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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di EC (Verbale - Sentenza)
Dato atto che l'udienza del giorno 12.06.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni, eccezioni e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele Sodani
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2109 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 avecchia via Leo Sposito n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Pisanti in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Claudio Coggiatti sito in Milano Domenichino n. 5, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntiv Tribunale di EC che lo vedeva ingiunto al pagamento della somma di euro 137.259,01 in favore di , oltre interessi Controparte_1
e spese della fase monitoria, d Controparte_2
CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
CP_7 Controparte_8 Controparte_9
[...] Controparte_10 Controparte_11 confronti dell'ente locale. Deduceva che, in particolare, le fatture non costituivano prova della corretta esecuzione, ad opera dei cedenti, delle rispettive obbligazioni;
-che non vi era prova della effettiva ricezione delle fatture;
-che le cessioni erano inefficaci in quanto non vi era stata adesione da parte dell'ente debitore ceduto (come prescritto dall'art. 9 Allegato E della L. n. 2248/1865 e dall'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 ora art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016); -che erano stati compiuti pagamenti prima e dopo la notifica della cessione che non erano stati contabilizzati.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 della opposizione in qua .
3.Concessa la provvisoria esecuzione e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta ctu contabile e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Le cessioni risultano ritualmente notificate all'indirizzo Pec del protocollo generale del Comune. Sul punto, quindi, si deve richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'art. 1264, che degli artt. 1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità" (cfr tra le altre Cass. Civ. n. 23257/2021). Quindi, non è pertinente il richiamo alle regole secondo le quali le notifiche degli atti giudiziari andavano fatte agli indirizzi tratti dai pubblici elenchi indicati nell'art. 16 ter del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012 e successivamente modificato dall'art. 45 bis, L. n. 90 del 2014. Potendo la notificazione delle cessioni avvenire con forma libera senza le forme previste per gli atti processuali, deve ritenersi validamente ed efficacemente effettuata, del resto non essendovi contestazione in ordine alla intervenuta conoscenza delle cessioni per effetto della ricezione della notifica sull'indirizzo pec del protocollo generale dell'ente locale.
5.Quanto alla opponibilità delle cessioni, l'opposta ha versato in atti le copia degli atti di cessione dei crediti azionati, predisposti nelle forme di legge (scrittura privata autenticata da un notaio) e ritualmente notificati al Comune, debitore ceduto. Con riguardo alla mancanza di preventiva adesione alle cessioni dei crediti, l'art. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (così Cass. n. 30658/2017; negli stessi termini, da ultimo, Cass. n. 22315/2020). Quanto, poi, all'art. 9 l. n. 2248/1865, il quale stabilisce che sul prezzo dei contratti in corso non può avere effetto alcun sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisce l'amministrazione interessata, essa è stata ritenuta di più ampia applicazione. Sennonché, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso trova la propria ratio – e, quindi, l'ambito di operatività – in quei rapporti, principalmente appalti e forniture, in cui è interesse del committente debitore di verificare che il proprio creditore appaltatore abbia i fondi per portare a termine l'opera secondo le prescrizioni contrattuali e non li ceda ad altri indiscriminatamente mettendosi nelle condizioni di non disporre della provvista necessaria per portare a termine l'incarico (Cass. n. 11475/2008; da ultimo Cass. n. 24758/2021). Tale situazione non ricorre nel caso della somministrazione da parte di un organismo di rilievo nazionale oppure quando il rapporto risulta concluso oppure quando il credito si riferisce a forniture compiute ed esaurite già fatturate a carico del quindi in tali Pt_1 casi non è più applicabile la disciplina speciale dettata ella pubblica amministrazione, tornando, invece, ad essere applicabile quella generale ex art. 1264 c.c.. Mette conto evidenziare in primo luogo che, con specifico riferimento al contratto di somministrazione di energia elettrica la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto che "il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una 'causa petendi' di tipo continuativo" (cfr. ex multis Cass., 21 giugno 1999, n. 6209; cfr. altresì Cass., 12 marzo 1994, n. 2429 e Cass., 1 agosto 1990, n. 7658; Cass. Civ., n. 1442/2015; n. 11918/2002), sicché "ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente". Inoltre, l'amministrazione, sulla quale grava l'onere di dimostrare che il rapporto da cui i crediti ceduti sono derivati non si fosse esaurito, nulla ha dedotto. Inoltre, la disciplina prevista dall'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 ora art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016) prevede l'adesione in caso di silenzio e risulta limitata al corrispettivo di “appalto, concessione o concorso di progettazione", rilevandosi che non trova applicazione per la fornitura di energia elettrica.
6.Nel corso del giudizio, veniva svolta ctu contabile per l'esatta ricostruzione del rapporto dare avere tra le parti e per la quantificazione della somma residua spettante alla parte opposta. Dall'esame della ctu contabile si evince che la ricostruzione corretta sia quella di cui alla tabella n. 6 dove viene riportata la situazione delle fatture azionate, dei pagamenti intervenuti (ivi compreso l'importo di euro 52.442,46, per il quale non vi è prova della parziale restituzione di euro 11.064,00 per la quale non risulta conoscibile la causale nel documenti prodotto dall'opposta), degli interessi, rielaborata espungendo le fatture di cui non è stata dimostrata la trasmissione che non hanno prodotto interessi. Per il conteggio della tabella n. 6 il ctu evidenzia “Il totale dovuto dall'Opponente al 31/12/2024, su queste fatture azionate, ammonterebbe ad Euro 3.557,20. Nulla cambia riguardo le note di debito azionate, come da Tabella 2 (Euro 23.183,82). La somma dovuta dall'Opponente in questo caso è quindi di Euro 26.741,02”. Parte attrice ha chiesto la condanna del debitore al pagamento degli interessi moratori, quantificati in base al D.Lgs. n. 231 del 2002. La normativa indicata risulta applicabile al caso di specie, alla luce del disposto di cui all'art. 2, let. a) del D.Lgs. n. 231 del 2002, per cui si deve intendere per
“transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Rientrano in tale nozione i rapporti contrattuali oggetto del caso di specie, relativi a forniture da parte di società operanti nel relativo mercato a vantaggio di un Comune. Con riguardo alla decorrenza degli interessi così previsti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Conseguentemente, sull'importo delle singole fatture, dal giorno successivo alla scadenza del rispettivo termine di pagamento e fino al giorno del loro pagamento, spettano gli interessi moratori nella misura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002. Ulteriormente devono applicarsi gli interessi anatocistici, nei limiti di cui all'art. 1283 c.c, prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale ed oggetto delle note di debito. In particolare, dal momento della domanda e fino al soddisfo, in relazione agli interessi scaduti da almeno sei mesi prima della data della domanda, devono applicarsi ulteriori interessi, nella medesima misura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438; Cass. civ. Sez. I Sent., 05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite, 17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267). Nel caso di specie gli interessi di euro 15.135,22 di cui alle note di debito risultano scaduti tutti da oltre 6 mesi al momento della domanda contenuta nel ricorso monitorio e, quindi, producono interessi anatocistici.
7.In relazione alla somma di euro 8.680,00 per spese (euro 7.600,00 per risarcimento forfettario del danno ed euro 1.080,00 per compenso attività stragiudiziale di recupero, richiesti nel Decreto Ingiuntivo) deve rilevarsi che non spetta, il risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art 6 Dlgs 231/2002 per l'importo complessivo di euro 40,00 per ogni fattura non pagata, in quanto la quantificazione forfettaria, in assenza di costituzione in mora e di prova, risulta applicabile “alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013”, intendendosi per transazioni commerciali secondo l'art. 2 “i contratti, comunque denominati”, contratti di fornitura che risultano stipulati in data antecedente all'1.01.2013.
8.In conclusione, l'opposizione va accolta parzialmente, il decreto ingiuntivo va revocato con la condanna del -tenuto conto del Parte_1 pagamento già effettuato in cors n favore di
[...]
l'ulteriore 1) somma di euro 2.495,59 (ossia il debito Controparte_1
0 di cui alla tabella n. 6 della ctu) oltre su tale importo gli interessi al saggio commerciale del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data del 12.08.2020 sino al pagamento, nonché 2) la somma di euro 15.135,22, oltre gli interessi moratori sulla tale somma ex D.Lgs. n. 231 del 2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, a far data dalla domanda giudiziale (ricorso per decreto ingiuntivo) sino al soddisfo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta all'opposta (comprensiva sino alla fase introduttiva della somma ancora non corrisposta in corso di giudizio), tenuto conto del DM vigente e dell'attività processuale svolta.
10.Pone le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 461/2019 e CONDANNA il al pagamento in favore di Parte_1 di euro 2.495,59 (ossia il Controparte_1 cui alla tabella n. 6 della ctu) oltre su tale importo gli interessi al saggio commerciale del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data del 12.08.2020 sino al pagamento, nonché 2) della somma di euro 15.135,22, oltre gli interessi moratori sulla tale somma ex D.Lgs. n. 231 del 2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, a far data dalla domanda giudiziale (ricorso per decreto ingiuntivo) sino al soddisfo;
-CONDANNA il al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite da liquidarsi nella somma Controparte_1
00,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani