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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1152/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1152/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per essuno compare Parte_1 Per l'avv. GIACOMUCCI MARCO Controparte_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 10.2.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale. pagina 1 di 9 L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'Avv. Giacomucci si riporta al contenuto dei propri scritti ed in particolare al contenuto delle note difensive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 19,00 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1152/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANDRI MAURO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SANDRI MAURO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMUCCI CP_1 C.F._2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO REGNOLI 78 47121 FORLI' presso il difensore avv. GIACOMUCCI MARCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto datato 26 marzo 2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “… In via preliminare preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 06.03.2023, ore 11.08, ad istanza del sig. per i motivi indicati in parte narrativa ed in particolare del gravame che CP_1
pregiudica gli effetti della sentenza sopra emarginata, in quanto emessa da un Giudice incompetente per territorio ovvero per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì, (motivo n. I), In via principale Nel merito Accertare, rispettivamente, l'inesistenza del diritto di credito vantato dal creditore precettante, nonché per l'illegittimità e l'inefficacia del precetto, in virtù dei gravi motivi indicati in premessa, confronti dell'odierno opponente. Condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA. Nello specifico Dichiarare l'inesistenza o la nullità insanabile della procura, (speciale o ad litem?), indicata nel precetto di parte opposta. Accertare e pagina 3 di 9 dichiarare l'esorbitanza della somma pignorata indicata dall' opposto nel precetto, nella misura di euro 4.226,20, come ricostruito nel presente atto dell'opponente, (e non di euro 4.319,66, come asserito dall'opposto). In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio…”.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva che la sentenza costituente titolo esecutivo era affetta da “nullità”, essendo stata pronunciata da un Giudice incompetente, a norma degli artt. 18 e ss.
c.p.c. e, comunque, che tale sentenza non costituiva un valido “titolo esecutivo”, a norma dell'art. 474
c.p.c..
Eccepiva altresì il difetto di ius postulandi del procuratore dell'odierno opposto nell'intimare il precetto, a norma dell'art. 83 c.p.c. nonché l'eccessività della somma portata nel precetto.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto CP_1
di opposizione ex artt. 480, 3° comma c.p.c. e 16 sexies D. L. 179/2012 nonché la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. Contestava nel merito tutte le avverse deduzioni ed eccezioni ed avanzava richiesta di condanna dell'odierno opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Rassegnava le seguenti conclusioni: ““Voglia l'ill. mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta, sulla base di quanto esposto nel presente atto: in via preliminare e in rito: accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 480, 3° comma c.p.c. e 16 sexies D. L. 179/2012 e, per l'effetto, disporre, a norma dell'art. 294, 1° comma c.p.c., la rimessione in termini del convenuto opposto, Dott. con ammissione CP_1
dello stesso a compiere tutte le eventuali attività che dovessero essergli ad oggi precluse;
comunque, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 163 e 164
c.p.c., non essendo stato osservato il termine di comparizione di almeno 120 (centoventi) giorni liberi ex art. 163 bis c.p.c. e essendo mancante in detto atto l'invito ex art. 163 n. 7 c.p.c. al convenuto a costituirsi in giudizio nel termine di almeno 70 (settanta) giorni prima dall'udienza indicata nella citazione e fissare, pertanto, una nuova udienza nel rispetto di tali termini;
respingere e disattendere in toto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale è stato intimato il precetto opposto, essendo inesistenti i cd. gravi motivi ex art. 615, 1° comma, ultimo periodo c.p.c.; nel merito: dichiarare inammissibili e, comunque, respingere e disattendere in toto le domande e le eccezioni avanzate dall'opponente, Prof. Avv. nell'atto di opposizione, poiché del Parte_1
tutto infondate in fatto e in diritto;
condannare l'opponente, Prof. Avv. a rifondere Parte_1 all'opposto, Dott. i danni da cd. responsabilità processuale patiti dall'opposto CP_1 medesimo ex art. 96 c.p.c., avendo l'opponente agito in giudizio con dolo o colpa grave, quantificati in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. nella su indicata somma di € 800,00, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata della presente causa o, comunque, nelle diverse somme che
pagina 4 di 9 verranno ritenuta giustizia, maggiorate della rivalutazione monetaria del credito e degli interessi legali sul credito annualmente rivalutato dal dovuto al saldo;
con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi di lite, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A.
22% e C.P.A. 4% come per legge, maggiorati di 1/3 (un terzo), a norma dell'art. 4, 8° comma D.M. n.
55 del 10 marzo 2014, essendo le difese di parte opposta da ritenersi manifestamente fondate”.
All'udienza del 12.1.2024 parte opposta rinunciava all'eccezione di nullità formulata in comparsa.
La causa è stata istruita documentalmente.
Si premette anzitutto che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito, l'opposizione non merita accoglimento per le motivazioni che seguono, dovendosi ritenere infondati i motivi di opposizione.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Occorre altresì precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare
pagina 5 di 9 soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850 del 2011, tra le tante).
Ciò chiarito, alla stregua del titolo giudiziale (sentenza emessa dal Tribunale di Forlì) posto a fondamento del precetto opposto, l'opposizione per quanto attiene ai motivi ex art. 615 cpc è inammissibile poichè il giudice dell'opposizione all'esecuzione ha competenza solo residuale.
In tal senso la costante giurisprudenza in materia che statuisce “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. civ. 05/09/2008, n. 22402).
Ed ancora “il potere di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione, le ragioni di merito incidenti sulla formazione di esso … devono esser fatte valer unicamente impugnando la sentenza costituente titolo esecutivo” (Cass. civ. Sez. III, 07-10-2008, n. 24752).
Da ultimo veggasi Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 18-02-2015, n. 3277 che ha così statuito: “ non può che essere ribadito il principio per il quale in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (così già
Cass. n. 1935/94, nonchè Cass. n. 2742/99, citate in sentenza).”
E' pacifico quindi in giurisprudenza il principio in base al quale, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del
7.10.2008).
Pertanto, nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono, dunque, essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente, solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti al difetto pagina 6 di 9 originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Sentenza 3240/2015 Tribunale di Roma).
Stante i detti incontrovertibili principi, i motivi di opposizione proposti, in quanto vertenti su ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo, sono inammissibili.
Quanto all'eccepito difetto di ius postulandi deve osservarsi che la procura conferita dalla parte al difensore nell'atto di precetto non si appalesa invalida.
La procura infatti deve ritenersi come apposta in calce al precetto anche laddove la stessa sia stata redatta con un documento informatico separato, oppure con supporto cartaceo e sia stata congiunta mediante gli strumenti informatici individuati con apposito Decreto del Ministero della Giustizia, poiché, a norma dell'18, 5° comma D.M. n. 44/2011 (ovvero le cd. norme tecniche sul P.C.T.), la procura si considera come apposta in calce all'atto cui si riferisce, quando è questa è redatta su sopporto informatico separato, oppure su foglio separato, di cui è stata estratta copia informatica, allegato al messaggio di posta elettronica certificata con il quale è stato notificato l'atto a mezzo p.e.c., a norma dell'art. 3 bis L.
53/1994 e poiché, appunto, nel caso di specie la procura conferita dal al suo procuratore per CP_1
intimare il precetto e per procedere ad esecuzione forzata, di cui è stata estratta copia informatica, sottoscritta digitalmente in formato CADES, a titolo di attestazione della conformità al suo originale, a norma dell'art. 83, 3° comma c.p.c., è stata allegata al messaggio p.e.c. del 6 marzo 2023, con cui è stata effettuata la notifica al debitore del precetto, a norma dell'art. 3 bis L. 53/1994, come si evince dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di tale notifica.
Infine per quanto concerne la dedotta eccessività della somma intimata, a parere di questo giudicante, il conteggio effettuato dallo scrivente procuratore nell'atto di precetto, appare corretto e conforme alle somme liquidate in favore del a titolo di risarcimento del danno e a titolo di rimborso delle spese CP_1
di lite nella sentenza n. 163/2023 R.Sent. del Tribunale di Forlì.
In ogni caso si richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la non spettanza dell'intero credito azionato con il precetto non comporta mai un vizio di quest'ultimo e tanto meno nella sua interezza, ma soltanto la rideterminazione del quantum per il quale sono stati legittimi l'avvio e la prosecuzione del processo esecutivo (per tutte e tra le più recenti: Cass. 26 luglio 2012, n. 13205; Cass.
3 maggio 2011, n. 9698; Cass. 17 novembre 2009, n. 24215; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass.
18 febbraio 2008, n. 4022; Cass. 20 maggio 2003, n. 7886).
Stante la predetta inammissibilità dell'opposizione, rimangono assorbite tutte le altre questioni ed eccezioni sollevate dalle parti.
In definitiva l'opposizione non merita accoglimento.
pagina 7 di 9 In ordine alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., la domanda è fondata.
Ritiene infatti il giudicante che sia ravvisabile la colpa grave dell'attore per aver instaurato il presente procedimento per motivi che –secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza- potevano essere fatti valere solo in sede di impugnazione del titolo esecutivo.
L'opposizione inoltre è basata su presupposti di fatto ed elementi che risultano invero presenti nell'atto di precetto.
In proposito la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che “il riferimento fatto alla promozione di una "lite temeraria" per "motivi pretestuosi" è del tutto coerente con la previsione normativa della colpa grave dell'art. 96 c.p.c.; quest'ultima, infatti, si distingue dal dolo, che presuppone la coscienza dell'infondatezza della domanda, perché consiste nella colpevole ignoranza in ordine a detta infondatezza, vale a dire, per quanto riguarda il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nella colpevole insistenza in ragioni di censura dell'azione esecutiva del creditore, la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata da parte degli opponenti con l'uso dell'ordinaria diligenza, in modo da evitare un'opposizione a precetto del tutto pretestuosa. (Cassazione civile, sez.
III, 30/12/2014, n. 27534). Ed ancora che “Qualora l'opposizione a precetto sia stata rigettata per manifesta infondatezza dei motivi di opposizione, è legittima la condanna dell'opponente al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ove abbia insistito in ragioni di censura dell'azione esecutiva valutabili, secondo l'ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, sicché l'opposizione a precetto risulti del tutto pretestuosa” (Cassazione civile, sez. III, 30/12/2014, n.
27534)
La somma può essere equitativamente determinata in € 850,50, pari ad 1/2 delle spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 così come aggiornati con il D.M. n. 147/22, tenendo a mente valori medi e per le soli effettivamente svolte, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda avanzata da parte opponente;
condanna parte opponente al pagamento in favore della opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.701,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge;
condanna parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore di parte opposta, liquidati in complessivi € 850,50.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,. pagina 8 di 9 Rimini, 12 marzo 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1152/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per essuno compare Parte_1 Per l'avv. GIACOMUCCI MARCO Controparte_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 10.2.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale. pagina 1 di 9 L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'Avv. Giacomucci si riporta al contenuto dei propri scritti ed in particolare al contenuto delle note difensive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 19,00 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1152/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANDRI MAURO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SANDRI MAURO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMUCCI CP_1 C.F._2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO REGNOLI 78 47121 FORLI' presso il difensore avv. GIACOMUCCI MARCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto datato 26 marzo 2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “… In via preliminare preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 06.03.2023, ore 11.08, ad istanza del sig. per i motivi indicati in parte narrativa ed in particolare del gravame che CP_1
pregiudica gli effetti della sentenza sopra emarginata, in quanto emessa da un Giudice incompetente per territorio ovvero per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì, (motivo n. I), In via principale Nel merito Accertare, rispettivamente, l'inesistenza del diritto di credito vantato dal creditore precettante, nonché per l'illegittimità e l'inefficacia del precetto, in virtù dei gravi motivi indicati in premessa, confronti dell'odierno opponente. Condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA. Nello specifico Dichiarare l'inesistenza o la nullità insanabile della procura, (speciale o ad litem?), indicata nel precetto di parte opposta. Accertare e pagina 3 di 9 dichiarare l'esorbitanza della somma pignorata indicata dall' opposto nel precetto, nella misura di euro 4.226,20, come ricostruito nel presente atto dell'opponente, (e non di euro 4.319,66, come asserito dall'opposto). In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio…”.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva che la sentenza costituente titolo esecutivo era affetta da “nullità”, essendo stata pronunciata da un Giudice incompetente, a norma degli artt. 18 e ss.
c.p.c. e, comunque, che tale sentenza non costituiva un valido “titolo esecutivo”, a norma dell'art. 474
c.p.c..
Eccepiva altresì il difetto di ius postulandi del procuratore dell'odierno opposto nell'intimare il precetto, a norma dell'art. 83 c.p.c. nonché l'eccessività della somma portata nel precetto.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto CP_1
di opposizione ex artt. 480, 3° comma c.p.c. e 16 sexies D. L. 179/2012 nonché la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. Contestava nel merito tutte le avverse deduzioni ed eccezioni ed avanzava richiesta di condanna dell'odierno opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Rassegnava le seguenti conclusioni: ““Voglia l'ill. mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta, sulla base di quanto esposto nel presente atto: in via preliminare e in rito: accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 480, 3° comma c.p.c. e 16 sexies D. L. 179/2012 e, per l'effetto, disporre, a norma dell'art. 294, 1° comma c.p.c., la rimessione in termini del convenuto opposto, Dott. con ammissione CP_1
dello stesso a compiere tutte le eventuali attività che dovessero essergli ad oggi precluse;
comunque, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 163 e 164
c.p.c., non essendo stato osservato il termine di comparizione di almeno 120 (centoventi) giorni liberi ex art. 163 bis c.p.c. e essendo mancante in detto atto l'invito ex art. 163 n. 7 c.p.c. al convenuto a costituirsi in giudizio nel termine di almeno 70 (settanta) giorni prima dall'udienza indicata nella citazione e fissare, pertanto, una nuova udienza nel rispetto di tali termini;
respingere e disattendere in toto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale è stato intimato il precetto opposto, essendo inesistenti i cd. gravi motivi ex art. 615, 1° comma, ultimo periodo c.p.c.; nel merito: dichiarare inammissibili e, comunque, respingere e disattendere in toto le domande e le eccezioni avanzate dall'opponente, Prof. Avv. nell'atto di opposizione, poiché del Parte_1
tutto infondate in fatto e in diritto;
condannare l'opponente, Prof. Avv. a rifondere Parte_1 all'opposto, Dott. i danni da cd. responsabilità processuale patiti dall'opposto CP_1 medesimo ex art. 96 c.p.c., avendo l'opponente agito in giudizio con dolo o colpa grave, quantificati in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. nella su indicata somma di € 800,00, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata della presente causa o, comunque, nelle diverse somme che
pagina 4 di 9 verranno ritenuta giustizia, maggiorate della rivalutazione monetaria del credito e degli interessi legali sul credito annualmente rivalutato dal dovuto al saldo;
con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi di lite, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A.
22% e C.P.A. 4% come per legge, maggiorati di 1/3 (un terzo), a norma dell'art. 4, 8° comma D.M. n.
55 del 10 marzo 2014, essendo le difese di parte opposta da ritenersi manifestamente fondate”.
All'udienza del 12.1.2024 parte opposta rinunciava all'eccezione di nullità formulata in comparsa.
La causa è stata istruita documentalmente.
Si premette anzitutto che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito, l'opposizione non merita accoglimento per le motivazioni che seguono, dovendosi ritenere infondati i motivi di opposizione.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Occorre altresì precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare
pagina 5 di 9 soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850 del 2011, tra le tante).
Ciò chiarito, alla stregua del titolo giudiziale (sentenza emessa dal Tribunale di Forlì) posto a fondamento del precetto opposto, l'opposizione per quanto attiene ai motivi ex art. 615 cpc è inammissibile poichè il giudice dell'opposizione all'esecuzione ha competenza solo residuale.
In tal senso la costante giurisprudenza in materia che statuisce “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. civ. 05/09/2008, n. 22402).
Ed ancora “il potere di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione, le ragioni di merito incidenti sulla formazione di esso … devono esser fatte valer unicamente impugnando la sentenza costituente titolo esecutivo” (Cass. civ. Sez. III, 07-10-2008, n. 24752).
Da ultimo veggasi Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 18-02-2015, n. 3277 che ha così statuito: “ non può che essere ribadito il principio per il quale in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (così già
Cass. n. 1935/94, nonchè Cass. n. 2742/99, citate in sentenza).”
E' pacifico quindi in giurisprudenza il principio in base al quale, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del
7.10.2008).
Pertanto, nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono, dunque, essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente, solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti al difetto pagina 6 di 9 originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Sentenza 3240/2015 Tribunale di Roma).
Stante i detti incontrovertibili principi, i motivi di opposizione proposti, in quanto vertenti su ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo, sono inammissibili.
Quanto all'eccepito difetto di ius postulandi deve osservarsi che la procura conferita dalla parte al difensore nell'atto di precetto non si appalesa invalida.
La procura infatti deve ritenersi come apposta in calce al precetto anche laddove la stessa sia stata redatta con un documento informatico separato, oppure con supporto cartaceo e sia stata congiunta mediante gli strumenti informatici individuati con apposito Decreto del Ministero della Giustizia, poiché, a norma dell'18, 5° comma D.M. n. 44/2011 (ovvero le cd. norme tecniche sul P.C.T.), la procura si considera come apposta in calce all'atto cui si riferisce, quando è questa è redatta su sopporto informatico separato, oppure su foglio separato, di cui è stata estratta copia informatica, allegato al messaggio di posta elettronica certificata con il quale è stato notificato l'atto a mezzo p.e.c., a norma dell'art. 3 bis L.
53/1994 e poiché, appunto, nel caso di specie la procura conferita dal al suo procuratore per CP_1
intimare il precetto e per procedere ad esecuzione forzata, di cui è stata estratta copia informatica, sottoscritta digitalmente in formato CADES, a titolo di attestazione della conformità al suo originale, a norma dell'art. 83, 3° comma c.p.c., è stata allegata al messaggio p.e.c. del 6 marzo 2023, con cui è stata effettuata la notifica al debitore del precetto, a norma dell'art. 3 bis L. 53/1994, come si evince dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di tale notifica.
Infine per quanto concerne la dedotta eccessività della somma intimata, a parere di questo giudicante, il conteggio effettuato dallo scrivente procuratore nell'atto di precetto, appare corretto e conforme alle somme liquidate in favore del a titolo di risarcimento del danno e a titolo di rimborso delle spese CP_1
di lite nella sentenza n. 163/2023 R.Sent. del Tribunale di Forlì.
In ogni caso si richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la non spettanza dell'intero credito azionato con il precetto non comporta mai un vizio di quest'ultimo e tanto meno nella sua interezza, ma soltanto la rideterminazione del quantum per il quale sono stati legittimi l'avvio e la prosecuzione del processo esecutivo (per tutte e tra le più recenti: Cass. 26 luglio 2012, n. 13205; Cass.
3 maggio 2011, n. 9698; Cass. 17 novembre 2009, n. 24215; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass.
18 febbraio 2008, n. 4022; Cass. 20 maggio 2003, n. 7886).
Stante la predetta inammissibilità dell'opposizione, rimangono assorbite tutte le altre questioni ed eccezioni sollevate dalle parti.
In definitiva l'opposizione non merita accoglimento.
pagina 7 di 9 In ordine alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., la domanda è fondata.
Ritiene infatti il giudicante che sia ravvisabile la colpa grave dell'attore per aver instaurato il presente procedimento per motivi che –secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza- potevano essere fatti valere solo in sede di impugnazione del titolo esecutivo.
L'opposizione inoltre è basata su presupposti di fatto ed elementi che risultano invero presenti nell'atto di precetto.
In proposito la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che “il riferimento fatto alla promozione di una "lite temeraria" per "motivi pretestuosi" è del tutto coerente con la previsione normativa della colpa grave dell'art. 96 c.p.c.; quest'ultima, infatti, si distingue dal dolo, che presuppone la coscienza dell'infondatezza della domanda, perché consiste nella colpevole ignoranza in ordine a detta infondatezza, vale a dire, per quanto riguarda il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nella colpevole insistenza in ragioni di censura dell'azione esecutiva del creditore, la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata da parte degli opponenti con l'uso dell'ordinaria diligenza, in modo da evitare un'opposizione a precetto del tutto pretestuosa. (Cassazione civile, sez.
III, 30/12/2014, n. 27534). Ed ancora che “Qualora l'opposizione a precetto sia stata rigettata per manifesta infondatezza dei motivi di opposizione, è legittima la condanna dell'opponente al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ove abbia insistito in ragioni di censura dell'azione esecutiva valutabili, secondo l'ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, sicché l'opposizione a precetto risulti del tutto pretestuosa” (Cassazione civile, sez. III, 30/12/2014, n.
27534)
La somma può essere equitativamente determinata in € 850,50, pari ad 1/2 delle spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 così come aggiornati con il D.M. n. 147/22, tenendo a mente valori medi e per le soli effettivamente svolte, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda avanzata da parte opponente;
condanna parte opponente al pagamento in favore della opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.701,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge;
condanna parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore di parte opposta, liquidati in complessivi € 850,50.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,. pagina 8 di 9 Rimini, 12 marzo 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
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