Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG 6662/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 13.06.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile Resistente
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.07.2023 il ricorrente asseriva di aver contratto la patologia
“spondiloartrosi” e che la stessa fosse di origine professionale.
Ciò per avere svolto dal 2007 al 2022 alle dipendenze di varie aziende, la propria attività lavorativa di operaio magazziniere, con movimentazione manuale di carichi pesanti e mantenimento di posture incongrue e conseguente sollecitazione dell'apparato muscolo – scheletrico.
In ragione di tanto, riferiva di aver inoltrato domanda amministrativa all' in CP_1 data 7.11.2022 senza ottenere il riconoscimento della tecnopatia. Invano aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo.
Pertanto, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, eccepiva in via preliminare CP_1
l'improcedibilità della domanda per carenza documentale;
nel merito contestava la
La causa veniva istruita a mezzo documenti, prova per testi e CTU e, previamente discussa all'odierna udienza, decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità/improponibilità sollevata da parte resistente in quanto non vi è prova che la documentazione presentata in sede amministrativa fosse carente, tenendo anche conto che il dovere di collaborazione avrebbe imposto all' di CP_1 indicare tempestivamente quale fosse l'eventuale specifica documentazione mancante non potendo la domanda carente dar luogo, di per sé, ad archiviazione.
Tanto premesso il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi che seguono.
Il dott. nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha confermato la sussistenza della patologia denunciata
(“lombosciatalgia cronica ricorrente destra da discopatia L5-S1 e spondiloartrosi”), e riconoscendo la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia a carico dell'apparato muscolo - scheletrico.
Il Ctu ha poi concluso che i postumi relativi alla patologia riscontrata comportino una percentuale d'invalidità del 3%, confermata in sede di chiarimenti alle osservazioni sollevate della parte ricorrente.
In sostanza, all'esame medico legale la patologia contratta dal ricorrente è apparsa la conseguenza della costante e prolungata sollecitazione dell'apparato muscolo - scheletrico causata dalle lavorazioni svolte.
Sebbene sul piano fattuale i testi escussi abbiano confermato l'esposizione del ricorrente al rischio lavorativo specifico e il ctu abbia riconosciuto la sussistenza del nesso causale, cionondimeno i postumi conseguenti alla patologia denunciata sono stati quantificati dal Ctu in misura inferiore (3%) alla soglia minima indennizzabile (6%).
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni uguali o superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Nel caso di specie, alla luce delle emergenze processuali, deve pertanto ritenersi che la presenza di postumi indennizzabili/menomazioni in misura inferiore alla soglia del 6% esclude l'erogazione di indennità/rendita . CP_1
In ragione di quanto motivato consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso
2. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli