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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR UN – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1006 /2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], al Largo Molino n.15, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Sparanese, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, e residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Auricchio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di RR UN
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 19.02.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in RR UN in data 14.10.1968; di aver scelto il regime di comunione dei beni;
che Per_ dalla loro unione sono nati tre figli: in data 09.10.1969, in data Per_1
26/12/1972 e UN in data 11.07.1981, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che è ormai divenuto impossibile il proseguimento della convivenza.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa. Il Pubblico Ministero in data 19.02.2025 esprimeva parere favorevole.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili. In particolare, le parti dichiaravano espressamente di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rinunziavano a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o altro contributo economico da parte dell'altro, accettando, reciprocamente, le operate rinunzie;
i ricorrenti hanno inoltre previsto che la casa coniugale “viene assegnata” alla moglie;
in merito a tale pattuizione si precisa che in assenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, questa assegnazione deve intendersi nel senso che per accordo delle parti la resterà Pt_1 nel godimento della casa già adibita a residenza coniugale, con i beni e gli arredi ivi contenuti.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 così provvede: Controparte_1
A. Omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 19/07/1951 (C.F. ) e nato C.F._1 Controparte_1
a RR UN (NA) il 29/06/1946 (C.F. ) ai seguenti C.F._2 patti e condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasi assegno alimentare e di mantenimento, essendo entrambi indipendenti, essendo percettori di pensione.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile di RR UN per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 332 parte II S.A. dei registri di matrimonio dell'anno 1968); C. Nulla sulle spese. RR UN, camera di consiglio del 19.02.2025 il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Il Tribunale di RR UN – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1006 /2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], al Largo Molino n.15, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Sparanese, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, e residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Auricchio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di RR UN
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 19.02.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in RR UN in data 14.10.1968; di aver scelto il regime di comunione dei beni;
che Per_ dalla loro unione sono nati tre figli: in data 09.10.1969, in data Per_1
26/12/1972 e UN in data 11.07.1981, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che è ormai divenuto impossibile il proseguimento della convivenza.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa. Il Pubblico Ministero in data 19.02.2025 esprimeva parere favorevole.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili. In particolare, le parti dichiaravano espressamente di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rinunziavano a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o altro contributo economico da parte dell'altro, accettando, reciprocamente, le operate rinunzie;
i ricorrenti hanno inoltre previsto che la casa coniugale “viene assegnata” alla moglie;
in merito a tale pattuizione si precisa che in assenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, questa assegnazione deve intendersi nel senso che per accordo delle parti la resterà Pt_1 nel godimento della casa già adibita a residenza coniugale, con i beni e gli arredi ivi contenuti.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 così provvede: Controparte_1
A. Omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 19/07/1951 (C.F. ) e nato C.F._1 Controparte_1
a RR UN (NA) il 29/06/1946 (C.F. ) ai seguenti C.F._2 patti e condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasi assegno alimentare e di mantenimento, essendo entrambi indipendenti, essendo percettori di pensione.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile di RR UN per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 332 parte II S.A. dei registri di matrimonio dell'anno 1968); C. Nulla sulle spese. RR UN, camera di consiglio del 19.02.2025 il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato