Art. 7. Abrogazioni di norme
Sono abrogati gli articoli 19, 32, primo, terzo e quarto comma e 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 , nonche' ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresi' abrogati gli articoli 22 , 23 , 24 e 26, n. 2), della legge 16 agosto 1962, n. 1417 .
Sono abrogati gli articoli 19, 32, primo, terzo e quarto comma e 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 , nonche' ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresi' abrogati gli articoli 22 , 23 , 24 e 26, n. 2), della legge 16 agosto 1962, n. 1417 .