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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei sig.ri Consiglieri: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere relatore nel procedimento iscritto al n. 565 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
[...]
Parte_1
(C.F.:
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.: , PEC P.IVA_2
, presso i cui uffici, siti in Email_1
Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, è domiciliato ex lege; reclamante
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], CUI CP_1
074JZMA, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Luda Di Cortemiglia;
reclamato
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Letti gli atti;
all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta,
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 OSSERVA
Con provvedimento emesso in data 11 marzo 2025 il Giudice del Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, pronunciandosi nell'ambito del ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008 proposto da avverso il provvedimento CP_1 della Parte_1
di del 21/2/2025, con cui è stata
[...] Pt_1 rigettata la domanda di protezione internazionale da egli formulata in quanto manifestamente infondata, ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 35-bis comma 4 d. lgs. n. 25/2008,.
Il Tribunale ha disposto la sospensione evidenziando, in particolare, che: a) il ricorrente proviene dalla Tunisia;
b) la Commissione Territoriale ha disposto la procedura accelerata di valutazione della domanda ai sensi dell'art. 28-bis comma secondo lett. c) del d. lgs. n. 25/2008, ossia per la provenienza del ricorrente da un paese di origine sicura;
c) i Tribunali di Firenze, Bologna, Roma e Palermo hanno formulato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE in relazione a questioni pregiudiziali concernenti la legittimità dell'inclusione di alcune nazioni nella lista dei Paesi di origine sicuri, considerate le numerose e significative categorie soggettive escluse, ma ritenute dal Ministero a rischio, in potenziale contrasto con la Direttiva 2013/32/UE; e) le questioni pregiudiziali prospettate sono idonee a determinare a monte l'illegittimità della procedura accelerata adottata;
f) in via cautelare, sussistono gravi e circostanziate ragioni per autorizzare la permanenza di sul territorio nazionale fino alla CP_1 definizione della predetta questione pregiudiziale da parte della CGUE.
Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo, in data 13 marzo 2025, il
[...]
Controparte_2
evidenziando che: a) dall'esame del provvedimento di
[...] diniego emerge che la valutazione di manifesta infondatezza è stata determinata non già in ragione della provenienza del richiedente da un Paese d'origine ritenuto sicuro (art. 28-bis co. 2, lett. c d.lgs. 25/2008), quanto piuttosto dalla circostanza – emergente dall'analisi delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione – che la motivazione posta a fondamento dell'espatrio riguardi motivi
pag. 2 di 6 Corte di Appello di Palermo familiari e personali, e che il timore per il rientro in patria non presenti alcuna attinenza con i motivi di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra (razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) e con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
b) conseguentemente, “l'attesa delle pronunce del giudice eurounitario si palesa del tutto irrilevante, anche considerato che le questioni sottoposte si incentrano sulla possibile operatività della c.d. eccezione personale al fine di disattendere la designazione (oggi) legislativa di un Paese come sicuro”; c) quindi, è pienamente legittima, nel merito, la valutazione di manifesta infondatezza dell'istanza, in difetto di fondati timori, da parte dell'odierno reclamato, di persecuzione in caso di ritorno in Tunisia e (ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria) di rischio effettivo di “danno grave” in caso di rientro nel Paese d'origine.
Sulla base di tali argomenti il ha Parte_1 chiesto l'annullamento del provvedimento reclamato.
In data 19/3/2025 si è costituito chiedendo il CP_1 rigetto del reclamo.
È intervenuto nel procedimento il Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del reclamo, evidenziando che: a) la domanda di protezione internazionale presentata dal reclamato è stata valutata secondo la procedura accelerata prevista dall'art. 28-bis comma 2 d. lgs. n. 25/2008 comma 2 lett. c (richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura); b) il provvedimento di rigetto della pur evidenziando Parte_1
l'insussistenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento della protezione internazionale, è stato motivato dalla ritenuta manifesta infondatezza della domanda nel senso e per gli effetti di cui agli artt. 32 comma 1, lettera b-bis, e 28-ter, del d. lgs. n. 25/2008, come modificato dalla legge 176/2023, in quanto il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicura;
c) che diverse autorità giudiziarie hanno formulato rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE, in relazione a questioni concernenti la legittimità dell'inclusione di alcuni Stati (tra cui quello di provenienza dell'interessato) nella lista dei Paesi di origine sicuri;
d) la decisione adottata dal Tribunale di Palermo, secondo cui la pendenza del giudizio dinanzi alla corte di Giustizia UE evidenzia gravi e circostanziate ragioni per sospendere il provvedimento di rigetto, appare condivisibile, “considerando che la
pag. 3 di 6 Corte di Appello di Palermo designazione come Paese di origine sicura dello Stato di provenienza del richiedente ha assunto rilievo decisivo sia nella individuazione della procedura adottata che nella valutazione della fondatezza della domanda”.
Secondo l'assunto del , la pendenza dei ricorsi Parte_1 presso la C.G.U.E. sarebbe totalmente irrilevante nel caso in esame, poiché la valutazione di manifesta infondatezza della domanda di P.I. proposta dallo straniero sarebbe stata determinata non già in ragione della provenienza del richiedente da un Paese d'origine ritenuto sicuro [art. 28-bis co. 2, lett. c), d.lgs. 25/2008], bensì ai sensi dell'art. 28-ter comma 1 lett. a), per aver il richiedente sollevato questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'art. 28- ter comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 25/2008.
L'assunto è tuttavia infondato. Ed invero, per quanto la abbia fatto espresso richiamo alle Parte_1 motivazioni poste a fondamento della domanda di P.I., esaminandola nel merito e ritenendola manifestamente infondata (richiamando, sul punto, l'art. 32 comma 1 lett. b-bis e l'art. 28-ter del d lgs. n. 25/2008), la domanda è stata esaminata dall'autorità amministrativa facendo applicazione della procedura accelerata ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 25 del 2008, come da conforme determina del Presidente (cfr. pagg. 1 del decreto del 10/2/2025: … come da determina del Presidente, la valutazione della domanda è effettuata ai sensi dell'art. 28-bis (“Procedure accelerate”), comma 2 lett. C del D. Lgs. n. 25/2008 in quanto, nel caso di specie, il richiedente proviene da Paese sicuro e non ricorrono le condizioni di inapplicabilità della suddetta procedura previste dal comma 6 del medesimo articolo, non essendo emersi elementi atti a far ritenere che il richiedente sia un minore straniero non accompagnato ovvero un richiedente portatore di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015”).
La procedura accelerata seguita dalla Parte_1
trova esclusivo fondamento, quindi, nella provenienza
[...] del richiedente da paese di origine sicuro, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 25/2008, e non anche nella
“manifesta infondatezza” della domanda, di cui alla lettera d) del medesimo articolo (che rinvia a tutti i casi di manifesta infondatezza di cui all'art. 28-ter).
Conseguentemente, resta irrilevante, in questa sede, l'indagine in concreto svolta dalla nel Parte_1
pag. 4 di 6 Corte di Appello di Palermo merito della vicenda, che – in ogni caso – non è idonea a qualificarne giuridicamente la decisione ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. d) in combinato disposto con l'art. 28-ter comma 1 lett. a), e quindi a mutare il titolo della procedura accelerata seguita. Si tratta, infatti, di procedura incardinata come “accelerata”, ex art. 28-bis d. lgs. n. 25/2008, sull'unico presupposto della provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro [ai sensi del comma 2 lett. c)] e non anche sul presupposto della manifesta infondatezza della domanda.
Ciò posto, si osserva che è certamente necessario, come evidenziato dal Tribunale, attendere l'esito dei diversi rinvii pregiudiziali formulati alla Corte di Giustizia Europea da alcuni Tribunali italiani (oltre che da questa stessa Corte di Appello) in tema di correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro. In pendenza, infatti, di tali molteplici rinvii pregiudiziali, aventi ad oggetto la correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro, non è possibile accertare in questa sede se la valutazione della domanda dell'odierno reclamato sia stata o meno correttamente incardinata nelle forme della procedura accelerata, avuto anche riguardo alla compressione dei diritti del richiedente che la procedura accelerata comporta, che può ritenersi legittima solo ove sia accertata la sussistenza dei presupposti che la giustificano, ivi compresa la corretta designazione del paese di provenienza quale paese sicuro.
In assenza di certezza in ordine a tale ultimo profilo, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto integrate le gravi e circostanziate ragioni di cui al comma 4 dell'art. 35-bis d. lgs. n. 25/2008, che giustificano la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, nei casi in cui tale effetto non consegua ex lege alla mera presentazione del ricorso avversativo.
A tale ultimo riguardo va osservato che ove la procedura accellerata si ritenesse correttamente incardinata, sul presupposto che il richiedente provenga da Paese designato di origine sicuro, pur in presenza di una situazione di incertezza sulla correttezza di tale designazione, si determinerebbe a carico del richiedente un risultato sfavorevole non più idoneo ad essere sovvertito ove la decisione della Corte di Giustizia dovesse invece accertare l'illegittimità della presunzione di sicurezza del suo Paese di origine.
Tanto premesso, il reclamo va rigettato.
pag. 5 di 6 Corte di Appello di Palermo In ragione della assoluta novità della questioni in diritto trattate, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile:
Rigetta il reclamo proposto dal
[...]
Parte_1
di avverso il provvedimento di sospensione
[...] Pt_1 dell'efficacia esecutiva emesso dal Tribunale di Palermo in data 11 marzo 2025 in favore di CP_1
Dichiara le spese di lite interamente compensate.
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Palermo, 21 marzo 2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente dr. Giovanni D'Antoni, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
,
pag. 6 di 6 Corte di Appello di Palermo
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei sig.ri Consiglieri: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere relatore nel procedimento iscritto al n. 565 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
[...]
Parte_1
(C.F.:
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.: , PEC P.IVA_2
, presso i cui uffici, siti in Email_1
Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, è domiciliato ex lege; reclamante
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], CUI CP_1
074JZMA, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Luda Di Cortemiglia;
reclamato
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Letti gli atti;
all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta,
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 OSSERVA
Con provvedimento emesso in data 11 marzo 2025 il Giudice del Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, pronunciandosi nell'ambito del ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008 proposto da avverso il provvedimento CP_1 della Parte_1
di del 21/2/2025, con cui è stata
[...] Pt_1 rigettata la domanda di protezione internazionale da egli formulata in quanto manifestamente infondata, ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 35-bis comma 4 d. lgs. n. 25/2008,.
Il Tribunale ha disposto la sospensione evidenziando, in particolare, che: a) il ricorrente proviene dalla Tunisia;
b) la Commissione Territoriale ha disposto la procedura accelerata di valutazione della domanda ai sensi dell'art. 28-bis comma secondo lett. c) del d. lgs. n. 25/2008, ossia per la provenienza del ricorrente da un paese di origine sicura;
c) i Tribunali di Firenze, Bologna, Roma e Palermo hanno formulato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE in relazione a questioni pregiudiziali concernenti la legittimità dell'inclusione di alcune nazioni nella lista dei Paesi di origine sicuri, considerate le numerose e significative categorie soggettive escluse, ma ritenute dal Ministero a rischio, in potenziale contrasto con la Direttiva 2013/32/UE; e) le questioni pregiudiziali prospettate sono idonee a determinare a monte l'illegittimità della procedura accelerata adottata;
f) in via cautelare, sussistono gravi e circostanziate ragioni per autorizzare la permanenza di sul territorio nazionale fino alla CP_1 definizione della predetta questione pregiudiziale da parte della CGUE.
Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo, in data 13 marzo 2025, il
[...]
Controparte_2
evidenziando che: a) dall'esame del provvedimento di
[...] diniego emerge che la valutazione di manifesta infondatezza è stata determinata non già in ragione della provenienza del richiedente da un Paese d'origine ritenuto sicuro (art. 28-bis co. 2, lett. c d.lgs. 25/2008), quanto piuttosto dalla circostanza – emergente dall'analisi delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione – che la motivazione posta a fondamento dell'espatrio riguardi motivi
pag. 2 di 6 Corte di Appello di Palermo familiari e personali, e che il timore per il rientro in patria non presenti alcuna attinenza con i motivi di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra (razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) e con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
b) conseguentemente, “l'attesa delle pronunce del giudice eurounitario si palesa del tutto irrilevante, anche considerato che le questioni sottoposte si incentrano sulla possibile operatività della c.d. eccezione personale al fine di disattendere la designazione (oggi) legislativa di un Paese come sicuro”; c) quindi, è pienamente legittima, nel merito, la valutazione di manifesta infondatezza dell'istanza, in difetto di fondati timori, da parte dell'odierno reclamato, di persecuzione in caso di ritorno in Tunisia e (ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria) di rischio effettivo di “danno grave” in caso di rientro nel Paese d'origine.
Sulla base di tali argomenti il ha Parte_1 chiesto l'annullamento del provvedimento reclamato.
In data 19/3/2025 si è costituito chiedendo il CP_1 rigetto del reclamo.
È intervenuto nel procedimento il Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del reclamo, evidenziando che: a) la domanda di protezione internazionale presentata dal reclamato è stata valutata secondo la procedura accelerata prevista dall'art. 28-bis comma 2 d. lgs. n. 25/2008 comma 2 lett. c (richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura); b) il provvedimento di rigetto della pur evidenziando Parte_1
l'insussistenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento della protezione internazionale, è stato motivato dalla ritenuta manifesta infondatezza della domanda nel senso e per gli effetti di cui agli artt. 32 comma 1, lettera b-bis, e 28-ter, del d. lgs. n. 25/2008, come modificato dalla legge 176/2023, in quanto il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicura;
c) che diverse autorità giudiziarie hanno formulato rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE, in relazione a questioni concernenti la legittimità dell'inclusione di alcuni Stati (tra cui quello di provenienza dell'interessato) nella lista dei Paesi di origine sicuri;
d) la decisione adottata dal Tribunale di Palermo, secondo cui la pendenza del giudizio dinanzi alla corte di Giustizia UE evidenzia gravi e circostanziate ragioni per sospendere il provvedimento di rigetto, appare condivisibile, “considerando che la
pag. 3 di 6 Corte di Appello di Palermo designazione come Paese di origine sicura dello Stato di provenienza del richiedente ha assunto rilievo decisivo sia nella individuazione della procedura adottata che nella valutazione della fondatezza della domanda”.
Secondo l'assunto del , la pendenza dei ricorsi Parte_1 presso la C.G.U.E. sarebbe totalmente irrilevante nel caso in esame, poiché la valutazione di manifesta infondatezza della domanda di P.I. proposta dallo straniero sarebbe stata determinata non già in ragione della provenienza del richiedente da un Paese d'origine ritenuto sicuro [art. 28-bis co. 2, lett. c), d.lgs. 25/2008], bensì ai sensi dell'art. 28-ter comma 1 lett. a), per aver il richiedente sollevato questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'art. 28- ter comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 25/2008.
L'assunto è tuttavia infondato. Ed invero, per quanto la abbia fatto espresso richiamo alle Parte_1 motivazioni poste a fondamento della domanda di P.I., esaminandola nel merito e ritenendola manifestamente infondata (richiamando, sul punto, l'art. 32 comma 1 lett. b-bis e l'art. 28-ter del d lgs. n. 25/2008), la domanda è stata esaminata dall'autorità amministrativa facendo applicazione della procedura accelerata ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 25 del 2008, come da conforme determina del Presidente (cfr. pagg. 1 del decreto del 10/2/2025: … come da determina del Presidente, la valutazione della domanda è effettuata ai sensi dell'art. 28-bis (“Procedure accelerate”), comma 2 lett. C del D. Lgs. n. 25/2008 in quanto, nel caso di specie, il richiedente proviene da Paese sicuro e non ricorrono le condizioni di inapplicabilità della suddetta procedura previste dal comma 6 del medesimo articolo, non essendo emersi elementi atti a far ritenere che il richiedente sia un minore straniero non accompagnato ovvero un richiedente portatore di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015”).
La procedura accelerata seguita dalla Parte_1
trova esclusivo fondamento, quindi, nella provenienza
[...] del richiedente da paese di origine sicuro, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 25/2008, e non anche nella
“manifesta infondatezza” della domanda, di cui alla lettera d) del medesimo articolo (che rinvia a tutti i casi di manifesta infondatezza di cui all'art. 28-ter).
Conseguentemente, resta irrilevante, in questa sede, l'indagine in concreto svolta dalla nel Parte_1
pag. 4 di 6 Corte di Appello di Palermo merito della vicenda, che – in ogni caso – non è idonea a qualificarne giuridicamente la decisione ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. d) in combinato disposto con l'art. 28-ter comma 1 lett. a), e quindi a mutare il titolo della procedura accelerata seguita. Si tratta, infatti, di procedura incardinata come “accelerata”, ex art. 28-bis d. lgs. n. 25/2008, sull'unico presupposto della provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro [ai sensi del comma 2 lett. c)] e non anche sul presupposto della manifesta infondatezza della domanda.
Ciò posto, si osserva che è certamente necessario, come evidenziato dal Tribunale, attendere l'esito dei diversi rinvii pregiudiziali formulati alla Corte di Giustizia Europea da alcuni Tribunali italiani (oltre che da questa stessa Corte di Appello) in tema di correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro. In pendenza, infatti, di tali molteplici rinvii pregiudiziali, aventi ad oggetto la correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro, non è possibile accertare in questa sede se la valutazione della domanda dell'odierno reclamato sia stata o meno correttamente incardinata nelle forme della procedura accelerata, avuto anche riguardo alla compressione dei diritti del richiedente che la procedura accelerata comporta, che può ritenersi legittima solo ove sia accertata la sussistenza dei presupposti che la giustificano, ivi compresa la corretta designazione del paese di provenienza quale paese sicuro.
In assenza di certezza in ordine a tale ultimo profilo, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto integrate le gravi e circostanziate ragioni di cui al comma 4 dell'art. 35-bis d. lgs. n. 25/2008, che giustificano la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, nei casi in cui tale effetto non consegua ex lege alla mera presentazione del ricorso avversativo.
A tale ultimo riguardo va osservato che ove la procedura accellerata si ritenesse correttamente incardinata, sul presupposto che il richiedente provenga da Paese designato di origine sicuro, pur in presenza di una situazione di incertezza sulla correttezza di tale designazione, si determinerebbe a carico del richiedente un risultato sfavorevole non più idoneo ad essere sovvertito ove la decisione della Corte di Giustizia dovesse invece accertare l'illegittimità della presunzione di sicurezza del suo Paese di origine.
Tanto premesso, il reclamo va rigettato.
pag. 5 di 6 Corte di Appello di Palermo In ragione della assoluta novità della questioni in diritto trattate, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile:
Rigetta il reclamo proposto dal
[...]
Parte_1
di avverso il provvedimento di sospensione
[...] Pt_1 dell'efficacia esecutiva emesso dal Tribunale di Palermo in data 11 marzo 2025 in favore di CP_1
Dichiara le spese di lite interamente compensate.
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Palermo, 21 marzo 2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente dr. Giovanni D'Antoni, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
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pag. 6 di 6 Corte di Appello di Palermo