Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6313/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Seconda Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6313/2015 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA G. MARTUCCI, 35 Pt_1 P.IVA_1
NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. SBORDONE PAOLO (c.f.: ), dal C.F._1
quale è rappresentato e difeso;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via CP_1 C.F._2
Tenente Bruno Lombardi 86 84083 Castel San Giorgio, presso lo studio dell'Avv.
ZAMBRANO PASQUALE (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del GdP di Nocera Inferiore n. 2089/2015 depositata il
27.4.2015.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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sopra epigrafata con la quale il giudice di prime cure aveva accolto la domanda di accertamento negativo del credito formulata dall'attore e aveva dichiarato non dovute le somme di cui alle fatture indicate nell'atto introduttivo.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto necessaria la forma scritta del contratto di somministrazione di acqua potabile, e che non avendo la società subentrante provato la stipula di un contratto scritto con l'utente, dovevano essere considerate illegittime le somme richieste.
Evidenziava l'appellante che, trattandosi di una successione ex lege nella gestione del servizio idrico integrato, non fosse necessaria la forma scritta ad substantiam per la nascita del rapporto giuridico che poteva concludersi anche per facta concludentia.
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo l'infondatezza dell'atto di appello.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, dopo vari rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
L'appello è fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di fornitura di acqua è regolato da un contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 c.c. (in tal senso v. ex multis Cass. 1549/2018; Cass. 382/2005; Cass. 16426/2004).
Il contratto di fornitura d'acqua, in particolare, ha ad oggetto una prestazione continuativa verso il pagamento periodico di un corrispettivo (cd. tariffa), determinato nel suo ammontare ai sensi dell'art. 154, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e - in precedenza - ai sensi dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36).
La tariffa costituisce il corrispettivo del c.d. servizio idrico integrato (disciplinato dagli artt.
147 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006) e comprende anche una quota riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione (art. 154, comma 1, del d.lgs. cit.).
La gestione del servizio idrico integrato nel territorio compreso nell' Ente Controparte_2
(come definito dalla con la legge regionale n. 14/1997) è stata
[...] Controparte_3
affidata alla ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 36 del 1994 (il quale Pt_1
Pagina 2 di 6 stabilisce che i comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142).
L'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi abrogata dal t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali negli artt. 112 e ss.) prevedeva in particolare che i comuni e le province provvedessero alla gestione dei servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali, mediante una delle seguenti forme:
a) in economia (quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non fosse opportuno costituire un'istituzione o un'azienda);
b) in concessione a terzi (per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale);
c) a mezzo di un'azienda speciale;
d) a mezzo di un'istituzione (per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale);
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale (qualora si rendesse opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati).
L'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla è avvenuta mediante Pt_1
concessione ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), della legge n. 142 del 1990, regolata dalla convenzione di gestione del 20 giugno 2003.
Per effetto di tale concessione, la è subentrata ai preesistenti gestori Pt_1
del servizio idrico (art. 10, comma 2, della legge n. 36 del 1994).
Si osserva al riguardo che il rapporto giuridico che si instaura tra l'utente e il gestore del servizio idrico, pur essendo connotato da elementi pubblicistici (l'organizzazione del servizio idrico integrato è infatti demandata per legge ai comuni e alle province ed è finalizzata a garantire la fornitura di un bene primario qual è l'acqua), ha nondimeno natura privatistica e di conseguenza ad esso non si applicano le norme in materia di contabilità di
Stato.
In particolare, non trovano applicazione gli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
("Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Pagina 3 di 6 Stato"), che prevedono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle amministrazioni statali (in questo senso v. Cass. 26534/2017).
Il requisito di forma previsto dagli artt. 16 e 17 cit. è infatti espressione dei princìpi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione ed è posto a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, dal momento che solo la forma scritta consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in relazione alla necessaria copertura finanziaria (Cass. 17016/2018; Cass. 25631/2017; Cass. 20690/2016; Cass.
12540/2016; Cass. 25798/2015; Cass. 22994/2015; Cass. 3721/2015; Cass. 21477/2013; Cass.
8539/2011; Cass. 22537/2007).
La necessità di assicurare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa è tuttavia una finalità estranea alla disciplina dei contratti stipulati dal gestore del servizio idrico.
Come già affermato dalla Corte Suprema con riferimento alle aziende speciali degli enti territoriali (oggi disciplinate dall'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000), avuto riguardo alla natura imprenditoriale dell'attività svolta e all'autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente territoriale per il quale viene gestito il servizio pubblico, l'azienda speciale - pur appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e pur rimanendo soggetta ai controlli e alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell'ente di riferimento - non può qualificarsi pubblica amministrazione in senso stretto ai fini dell'applicazione della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (Cass., Sez. Un., 20684/2018).
Ne consegue che per i contratti stipulati dall'azienda speciale - fatta salva l'applicazione di speciali discipline che regolano la stipulazione di particolari categorie di contratti, come ad es.
i contratti pubblici di appalto, servizi e forniture - non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la conclusione per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 c.c., vigendo piuttosto il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.
Il principio di libertà della forma degli atti negoziali trova ovviamente applicazione a fortiori tutte le volte in cui - come nel caso di specie - la gestione del servizio pubblico sia affidata in concessione ad una società di capitali (cioè ad un soggetto di diritto privato), all'esito di apposita gara pubblica.
Pagina 4 di 6 Non può pertanto essere condiviso l'isolato orientamento giurisprudenziale espresso da Cass.
1549/2018, secondo cui - tenuto conto della particolare composizione della società che gestisce il servizio idrico integrato, della rilevanza pubblicistica della funzione svolta e della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti - il gestore del servizio sarebbe soggetto al rispetto degli obblighi di forma previsti per la conclusione dei contratti della pubblica amministrazione e, dunque, al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto individuale di utenza.
Tale sentenza muove in primo luogo da un presupposto inesatto, quello secondo cui la società che gestisce il servizio idrico integrato non sia una comune società di capitali (il cui capitale possa liberamente circolare sul mercato) ma sia una società a capitale obbligatoriamente pubblico, i cui soci possono essere soltanto i Comuni dell'area in cui viene gestito ed erogato al pubblico il servizio idrico integrato.
La sentenza trascura in secondo luogo il fatto che la gestione del servizio idrico può essere affidata in concessione ad un soggetto privato, rispetto al quale non trova applicazione la normativa sulla forma dei contratti della pubblica amministrazione di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.
La sentenza valorizza infatti la rilevanza pubblicistica del servizio fornito dal gestore del servizio idrico, dimenticando che - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale
- l'onere della forma scritta è imposto al fine di assicurare il rispetto dei princìpi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa (v. supra) e non trova dunque applicazione nel caso in cui il servizio sia gestito da un privato.
La sentenza non tiene conto al riguardo del fatto del fatto che - come chiarito da Cass., Sez.
Un., 20684/2018 - l'onere della forma scritta ad substantiam non è imposto neppure nei casi in cui il servizio pubblico è gestito da un'azienda speciale (cioè da un ente strumentale dell'ente pubblico territoriale), avuto riguardo alla natura imprenditoriale dell'attività svolta e all'autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente territoriale per il quale viene gestito il servizio pubblico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e rilevato che non è in contestazione tra le parti la fornitura del servizio idrico da parte della in favore dell'attore, si deve quindi Pt_1
ritenere che tra le parti sia stato concluso un valido contratto di utenza del servizio idrico per facta concludentia.
Pagina 5 di 6 Ciò chiarito e quanto alla determinazione del corrispettivo per il servizio in concreto fruito dall'utente, va rilevato che nessuna delle disposizioni del codice civile vieta che il prezzo da corrispondere dal somministrato sia stabilito in riferimento ad una quantità minima delle cose da somministrare, nel senso che il somministrato sia comunque tenuto a versare un prezzo minimo quand'anche si avvalga della facoltà di ottenere una prestazione maggiore, secondo il suo fabbisogno (cfr. Cass. n. 9336/2004).
Il parametro di riferimento per la determinazione della prestazione in concreto fruita deve necessariamente rinvenirsi nella delibera dell'Ente d'Ambito in cui è ricompreso il CP_4
ove risiede l'utente che ha fruito del servizio, non potendosi prescindere dalla considerazione che la ha determinato e preteso i corrispettivi per il servizio reso rispettando quanto Pt_1
stabilito con la delibera n. 13 del 22.7.2005 e quella n. 9 del 10.7.2009 del Consiglio di amministrazione dell , di cui fa parte il Parte_2
San Giorgio. Controparte_5
Ne deriva, dunque, che nell'ambito del rapporto di fatto instaurato tra la e l'utente il Pt_1
corrispettivo da questi dovuto per il servizio fruito ben può essere determinato facendo ricorso alla normativa regolamentare e legislativa, così come specificata dalle delibere dell'Ente
in cui è ricompreso il Comune di riferimento. Parte_2
Pertanto, l'appello va accolto e la domanda formulata in primo grado dall'attore va rigettata.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, il contrasto giurisprudenziale esistente sulla materia del contendere giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda formulata dall'attore ; CP_1
2) Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 14/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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