermo restando tutto quanto previsto in materia di controlli di regolarità delle prestazioni erogate.
Ne consegue che è onere delle strutture private contrattualizzate dalle Aziende sanitarie provinciali fatturare mensilmente, a titolo di acconto, le suddette prestazioni erogate e rendicontate e, quindi, ove si avesse una produzione pari o superiore a tale importo, nella misura di un dodicesimo dell'intero budget assegnato, mentre in caso di produzione inferiore al dodicesimo del budget, nella medesima misura delle prestazioni erogate. L’amministrazione spiega in modo convincente che operando in tal modo, l’eventuale minore produzione che si dovesse verificare in taluni mesi rispetto al dodicesimo liquidabile troverà compensazione, entro l'anno, nella quota di corrispettivo non liquidata in quei mesi nei quali si dovesse verificare una eventuale maggiore produzione rispetto al predetto dodicesimo liquidabile.
Inoltre, si prevede che ciascuna struttura privata, oltre a inviare mensilmente i flussi comprendenti tutte le prestazioni erogate e le fatture emesse secondo le predette modalità, sia tenuta anche a comunicare all’ASP competente l'importo delle prestazioni erogate oltre il dodicesimo fatturato (differenza tra i flussi complessivi e l'importo della fattura). E ciò perché al momento dei conguagli infra annuali o annuali, che dovranno essere effettuati su tutte le prestazioni comprese nei flussi e non soltanto su quelle fatturate, si potranno operare le necessarie compensazioni scaturenti dall'eventuale disallineamento verificatosi tra le fatturazioni/liquidazioni mensili e le prestazioni erogate, rendicontate e riconosciute, sempre nei limiti massimi del tetto di spesa/budget assegnato a ciascuna struttura nell'anno e, conseguentemente, le strutture private emetteranno i documenti contabili corrispondenti agli eventuali saldi da liquidare.
È infondato il decimo motivo - con il quale la ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli schemi di contratto allegati al decreto assessoriale impugnato, in quanto non sarebbe chiarito che il budget è al netto dei contributi previdenziali - considerato che l GA, già con il parere n. 295/2017, ha ritenuto che «inserire i contributi in questione negli aggregati provinciali costituisce limite invalicabile di spesa assunto legittimamente dalla Regione nell'esercizio dei propri poteri autoritativi, così come affermato dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. V, nn. 7236/09 e 7237/09)». Pertanto, l'inclusione dei contributi previdenziali negli aggregati di spesa rappresenta una conseguenza tecnica insuperabile del fatto che aggregati economici e budget sono limiti di spesa, entro i quali devono contenersi i costi complessivi che gravano sul SSN (Cgars, 14 giugno 2021, n. 531).
Con l’undicesimo motivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’art. 10 contenuto negli schemi di contratto allegati al D.A. n. 429/2022, inerente la “clausola di salvaguardia”.
Detta clausola prevede «con la sottoscrizione del presente contratto lo specialista e/o la struttura specialistica privata accetta espressamente completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa 2020, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti, con la sottoscrizione del presente contratto, il suddetto specialista e/o la struttura specialistica privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili avverso gli stessi».
Il Collegio su tale argomento ritiene di poter concordare con quanto già espresso dal GA, in sede giurisdizionale, con la sentenza del 4 novembre 2022 n. 1145, secondo la quale chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. «Agli operatori privati si pone l’alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura) onde permanere nel campo della sanità pubblica; ovvero, se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata. Del resto la parte pubblica sottoscrittrice del contratto, in difetto di una valida e incondizionata accettazione della clausola di salvaguardia de qua da parte dell'altro contraente, non avrebbe interesse alla conclusione dell'accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante la permanenza di contestazioni giudiziali sui tetti di spesa».
Una volta che si sia preso atto delle esigenze di contenimento e rientro della spesa sanitaria regionale, non occorre alcuna motivazione nell'esternazione dei calcoli posti a base della riduzione del budget, trattandosi dell'applicazione di parametri automatici di riduzione per farli rientrare entro i limiti oggettivi costituiti dalle risorse; «la Regione è tenuta a porre in essere delle scelte di politica sanitaria che vanno a soddisfare l'ineludibile esigenza di contenimento della spesa, rispetto alla quale, l'interesse ad una adeguata redditività delle strutture provate è recessivo».
Quanto sopra è ancora più pregnante per la Regione Siciliana che è notoriamente impegnata fin dall'anno 2007 nell'attuazione del rispettivo Piano di rientro dai disavanzi in ambito sanitario, le cui disposizioni, che si inquadrano nella cosiddetta normativa emergenziale dettata dalle leggi finanziarie dello Stato, sono cogenti e vincolanti per la stessa Regione.
Rebus sic stantibus, la parte pubblica sottoscrittrice del contratto, in difetto di una valida e incondizionata accettazione della clausola di salvaguardia de qua da parte dell'altro contraente, non avrebbe interesse alla conclusione dell'accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante la permanenza di contestazioni giudiziali sui tetti di spesa.
Tale orientamento è stato per altro confermato anche con una ulteriore recentissima decisione della terza Sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stato rilevato, in relazione alla presunta violazione del diritto di difesa, che su un piano più generale “…l’attuale formulazione della clausola di salvaguardia non impedisce affatto l’esercizio del diritto di difesa delle strutture sanitarie private in corso di contrattualizzazione, in quanto i provvedimenti di determinazione dei budget sono di regola adottati prima della sottoscrizione del contratto (né potrebbe essere diversamente, poiché il budget costituisce il contenuto economico essenziale del contratto stesso), e sono pertanto perfettamente e/o comunque facilmente conosciuti dalle strutture erogatrici private, essendo peraltro espressamente richiamati anche nel testo del contratto”, sul presupposto che “l’accettazione delle condizioni contrattuali, in alternativa alla rinuncia alla stipulazione, attiene alle valutazioni che qualsiasi contraente formula in vista della conclusione del contratto: ne consegue che essa non integra alcun fattore idoneo ad influire, in termini patologicamente perturbatori, sulla libera formazione della volontà contrattuale”, anche tenuto conto che “la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 238 del 2014), ha sancito il principio che il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato purché vi sia un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente sul principio consacrato dall’art. 24 della Costituzione.” (Consiglio di Stato, Sezione III, 12 dicembre 2023, n. 10723, che richiama copiosa giurisprudenza della Sezione; sull’irrilevanza di riserva in ordine all’apposizione della clausola di salvaguardia, cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 5 agosto 2024, n. 6962)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 novembre 2024, n. 8907).
Pertanto, anche il profilo della dedotta violazione del diritto costituzionale di difesa è stato vagliato, e ritenuto recessivo rispetto al preminente interesse pubblico al mantenimento dei livelli essenziali relativi al diritto alla salute e al correlativo contenimento della spesa sanitaria.
Con il dodicesimo motivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’art. 11 dello schema di contratto, che dispone la sospensione dell’accreditamento nell’ipotesi di mancata emissione delle note di credito nei termini stabiliti all’art. 5 del contratto.
La sospensione dell’accreditamento è stata espressamente prevista dal comma 2-quinquies dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992: «in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso».
Il GA, con la sentenza n. 81 del 20 gennaio 2023, ha ritenuto che «tale soluzione rappresenta un punto di sintesi tra i diversi interessi in gioco, da un lato, la tutela dell'equilibrio complessivo del sistema sanitario, e dei limiti oggettivi che sono imposti dalla scarsità delle risorse organizzative e finanziarie di cui si dispone, e, dall'altro lato, la garanzia del nucleo irriducibile del diritto alla salute».
Nell’ambito dello scrutinio di detta censura è certamente inconferente l’eccepita illegittimità ex se della clausola di sospensione, stante la giurisprudenza del GA (in particolare, le sentenze nn. 526 e 531 del 2021) che motiva l'accertamento dell'illegittimità della clausola di sospensione in riferimento sulla scorta del parere delle Sezioni Riunite n. 295 del 2017 (secondo cui l’illegittimità non è correlata al contenuto di detta clausola, ma alla circostanza che «la sospensione costituisce un provvedimento gravemente afflittivo e come tale non può sfuggire alla regola stabilita dall'art. 7 L. n. 241 del 1990 che il soggetto inciso riceva comunicazione di avvio del relativo procedimento»).
Tale clausola, infatti, va letta in combinato disposto con il comma 2 dell'art. 12 del D.A. n. 429/2022, di cui lo schema di contratto costituisce parte integrante, il quale, con riferimento all'ipotesi in cui la struttura non intenda sottoscrivere il contratto, prevede, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i., la cessazione dell'erogazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e la sospensione dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
Con il quattordicesimo motivo la ricorrente ha dedotto l’illogicità del criterio di determinazione del 50% del budget sulla base del fabbisogno di distretto e del criterio della spesa storica per il restante 50%.
La censura è infondata atteso che la scelta discrezionale del superamento, seppure in misura percentuale, dell’utilizzo del criterio del c.d. “costo storico”, quale unico parametro per la ripartizione del budget di spesa sanitaria, mediante l’introduzione del criterio del “fabbisogno standard di distretto da privato”, che occupa il 50% del budget, risulta coerente con i principi richiamati dalla giurisprudenza di questo Tribunale.
Ed invero escluso l’anno 2020 in cui evidenti ragioni di emergenza sanitaria non hanno consentito alle amministrazioni sanitarie di effettuare le opportune valutazioni, per gli anni a venire è stato adoperato per la determinazione del budget un criterio diverso e ciò in conformità alla pronuncia di questa Sezione n. 2967/2020 del 22 dicembre 2020.
È opportuno rammentare che con ricorso ex art. 21-bis della legge n. 287 del 1990 l’AGCM ha impugnato il D.A. 9 novembre 2018 n. 2087, recante la “Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2018 - 2019”, deducendone l’illegittimità per violazione del principio di concorrenza e di parità di trattamento (art. 106 TFUE e artt. 3, 32, 41, 97 e 117 Cost.), in quanto incentrato unicamente (per l’anno 2018) e prevalentemente (per l’anno 2019, nella misura del 95%) sul criterio del “fatturato storico”.
Con la citata sentenza n. 2967/2020, questo TAR - nel pronunciarsi sulla legittimità del criterio adottato dall’Amministrazione regionale per la ripartizione del budget sanitario per le imprese del settore privato, accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Regionale, per il 2018 e per il 2019 – ha ritenuto che la Regione, nell’adottare il decreto n. 2087 del 2018, non abbia sufficientemente riscontrato i principi di libera concorrenza richiamati dall’AGCM; pertanto ha graduato gli effetti dell’accoglimento del ricorso, prevedendo effetti ex nunc limitatamente al 2018, restando, quindi, «fermi gli effetti, anche negoziali e convenzionali, che il decreto impugnato [aveva] determinato nei rapporti, ormai definiti, tra la Regione e le Aziende sanitarie e tra queste ultime e gli operatori del settore per il solo 2018», e effetti ex tunc per il 2019, «atteso che: a) l’azione dell’AGCM [era] stata proposta antecedentemente alla sottoscrizione dei contratti da parte delle strutture private; b) l’Amministrazione regionale era consapevole da tempo della necessità di superare il criterio della spesa storica e la misura del 5% dell’aggregato provinciale, da assegnare con criteri ulteriori rispetto a quello del fatturato storico, risulta[va] inferiore a quello già previsto nel 2016 a valere per il 2017». Sul piano degli effetti conformativi della decisione, ha demandato alla Regione Siciliana di «farsi carico dei principi di tutela della concorrenza nel settore della sanità privata accreditata e convenzionata, valutando, secondo il proprio prudente giudizio e le segnalazioni dell’AGCM, quali criteri introdurre, tanto per l’assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture accreditate e contrattualizzate, con un più deciso superamento del criterio della “spesa storica”, quanto per la individuazione di criteri […] concretamente ispirati a favorire la non discriminazione e la concorrenza tra gli operatori del settore; l’effettivo controllo e valorizzazione del livello di efficienza delle singole strutture; il concreto soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, anche in relazione alla dislocazione territoriale dei servizi, alle potenzialità di erogazione, alla dotazione tecnologica, alle unità di personale qualificato, alle modalità e tempi di erogazione dei servizi e alla correttezza di tutti i rapporti intrattenuti con l’utenza».
L’appello dell’Assessorato regionale salute ha riguardato la sola parte della sentenza con la quale il giudice di primo grado non ha disposto l’annullamento del decreto impugnato con effetti ex nunc anche per l’anno 2019. Il CGA, con la sentenza 10 novembre 2021, n. 994, ha accolto il ricorso «statuendo, in parziale riforma della decisione appellata, l’efficacia ex nunc dell’intera statuizione», e quindi, anche per il 2019.
Il Dipartimento sul punto (v. pag. 26 della relazione versata in atti dal resistente Assessorato) ha spiegato che per dette annualità il D.A. n. 429/2022 si sia uniformato alla sopra citata sentenza di questo Tar, e che abbia determinato i tetti di spesa dismettendo, in sede programmatoria, il parametro del costo storico e sostituendolo con altri elementi soggettivi e oggettivi. L’amministrazione evidenzia, però, che nel modificare i criteri di determinazione «sia emersa la necessità di dover allineare i valori dell’offerta e della domanda nell’ambito della branca dei laboratori di analisi in ambito distrettuale, al fine di garantire una maggiore prossimità dell’assistenza in modo uniforme nell’intero territorio regionale e, valutati i consumi distrettuali del triennio 2017/2019 attraverso l’analisi dei flussi “M” distinti per residenza dell’assistito, è stato assunto e definito, come elemento essenziale per la determinazione degli aggregati a livello provinciale, un “fabbisogno standard di distretto da privato”, riproporzionando il budget complessivamente contrattualizzato alle strutture della branca dei laboratori di analisi nell’anno 2019, ai consumi del triennio 2017/2019, come riportato nelle rispettive tabelle allegate ai decreti impugnati».
Pertanto, i DD.AA. hanno riconosciuto a ciascuna struttura un budget composto da: una quota pari al 50% dei singoli budget assegnati all’anno 2019 e una quota pari al 50% del valore complessivo determinato dall’applicazione del punto “b” per le branche a visita o “c” per i laboratori (come meglio spiegato nei decreti e nelle tabelle allegate).
Come detto l’amministrazione, nel passare dal criterio di assegnazione del budget storico a quello computato sui bisogni territoriali, ha ritenuto di applicare alcuni fattori correttivi per garantire la continuità assistenziale; per cui, «ove il budget di ogni singola struttura, determinato con i nuovi criteri, risulti rispetto al valore minore tra il budget 2019 e la produzione 2019 subire una variazione negativa maggiore del -15% o un variazione positiva maggiore del +50%, è stato previsto di procedere all’adeguamento del valore da riconoscere a ciascuna struttura, limitando le variazioni percentuali negative o positive a tali valori soglia».
Il Collegio - considerato che la programmazione generale in materia sanitaria è preordinata al mantenimento dell’equilibrio finanziario dell’intero sistema (Ad. plen. n. 4 del 2012) (specie allorquando la Regione sia soggetta al Piano di rientro) e che la pandemia ha avuto un incontestabile impatto sulla sanità nel triennio 2020-2022 – ritiene:
a) che il nuovo criterio posto in essere, con i decreti assessoriali impugnati, dall’amministrazione sanitaria per la determinazione dei budget di spesa sanitaria abbia superato il criterio del costo storico (in linea con quanto disposto dal T.a.r. per la Sicilia, sede di Palermo, con la sentenza n. 2967 del 22 dicembre 2020) in precedenza utilizzato quale unico parametro di riferimento.
b) non sindacabili, in questa sede, le valutazioni compiute dall’Amministrazione, nel pieno esercizio dei suoi poteri discrezionali, che, nel passare dal criterio di assegnazione del budget storico a un criterio più corrispondente ai bisogni del territorio, l’hanno indotta a optare per scelte iniziali prudenti e graduali al fine di garantire la continuità assistenziale.
Trattandosi, infatti, di valutazioni di merito afferenti le scelte di opportunità e convenienza riservate unicamente all’Amministrazione, esse sono sottratte al sindacato del Giudice Amministrativo salvo che risultino viziate da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto, evenienze non riscontrabili nella fattispecie in esame.
Concludendo, per le suesposte ragioni, il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla per le spese per le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti, da suddividersi in: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore dell’Assessorato regionale della Salute, € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore dell’ASP di Trapani.
Nulla per le spese per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO