Art. 3.
L' articolo 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e' sostituito dal seguente:
"Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:
a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;
b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372 , 373 , 374 , 377 , 380 e 381 del codice penale .
Importano di diritto la cancellazione dagli albi:
a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell' articolo 222, comma secondo, del codice penale ;
c) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.
I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista".
L' articolo 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e' sostituito dal seguente:
"Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:
a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;
b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372 , 373 , 374 , 377 , 380 e 381 del codice penale .
Importano di diritto la cancellazione dagli albi:
a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell' articolo 222, comma secondo, del codice penale ;
c) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.
I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista".