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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/09/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 17 settembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 631 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
ammessa al G.P., nata [...] a [...] Parte_1
California-Stati Uniti d'America, residente in [...]del Piano (GR) frazione
Montenero Podere Poggiarone 14 (C.F.: ), rappresentata C.F._1
e difesa dall'avv. Antonella Torrini, C.F.: , ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grosseto via Ombrone 7, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv.
Katya Lea Napoletano in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: reddito di cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: ricorre:
"Al Tribunale di Grosseto in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa sospensione dell'avviso di pagamento pagoPA n. 313240613882283823 e di ogni provvedimento conseguente, accertata e dichiarata l'illegittimità e/o infondatezza della comunicazione di decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza in data 25.06.2023, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di pagamento e di restituzione di € 1.915,68, emesso dall nei confronti della ricorrente, e CP_1
quindi che nulla è dovuto dalla stessa;
condannare l Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore di dell'importo spettante a titolo di Parte_1 reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2023 al mese di dicembre 2023, nella misura già riconosciuta dal momento della domanda presentata il 28.12.2021, e quindi la somma di C. 5.747,04 o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese e compenso professionale."
Convenuto: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, reietta ogni respingere il ricorso avversario, essendo l impossibilitato al CP_1
ripristino della prestazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 ha chiesto Parte_1
che venisse dichiarata l'illegittimità dell'avviso di pagamento e di restituzione di
€ 1.915,68 emesso dall con la condanna dell al pagamento in suo CP_1 CP_2
favore dell'importo spettante a titolo di reddito di cittadinanza dal mese di aprile
2023 al mese di dicembre 2023, nella misura già riconosciuta con la domanda presentata il 28 dicembre 2021 (doc. 1). Rappresentava (i) che con convenzione stipulata il 14 febbraio 2022 con CoeSO Società della salute delle zone Amiata
Grossetana, Colline Metallifere e era stata inserita in un Parte_2
progetto di tirocinio di orientamento e formazione, al quale aveva partecipato dal
Pag. 2 di 7 marzo 2022 al luglio 2022, percependo un indennizzo mensile di € 500 (doc. 2);
(ii) che successivamente al periodo formativo aveva stipulato con la di Pt_3
Castel del Piano contratti di lavoro intermittente a tempo determinato percependo un reddito complessivo per l'anno 2022 pari a € 913 (doc. 3); (iii) che con comunicazione pec datata 25.06.2023 l le comunicava la decadenza dal CP_1
reddito di cittadinanza con decorrenza dal marzo 2023 per la "mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 comma 8 D.L. n.
4/2019 e succ. mod.) —Lista AL3" (doc. 4); (v) che con comunicazione pec datata 12.06.2023 l le chiedeva la restituzione dell'importo di € 1.915,68, CP_1
erogato dal dicembre 2022 a marzo 2023. Tanto premesso assumeva in diritto l'illegittimità dell'iniziativa dell dal momento che, alla stregua dell'art. 3 CP_1
comma 8 del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, non sussisteva alcun obbligo di comunicazione da parte della ricorrente avendo ella svolto unicamente attività di tirocinio e di lavoro intermittente, concludendo come in epigrafe riportato. .
2. L resisteva alla domanda assumendo che erano comunque dovuta la CP_1
comunicazione della stipula di contratti di lavoro dipendente, con conseguente decadenza dal diritto.
3. Documentalmente istruita, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
4. Irrilevante la questione relativa al tirocinio svolto dalla ricorrente a seguito di convenzione con CoeSo in quanto l'unica motivazione addotta da a sostegno CP_1 della revoca concerne la stipula di contratti di lavoro dipendente nella forma di contratti a chiamata.
5. L'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4 nel testo aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che ( ... ) “
8. In caso di variazione della condizione
Pag. 3 di 7 occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge i ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608 che conseguentemente a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere
l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all secondo CP_1
modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1."
E il successivo art. 7, co. 4, in tema di sanzioni, stabiliva: "Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito." ( ... ) Il co. 6 prevedeva poi che "La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo
3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso."
Pag. 4 di 7 6. Con la L. 29.12.2022 n. 197 (L. di bilancio 2023) è stata introdotta al co. 8 la modifica in vigore dal 1° gennaio 2023 ex art. 1, co. 317, lett. A della I. di bilancio cit. per cui “Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all con le modalità di cui al presente comma, CP_1 esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente..”
7. La ricorrente ha stipulato nel 2022 tre contratti a chiamata con , il CP_3
primo dal 15.9.2022 al 31.10.2022, il secondo dal 4.11.2022 al 31.12.2022; nel
2023 ha stipulato un contratto dal 3.1.2023 al 31.1.2023 e un altro dal 2.3.2023 al
31.10.2023 (cfr. doc. 3 ric.).
La comunicazione nel termine di 30 giorni avviene tramite il cd. "modello Rdc- com esteso", che nello specifico la ricorrente ha presentato in data 26 aprile 2023.
L ha disposto quindi la revoca del provvedimento con decorrenza dal marzo CP_1
2023. In relazione ai contratti stipulati dalla ricorrente occorreva quindi applicare la normativa che ha razionalizzato la disciplina, limitando i casi di comunicazione e distinguendo tra eventi quali la mera stipula di un contratto che non incide sui limiti di reddito e variazioni reddituali rilevanti.
Nel caso specifico le variazioni reddituali non incidevano sui limiti previsti dal co. 8 e il dato non è stato neppure contestato dall Come si evince infatti dai CP_1
cedolini prodotti dalla ricorrente (doc. 10), il reddito percepito prima (e invero anche dopo) la revoca si attestava ben al di sotto dei 3000 euro lordi indicati dalla norma suddetta, con la conseguenza che - in ipotesi - avrebbero dovuto essere comunicati all esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo e con CP_1
riferimento alla parte eccedente. Risultano infatti redditi da lavoro dipendente nel
Pag. 5 di 7 2022 per complessivi € 913 (vd. CU 2023, in atti, doc. 7), mentre dai cedolini di gennaio e marzo 2023 risulta un reddito lordo di complessivi € 520,98.
8. La ricorrente ha quindi subito l'illegittima revoca del reddito con decorrenza da marzo 2023; da aprile 2023 poi non ha percepito più il reddito di cittadinanza. Ne deriva il diritto della ricorrente a ottenere la condanna dell al pagamento di CP_1
quanto dovutole a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo successivo all'illegittima decadenza ovvero da aprile 2023.
9. Va pertanto dichiarata l'l'illegittimità della comunicazione di decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza e dell'avviso di restituzione di € 1.915,68 emesso dall nei confronti della ricorrente. CP_1
L deve essere altresì condannato al pagamento in favore di CP_2 [...]
dell'importo spettante a titolo di reddito di cittadinanza dal mese Parte_1 di aprile 2023 nella misura riconosciuta al momento della domanda presentata il
28.12.2021 e fino al termine previsto o all'eventuale successivo venir meno delle condizioni per l'erogazione (per il caso, ad esempio, di superamento dei limiti di reddito successivamente all'intervenuta revoca).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
55/2014 tenuto conto del valore della causa;
stante l'ammissione al gratuito patrocinio in favore di parte ricorrente, vanno liquidate ex art. 133 DPR 115/02.
.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Parte_1
Pag. 6 di 7 - accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di decadenza dal reddito di cittadinanza, di cui alla comunicazione di Grosseto del 25.6.2023, e della CP_1
connessa richiesta di restituzione datata 12 giugno 2023 per l'importo di €
1.915,68;
- condanna l'Istituto al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo spettante a titolo di reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2023 nella misura già riconosciuta dal momento della domanda presentata il
28.12.2021 e fino al termine inizialmente previsto, salvo l'eventuale successivo venir meno delle condizioni per l'erogazione;
- condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che CP_4 liquida in complessivi € 3.000 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, con obbligo di versamento in favore dell'Erario.
Grosseto, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 7 di 7
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 17 settembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 631 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
ammessa al G.P., nata [...] a [...] Parte_1
California-Stati Uniti d'America, residente in [...]del Piano (GR) frazione
Montenero Podere Poggiarone 14 (C.F.: ), rappresentata C.F._1
e difesa dall'avv. Antonella Torrini, C.F.: , ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grosseto via Ombrone 7, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv.
Katya Lea Napoletano in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: reddito di cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: ricorre:
"Al Tribunale di Grosseto in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa sospensione dell'avviso di pagamento pagoPA n. 313240613882283823 e di ogni provvedimento conseguente, accertata e dichiarata l'illegittimità e/o infondatezza della comunicazione di decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza in data 25.06.2023, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di pagamento e di restituzione di € 1.915,68, emesso dall nei confronti della ricorrente, e CP_1
quindi che nulla è dovuto dalla stessa;
condannare l Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore di dell'importo spettante a titolo di Parte_1 reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2023 al mese di dicembre 2023, nella misura già riconosciuta dal momento della domanda presentata il 28.12.2021, e quindi la somma di C. 5.747,04 o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese e compenso professionale."
Convenuto: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, reietta ogni respingere il ricorso avversario, essendo l impossibilitato al CP_1
ripristino della prestazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 ha chiesto Parte_1
che venisse dichiarata l'illegittimità dell'avviso di pagamento e di restituzione di
€ 1.915,68 emesso dall con la condanna dell al pagamento in suo CP_1 CP_2
favore dell'importo spettante a titolo di reddito di cittadinanza dal mese di aprile
2023 al mese di dicembre 2023, nella misura già riconosciuta con la domanda presentata il 28 dicembre 2021 (doc. 1). Rappresentava (i) che con convenzione stipulata il 14 febbraio 2022 con CoeSO Società della salute delle zone Amiata
Grossetana, Colline Metallifere e era stata inserita in un Parte_2
progetto di tirocinio di orientamento e formazione, al quale aveva partecipato dal
Pag. 2 di 7 marzo 2022 al luglio 2022, percependo un indennizzo mensile di € 500 (doc. 2);
(ii) che successivamente al periodo formativo aveva stipulato con la di Pt_3
Castel del Piano contratti di lavoro intermittente a tempo determinato percependo un reddito complessivo per l'anno 2022 pari a € 913 (doc. 3); (iii) che con comunicazione pec datata 25.06.2023 l le comunicava la decadenza dal CP_1
reddito di cittadinanza con decorrenza dal marzo 2023 per la "mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 comma 8 D.L. n.
4/2019 e succ. mod.) —Lista AL3" (doc. 4); (v) che con comunicazione pec datata 12.06.2023 l le chiedeva la restituzione dell'importo di € 1.915,68, CP_1
erogato dal dicembre 2022 a marzo 2023. Tanto premesso assumeva in diritto l'illegittimità dell'iniziativa dell dal momento che, alla stregua dell'art. 3 CP_1
comma 8 del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, non sussisteva alcun obbligo di comunicazione da parte della ricorrente avendo ella svolto unicamente attività di tirocinio e di lavoro intermittente, concludendo come in epigrafe riportato. .
2. L resisteva alla domanda assumendo che erano comunque dovuta la CP_1
comunicazione della stipula di contratti di lavoro dipendente, con conseguente decadenza dal diritto.
3. Documentalmente istruita, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
4. Irrilevante la questione relativa al tirocinio svolto dalla ricorrente a seguito di convenzione con CoeSo in quanto l'unica motivazione addotta da a sostegno CP_1 della revoca concerne la stipula di contratti di lavoro dipendente nella forma di contratti a chiamata.
5. L'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4 nel testo aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che ( ... ) “
8. In caso di variazione della condizione
Pag. 3 di 7 occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge i ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608 che conseguentemente a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere
l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all secondo CP_1
modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1."
E il successivo art. 7, co. 4, in tema di sanzioni, stabiliva: "Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito." ( ... ) Il co. 6 prevedeva poi che "La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo
3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso."
Pag. 4 di 7 6. Con la L. 29.12.2022 n. 197 (L. di bilancio 2023) è stata introdotta al co. 8 la modifica in vigore dal 1° gennaio 2023 ex art. 1, co. 317, lett. A della I. di bilancio cit. per cui “Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all con le modalità di cui al presente comma, CP_1 esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente..”
7. La ricorrente ha stipulato nel 2022 tre contratti a chiamata con , il CP_3
primo dal 15.9.2022 al 31.10.2022, il secondo dal 4.11.2022 al 31.12.2022; nel
2023 ha stipulato un contratto dal 3.1.2023 al 31.1.2023 e un altro dal 2.3.2023 al
31.10.2023 (cfr. doc. 3 ric.).
La comunicazione nel termine di 30 giorni avviene tramite il cd. "modello Rdc- com esteso", che nello specifico la ricorrente ha presentato in data 26 aprile 2023.
L ha disposto quindi la revoca del provvedimento con decorrenza dal marzo CP_1
2023. In relazione ai contratti stipulati dalla ricorrente occorreva quindi applicare la normativa che ha razionalizzato la disciplina, limitando i casi di comunicazione e distinguendo tra eventi quali la mera stipula di un contratto che non incide sui limiti di reddito e variazioni reddituali rilevanti.
Nel caso specifico le variazioni reddituali non incidevano sui limiti previsti dal co. 8 e il dato non è stato neppure contestato dall Come si evince infatti dai CP_1
cedolini prodotti dalla ricorrente (doc. 10), il reddito percepito prima (e invero anche dopo) la revoca si attestava ben al di sotto dei 3000 euro lordi indicati dalla norma suddetta, con la conseguenza che - in ipotesi - avrebbero dovuto essere comunicati all esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo e con CP_1
riferimento alla parte eccedente. Risultano infatti redditi da lavoro dipendente nel
Pag. 5 di 7 2022 per complessivi € 913 (vd. CU 2023, in atti, doc. 7), mentre dai cedolini di gennaio e marzo 2023 risulta un reddito lordo di complessivi € 520,98.
8. La ricorrente ha quindi subito l'illegittima revoca del reddito con decorrenza da marzo 2023; da aprile 2023 poi non ha percepito più il reddito di cittadinanza. Ne deriva il diritto della ricorrente a ottenere la condanna dell al pagamento di CP_1
quanto dovutole a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo successivo all'illegittima decadenza ovvero da aprile 2023.
9. Va pertanto dichiarata l'l'illegittimità della comunicazione di decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza e dell'avviso di restituzione di € 1.915,68 emesso dall nei confronti della ricorrente. CP_1
L deve essere altresì condannato al pagamento in favore di CP_2 [...]
dell'importo spettante a titolo di reddito di cittadinanza dal mese Parte_1 di aprile 2023 nella misura riconosciuta al momento della domanda presentata il
28.12.2021 e fino al termine previsto o all'eventuale successivo venir meno delle condizioni per l'erogazione (per il caso, ad esempio, di superamento dei limiti di reddito successivamente all'intervenuta revoca).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
55/2014 tenuto conto del valore della causa;
stante l'ammissione al gratuito patrocinio in favore di parte ricorrente, vanno liquidate ex art. 133 DPR 115/02.
.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Parte_1
Pag. 6 di 7 - accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di decadenza dal reddito di cittadinanza, di cui alla comunicazione di Grosseto del 25.6.2023, e della CP_1
connessa richiesta di restituzione datata 12 giugno 2023 per l'importo di €
1.915,68;
- condanna l'Istituto al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo spettante a titolo di reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2023 nella misura già riconosciuta dal momento della domanda presentata il
28.12.2021 e fino al termine inizialmente previsto, salvo l'eventuale successivo venir meno delle condizioni per l'erogazione;
- condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che CP_4 liquida in complessivi € 3.000 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, con obbligo di versamento in favore dell'Erario.
Grosseto, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 7 di 7