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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1542 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
anche n.q. di curatore speciale del figlio minore , C.F._1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PARISI ALFONSO, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI ALFONSO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
09/05/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/06/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 240, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato, in data 19 marzo 2013, il figlio;
Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice relatore invitava i procuratori delle parti a fornire chiarimenti in merito alle condizioni dell'accordo ed a verificare presso la
Cancelleria la completezza della documentazione prodotta, alla luce del protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Messina e dal Presidente del COA sui trasferimenti immobiliari nei procedimenti a domanda congiunta.
Con note depositate il 31/10/2025 i ricorrenti fornivano precisazioni circa la ripartizione dell'importo concordato a titolo di mantenimento del coniuge e del figlio nonché in merito al cespite che intendevano trasferire, precisandone i dati catastali.
All'udienza del 05/11/2025, le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni indicate a verbale, che prevedevano, tra l'altro, un trasferimento immobiliare in favore del figlio minore. Precisavano inoltre di volere escludere dalle condizioni indicate in ricorso la parte relativa alla rinuncia al reciproco mantenimento, avendo previsto che il Sig. verserà a titolo di mantenimento della Sig.ra la CP_1 Pt_1
somma di € 250,00.
Il Giudice designato rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto della volontà delle parti e degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, integrato dalle note depositate il 31/10/2025 e dalle precisazioni fornite personalmente dalle stesse all'udienza del 05/11/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 CP_1
a MESSINA il 27/10/1975, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, integrato dalle note di chiarimento depositate il 31/10/2025, tenuto conto delle precisazioni fornite personalmente dai ricorrenti all'udienza del 05/11/2025;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato 21/06/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 240, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 24/06/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1542 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
anche n.q. di curatore speciale del figlio minore , C.F._1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PARISI ALFONSO, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI ALFONSO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
09/05/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/06/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 240, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato, in data 19 marzo 2013, il figlio;
Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice relatore invitava i procuratori delle parti a fornire chiarimenti in merito alle condizioni dell'accordo ed a verificare presso la
Cancelleria la completezza della documentazione prodotta, alla luce del protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Messina e dal Presidente del COA sui trasferimenti immobiliari nei procedimenti a domanda congiunta.
Con note depositate il 31/10/2025 i ricorrenti fornivano precisazioni circa la ripartizione dell'importo concordato a titolo di mantenimento del coniuge e del figlio nonché in merito al cespite che intendevano trasferire, precisandone i dati catastali.
All'udienza del 05/11/2025, le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni indicate a verbale, che prevedevano, tra l'altro, un trasferimento immobiliare in favore del figlio minore. Precisavano inoltre di volere escludere dalle condizioni indicate in ricorso la parte relativa alla rinuncia al reciproco mantenimento, avendo previsto che il Sig. verserà a titolo di mantenimento della Sig.ra la CP_1 Pt_1
somma di € 250,00.
Il Giudice designato rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto della volontà delle parti e degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, integrato dalle note depositate il 31/10/2025 e dalle precisazioni fornite personalmente dalle stesse all'udienza del 05/11/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 CP_1
a MESSINA il 27/10/1975, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, integrato dalle note di chiarimento depositate il 31/10/2025, tenuto conto delle precisazioni fornite personalmente dai ricorrenti all'udienza del 05/11/2025;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato 21/06/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 240, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 24/06/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.