Versione
27 aprile 1980
27 aprile 1980
Art. 7. Abrogazioni di norme
Sono abrogati gli articoli 19, 32, primo, terzo e quarto comma e 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 , nonche' ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresi' abrogati gli articoli 22 , 23 , 24 e 26, n. 2), della legge 16 agosto 1962, n. 1417 .
Sono abrogati gli articoli 19, 32, primo, terzo e quarto comma e 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 , nonche' ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresi' abrogati gli articoli 22 , 23 , 24 e 26, n. 2), della legge 16 agosto 1962, n. 1417 .
Giurisprudenza • 2
- 1. CGARS, sez. I, parere definitivo 03/09/2018, n. 254Provvedimento: N. 00175/2017 AFFARE Numero 00254/2018 e data 03/09/2018 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Adunanza delle Sezioni riunite del 23 maggio 2018 NUMERO AFFARE 00175/2017 OGGETTO: Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale. Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da ITALCEMENTI s.p.a. avverso il d.P.R.S n. 19 del 3 febbraio 2016, di approvazione dei Piani regionali dei materiali di cava e dei materiali lapidei di pregio. LA SEZIONE Vista la relazione n. 21167/184.16.8 del 18.09.2017 con cui la Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale ha …Leggi di più...