TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
RI AV OP, ha pronunciato letto l'art. 127 ter c.p.c. la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza al n. 15288/2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti ROMANO Parte 1
GI domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell' CP_1 come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/12/2024, il ricorrente dichiarava:
1. che, a seguito di visita medica, espletata in data 16.05.2023 e definita in pari data, è stata riconosciuta dalla Commissione Medico Legale invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, con decorrenza dalla data della domanda;
- che, nell'anno 2022, allorquando era già titolare della prestazione poiché 2.
riconosciuta invalida civile dal 01.07.1997 con percentuale del 75%, è divenuta titolare del diritto a percepire la pensione di reversibilità, in qualità di coniuge superstite (comunicazione prot. n. CP_1.5100.26/09/2022.0676212).; 3. in data 30.05.2024, 1' Controparte_2 ha intimato alla Sig.ra Parte_1 la
restituzione dell'importo di Euro 8.141,66, a titolo di conguaglio prestazione invalidità civile relativamente agli anni 2022 e 2023;
4. che, tuttavia, la richiesta di restituzione doveva ritenersi illegittima in virtù del principio del legittimo affidamento della ricorrente
Per l'effetto, chiedeva, in applicazione dell'art. 52 L. 88/89 e dell'art. 1, comma 260 e ss.
L. 662/96, la declaratoria di irripetibilità della somma suddetta da parte dell' CP_1, la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme recuperate, oltre interessi e spese di lite con attribuzione.
L'CP_1, al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva contestando con varie argomentazioni il rigetto della domanda..
All'odierna udienza la causa veniva discussa con note di trattazione di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' noto che il criterio della ripetibilità dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia di pensione da numerose norme, quali:
1. l'art. 80 del RD 1422/24, in vigore fino al 27.3.89, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2701/89) nel senso che, prevedendo l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall' CP_1, di rettifiche operate oltre l'anno, costituisce una norma eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle riliquidazioni successive limitatamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione, con esclusione delle ipotesi in cui il provvedimento dell'istituto è inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto ovvero in cui vengano accertate sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione, totale o parziale, del diritto al trattamento pensionistico;
2. l'art. 52 della L. 88/89, in vigore dal 28.3.89 al 30.12.91, secondo cui le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ... nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 L. 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errori di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
3. l'art. 13 della L. 412/91, in vigore dal 31.12.91 ai sensi della sentenza della Corte
Costituzionale del 39/93, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. In base a tale norma l' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
In base alle pronunce delle SS.UU. della Corte di Cassazione (Cass. 1315, 1316 e 1965 del 1995), in tema di prestazioni previdenziali indebite, l'applicabilità delle eccezioni all'art. 2033 c.c. apportate dagli artt. 80 R.D. 1422.24, 52 1. 88.89 e 13 1. 412.91 (norme che, succedutesi nel tempo, hanno differentemente regolato la materia) va affermata anche di ufficio con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme. Occorre, quindi, dare rilievo al momento in cui l'indebito viene ad esistenza, in modo tale che ogni situazione sia disciplinata dalla normativa all'epoca in vigore.
Con riferimento, poi, all'integrazione al minimo erogata indebitamente per superamento dei limiti di reddito da parte del pensionato previsti per la sua concessione, l'art. 6, comma 11quinquies, L. 638/83 prevede che le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
A seguito della pronunzia delle SS.UU. Cass. 1965/95, l'indebito risulta ripetibile, atteso il carattere speciale dell'art. 6 che afferisce a casi in cui l'erogazione indebita non
è determinata da un errore dell' CP_1 (come invece è espressamente richiesto dall'art. 52
L. 88/89), ma da una sfasatura temporale fisiologica tra il momento in cui la pensione viene erogata ed il momento in cui il pensionato comunica l'ammontare dei redditi effettivi. Tale assetto normativo così delineato viene sconvolto dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 166/96, secondo la quale la fisiologica sfasatura temporale diviene incongrua in tutti quei casi in cui l'CP_1 continua a corrispondere l'integrazione pur essendo in grado di accertare il superamento del limite di reddito. In tali casi non sono ripetibili, tuttavia, i ratei di integrazione al minimo immediatamente successivi alla conoscenza da parte dell' CP_1 del dato reddituale, ma solo i ratei che continuano ad essere erogati oltre l'anno successivo al momento in cui l'CP_1 ha avuto conoscenza dell'ammontare dei redditi.
L'incidenza della citata sentenza non è limitata alla specifica fattispecie di indebita erogazione dell'integrazione al minimo ma rileva anche sulle altre fattispecie di indebito, avendo ravvisato la Corte un "principio di settore” del sistema previdenziale, in base al quale - in deroga all'art. 2033 c.c. la ripetibilità non trova applicazione in presenza di situazioni di fatto aventi minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Tale principio è idoneo a sconvolgere quanto enunciato dalle sentenze a SS.UU. della
Corte di Cassazione, in quanto, pur ritenendo la Corte Costituzionale applicabile la norma vigente al tempo in cui l'indebito viene erogato, in ogni caso la norma così individuata dovrebbe essere interpretata nel senso della irripetibilità in tutte le fattispecie in cui si possa escludere, nella determinazione dell'indebito, ogni fatto addebitabile al percipiente.
Tale assetto viene ulteriormente modificato dall'art. 1, commi 260 e 261, della l.
23.12.96 n. 662.
In base a tale norma, “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonchè rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso". Inoltre, il recupero non si estende agli eredi (salvo il caso di dolo del pensionato a decorrere dall' 1.1.99 ai sensi dell'art. 38 L. 448/98), mentre è in ogni caso integrale nell'ipotesi di dolo del pensionato (commi 263 e 265).
***
Nel caso di specie, il ricorrente chiede che venga dichiarata la irripetibilità dell'indebito CP e che venga condannato l' al pagamento delle somme recuperate.
-
Occorre, invero, operare un distinguo in base al momento temporale in cui è intervenuto
,CP_ il recupero da parte dell'
Quando, infatti, esiste una norma che esclude la ripetizione dell'indebito e
CP ciononostante viene effettuato il recupero dall' successivamente, è ammissibile l'azione dell'interessato nei confronti dell'ente previdenziale (si pensi all'ipotesi del recupero effettuato dall'ente dopo l'entrata in vigore della legge del 1996 ovvero dopo l'instaurazione della causa).
Quando, invece, il recupero precede l'entrata in vigore della norma che esclude la ripetizione, il recupero può essere giustificato dall'assenza di causa del pagamento, nel qual caso la norma sopravvenuta che attribuisce al cittadino il diritto di ripetizione, non CP gli attribuisce alcun credito, né azione contro l'
In tali ipotesi, pertanto, non sarà applicabile la legge del 1996, ma la legge vigente nel momento in cui l'indebito si è formato al fine di verificare se sussisteva o meno la
CP_ possibilità per il recupero da parte dell'
Nelle ipotesi in cui, poi, l'indebito è stato parzialmente recuperato, la legge del 1996 va applicata per la parte di indebito non ancora recuperato, mentre per la parte già riscossa CP dall' si applica la legge vigente al momento in cui l'indebito si è formato (cfr. Cass.
S.U. 30/00; 9967/00; 8309/00).
***
Alla luce di tali principi, va rilevato che l'indebito si è formato nel periodo successivo alla riforma del 1996 (cfr. note CP_1 fascicolo di parte ricorrente) e che il recupero
CP dell'indebito da parte dell' è stato effettuato attraverso una comunicazione (cfr. all.
n.1 parte ricorrente) che non reca alcuna motivazione in ordine alla trattenuta, se non un calcolo matematico con indicazione vaga delle somme per le quali il reddito per ottenere la prestazione sarebbe stato superato. CP Orbene, alla luce del comportamento dell' che senza alcuna motivazione ha riconosciuto il diritto dell'istante alla pensione di reversibilità, ma ne ha trattenuto le somme per presunti indebiti, è ammissibile l'azione dell'interessato nei confronti dell'ente previdenziale con conseguente diritto del ricorrente al pagamento delle somme CP 1,CP va allora condannato alla restituzione di tutte le somme recuperate dall'
trattenute, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza ed in persona della d.ssa RI AV OP, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte Parte_1 contro l' Controparte_1 in persona del suo presidente pro-tempore, ogni diversa
[...]
istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione della somma di Euro 8.141,66;
-
CP condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme trattenute oltre interessi legali;
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865
,00, oltre, I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore.
Aversa 01/12/2025
Il Giudice
RI AV OP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
RI AV OP, ha pronunciato letto l'art. 127 ter c.p.c. la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza al n. 15288/2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti ROMANO Parte 1
GI domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell' CP_1 come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/12/2024, il ricorrente dichiarava:
1. che, a seguito di visita medica, espletata in data 16.05.2023 e definita in pari data, è stata riconosciuta dalla Commissione Medico Legale invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, con decorrenza dalla data della domanda;
- che, nell'anno 2022, allorquando era già titolare della prestazione poiché 2.
riconosciuta invalida civile dal 01.07.1997 con percentuale del 75%, è divenuta titolare del diritto a percepire la pensione di reversibilità, in qualità di coniuge superstite (comunicazione prot. n. CP_1.5100.26/09/2022.0676212).; 3. in data 30.05.2024, 1' Controparte_2 ha intimato alla Sig.ra Parte_1 la
restituzione dell'importo di Euro 8.141,66, a titolo di conguaglio prestazione invalidità civile relativamente agli anni 2022 e 2023;
4. che, tuttavia, la richiesta di restituzione doveva ritenersi illegittima in virtù del principio del legittimo affidamento della ricorrente
Per l'effetto, chiedeva, in applicazione dell'art. 52 L. 88/89 e dell'art. 1, comma 260 e ss.
L. 662/96, la declaratoria di irripetibilità della somma suddetta da parte dell' CP_1, la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme recuperate, oltre interessi e spese di lite con attribuzione.
L'CP_1, al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva contestando con varie argomentazioni il rigetto della domanda..
All'odierna udienza la causa veniva discussa con note di trattazione di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' noto che il criterio della ripetibilità dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia di pensione da numerose norme, quali:
1. l'art. 80 del RD 1422/24, in vigore fino al 27.3.89, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2701/89) nel senso che, prevedendo l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall' CP_1, di rettifiche operate oltre l'anno, costituisce una norma eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle riliquidazioni successive limitatamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione, con esclusione delle ipotesi in cui il provvedimento dell'istituto è inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto ovvero in cui vengano accertate sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione, totale o parziale, del diritto al trattamento pensionistico;
2. l'art. 52 della L. 88/89, in vigore dal 28.3.89 al 30.12.91, secondo cui le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ... nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 L. 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errori di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
3. l'art. 13 della L. 412/91, in vigore dal 31.12.91 ai sensi della sentenza della Corte
Costituzionale del 39/93, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. In base a tale norma l' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
In base alle pronunce delle SS.UU. della Corte di Cassazione (Cass. 1315, 1316 e 1965 del 1995), in tema di prestazioni previdenziali indebite, l'applicabilità delle eccezioni all'art. 2033 c.c. apportate dagli artt. 80 R.D. 1422.24, 52 1. 88.89 e 13 1. 412.91 (norme che, succedutesi nel tempo, hanno differentemente regolato la materia) va affermata anche di ufficio con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme. Occorre, quindi, dare rilievo al momento in cui l'indebito viene ad esistenza, in modo tale che ogni situazione sia disciplinata dalla normativa all'epoca in vigore.
Con riferimento, poi, all'integrazione al minimo erogata indebitamente per superamento dei limiti di reddito da parte del pensionato previsti per la sua concessione, l'art. 6, comma 11quinquies, L. 638/83 prevede che le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
A seguito della pronunzia delle SS.UU. Cass. 1965/95, l'indebito risulta ripetibile, atteso il carattere speciale dell'art. 6 che afferisce a casi in cui l'erogazione indebita non
è determinata da un errore dell' CP_1 (come invece è espressamente richiesto dall'art. 52
L. 88/89), ma da una sfasatura temporale fisiologica tra il momento in cui la pensione viene erogata ed il momento in cui il pensionato comunica l'ammontare dei redditi effettivi. Tale assetto normativo così delineato viene sconvolto dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 166/96, secondo la quale la fisiologica sfasatura temporale diviene incongrua in tutti quei casi in cui l'CP_1 continua a corrispondere l'integrazione pur essendo in grado di accertare il superamento del limite di reddito. In tali casi non sono ripetibili, tuttavia, i ratei di integrazione al minimo immediatamente successivi alla conoscenza da parte dell' CP_1 del dato reddituale, ma solo i ratei che continuano ad essere erogati oltre l'anno successivo al momento in cui l'CP_1 ha avuto conoscenza dell'ammontare dei redditi.
L'incidenza della citata sentenza non è limitata alla specifica fattispecie di indebita erogazione dell'integrazione al minimo ma rileva anche sulle altre fattispecie di indebito, avendo ravvisato la Corte un "principio di settore” del sistema previdenziale, in base al quale - in deroga all'art. 2033 c.c. la ripetibilità non trova applicazione in presenza di situazioni di fatto aventi minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Tale principio è idoneo a sconvolgere quanto enunciato dalle sentenze a SS.UU. della
Corte di Cassazione, in quanto, pur ritenendo la Corte Costituzionale applicabile la norma vigente al tempo in cui l'indebito viene erogato, in ogni caso la norma così individuata dovrebbe essere interpretata nel senso della irripetibilità in tutte le fattispecie in cui si possa escludere, nella determinazione dell'indebito, ogni fatto addebitabile al percipiente.
Tale assetto viene ulteriormente modificato dall'art. 1, commi 260 e 261, della l.
23.12.96 n. 662.
In base a tale norma, “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonchè rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso". Inoltre, il recupero non si estende agli eredi (salvo il caso di dolo del pensionato a decorrere dall' 1.1.99 ai sensi dell'art. 38 L. 448/98), mentre è in ogni caso integrale nell'ipotesi di dolo del pensionato (commi 263 e 265).
***
Nel caso di specie, il ricorrente chiede che venga dichiarata la irripetibilità dell'indebito CP e che venga condannato l' al pagamento delle somme recuperate.
-
Occorre, invero, operare un distinguo in base al momento temporale in cui è intervenuto
,CP_ il recupero da parte dell'
Quando, infatti, esiste una norma che esclude la ripetizione dell'indebito e
CP ciononostante viene effettuato il recupero dall' successivamente, è ammissibile l'azione dell'interessato nei confronti dell'ente previdenziale (si pensi all'ipotesi del recupero effettuato dall'ente dopo l'entrata in vigore della legge del 1996 ovvero dopo l'instaurazione della causa).
Quando, invece, il recupero precede l'entrata in vigore della norma che esclude la ripetizione, il recupero può essere giustificato dall'assenza di causa del pagamento, nel qual caso la norma sopravvenuta che attribuisce al cittadino il diritto di ripetizione, non CP gli attribuisce alcun credito, né azione contro l'
In tali ipotesi, pertanto, non sarà applicabile la legge del 1996, ma la legge vigente nel momento in cui l'indebito si è formato al fine di verificare se sussisteva o meno la
CP_ possibilità per il recupero da parte dell'
Nelle ipotesi in cui, poi, l'indebito è stato parzialmente recuperato, la legge del 1996 va applicata per la parte di indebito non ancora recuperato, mentre per la parte già riscossa CP dall' si applica la legge vigente al momento in cui l'indebito si è formato (cfr. Cass.
S.U. 30/00; 9967/00; 8309/00).
***
Alla luce di tali principi, va rilevato che l'indebito si è formato nel periodo successivo alla riforma del 1996 (cfr. note CP_1 fascicolo di parte ricorrente) e che il recupero
CP dell'indebito da parte dell' è stato effettuato attraverso una comunicazione (cfr. all.
n.1 parte ricorrente) che non reca alcuna motivazione in ordine alla trattenuta, se non un calcolo matematico con indicazione vaga delle somme per le quali il reddito per ottenere la prestazione sarebbe stato superato. CP Orbene, alla luce del comportamento dell' che senza alcuna motivazione ha riconosciuto il diritto dell'istante alla pensione di reversibilità, ma ne ha trattenuto le somme per presunti indebiti, è ammissibile l'azione dell'interessato nei confronti dell'ente previdenziale con conseguente diritto del ricorrente al pagamento delle somme CP 1,CP va allora condannato alla restituzione di tutte le somme recuperate dall'
trattenute, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza ed in persona della d.ssa RI AV OP, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte Parte_1 contro l' Controparte_1 in persona del suo presidente pro-tempore, ogni diversa
[...]
istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione della somma di Euro 8.141,66;
-
CP condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme trattenute oltre interessi legali;
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865
,00, oltre, I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore.
Aversa 01/12/2025
Il Giudice
RI AV OP