Articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 253
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18 settembre 1990
Art. 9. 1. Le disponibilita' in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalita' di cui all' articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo articolo 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989 , su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 183 del 1989 , e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 e' destinato per gli studi relativi ai piani di bacino e per gli interventi piu' urgenti, con priorita' per quelli di manutenzione e di completamento, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonche' a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografico-superficiale, di subsidenza ed erosione delle coste, di inquinamento delle acque e del suolo.
3. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall' articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , riferiti al quadriennio 1989-1992, e' fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi dell' articolo 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
4. Nell'ambito delle disponibilita' finanziarie assegnate, le autorita' di bacino e le regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regionale e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici.
5. Agli interventi urgenti di cui all' articolo 2- bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283 , si applicano limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2- bis.
Note all'art. 9, comma 1:
- Si riporta il testo dell' art. 31 della legge n. 183/1989 :
"Art. 31 (Schemi previsionali e programmatici). - 1.
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorita' dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dall'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.
2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi piu' urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorita' in base ai criteri integrati dell'incolumita' delle popolazioni e del danno incombente nonche' dell'organica sistemazione;
d) le modalita' di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.
4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno e' concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi".
- Si riporta il testo dell' art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".
Nota all'art. 9, comma 5:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2- bis del decreto-legge n. 227/1989 (Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti):
"Art. 2-bis (Riduzione del carico di nutrienti sversati a mare). 1. I comitati istituzionali di bacino di rilievo nazionale dei fiumi che sfociano nel Mare Adriatico, indicati nell' art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , approvano e trasmettono al Ministero dell'ambiente con riferimento all'art. 31 della suddetta legge, uno schema programmatico riguardante gli interventi piu' urgenti, articolato per criteri e progetti, al fine di fermare il progressivo degrado della qualita' delle acque del Mare Adriatico e perseguire la riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare e degli altri fattori inquinanti mediante:
a) la depurazione degli effluenti urbani ed industriali in attuazione di quanto diposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici e il perseguimento della compatibilita' ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;
c) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini attraverso:
1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;
2) incentivi per la razionalizzazione e riduzione dell'impiegno di pesticidi e fertilizzanti di sintesi in agricoltura".
Entrata in vigore il 18 settembre 1990