Articolo 7 della Legge 2 aprile 1980, n. 127
Articolo 6
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27 aprile 1980
Art. 7. Abrogazioni di norme

Sono abrogati gli articoli 19, 32, primo, terzo e quarto comma e 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 , nonche' ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresi' abrogati gli articoli 22 , 23 , 24 e 26, n. 2), della legge 16 agosto 1962, n. 1417 .

Entrata in vigore il 27 aprile 1980
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