TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. N. 1621 per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Valeria Contorni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Abbadia
San Salvatore (SI), viale Roma n. 8, come da procura apposta in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede legale in Pero (MI), vicolo degli Orti n. 3, C.F.
P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità contrattuale e risarcimento danni
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2024 parte attrice precisava le proprie conclusioni nei seguenti termini:
“1) condannare la società convenuta alle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale, atteso che la consegna del mobile è avvenuta due mesi e mezzo dopo la notifica dell'atto di citazione (30.06.2022) e nove mesi dopo l'avvenuto saldo del prezzo ad opera dell'attore (13.12.2021), come da documentazione in atti;
2) risarcire il danno subìto dall'attore, da quantificarsi in via equitativa, perché il mobile, oltre che in ritardo, è stato consegnato sprovvisto della certificazione indispensabile al suo uso, ossia la custodia delle armi, certificazione che l'attore si è dovuto procurare in proprio, visto che le numerose richieste inviate al non CP_1
hanno avuto riscontro. Vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. , con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.06.2022, Parte_1
iscritto l'11.07.2022, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società semplificata, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti per grave inadempimento della convenuta nella consegna del mobile in oggetto, con richiesta di condanna della stessa alla restituzione in proprio favore del prezzo di euro 14.500,00 corrispostole, oltre al risarcimento del danno economico e morale subìto
a causa della condotta della convenuta medesima, da quantificarsi in via equitativa, e con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Premetteva l'attore: che, individuato sul sito internet della società convenuta un mobile da realizzarsi su misura e da adibirsi alla custodia di armi da collezione, ed avendo manifestato l'intenzione di acquistarlo, riceveva il relativo preventivo datato 8.09.2021;
pagina 2 di 7 che il pagamento sarebbe dovuto avvenire quanto al 50% del prezzo al momento dell'ordine e quanto al saldo al momento della disponibilità del manufatto;
che, pertanto, a fronte della ricezione della fattura di acconto n. 36/2021 del 17.09.2021, esso attore eseguiva il bonifico di euro 7.500,00; che nel dicembre 2021 il sig. CP_2
, nel comunicare che il mobile era pronto e che la consegna sarebbe avvenuta
[...]
entro la fine dell'anno, al massimo nella prima settimana del gennaio 2022, adducendo motivi di ordine fiscale, chiedeva il pagamento della fattura a saldo n. 44/2021 del
9.12.2021, al che provvedeva esso attore con relativo bonifico bancario di euro 7.000,00 del 13.12.2021; che, approssimandosi la data di consegna, non ricevendo notizia alcuna al riguardo, iniziava a sollecitare il sig. , il quale adduceva impedimenti di varia CP_1
natura alla consegna;
che, nonostante formale diffida ad adempiere consegnata a mani presso la sede della società il 29.04.2022, al 20.06.2022 il mobile non risultava consegnato e il corrispettivo versato non restituito.
Concludeva quindi l'attore chiedendo pronunciarsi la risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento della società convenuta, con restituzione in proprio favore del prezzo versato di euro 14.500,00, e con condanna della stessa società al risarcimento del danno economico e morale subìto.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 01.03.2023 l'attore dava atto della consegna del mobile in questione, avvenuta soltanto nel mese di settembre 2022, pur risultando lo stesso sprovvisto della certificazione indispensabile per l'uso a cui era destinato (custodia di armi).
A tale udienza la difesa attorea chiedeva, pertanto, previa declaratoria di contumacia della società convenuta, porsi la causa in decisione, stante la sua natura documentale, con condanna della convenuta medesima alle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale. E ciò in considerazione del fatto che la consegna era avvenuta due mesi e mezzo dopo la notifica dell'atto di citazione e nove mesi dopo l'avvenuto saldo del prezzo.
pagina 3 di 7 Il Giudice, a scioglimento di riserva, dichiarata la contumacia della società
[...]
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Controparte_3
All'udienza del 18.06.2024, cui si perveniva dopo due rinvii d'ufficio, parte attrice precisava le conclusioni in epigrafe trascritte ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ritiene, anzitutto, il Giudicante che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Giova ricordare in questa sede che con tale formula si indica un istituto processuale, che non trova previsione nel codice di rito, e creato dunque dalla prassi giurisprudenziale, in forza del quale il Giudice, mediante una sentenza di natura dichiarativa, accerta che è venuto meno l'interesse alla naturale conclusione del giudizio, e quindi alla definizione dello stesso attraverso una pronuncia nel merito.
La cessazione della materia del contendere costituisce, perciò, una causa di estinzione del processo che si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini completamente la originaria posizione di contrasto tra le parti, facendo, così, venir meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere può quindi considerarsi come l'antitesi dell'interesse ad agire, nel senso che, una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, come suddetto, la necessità di una pronuncia del giudice nel merito.
La Corte di Cassazione ha, al riguardo, chiaramente affermato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di
pagina 4 di 7 merito.. “ (ex multis, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30251/2023, nn. 8309/2015,
13217/2013).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure possono discendere da atti posti in essere da una o entrambe le parti (ad es., rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La pronuncia di cessazione deve poi assumere la forma della sentenza, in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, la parte convenuta da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), e la parte attrice, permettendo a quest'ultima di contestare la declaratoria nei limiti posti dalla disciplina delle impugnazioni.
Ebbene, nel caso che ci occupa, la circostanza dell'avvenuta consegna del manufatto in oggetto da parte della società convenuta nel corso del giudizio, seppur effettuata con ritardo, a fronte del precedente integrale pagamento del prezzo da parte dell'attore, il tutto come documentato in atti, deve ritenersi idonea a precludere una pronuncia nel merito della questione, e dunque sulla domanda di risoluzione contrattuale originariamente avanzata in atto di citazione.
Tanto è vero che, nelle proprie conclusioni, lo stesso attore ha richiesto, al punto 1), condannarsi la società convenuta alle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale, dando atto, appunto, che la consegna del mobile è avvenuta due mesi e mezzo dopo la notifica dell'atto di citazione e nove mesi dopo l'avvenuto saldo del prezzo, come da documentazione in atti.
Va poi rilevato come la pronuncia di cessazione della materia del contendere non esoneri il giudice dal provvedere al governo delle spese del giudizio, e ciò sulla base del principio della soccombenza virtuale (ad es., Cass., 24714/2022), non implicando affatto tale pronuncia sempre e necessariamente una statuizione di compensazione delle spese
(Cass. n. 2018/2018).
pagina 5 di 7 Il Giudice è quindi chiamato a delibare comunque il fondamento della domanda, onde valutare la fondatezza o meno della stessa nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
In altri termini, l'applicazione del principio della soccombenza virtuale fa sì che le spese processuali debbano gravare sulla parte che sarebbe risultata soccombente secondo un apprezzamento prognostico sulla fondatezza della domanda proposta, ovvero in esito ad una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
L'individuazione, quindi, della parte soccombente, sebbene soltanto virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della domanda effettuata ricorrendo a criteri di verosimiglianza (cit. Cass. n. 24714/2022).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'applicazione del suddetto principio sembra risolversi, in esito all'esame della documentazione versata in atti, in favore della parte attrice, atteso che, se non fosse intervenuta nel corso del giudizio la consegna del mobile oggetto della compravendita inter partes, la domanda attorea di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della convenuta avrebbe verosimilmente trovato accoglimento. E ciò anche in considerazione dell'avvenuto integrale versamento del corrispettivo da parte dell'attore ancor prima di ricevere il manufatto acquistato, così come documentato dai bonifici bancari versati in atti, a fronte delle fatture emesse dalla società convenuta, parimente prodotte (allegati 8, 9, 10 e 11 all'atto di citazione).
Ritiene, quindi, il giudicante che sussistano le condizioni per la richiesta pronuncia di condanna della società convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in applicazione del suddetto principio della soccombenza virtuale.
Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni al punto 2) del verbale del 18.06.2024, atteso che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, avente, in quanto tale, natura dichiarativa, non può contenere una statuizione attinente al merito, quale sarebbe una condanna al risarcimento danni.
pagina 6 di 7 Le spese del giudizio vengono quindi liquidate a carico della società convenuta, come da dispositivo che segue, in conformità a quanto richiesto a tale titolo dall'attore con la nota spese giudiziale depositata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara estinto il giudizio in oggetto per intervenuta cessazione della materia del contendere per le motivazioni sopra illustrate.
Condanna la società convenuta, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., contumace, a rifondere all'attore le spese del Parte_1
giudizio, che determina e liquida nella richiesta somma di euro 1.915,00 per compenso di Avvocato, ed euro 276,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15% ed oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Siena, lì 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 7 di 7
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. N. 1621 per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Valeria Contorni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Abbadia
San Salvatore (SI), viale Roma n. 8, come da procura apposta in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede legale in Pero (MI), vicolo degli Orti n. 3, C.F.
P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità contrattuale e risarcimento danni
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2024 parte attrice precisava le proprie conclusioni nei seguenti termini:
“1) condannare la società convenuta alle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale, atteso che la consegna del mobile è avvenuta due mesi e mezzo dopo la notifica dell'atto di citazione (30.06.2022) e nove mesi dopo l'avvenuto saldo del prezzo ad opera dell'attore (13.12.2021), come da documentazione in atti;
2) risarcire il danno subìto dall'attore, da quantificarsi in via equitativa, perché il mobile, oltre che in ritardo, è stato consegnato sprovvisto della certificazione indispensabile al suo uso, ossia la custodia delle armi, certificazione che l'attore si è dovuto procurare in proprio, visto che le numerose richieste inviate al non CP_1
hanno avuto riscontro. Vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. , con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.06.2022, Parte_1
iscritto l'11.07.2022, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società semplificata, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti per grave inadempimento della convenuta nella consegna del mobile in oggetto, con richiesta di condanna della stessa alla restituzione in proprio favore del prezzo di euro 14.500,00 corrispostole, oltre al risarcimento del danno economico e morale subìto
a causa della condotta della convenuta medesima, da quantificarsi in via equitativa, e con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Premetteva l'attore: che, individuato sul sito internet della società convenuta un mobile da realizzarsi su misura e da adibirsi alla custodia di armi da collezione, ed avendo manifestato l'intenzione di acquistarlo, riceveva il relativo preventivo datato 8.09.2021;
pagina 2 di 7 che il pagamento sarebbe dovuto avvenire quanto al 50% del prezzo al momento dell'ordine e quanto al saldo al momento della disponibilità del manufatto;
che, pertanto, a fronte della ricezione della fattura di acconto n. 36/2021 del 17.09.2021, esso attore eseguiva il bonifico di euro 7.500,00; che nel dicembre 2021 il sig. CP_2
, nel comunicare che il mobile era pronto e che la consegna sarebbe avvenuta
[...]
entro la fine dell'anno, al massimo nella prima settimana del gennaio 2022, adducendo motivi di ordine fiscale, chiedeva il pagamento della fattura a saldo n. 44/2021 del
9.12.2021, al che provvedeva esso attore con relativo bonifico bancario di euro 7.000,00 del 13.12.2021; che, approssimandosi la data di consegna, non ricevendo notizia alcuna al riguardo, iniziava a sollecitare il sig. , il quale adduceva impedimenti di varia CP_1
natura alla consegna;
che, nonostante formale diffida ad adempiere consegnata a mani presso la sede della società il 29.04.2022, al 20.06.2022 il mobile non risultava consegnato e il corrispettivo versato non restituito.
Concludeva quindi l'attore chiedendo pronunciarsi la risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento della società convenuta, con restituzione in proprio favore del prezzo versato di euro 14.500,00, e con condanna della stessa società al risarcimento del danno economico e morale subìto.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 01.03.2023 l'attore dava atto della consegna del mobile in questione, avvenuta soltanto nel mese di settembre 2022, pur risultando lo stesso sprovvisto della certificazione indispensabile per l'uso a cui era destinato (custodia di armi).
A tale udienza la difesa attorea chiedeva, pertanto, previa declaratoria di contumacia della società convenuta, porsi la causa in decisione, stante la sua natura documentale, con condanna della convenuta medesima alle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale. E ciò in considerazione del fatto che la consegna era avvenuta due mesi e mezzo dopo la notifica dell'atto di citazione e nove mesi dopo l'avvenuto saldo del prezzo.
pagina 3 di 7 Il Giudice, a scioglimento di riserva, dichiarata la contumacia della società
[...]
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Controparte_3
All'udienza del 18.06.2024, cui si perveniva dopo due rinvii d'ufficio, parte attrice precisava le conclusioni in epigrafe trascritte ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ritiene, anzitutto, il Giudicante che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Giova ricordare in questa sede che con tale formula si indica un istituto processuale, che non trova previsione nel codice di rito, e creato dunque dalla prassi giurisprudenziale, in forza del quale il Giudice, mediante una sentenza di natura dichiarativa, accerta che è venuto meno l'interesse alla naturale conclusione del giudizio, e quindi alla definizione dello stesso attraverso una pronuncia nel merito.
La cessazione della materia del contendere costituisce, perciò, una causa di estinzione del processo che si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini completamente la originaria posizione di contrasto tra le parti, facendo, così, venir meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere può quindi considerarsi come l'antitesi dell'interesse ad agire, nel senso che, una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, come suddetto, la necessità di una pronuncia del giudice nel merito.
La Corte di Cassazione ha, al riguardo, chiaramente affermato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di
pagina 4 di 7 merito.. “ (ex multis, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30251/2023, nn. 8309/2015,
13217/2013).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure possono discendere da atti posti in essere da una o entrambe le parti (ad es., rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La pronuncia di cessazione deve poi assumere la forma della sentenza, in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, la parte convenuta da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), e la parte attrice, permettendo a quest'ultima di contestare la declaratoria nei limiti posti dalla disciplina delle impugnazioni.
Ebbene, nel caso che ci occupa, la circostanza dell'avvenuta consegna del manufatto in oggetto da parte della società convenuta nel corso del giudizio, seppur effettuata con ritardo, a fronte del precedente integrale pagamento del prezzo da parte dell'attore, il tutto come documentato in atti, deve ritenersi idonea a precludere una pronuncia nel merito della questione, e dunque sulla domanda di risoluzione contrattuale originariamente avanzata in atto di citazione.
Tanto è vero che, nelle proprie conclusioni, lo stesso attore ha richiesto, al punto 1), condannarsi la società convenuta alle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale, dando atto, appunto, che la consegna del mobile è avvenuta due mesi e mezzo dopo la notifica dell'atto di citazione e nove mesi dopo l'avvenuto saldo del prezzo, come da documentazione in atti.
Va poi rilevato come la pronuncia di cessazione della materia del contendere non esoneri il giudice dal provvedere al governo delle spese del giudizio, e ciò sulla base del principio della soccombenza virtuale (ad es., Cass., 24714/2022), non implicando affatto tale pronuncia sempre e necessariamente una statuizione di compensazione delle spese
(Cass. n. 2018/2018).
pagina 5 di 7 Il Giudice è quindi chiamato a delibare comunque il fondamento della domanda, onde valutare la fondatezza o meno della stessa nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
In altri termini, l'applicazione del principio della soccombenza virtuale fa sì che le spese processuali debbano gravare sulla parte che sarebbe risultata soccombente secondo un apprezzamento prognostico sulla fondatezza della domanda proposta, ovvero in esito ad una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
L'individuazione, quindi, della parte soccombente, sebbene soltanto virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della domanda effettuata ricorrendo a criteri di verosimiglianza (cit. Cass. n. 24714/2022).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'applicazione del suddetto principio sembra risolversi, in esito all'esame della documentazione versata in atti, in favore della parte attrice, atteso che, se non fosse intervenuta nel corso del giudizio la consegna del mobile oggetto della compravendita inter partes, la domanda attorea di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della convenuta avrebbe verosimilmente trovato accoglimento. E ciò anche in considerazione dell'avvenuto integrale versamento del corrispettivo da parte dell'attore ancor prima di ricevere il manufatto acquistato, così come documentato dai bonifici bancari versati in atti, a fronte delle fatture emesse dalla società convenuta, parimente prodotte (allegati 8, 9, 10 e 11 all'atto di citazione).
Ritiene, quindi, il giudicante che sussistano le condizioni per la richiesta pronuncia di condanna della società convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in applicazione del suddetto principio della soccombenza virtuale.
Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni al punto 2) del verbale del 18.06.2024, atteso che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, avente, in quanto tale, natura dichiarativa, non può contenere una statuizione attinente al merito, quale sarebbe una condanna al risarcimento danni.
pagina 6 di 7 Le spese del giudizio vengono quindi liquidate a carico della società convenuta, come da dispositivo che segue, in conformità a quanto richiesto a tale titolo dall'attore con la nota spese giudiziale depositata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara estinto il giudizio in oggetto per intervenuta cessazione della materia del contendere per le motivazioni sopra illustrate.
Condanna la società convenuta, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., contumace, a rifondere all'attore le spese del Parte_1
giudizio, che determina e liquida nella richiesta somma di euro 1.915,00 per compenso di Avvocato, ed euro 276,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15% ed oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Siena, lì 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 7 di 7