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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/04/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 745/2024 promossa da:
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. NICOLA CAROLILLO e dall'avv. CARMELO TRIULCIO dell'Avvocatura Comunale contro
ATTORE
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maximiliano Granata, rappresentato e difeso dall'Avv. ORESTE
MORCAVALLO
CONVENUTO
(P Iva , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore
CONVENUTO controinteressato
OGGETTO:richiesta convocazione assemblea ex art. 30 legge 142/1990
CONCLUSIONI:come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il facente parte unitamente ad altri Parte_1
Comuni della Provincia del ente locale territoriale costituitosi in base Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 7 alle norme dei consorzi intercomunali ex legge 142/1990 e gestore di servizi nel settore ambientale, nel ciclo dei rifiuti e nel settore dello smaltimento e depurazione, chiede di disporre la convocazione dell'assemblea del convenuto , ovvero ordinare al Presidente del o a chi di CP_1 CP_1 competenza in seno consortile, di convocare la medesima assemblea affinché si provveda alla nomina del nuovo Presidente ex articolo 30, ultimo capoverso statuto ed ai sensi di legge, attesa la scadenza dell'attuale
Presidente e, comunque, in conseguenza ed in accoglimento di richiesta dell'8 febbraio 2024 del Pt_1 istante e degli altri Comuni firmatari di convocazione ex articolo 23 capoverso 3 Statuto.
Previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o previo annullamento e/o disapplicazione della delibera del
CdA del convenuto del 7 febbraio 2024. CP_1
In via cautelare ed urgente, l'ente comunale attore chiede di disporre la convocazione dell'assemblea ex articolo 2367 cc e comunque ex articolo 700 cpc, ovvero ordinare al Presidente del Consorzio o a chi di competenza in seno consortile, di convocare la medesima assemblea. Il tutto con vittoria e competenze di lite.
Si costituiva con comparsa del 22.4.2024 il eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1 giurisdizione, l'incompetenza del giudice adito, l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei
Comuni , facenti parte del CdA consortile, e partecipanti all'approvazione Controparte_3 della Delibera di cui si chiede la disapplicazione, l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse, nel merito l'assoluta infondatezza della domanda. Parte convenuta conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità ovvero il rigetto delle domande tutte formulate da parte attrice sia nel merito che in sede cautelare. Con vittoria di spese e competenze difensive.
Con decreto del 15.3.2024, il G.I. letta l'istanza cautelare, fissava per la delibazione della stessa nel contraddittorio delle parti, l'udienza del 23.4.24, ore 12,00. Dopo un breve rinvio chiesto da parte attrice per esaminare la difesa di parte convenuta alla successiva udienza del 7.5.2024, il G.I. si riservava sulla richiesta cautelare e con ordinanza riservata del 27.6.2024 rigettava l'istanza cautelare.
La causa, senza attività istruttoria orale, all'udienza del 18.3.2025, veniva assunta in decisione da codesto giudicante subentrata quale supplente designata alla reggenza del ruolo monocratico. Depositava memoria ex art 189 n. 1 cpc la sola parte convenuta.
La domanda va rigettata.
Va premesso che il unitamente ad altri Comuni della Provincia di fa parte Parte_1 Pt_1 del quale consorzio tra comuni ex artt. 155- 172 r.d. n. 383/1934 e, poi, Controparte_1
“trasformato” ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 l. n. 142/1990.
pagina 2 di 7 L'art. 3 dello statuto qualifica il quale azienda speciale consortile, dotata di propria personalità CP_1 giuridica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale.
La natura pubblica del soggetto giuridico influenza il piano interno di organizzazione mentre le relazioni intersoggettive fra i consorziati ricadono nel dominio del diritto privato con conseguente applicazioni nella concreta gestione dei servizi della disciplina privatistica.
Nel caso in esame, parte attrice chiede di disporre la convocazione dell'assemblea del convenuto CP_1 ovvero ordinare la convocazione della medesima assemblea affinché si provveda alla nomina del nuovo
Presidente ex articolo 30, ultimo capoverso statuto ed ai sensi di legge, attesa la scadenza dell'attuale
Presidente e, comunque, in conseguenza ed in accoglimento di richiesta dell'8 febbraio 2024 del Comune istante e degli altri Comuni firmatari di convocazione ex articolo 23 capoverso 3 Statuto.
Viene in considerazione la deliberazione CdA n. 1 del 7.02.2023 perfettamente operante e vincolante tra le parti in quanto non oggetto di impugnativa della quale si chiede la disapplicazione ove viene deliberata
l'applicazione in via analogica delle norme previste dall'art. 2466 c.c. e segg. e la correlata disciplina di diritto privato per i casi di morosità del socio nel versamento dei conferimenti alla società e sospeso il diritto di voto in sede assembleare non potendo partecipare alle decisioni dei “soci” per il tempo della morosità (conformemente a Cass. Civ. sez. I n. 1185 del
21.1.2020).
Orbene, parte attrice richiama l'art. 30, ultimo capoverso dello statuto, ove si disciplina la nomina del nuovo Presidente prevedendo che “Alla scadenza del termine del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente” e lamenta che, nonostante l'espressa ed inequivoca disposizione statutaria,
l'attuale Presidente del , il cui mandato risulta essere venuto a scadenza il 27 dicembre del 2023, CP_1 non ha provveduto alla convocazione dell'Assemblea.
L'attrice prosegue evidenziando che, in ragione di tale omissione, il 7 febbraio 2024 prima ed il successivo
8 febbraio 2024, è stata inviata richiesta di convocazione immediata dell'Assemblea sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art 23, 3 cpv dello Statuto, dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Assemblea Consortile
i quali complessivamente rappresentano oltre 1/3 delle quote Consortili;
in particolare: - Sindaco di
(Comune Capo Bacino ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e membro di diritto del Consiglio di Pt_1
Amministrazione ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto); - Commissario Prefettizio di Rende (Comune membro di diritto del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto); - Sindaco del
Comune di Carolei;
- Sindaco del Comune di Montalto Uffugo;
- Sindaco del Comune di Casali del Manco.
Di fronte a questa richiesta il Presidente del , in data 08.02.2024, ha formalmente espresso il CP_1 rifiuto di convocazione dell'Assemblea.
Nelle more del giudizio, il ha proposto reclamo (proc. n. 2104/2024 R.G.) ex artt. 700 Parte_1
pagina 3 di 7 cpcp rigettato per difetto del pregiudizio di danno imminente e irreparabile derivante dalla lesione del diritto di partecipazione e di voto in seno all'organo assembleare.
Orbene, attesa la molteplicità delle questioni, preliminari di rito e pregiudiziali di merito
(giurisdizione;eccezione di Incompetenza;
inammissibilità per difetto di interesse) questo giudice, uniformandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito sul tema della “decisione secondo la ragione più liquida”, ritiene di procedere direttamente a delibare il “merito” dell'impugnativa, senza che tale modus procedendi possa determinare il cd. giudicato implicito sulle questioni preliminari di rito o di merito sollevate dal convenuto (cfr. Cass. n°12002/2014 RV 631058: il principio della "ragione più CP_1 liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost.) .
Principio ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.2008) finalizzata alla decisione su questione di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'applicazione di tale principio nel caso di specie appare utile anche in ragione della molteplicità di controversie giudiziali che ha visto coinvolti gli odierni comparenti.
Ciò posto, nel merito la domanda deve trovare rigetto.
Parte attrice eccepisce la violazione dell'art. 30, ultimo capoverso, dello Statuto consortile ovvero la mancata convocazione dell'assemblea da parte del Presidente, il cui mandato è scaduto sin dal 27 dicembre
2023, implicante palese violazione dell'articolo 30, ultimo capoverso dello Statuto consortile .
Su tale base l'attrice invoca la convocazione assemblea consortile per elezione del Presidente.
L'eccezione è infondata.
Dalla richiesta di convocazione dell'Assemblea si evince che la fine dell'ordinaria gestione era stabilita al 15 febbraio 2024.
Le richieste di convocazione pervenivano in data 7/8 febbraio quindi prima della scadenza prevista quindi secondo le indicazioni di cui all'art. 30 cit. il quale comunque non prevede perentorietà del termine di convocazione coincidente con la scadenza del mandato.
Nelle more soccorre il principio di prorogatio, che trova fondamento normativo, per quanto concerne la pagina 4 di 7 disciplina privatistica, che come sopra già evidenziato governa i rapporti e la gestione concreta interna dei servizi pubblici e pertanto trova applicazione l'art. 2385 comma 2 secondo cui “La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito”.
Ciò in quanto l'articolo statutario prevede la convocazione in via d'urgenza, non ricorrente nel caso di specie, vigendo la prorogatio dei poteri del Presidente, e non risulta peraltro specificamente dedotta da parte attrice.
Ai sensi dell'art. 2385 c.c., l'istituto della prorogatio risponde ad una precisa e imprescindibile esigenza, che
è quella di evitare una vacatio dell'organo amministrativo titolare dei poteri di gestione.
Sicché, salvo diversa volontà dell'ente fissata dallo statuto o espressa dall'assemblea degli associati, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica finché le persone che li incarnano non sono sostituite da altre, sulla base di una presunzione di conformità di una siffatta "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà degli associati, in quanto volta a consentire il normale funzionamento della associazione (cfr sul punto Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 24214 Anno 2019).
Parimenti non sussiste violazione dell'art. 23 capoverso terzo Statuto consortile.
Tale articolo recita: “L'Assemblea è esclusivamente convocata e presieduta dal Presidente del che ne formula CP_1
l'ordine del giorno. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Bilancio annuale e pluriennale e il Bilancio di esercizio del L'Assemblea viene convocata ad insindacabile discrezione del Presidente CP_1 almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, con contestuale comunicazione della disponibilità degli atti presso la sede dell'ente locale. L'avviso di convocazione deve essere inviato via mail. In casi di urgenza l'Assemblea può inoltre riunirsi in sessione straordinaria, su iniziativa del Presidente o ad insindacabile discrezione del Presidente su richiesta del Consiglio di
Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino un terzo delle quote di partecipazione. In tal caso i termini di convocazione sono ridotti a ventiquattro ore. In ogni caso non può essere convocata
d'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali ...”.
Secondo l'assunto di parte attrice ci sarebbe stato rifiuto espresso di convocazione dell'assemblea ex art. 23 capoverso terzo statuto desumibile dalla nota n. 176/2024 dell'8 febbraio 2024, nonostante espressa richiesta di convocazione immediata dell'assemblea sottoscritta, ai sensi e per gli effetti del citato articolo, dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'assemblea consortile che complessivamente rappresentano oltre
1/3 delle quote consortili.
Parte attrice mette in evidenza che tale richiesta dell'8 febbraio 2024, veniva sottoscritta, tra gli altri, dal
Sindaco di (Comune Capo Bacino ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e membro di diritto del Pt_1 pagina 5 di 7 Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto) e dal Commissario Prefettizio di Rende
(Comune membro di diritto del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto).
La difesa non coglie nel segno.
Il Presidente scaduto invoca l'impossibilità di raggiungimento del quorum costitutivo per la presenza di
Comuni con voto sospeso per morosità , che pertanto vanno esclusi dal calcolo della percentuale prevista
(45%) per validità di sedute e delibere assembleari sulla delibera del cda del 7 febbraio 2024 con cui veniva sospeso il diritto di voto ai Comuni morosi nel versamento delle quote ordinarie.
La Delibera n. 1 del 7.02.2024, versata in atti, valida ed efficace e non oggetto di impugnativa, è diretta al pagamento delle quote annuali previste dallo statuto per il funzionamento dell'ente e risulta adottata ex art. 17 dello Statuto secondo cui “Ogni Ente consorziato avente diritto di voto contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione determinate secondo i criteri indicati ai successivi punti. Gli Enti aderenti provvedono alla copertura dei costi derivanti dall'attività corrente del erogando all'inizio di ogni esercizio CP_1 finanziario un contributo fisso di €. 3.000,00 e di una quota pari ad €. 01,00 ad abitante, determinato dal peso demografico di ogni singolo Comune, al 31 dicembre dell'anno precedente. … La quota di partecipazione annuale di ogni singolo comune aderente al dev'essere pagata necessariamente nel termine perentorio del 31 Marzo di ogni anno solare, per CP_1 consentire all'ente consortile la copertura annuale dei costi ordinari di funzionamento di ogni esercizio finanziario e il conseguente ordinato svolgimento delle proprie competenze ed attività. I comuni non aventi diritto di voto versano esclusivamente il contributo fisso”.
Dunque è lo stesso Statuto che nega il diritto di voto ai comuni consorziati che non usufruiscano dei servizi senza distinzione tra quote iniziali e quote annuali ed in maniera funzionale alla copertura dei costi di funzionamento dell'ente ed all'ordinato svolgimento delle proprie competenze ed attività.
Sul punto, non assume rilievo decisivo l'osservazione di parte attrice per cui detto articolo sarebbe applicabile solo nell'ipotesi di morosità nei conferimenti iniziali e non nelle quote annuali.
Con la nota n. 173 dell'8.02.2024, richiamata nella comunicazione n. 176, il ha indicato di voler CP_1 attendere fino al momento in cui almeno il 45% degli aderenti venga a trovarsi in condizioni di non debenza delle quote ordinarie consortili, ed ha invitato i Sindaci dei Comuni aderenti a voler provvedere al pagamento delle quote consortili scadute ed impagate onde consentire la valida ed efficace convocazione dell'assemblea dei soci.
Peraltro parte convenuta documenta che alcune quote ordinarie dovute dai comuni consorziati aggredite mediante pignoramento presso terzi azionato dalla società FISIA Italimpianti SpA, successivamente alla totale estinzione del debito i relativi crediti vantati dal nei confronti dei Comuni Consorziati, CP_1 corrispondenti alle suddette quote, sono stati liberati, sicchè si tratta di somme nella disponibilità dei pagina 6 di 7 Comuni e che non risultano ancora versate come dedotto da parte convenuta e non oggetto di contestazione.
La Delibera n. 1 del 7.02.2024 -si ripete- non impugnata e valida e vigente tra i consorziati , facendo applicazione analogica del disposto di cui all'art. 2466 c.c. al è diretta a provocare il dovuto Pt_2 pagamento delle quote annuali previste dallo statuto per il funzionamento dell'ente.
Va, su tali basi, rigettata la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/2022, valore indeterminabile, complessità bassa, in considerazione del tenore e delle eccezioni delle difese spiegate, per la fase studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte attrice, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5.810 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cosenza, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 745/2024 promossa da:
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. NICOLA CAROLILLO e dall'avv. CARMELO TRIULCIO dell'Avvocatura Comunale contro
ATTORE
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maximiliano Granata, rappresentato e difeso dall'Avv. ORESTE
MORCAVALLO
CONVENUTO
(P Iva , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore
CONVENUTO controinteressato
OGGETTO:richiesta convocazione assemblea ex art. 30 legge 142/1990
CONCLUSIONI:come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il facente parte unitamente ad altri Parte_1
Comuni della Provincia del ente locale territoriale costituitosi in base Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 7 alle norme dei consorzi intercomunali ex legge 142/1990 e gestore di servizi nel settore ambientale, nel ciclo dei rifiuti e nel settore dello smaltimento e depurazione, chiede di disporre la convocazione dell'assemblea del convenuto , ovvero ordinare al Presidente del o a chi di CP_1 CP_1 competenza in seno consortile, di convocare la medesima assemblea affinché si provveda alla nomina del nuovo Presidente ex articolo 30, ultimo capoverso statuto ed ai sensi di legge, attesa la scadenza dell'attuale
Presidente e, comunque, in conseguenza ed in accoglimento di richiesta dell'8 febbraio 2024 del Pt_1 istante e degli altri Comuni firmatari di convocazione ex articolo 23 capoverso 3 Statuto.
Previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o previo annullamento e/o disapplicazione della delibera del
CdA del convenuto del 7 febbraio 2024. CP_1
In via cautelare ed urgente, l'ente comunale attore chiede di disporre la convocazione dell'assemblea ex articolo 2367 cc e comunque ex articolo 700 cpc, ovvero ordinare al Presidente del Consorzio o a chi di competenza in seno consortile, di convocare la medesima assemblea. Il tutto con vittoria e competenze di lite.
Si costituiva con comparsa del 22.4.2024 il eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1 giurisdizione, l'incompetenza del giudice adito, l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei
Comuni , facenti parte del CdA consortile, e partecipanti all'approvazione Controparte_3 della Delibera di cui si chiede la disapplicazione, l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse, nel merito l'assoluta infondatezza della domanda. Parte convenuta conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità ovvero il rigetto delle domande tutte formulate da parte attrice sia nel merito che in sede cautelare. Con vittoria di spese e competenze difensive.
Con decreto del 15.3.2024, il G.I. letta l'istanza cautelare, fissava per la delibazione della stessa nel contraddittorio delle parti, l'udienza del 23.4.24, ore 12,00. Dopo un breve rinvio chiesto da parte attrice per esaminare la difesa di parte convenuta alla successiva udienza del 7.5.2024, il G.I. si riservava sulla richiesta cautelare e con ordinanza riservata del 27.6.2024 rigettava l'istanza cautelare.
La causa, senza attività istruttoria orale, all'udienza del 18.3.2025, veniva assunta in decisione da codesto giudicante subentrata quale supplente designata alla reggenza del ruolo monocratico. Depositava memoria ex art 189 n. 1 cpc la sola parte convenuta.
La domanda va rigettata.
Va premesso che il unitamente ad altri Comuni della Provincia di fa parte Parte_1 Pt_1 del quale consorzio tra comuni ex artt. 155- 172 r.d. n. 383/1934 e, poi, Controparte_1
“trasformato” ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 l. n. 142/1990.
pagina 2 di 7 L'art. 3 dello statuto qualifica il quale azienda speciale consortile, dotata di propria personalità CP_1 giuridica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale.
La natura pubblica del soggetto giuridico influenza il piano interno di organizzazione mentre le relazioni intersoggettive fra i consorziati ricadono nel dominio del diritto privato con conseguente applicazioni nella concreta gestione dei servizi della disciplina privatistica.
Nel caso in esame, parte attrice chiede di disporre la convocazione dell'assemblea del convenuto CP_1 ovvero ordinare la convocazione della medesima assemblea affinché si provveda alla nomina del nuovo
Presidente ex articolo 30, ultimo capoverso statuto ed ai sensi di legge, attesa la scadenza dell'attuale
Presidente e, comunque, in conseguenza ed in accoglimento di richiesta dell'8 febbraio 2024 del Comune istante e degli altri Comuni firmatari di convocazione ex articolo 23 capoverso 3 Statuto.
Viene in considerazione la deliberazione CdA n. 1 del 7.02.2023 perfettamente operante e vincolante tra le parti in quanto non oggetto di impugnativa della quale si chiede la disapplicazione ove viene deliberata
l'applicazione in via analogica delle norme previste dall'art. 2466 c.c. e segg. e la correlata disciplina di diritto privato per i casi di morosità del socio nel versamento dei conferimenti alla società e sospeso il diritto di voto in sede assembleare non potendo partecipare alle decisioni dei “soci” per il tempo della morosità (conformemente a Cass. Civ. sez. I n. 1185 del
21.1.2020).
Orbene, parte attrice richiama l'art. 30, ultimo capoverso dello statuto, ove si disciplina la nomina del nuovo Presidente prevedendo che “Alla scadenza del termine del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente” e lamenta che, nonostante l'espressa ed inequivoca disposizione statutaria,
l'attuale Presidente del , il cui mandato risulta essere venuto a scadenza il 27 dicembre del 2023, CP_1 non ha provveduto alla convocazione dell'Assemblea.
L'attrice prosegue evidenziando che, in ragione di tale omissione, il 7 febbraio 2024 prima ed il successivo
8 febbraio 2024, è stata inviata richiesta di convocazione immediata dell'Assemblea sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art 23, 3 cpv dello Statuto, dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Assemblea Consortile
i quali complessivamente rappresentano oltre 1/3 delle quote Consortili;
in particolare: - Sindaco di
(Comune Capo Bacino ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e membro di diritto del Consiglio di Pt_1
Amministrazione ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto); - Commissario Prefettizio di Rende (Comune membro di diritto del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto); - Sindaco del
Comune di Carolei;
- Sindaco del Comune di Montalto Uffugo;
- Sindaco del Comune di Casali del Manco.
Di fronte a questa richiesta il Presidente del , in data 08.02.2024, ha formalmente espresso il CP_1 rifiuto di convocazione dell'Assemblea.
Nelle more del giudizio, il ha proposto reclamo (proc. n. 2104/2024 R.G.) ex artt. 700 Parte_1
pagina 3 di 7 cpcp rigettato per difetto del pregiudizio di danno imminente e irreparabile derivante dalla lesione del diritto di partecipazione e di voto in seno all'organo assembleare.
Orbene, attesa la molteplicità delle questioni, preliminari di rito e pregiudiziali di merito
(giurisdizione;eccezione di Incompetenza;
inammissibilità per difetto di interesse) questo giudice, uniformandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito sul tema della “decisione secondo la ragione più liquida”, ritiene di procedere direttamente a delibare il “merito” dell'impugnativa, senza che tale modus procedendi possa determinare il cd. giudicato implicito sulle questioni preliminari di rito o di merito sollevate dal convenuto (cfr. Cass. n°12002/2014 RV 631058: il principio della "ragione più CP_1 liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost.) .
Principio ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.2008) finalizzata alla decisione su questione di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'applicazione di tale principio nel caso di specie appare utile anche in ragione della molteplicità di controversie giudiziali che ha visto coinvolti gli odierni comparenti.
Ciò posto, nel merito la domanda deve trovare rigetto.
Parte attrice eccepisce la violazione dell'art. 30, ultimo capoverso, dello Statuto consortile ovvero la mancata convocazione dell'assemblea da parte del Presidente, il cui mandato è scaduto sin dal 27 dicembre
2023, implicante palese violazione dell'articolo 30, ultimo capoverso dello Statuto consortile .
Su tale base l'attrice invoca la convocazione assemblea consortile per elezione del Presidente.
L'eccezione è infondata.
Dalla richiesta di convocazione dell'Assemblea si evince che la fine dell'ordinaria gestione era stabilita al 15 febbraio 2024.
Le richieste di convocazione pervenivano in data 7/8 febbraio quindi prima della scadenza prevista quindi secondo le indicazioni di cui all'art. 30 cit. il quale comunque non prevede perentorietà del termine di convocazione coincidente con la scadenza del mandato.
Nelle more soccorre il principio di prorogatio, che trova fondamento normativo, per quanto concerne la pagina 4 di 7 disciplina privatistica, che come sopra già evidenziato governa i rapporti e la gestione concreta interna dei servizi pubblici e pertanto trova applicazione l'art. 2385 comma 2 secondo cui “La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito”.
Ciò in quanto l'articolo statutario prevede la convocazione in via d'urgenza, non ricorrente nel caso di specie, vigendo la prorogatio dei poteri del Presidente, e non risulta peraltro specificamente dedotta da parte attrice.
Ai sensi dell'art. 2385 c.c., l'istituto della prorogatio risponde ad una precisa e imprescindibile esigenza, che
è quella di evitare una vacatio dell'organo amministrativo titolare dei poteri di gestione.
Sicché, salvo diversa volontà dell'ente fissata dallo statuto o espressa dall'assemblea degli associati, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica finché le persone che li incarnano non sono sostituite da altre, sulla base di una presunzione di conformità di una siffatta "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà degli associati, in quanto volta a consentire il normale funzionamento della associazione (cfr sul punto Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 24214 Anno 2019).
Parimenti non sussiste violazione dell'art. 23 capoverso terzo Statuto consortile.
Tale articolo recita: “L'Assemblea è esclusivamente convocata e presieduta dal Presidente del che ne formula CP_1
l'ordine del giorno. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Bilancio annuale e pluriennale e il Bilancio di esercizio del L'Assemblea viene convocata ad insindacabile discrezione del Presidente CP_1 almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, con contestuale comunicazione della disponibilità degli atti presso la sede dell'ente locale. L'avviso di convocazione deve essere inviato via mail. In casi di urgenza l'Assemblea può inoltre riunirsi in sessione straordinaria, su iniziativa del Presidente o ad insindacabile discrezione del Presidente su richiesta del Consiglio di
Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino un terzo delle quote di partecipazione. In tal caso i termini di convocazione sono ridotti a ventiquattro ore. In ogni caso non può essere convocata
d'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali ...”.
Secondo l'assunto di parte attrice ci sarebbe stato rifiuto espresso di convocazione dell'assemblea ex art. 23 capoverso terzo statuto desumibile dalla nota n. 176/2024 dell'8 febbraio 2024, nonostante espressa richiesta di convocazione immediata dell'assemblea sottoscritta, ai sensi e per gli effetti del citato articolo, dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'assemblea consortile che complessivamente rappresentano oltre
1/3 delle quote consortili.
Parte attrice mette in evidenza che tale richiesta dell'8 febbraio 2024, veniva sottoscritta, tra gli altri, dal
Sindaco di (Comune Capo Bacino ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e membro di diritto del Pt_1 pagina 5 di 7 Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto) e dal Commissario Prefettizio di Rende
(Comune membro di diritto del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto).
La difesa non coglie nel segno.
Il Presidente scaduto invoca l'impossibilità di raggiungimento del quorum costitutivo per la presenza di
Comuni con voto sospeso per morosità , che pertanto vanno esclusi dal calcolo della percentuale prevista
(45%) per validità di sedute e delibere assembleari sulla delibera del cda del 7 febbraio 2024 con cui veniva sospeso il diritto di voto ai Comuni morosi nel versamento delle quote ordinarie.
La Delibera n. 1 del 7.02.2024, versata in atti, valida ed efficace e non oggetto di impugnativa, è diretta al pagamento delle quote annuali previste dallo statuto per il funzionamento dell'ente e risulta adottata ex art. 17 dello Statuto secondo cui “Ogni Ente consorziato avente diritto di voto contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione determinate secondo i criteri indicati ai successivi punti. Gli Enti aderenti provvedono alla copertura dei costi derivanti dall'attività corrente del erogando all'inizio di ogni esercizio CP_1 finanziario un contributo fisso di €. 3.000,00 e di una quota pari ad €. 01,00 ad abitante, determinato dal peso demografico di ogni singolo Comune, al 31 dicembre dell'anno precedente. … La quota di partecipazione annuale di ogni singolo comune aderente al dev'essere pagata necessariamente nel termine perentorio del 31 Marzo di ogni anno solare, per CP_1 consentire all'ente consortile la copertura annuale dei costi ordinari di funzionamento di ogni esercizio finanziario e il conseguente ordinato svolgimento delle proprie competenze ed attività. I comuni non aventi diritto di voto versano esclusivamente il contributo fisso”.
Dunque è lo stesso Statuto che nega il diritto di voto ai comuni consorziati che non usufruiscano dei servizi senza distinzione tra quote iniziali e quote annuali ed in maniera funzionale alla copertura dei costi di funzionamento dell'ente ed all'ordinato svolgimento delle proprie competenze ed attività.
Sul punto, non assume rilievo decisivo l'osservazione di parte attrice per cui detto articolo sarebbe applicabile solo nell'ipotesi di morosità nei conferimenti iniziali e non nelle quote annuali.
Con la nota n. 173 dell'8.02.2024, richiamata nella comunicazione n. 176, il ha indicato di voler CP_1 attendere fino al momento in cui almeno il 45% degli aderenti venga a trovarsi in condizioni di non debenza delle quote ordinarie consortili, ed ha invitato i Sindaci dei Comuni aderenti a voler provvedere al pagamento delle quote consortili scadute ed impagate onde consentire la valida ed efficace convocazione dell'assemblea dei soci.
Peraltro parte convenuta documenta che alcune quote ordinarie dovute dai comuni consorziati aggredite mediante pignoramento presso terzi azionato dalla società FISIA Italimpianti SpA, successivamente alla totale estinzione del debito i relativi crediti vantati dal nei confronti dei Comuni Consorziati, CP_1 corrispondenti alle suddette quote, sono stati liberati, sicchè si tratta di somme nella disponibilità dei pagina 6 di 7 Comuni e che non risultano ancora versate come dedotto da parte convenuta e non oggetto di contestazione.
La Delibera n. 1 del 7.02.2024 -si ripete- non impugnata e valida e vigente tra i consorziati , facendo applicazione analogica del disposto di cui all'art. 2466 c.c. al è diretta a provocare il dovuto Pt_2 pagamento delle quote annuali previste dallo statuto per il funzionamento dell'ente.
Va, su tali basi, rigettata la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/2022, valore indeterminabile, complessità bassa, in considerazione del tenore e delle eccezioni delle difese spiegate, per la fase studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte attrice, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5.810 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cosenza, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
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