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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12253/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12253/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE REGINA Parte_1 P.IVA_1
MARGHERITA, 5 20122 MILANO presso l'Avvocato CASTIGLIONE PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_1 C.F._1
REGINA MARGHERITA, 5 20122 MILANO presso l'Avvocato CASTIGLIONE PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
Opponenti
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO, 15 Controparte_2 P.IVA_2
20122 MILANO presso l'Avvocato GROSSO ANDREA CLEMENTE
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2053 reso Parte_1 Controparte_1
da questo Tribunale in data 25.01.2023 su istanza di quale cessionaria di Controparte_2 [...]
con il quale è stato loro ingiunto, in qualità di obbligata principale e fideiussore, il CP_3 pagamento in solido di € 81.406,05 alla prima in via immediata ed al secondo nel termine di quaranta giorni dalla notifica del d.i., in relazione a un contratto di mutuo chirografario stipulato nel giugno
2020 da on (già . Pt_1 Controparte_3 Controparte_4
Gli opponenti hanno dedotto in via preliminare l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e hanno chiesto di non concedere la provvisoria esecuzione del d.i. nei confronti di e di provvedere alla sospensione della provvisoria esecuzione nei confronti CP_1
di Parte_1
Nel merito, hanno dedotto la carenza di documentazione prodotta da a riprova della titolarità CP_2
del credito ingiunto, la conseguente mancanza di prova di certezza, liquidità e esigibilità. Hanno sostenuto che, in forza della garanzia prestata da nella misura del 70% del Parte_2 finanziamento, il dovuto rimanente corrisponderebbe alla somma di € 11.406,05.
Inoltre, hanno allegato la nullità della fideiussione omnibus prestata da , in quanto conforme al CP_1 modello predisposto dall'Abi nel 2003 e, pertanto, violativa della normativa Antitrust.
Hanno chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla è dovuto a
In via subordinata, hanno chiesto di condannare e al CP_2 Parte_1 CP_1
pagamento della somma ritenuta di giustizia.
La convenuta si è costituita e ha contestato la fondatezza delle censure dell'opponente.
In via preliminare ha chiesto di dichiarare provvisoriamente esecutivo il d.i. nei confronti di CP_1 limitatamente all'importo di € 22.458,47 e di rigettare l'istanza degli opponenti di sospensione
[...]
della provvisoria esecuzione del decreto nei confronti di Pt_1
Nel merito, ha chiesto di condannare gli opponenti al pagamento di € 22.458,47 oltre interessi sino al saldo effettivo e condannarli ex art. 96 c.p.c. al pagamento di un importo non inferiore al doppio delle spese di lite.
Previa concessione della provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di € 22.458,47 nei confronti di e della sospensione ex art. 69 c.p.c. nei confronti di limitatamente Controparte_1 Pt_1
Parte_ all'importo di € 58.947,58 in ragione dell'intervenuto pagamento di all'udienza del 18.03.2025,
pagina 2 di 5 previa discussione orale dei procuratori delle parti ex art. 281 sexies c.p.c, la causa è stata assunta in decisione con riserva del deposito della sentenza nei termini di rito.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare si dà atto che il procedimento di mediazione è stato correttamente espletato.
Con ordinanza del 30.11.2023 è stato assegnato all'opposta il termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento, conclusosi con esito negativo in data 29.01.2024.
Quanto alla competenza, non sussiste la necessità di rimessione della decisione al Collegio poiché la censura relativa all'accertamento della nullità della fideiussione prestata da per CP_1
violazione della normativa antitrust è stata formulata in via di eccezione ai fini della contestazione del credito azionato nei confronti del garante e non come domanda volta all'accertamento con valenza di giudicato.
Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, la competenza viene radicata in capo alla Sezione specializzata in materia di imprese ove la questione relativa alla nullità della fideiussione venga formulata in via di azione e non quale semplice eccezione di merito da decidere incidentalmente (Cass., ordinanza n. 3248/2023). Il giudizio, pertanto, non rientra tra le controversie da decidere collegialmente ai sensi dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c.
Nel merito, la censura degli opponenti relativa alla carenza documentale è infondata.
L'opposta, infatti, sia in sede monitoria sia nel presente giudizio ha allegato e provato la sussistenza del del credito fatto valere mediante la produzione del contratto di mutuo, della lettera di fideiussione, del piano di ammortamento e degli estratti conto (doc. allegati alla costituzione nn. 3, 4, 5, 13).
In secondo luogo, non può essere condivisa la tesi di parte opponente secondo cui l'entità del credito è pari ad € 11.406,05 corrispondente alla differenza tra l'importo ingiunto di € 81.406,05 ed € 70.000 Parte_ somma garantita da nella misura del 70% del finanziamento.
Infatti, la percentuale dovuta dal garante pubblico deve essere calcolata non già sull'importo originario ma sul residuo alla data di risoluzione del contratto.
E' indubbio che ha agito correttamente per l'ingiunzione essendo pienamente legittimata al CP_2
recupero in relazione al residuo.
Va dato atto che - posteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo - è intervenuto il pagamento di
Parte_ per € 63.844,52 e che - di conseguenza - il residuo dovuto dagli opponenti ha subito una sensibile riduzione. Tale circostanza è stata riportata a verbale all'udienza del 7.11.2023 sì che l'ordinanza del
30.11.2023 - assunta ad esito della riserva – ha indicato il minor importo.
pagina 3 di 5 La censura relativa alla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust è infondata.
Secondo la tesi degli opponenti la garanzia sarebbe nulla per la sussistenza di clausole standard presenti nel modello predisposto dall'Abi nel 2003.
Deve, tuttavia, rilevarsi la fideiussione è stata sottoscritta nel 2020, ossia in epoca ampiamente successiva al provvedimento della NC d'TA che ha sanzionato l'intesa illecita.
Pertanto, l'azione odierna deve qualificarsi come “stand alone”, ossia proposta in assenza della facoltà di avvalersi di tale prova privilegiata costituita dall'accertamento condotto in sede amministrativa.
Ciò comporta, per l'opponente, l'onere di fornire riscontro circa la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale, compresa l'intesa postulata dall'art. 2 L. n.
287/1990.
Come evidenziato in analoghe controversie, lo stesso avrebbe dovuto dimostrare che nel 2020 – a distanza di oltre un decennio dal provvedimento sanzionatorio – un numero consistente di banche, all'interno del medesimo mercato, avrebbe raggiunto una nuova intesa anticoncorrenziale avente il fine di fornire alla clientela modelli uniformi di fideiussione in modo da privarla del diritto ad una scelta effettiva tra prodotti alternativi.
Tale prova non è stata fornita, in quanto l'opponente si è limitato ad eccepire in via generica la nullità, senza chiarire le specifiche clausole riportanti il medesimo contenuto di quelle ritenute lesive e senza fornire documentazione a sostegno.
Consegue il rigetto della censura.
Parte_ Considerato che l'intervenuto pagamento da parte di comporta la revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'ulteriore domanda dell'opposta gli opponenti vanno condannati al pagamento in solido della minor somma pari ad € 22.458,47. Sulla stessa sono dovuti gli interessi al tasso di legge – in assenza di allegazione della specifica pattuizione – dalla domanda sino alla presente decisione nonché quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da quest'ultima data al saldo effettivo.
Le spese di giudizio – liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento ad eccezione delle fasi istruttoria e decisoria considerata la natura documentale della prima e l'oralità della seconda - seguono la soccombenza degli opponenti le cui censure sono risultate integralmente infondate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 4 di 5 1. revoca il decreto ingiuntivo n. 2053 reso in data 25.01.2023 da questo Tribunale;
2. in accoglimento della domanda dell'opposta, condanna e Parte_1 CP_1
al pagamento in solido di € 22. 458,47 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda
[...]
sino alla presente decisione nonché ex art. 1284 comma 4 c.c. da quest'ultima data al saldo effettivo;
3. Condanna e in solido a rifondere le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
spese di lite da liquidate in € 9.142 oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
Milano, 20 marzo 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12253/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE REGINA Parte_1 P.IVA_1
MARGHERITA, 5 20122 MILANO presso l'Avvocato CASTIGLIONE PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_1 C.F._1
REGINA MARGHERITA, 5 20122 MILANO presso l'Avvocato CASTIGLIONE PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
Opponenti
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO, 15 Controparte_2 P.IVA_2
20122 MILANO presso l'Avvocato GROSSO ANDREA CLEMENTE
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2053 reso Parte_1 Controparte_1
da questo Tribunale in data 25.01.2023 su istanza di quale cessionaria di Controparte_2 [...]
con il quale è stato loro ingiunto, in qualità di obbligata principale e fideiussore, il CP_3 pagamento in solido di € 81.406,05 alla prima in via immediata ed al secondo nel termine di quaranta giorni dalla notifica del d.i., in relazione a un contratto di mutuo chirografario stipulato nel giugno
2020 da on (già . Pt_1 Controparte_3 Controparte_4
Gli opponenti hanno dedotto in via preliminare l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e hanno chiesto di non concedere la provvisoria esecuzione del d.i. nei confronti di e di provvedere alla sospensione della provvisoria esecuzione nei confronti CP_1
di Parte_1
Nel merito, hanno dedotto la carenza di documentazione prodotta da a riprova della titolarità CP_2
del credito ingiunto, la conseguente mancanza di prova di certezza, liquidità e esigibilità. Hanno sostenuto che, in forza della garanzia prestata da nella misura del 70% del Parte_2 finanziamento, il dovuto rimanente corrisponderebbe alla somma di € 11.406,05.
Inoltre, hanno allegato la nullità della fideiussione omnibus prestata da , in quanto conforme al CP_1 modello predisposto dall'Abi nel 2003 e, pertanto, violativa della normativa Antitrust.
Hanno chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla è dovuto a
In via subordinata, hanno chiesto di condannare e al CP_2 Parte_1 CP_1
pagamento della somma ritenuta di giustizia.
La convenuta si è costituita e ha contestato la fondatezza delle censure dell'opponente.
In via preliminare ha chiesto di dichiarare provvisoriamente esecutivo il d.i. nei confronti di CP_1 limitatamente all'importo di € 22.458,47 e di rigettare l'istanza degli opponenti di sospensione
[...]
della provvisoria esecuzione del decreto nei confronti di Pt_1
Nel merito, ha chiesto di condannare gli opponenti al pagamento di € 22.458,47 oltre interessi sino al saldo effettivo e condannarli ex art. 96 c.p.c. al pagamento di un importo non inferiore al doppio delle spese di lite.
Previa concessione della provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di € 22.458,47 nei confronti di e della sospensione ex art. 69 c.p.c. nei confronti di limitatamente Controparte_1 Pt_1
Parte_ all'importo di € 58.947,58 in ragione dell'intervenuto pagamento di all'udienza del 18.03.2025,
pagina 2 di 5 previa discussione orale dei procuratori delle parti ex art. 281 sexies c.p.c, la causa è stata assunta in decisione con riserva del deposito della sentenza nei termini di rito.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare si dà atto che il procedimento di mediazione è stato correttamente espletato.
Con ordinanza del 30.11.2023 è stato assegnato all'opposta il termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento, conclusosi con esito negativo in data 29.01.2024.
Quanto alla competenza, non sussiste la necessità di rimessione della decisione al Collegio poiché la censura relativa all'accertamento della nullità della fideiussione prestata da per CP_1
violazione della normativa antitrust è stata formulata in via di eccezione ai fini della contestazione del credito azionato nei confronti del garante e non come domanda volta all'accertamento con valenza di giudicato.
Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, la competenza viene radicata in capo alla Sezione specializzata in materia di imprese ove la questione relativa alla nullità della fideiussione venga formulata in via di azione e non quale semplice eccezione di merito da decidere incidentalmente (Cass., ordinanza n. 3248/2023). Il giudizio, pertanto, non rientra tra le controversie da decidere collegialmente ai sensi dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c.
Nel merito, la censura degli opponenti relativa alla carenza documentale è infondata.
L'opposta, infatti, sia in sede monitoria sia nel presente giudizio ha allegato e provato la sussistenza del del credito fatto valere mediante la produzione del contratto di mutuo, della lettera di fideiussione, del piano di ammortamento e degli estratti conto (doc. allegati alla costituzione nn. 3, 4, 5, 13).
In secondo luogo, non può essere condivisa la tesi di parte opponente secondo cui l'entità del credito è pari ad € 11.406,05 corrispondente alla differenza tra l'importo ingiunto di € 81.406,05 ed € 70.000 Parte_ somma garantita da nella misura del 70% del finanziamento.
Infatti, la percentuale dovuta dal garante pubblico deve essere calcolata non già sull'importo originario ma sul residuo alla data di risoluzione del contratto.
E' indubbio che ha agito correttamente per l'ingiunzione essendo pienamente legittimata al CP_2
recupero in relazione al residuo.
Va dato atto che - posteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo - è intervenuto il pagamento di
Parte_ per € 63.844,52 e che - di conseguenza - il residuo dovuto dagli opponenti ha subito una sensibile riduzione. Tale circostanza è stata riportata a verbale all'udienza del 7.11.2023 sì che l'ordinanza del
30.11.2023 - assunta ad esito della riserva – ha indicato il minor importo.
pagina 3 di 5 La censura relativa alla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust è infondata.
Secondo la tesi degli opponenti la garanzia sarebbe nulla per la sussistenza di clausole standard presenti nel modello predisposto dall'Abi nel 2003.
Deve, tuttavia, rilevarsi la fideiussione è stata sottoscritta nel 2020, ossia in epoca ampiamente successiva al provvedimento della NC d'TA che ha sanzionato l'intesa illecita.
Pertanto, l'azione odierna deve qualificarsi come “stand alone”, ossia proposta in assenza della facoltà di avvalersi di tale prova privilegiata costituita dall'accertamento condotto in sede amministrativa.
Ciò comporta, per l'opponente, l'onere di fornire riscontro circa la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale, compresa l'intesa postulata dall'art. 2 L. n.
287/1990.
Come evidenziato in analoghe controversie, lo stesso avrebbe dovuto dimostrare che nel 2020 – a distanza di oltre un decennio dal provvedimento sanzionatorio – un numero consistente di banche, all'interno del medesimo mercato, avrebbe raggiunto una nuova intesa anticoncorrenziale avente il fine di fornire alla clientela modelli uniformi di fideiussione in modo da privarla del diritto ad una scelta effettiva tra prodotti alternativi.
Tale prova non è stata fornita, in quanto l'opponente si è limitato ad eccepire in via generica la nullità, senza chiarire le specifiche clausole riportanti il medesimo contenuto di quelle ritenute lesive e senza fornire documentazione a sostegno.
Consegue il rigetto della censura.
Parte_ Considerato che l'intervenuto pagamento da parte di comporta la revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'ulteriore domanda dell'opposta gli opponenti vanno condannati al pagamento in solido della minor somma pari ad € 22.458,47. Sulla stessa sono dovuti gli interessi al tasso di legge – in assenza di allegazione della specifica pattuizione – dalla domanda sino alla presente decisione nonché quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da quest'ultima data al saldo effettivo.
Le spese di giudizio – liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento ad eccezione delle fasi istruttoria e decisoria considerata la natura documentale della prima e l'oralità della seconda - seguono la soccombenza degli opponenti le cui censure sono risultate integralmente infondate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 4 di 5 1. revoca il decreto ingiuntivo n. 2053 reso in data 25.01.2023 da questo Tribunale;
2. in accoglimento della domanda dell'opposta, condanna e Parte_1 CP_1
al pagamento in solido di € 22. 458,47 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda
[...]
sino alla presente decisione nonché ex art. 1284 comma 4 c.c. da quest'ultima data al saldo effettivo;
3. Condanna e in solido a rifondere le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
spese di lite da liquidate in € 9.142 oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
Milano, 20 marzo 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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