Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/02/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg 11906 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 11906 / 2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. BOTTIGLIERO PAOLO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: impugnazione avviso addebito n. 40020190010586342000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2023 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale impugnando l'avviso di addebito n. 40020190010586342000 notificato il 2.9.2023 relativo a Gestione separata
CP_ liberi professionisti su reddito anno 2011 emesso dall' di Aversa per euro 2.233,28.
Deduceva l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione di ufficio e la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995, nonché
CP_ Si costituiva l' deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto annullamento dell'ava contestato, come da sentenza n.688/2021 rg.14904/2018.
Rinviata la causa per consentire alla ricorrente di pronunciarsi sulla dedotta cessazione della materia del contendere, in data odierna è pronunciata la presente sentenza, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto CP_ dell'avvenuto annullamento dell'ava da parte dell' e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto. Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti, a seguito di quanto statuito nella sentenza n.688/2021 resa il 9.2.2021 da Questo CP_ Tribunale GL dott.ssa Sorrentino, che ha dichiarato non dovuta la somma pretesa dall' a titolo di contributi previdenziali e sanzioni alla gestione separata per l'anno 2011 e ha disposto la cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio della parte ricorrente alla gestione separata disposta CP_ dall' ha provveduto all'annullamento dell'ava della ricorrente.
Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va osservato che dalla documentazione in atti (v. documenti allegati alla memoria ) risulta che l'annullamento è CP_1
stato disposto in modo non spontaneo dall' , a seguito della pronuncia citata, passata in giudicato, CP_1
nel Mese di Novembre 2024, e, dunque, in data comunque successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (ottobre 2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' nella misura CP_1
indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della domanda, nonché dell'attività processuale espletata in concreto.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 20/02/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo