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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/02/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 1276 /2024 promossa da:
- - ass. avv. PERSICO (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro
- - ass. dottor e dottoressa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) Per_1 all'udienza del 26/2/2024 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
1.1. si è rivolta al tribunale affermando di aver lavorato come docente in forza Parte_1 di ripetuti contratti a termine negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021 ed in relazione a tali contratti ha dedotto la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE, ed in particolare ha lamentato
- l'abusiva reiterazione di assunzioni a tempo determinato, avendo lavorato per quattro anni consecutivi
“su cattedre anche formalmente vacanti e disponibili, con contratti stipulati sino al 31/8 di ciascun anno” e non avendo il bandito concorsi per le immissioni in ruolo ogni tre anni, chiedendo il risarcimento CP_1 del danno come determinato dall'art. 28 d.lgs. 81/2015;
- la mancata erogazione della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015, chiedendo la condanna del al pagamento dell'importo di € 1.500; CP_1
- il mancato pagamento dell'indennità per ferie non fruite e festività soppresse (per un totale di euro
398,44);
- queste ultime due domande sono state oggetto di rinuncia ad opera della parte ricorrente, la prima all'odierna udienza, la seconda prima della costituzione in giudizio del;
CP_1
1.2. – queste le difese del in relazione all'unica domanda coltivata in sede di discussione, quella CP_1 relativa alla carta del docente: il credito relativo all'a.s. 2018/2019 è estinto per prescrizione e la domanda
è nel merito infondata, non potendosi ravvisare la denunciata violazione del principio di parità di trattamento, considerato che (1) la carta docente ha l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale, non è - come espressamente previsto dalla legge - né una retribuzione accessoria né un reddito imponibile e pertanto non costituisce una condizione di impiego da assicurare a tutti i dipendenti;
(2) la diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo è giustificata da una ragione oggettiva, qual
è l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio pubblico di istruzione attraverso un investimento formativo con effetti sull'intera vita lavorativa e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
il contesta inoltre la fondatezza della domanda di condanna al CP_1 pagamento dell'importo in denaro, considerato che anche ai docenti a tempo indeterminato tale importo è erogato solo mediante la consegna di buoni elettronici scaricabili da una apposita piattaforma informatica e che possono essere spesi esclusivamente per le attività formative e gli acquisti dei beni e servizi previsti dal citato art. 1 comma 121;
3. osservato, quanto alla c.d. carta del docente,
3.1. che la domanda proposta può essere qualificata – in base al complessivo contenuto del ricorso – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo;
3.2. che il quadro normativo può essere così ricostruito:
- l'art. 1, comma 121 L. 107/2015, prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti CP_1 al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
- con D.P.C.M. del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini (art. 2): “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1
(…). Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro CP_1 nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
3.3. che la questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione è stata oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, la CGUE ha osservato, tra l'altro, che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali Controparte_1 la carta elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, laddove, come nel caso posto all'attenzione della Corte, la situazione della ricorrente e quella dei docenti assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di CP_1 vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste;
3.4. che di recente la Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 resa ex art. 363 bis c.p.c., ha osservato che l'art. 1, co. 121, cit. deve essere disapplicato perché in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo, escludendo gli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1,
l. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, l. 124/1999) ed ha pertanto affermato che anche a tali docenti “spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” se “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
3.5. che sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella suddetta sentenza (qui da intendersi integramente richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c.) la domanda debba essere accolta, avendo la parte ricorrente documentato di aver svolto nel periodo dedotto in giudizio incarichi di docenza annuale o sino al termine delle attività didattiche e di esser rimasta all'interno del sistema scolastico, perché transitata in ruolo: non essendo stato addotto alcun impedimento da parte del , l'obbligo formativo può CP_1 essere adempiuto in forma specifica, mediante la consegna e l'attivazione della carta elettronica, con le stesse modalità previste per i docenti di ruolo dal D.P.C.M. 28 novembre 2016 o da eventuali, successive previsioni, per un valore corrispondente a quello perduto;
3.6. che l'eccezione di prescrizione non appare meritevole di accoglimento, considerato che (1) come affermato anche dalla Cassazione nella sentenza più sopra citata, “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”; (2) riguardo all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, premesso che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si osserva che il D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha previsto, all'art. 5, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dal 1° settembre al 30 ottobre e che la ricorrente ha assunto l'incarico il
22.9.2018: tale data deve quindi essere individuata quale dies a quo per l'a.s. 2018/2019 (3), il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla diffida pervenuta al Ministero il 7.7.2023: il credito relativo all'a.s. 2018/2019 non è quindi estinto per prescrizione;
6.
ritenuto che
le spese di lite possano esser liquidate in favore della parte ricorrente nei limiti del valore della domanda che ha trovato accoglimento applicando gli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti (tenuto conto della serialità della controversia) potendosi accordare la richiesta distrazione,
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli as.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; condanna il a mettere a disposizione di , Controparte_1 Parte_1 tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1.500; condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
1030,00 oltre 15% per rimborso spese generali, i.va. e c.p.a., oltre al contributo unificato se versato, con distrazione in favore della procuratrice antistataria, avv. PERSICO.
La giudice
Roberta PASTORE