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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 519/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 23.10.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 519 dell'anno 2020 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F. e P.I: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, dall'Avv. Giuseppe Di Monda, giusta procura a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola (Na), alla Via Luigi Tansillo, n. 11;
-ATTRICE-
CONTRO
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. IA Grazia D'Amore, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Pomigliano D'Arco, alla Via Terracciano, n. 213;
-CONVENUTA-
E
(C.F.: ) e (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), entrambi rappresentati e difesi, per procura allegata alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta, dall'avv. IA GI TR, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Macerata Campania (Ce), alla via Garibaldi n. 59;
- CONVENUTI -
Oggetto: azione di adempimento in materia di intermediazione immobiliare.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 23.10.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la e , al fine di sentir accertare che CP_1 Controparte_2 Controparte_3
l'affare di cui all'atto di compravendita a rogito del Notar del 14.10.2019 (rep. N. 2467- Persona_1
Racc. N. 1801) era stato concluso, esclusivamente grazie all'attività di intermediazione immobiliare svolta dalla società istante e per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in suo favore della provvigione contrattualmente pattuita quantificata in euro 3.500,00 nei confronti della CP_1 ed euro 7.400,00 nei confronti degli acquirenti (calcolata sul 4% del prezzo di vendita dell'immobile); ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che il Giudice dovesse ritenere opportuna, anche secondo equità, ai sensi dell'art. 1755, comma 2, c.c., con il carico degli interessi e vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Si è costituita in giudizio la contestando estensivamente le avverse difese, in fatto e CP_1 in diritto, sostenendo che alcun incarico era stato conferito alla società attrice ai fini della conclusione dell'affare oggetto della domanda e che alcun ruolo aveva in concreto avuto al riguardo.
3. Si sono altresì costituiti in giudizio e , che hanno del pari Controparte_2 Controparte_3 resistito alla pretesa attorea, paventandone l'infondatezza e chiedendo la refusione delle spese di lite con distrazione.
4. Incardinatosi il giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., raccolto l'interpello del legale rappresentante della società attrice e le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
all'udienza del 22 giugno 2023 i procuratori costituiti hanno chiesto il rinvio della causa per
[...] la pendenza di trattative di bonario componimento, così la causa è stata differita mediante un triplice rinvio al 3 ottobre 2024. Indi, è stata disposta la comparizione personale delle parti alla udienza del 10 giugno 2025, nel corso della quale il procuratore costituito di parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e chiesto di emettere ordinanza di estinzione, previa rinuncia delle controparti alle spese di lite, da liquidarsi, in caso contrario, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Con le note scritte depositate dai procuratori costituiti dei convenuti ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare, gli stessi hanno dichiarato di rinunciare alle spese di lite del presente giudizio e al vincolo di solidarietà. Donde, la causa viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. per rinuncia agli atti operata dalla società attrice, ritualmente accettata dai convenuti per mezzo dei difensori muniti di procura speciale. Va in proposito rammentato, che a mente dell'art. 306 comma 2 c.p.c. “Le dichiarazioni di rinuncia
e di accettazione sono fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”, sicché pienamente valide sono le dichiarazioni di rinuncia e accettazione nella specie effettuate oralmente dai procuratori costituiti (tutti muniti del potere di rinunciare e transigere come da procure versate in atti).
Tale potere non può ritenersi caducato in ragione della dichiarata revoca e rinuncia al mandato difensivo rispettivamente dell'avv. IA Grazia D'Amore (difensore di e IA GI CP_1
TR (difensore di e ), poiché per il principio della cd. Controparte_2 Controparte_3 perpetuatio dell'ufficio del difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare nel corso del giudizio il sopravvenire del suddetto evento. Ed infatti, per il principio dell'”ultrattività del mandato”, il difensore a suo tempo regolarmente investito del mandato a difendere la parte continua a rappresentarla (in caso di mancata sostituzione) come se l'evento non si fosse verificato.
È poi appena il caso di notare che la pronuncia di estinzione deve essere assunta con sentenza, trattandosi di provvedimento emesso dal giudice in composizione monocratica (cfr. Cass. 2006/n.
21707; Tribunale Bari, sez. I, 24/04/2008, n. 1040).
2. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Nola, il 23.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 23.10.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 519 dell'anno 2020 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F. e P.I: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, dall'Avv. Giuseppe Di Monda, giusta procura a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola (Na), alla Via Luigi Tansillo, n. 11;
-ATTRICE-
CONTRO
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. IA Grazia D'Amore, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Pomigliano D'Arco, alla Via Terracciano, n. 213;
-CONVENUTA-
E
(C.F.: ) e (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), entrambi rappresentati e difesi, per procura allegata alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta, dall'avv. IA GI TR, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Macerata Campania (Ce), alla via Garibaldi n. 59;
- CONVENUTI -
Oggetto: azione di adempimento in materia di intermediazione immobiliare.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 23.10.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la e , al fine di sentir accertare che CP_1 Controparte_2 Controparte_3
l'affare di cui all'atto di compravendita a rogito del Notar del 14.10.2019 (rep. N. 2467- Persona_1
Racc. N. 1801) era stato concluso, esclusivamente grazie all'attività di intermediazione immobiliare svolta dalla società istante e per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in suo favore della provvigione contrattualmente pattuita quantificata in euro 3.500,00 nei confronti della CP_1 ed euro 7.400,00 nei confronti degli acquirenti (calcolata sul 4% del prezzo di vendita dell'immobile); ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che il Giudice dovesse ritenere opportuna, anche secondo equità, ai sensi dell'art. 1755, comma 2, c.c., con il carico degli interessi e vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Si è costituita in giudizio la contestando estensivamente le avverse difese, in fatto e CP_1 in diritto, sostenendo che alcun incarico era stato conferito alla società attrice ai fini della conclusione dell'affare oggetto della domanda e che alcun ruolo aveva in concreto avuto al riguardo.
3. Si sono altresì costituiti in giudizio e , che hanno del pari Controparte_2 Controparte_3 resistito alla pretesa attorea, paventandone l'infondatezza e chiedendo la refusione delle spese di lite con distrazione.
4. Incardinatosi il giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., raccolto l'interpello del legale rappresentante della società attrice e le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
all'udienza del 22 giugno 2023 i procuratori costituiti hanno chiesto il rinvio della causa per
[...] la pendenza di trattative di bonario componimento, così la causa è stata differita mediante un triplice rinvio al 3 ottobre 2024. Indi, è stata disposta la comparizione personale delle parti alla udienza del 10 giugno 2025, nel corso della quale il procuratore costituito di parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e chiesto di emettere ordinanza di estinzione, previa rinuncia delle controparti alle spese di lite, da liquidarsi, in caso contrario, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Con le note scritte depositate dai procuratori costituiti dei convenuti ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare, gli stessi hanno dichiarato di rinunciare alle spese di lite del presente giudizio e al vincolo di solidarietà. Donde, la causa viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. per rinuncia agli atti operata dalla società attrice, ritualmente accettata dai convenuti per mezzo dei difensori muniti di procura speciale. Va in proposito rammentato, che a mente dell'art. 306 comma 2 c.p.c. “Le dichiarazioni di rinuncia
e di accettazione sono fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”, sicché pienamente valide sono le dichiarazioni di rinuncia e accettazione nella specie effettuate oralmente dai procuratori costituiti (tutti muniti del potere di rinunciare e transigere come da procure versate in atti).
Tale potere non può ritenersi caducato in ragione della dichiarata revoca e rinuncia al mandato difensivo rispettivamente dell'avv. IA Grazia D'Amore (difensore di e IA GI CP_1
TR (difensore di e ), poiché per il principio della cd. Controparte_2 Controparte_3 perpetuatio dell'ufficio del difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare nel corso del giudizio il sopravvenire del suddetto evento. Ed infatti, per il principio dell'”ultrattività del mandato”, il difensore a suo tempo regolarmente investito del mandato a difendere la parte continua a rappresentarla (in caso di mancata sostituzione) come se l'evento non si fosse verificato.
È poi appena il caso di notare che la pronuncia di estinzione deve essere assunta con sentenza, trattandosi di provvedimento emesso dal giudice in composizione monocratica (cfr. Cass. 2006/n.
21707; Tribunale Bari, sez. I, 24/04/2008, n. 1040).
2. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Nola, il 23.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo