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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Lombardi ha emesso la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 19144 del 2024 RG avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente
TRA
e difeso dagli avv.ti Antonio Panico e Lucia Rambone Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rap.ta e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_1
Niceforo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: condanna pagamento delle differenze titolo della retribuzione individuale di anzianità maturate . Per parte resistente;
rigetto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 settembre 2024 la ricorrente in epigrafe, agiva dinanzi questo Giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il corretto importo a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o RIA, calcolato dalla data di assunzione e sino alla data del 31.12.1993, pari ad un importo annuo di € 503,55, o in una diversa somma minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, in virtù di tutto quanto esposto nel presente ricorso e, conseguentemente, condannare la resistente Par amministrazione all'adeguamento in busta paga della;
- sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo precedente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di Ria, per il periodo settembre 2019 – settembre 2024 e pari all'importo di € 1.711,95
o in una diversa somma, minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e conseguentemente, condannare la resistente amministrazione al pagamento dell'importo così come indicato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo A) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al corretto ricalcolo del TFS 15 alla luce degli incrementi retributivi a titolo di RIA e pari all'importo di € 684,60, con conseguente condanna della resistente al ricalcolo del TFS nell'importo appena indicato;
- Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori anticipatari.
La ricorrente allegava di essere dipendente della resistente dal 01.04.1987, con livello di inquadramento iniziale al V° livello funzionale, poi, categoria D dall' 11.10.2001, ad oggi. In diritto evidenziava che era stata dichiarato incostituzionale l'art.51, co.3 n L n.388/2000 e, pertanto, richiamava l'art. 41 del DPR n 347/83; gli art 30 della L.R n 27784 e 42 della LR 12/91, nonché, l'art. 72 del dlgs 29/93. Lamentava, quindi, la percezione della RIA in misura inferiore a quanto spettante, per effetto della declaratoria di incostituzionalità della disposizione richiamata che aveva previsto il blocco degli aumenti stipendiali. Si costituiva la resistente che chiedeva il rigetto della domanda in ragione della inconferenza della pronuncia al rapporto di lavoro del ricorrente. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, a seguito del deposito di note illustrative, veniva decisa. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito illustrati. Il sistema di progressione invocato in ricorso ai fini del calcolo della r.i.a. è quello per classi di stipendio e scatti biennali (all'interno della stessa classe). È noto come questo sistema sia venuto meno con la graduale modifica della struttura del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici conseguente alla contrattualizzazione prevista dalla legge - quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983, n. 93), tendente, non soltanto, ad assicurare una certa coerenza di disciplina nell'ambito della pubblica amministrazione ma, anche, a migliorare i livelli di efficienza e produttività mediante l'utilizzazione di criteri di progressione propri del rapporto di lavoro privato. Nell'ambito di tale tendenza, già il D.P.R. 347/1983 (accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983-30.6.1985) all'art. 40, aveva dettato norme per il primo inquadramento del personale degli enti locali nel nuovo sistema delle qualifiche funzionali, previste dallo stesso accordo. L'art. 41, per riequilibrare l'anzianità economica con l'anzianità giuridica dei dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale, ma con diverse anzianità di servizio, aveva previsto di attribuire un valore economico alla anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.1982, in base ai parametri da essa stabiliti (lettera A dell'art. 41: riequilibrio di anzianità). Aveva, poi, disposto la cessazione alla data del 31.12.1982 della progressione economica per scatti e classi e la introduzione, dal gennaio 1983, del “salario individuale di anzianità” che è stato determinato per ciascuna qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza dal gennaio 1985 (lettera B: salario individuale di anzianità). Salario di anzianità disciplinato, anche, dall'art 30 della legge regionale n. 27/84. CP_1
Tale misura fissa è stata, poi, aumentata dall' art.38 DPR 268/87 (dal gennaio 1987) e dall'art. 44 DPR 333/90 (dal gennaio 1989). Disposizioni recepite, rispettivamente, dalla Legge regionale Campania n. 23 del 1989 all'art 33 e dalla legge regionale art 42 della L.n 12 del 1991. CP_1
Più precisamente, la legge regionale 27/1984, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 347/83, ne riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la RIA. Il successivo D.P.R. 268/87 disciplinava il periodo 1-01-1985 / 31-12-1987 protraendo i suoi effetti economici fino al 30-06-1988 (art. 1). L'art. 37 di detto decreto prevedeva che il suddetto acconto, di cui all'art. 41 u.co. D.P.R. 347/83, costituisse aumento della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetto 2° scatto RIA). L' art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, prevedeva, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30-06-1989, al personale dovesse essere corrisposto a far data dall'1-01-1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto. La legge regionale 23/1989, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 268/87, Part ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la . Infine, interveniva il D.P.R. 333/90 che disciplinava il periodo 1-01-1988 / 31-12-1990, con decorrenza (art.1) degli effetti economici dall'1-07-1988 integralmente recepito dalla legge regionale n12 del 1991. L'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del D.P.R. 347/83, a decorrere dal 1° gennaio 1989 (cosiddetto 3° scatto RIA). Tanto il D.P.R 333/90 che la legge regionale 12 del 1991, invece, non contenevano disposizioni che prevedessero clausole di salvaguardia in caso di mancato rinnovo alla data di scadenza. La somma di questi valori rappresenta l'importo della Ria da mantenere per il dipendente che fa parte della struttura della retribuzione di cui all'art. 28 della parte economica del CCNL Comparto regioni così composta: 1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità;
3) indennità integrativa speciale;
4) livello economico differenziato. Successivamente l'art. 7, comma 1, del D.L. 384/92 ha previsto che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93....” (e, cioè, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R. 333/90). Parte ricorrente assume che, in ragione del livello funzionale di inquadramento sopra indicato e dell'importo RIA ad esso correlato, avrebbe diritto all'incremento RIA
1) per il periodo 13.10.1987 – 31.12.1988 avrebbe maturato 15 ratei dello scatto RIA nel livello funzionale 5;
2) per il periodo 1.1.1989 – 31.12.1992 avrebbe maturato 2 scatti interi RIA, (89- 90 e 91-92) nel livello funzionale 5;
3) per il periodo 1.1.1993 – 31.12.1993 avrebbe maturato 12 ratei dello scatto RIA nel livello funzionale 5. La ricorrente, quindi, avrebbe diritto ai seguenti incrementi annui di RIA:
1) £ 195.000 per il periodo 13.10.1987 – 31.12.1988;
2) £ 312.000 per ciascuno dei periodi 1.1.1989-31.12.1990 e 1.1.1991-31.12.1992;
3) £ 156.000 per il periodo 1.1.1993 – 31.12.1993; per una RIA complessivamente maturata durante il periodo di vigenza della disciplina sopra riportata, pari a £ 975.000, ovvero, pari ad € 503,55 annui, pari ad un rateo mensile di € 41,96. Ritiene la ricorrente, infatti, che per effetto dell'art 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, che tiene «ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni» - prorogandosi al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44 del 1990, la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 1, del d.P.R. citato) – occorreva determinare nuovamente la RIA spettante alla luce delle norme richiamate. RIA che andava computata, secondo la prospettazione attorea, tenendo conto dei bienni, così come determinati dai singoli DPR, e degli importi ivi previsti per ogni livello di inquadramento, calcolando, altresì, le frazioni di biennio maturati dalla ricorrente laddove l'assunzione fosse avvenuta in corso di biennio già iniziato. In particolare, sostiene che le disposizioni complessivamente richiamate consentano di riconoscere , con riferimento al periodo di vigenza dell'ultimo accordo (1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1993), incrementi di RIA per ogni biennio o frazione di esso. La conferma di tale interpretazione deriverebbe inoltre dalla sentenza della Corte Costituzionale n 4 del 2024 che ha dichiarato illegittimo l'art 51 comma 3 della L n 388/2000. Ritiene chi scrive che quanto prospettato dalla ricorrente non possa essere condiviso. Invero non è rinvenibile nei plurimi accordi succedutisi nel tempo una previsione che consenta di affermare che ogni biennio si maturi un incremento della retribuzione individuale di anzianità. Laddove le parti sociali hanno ritenuto di doverlo prevedere lo hanno esplicitamente stabilito , così come hanno concordato disposizioni che prevedano clausole di salvaguardia in caso di mancato rinnovo alla data di scadenza(cfr .37 e 38 DPR cit.). Una clausola di analogo tenore non è stata concordata nell'ultimo accordo come già evidenziato. Per una maggiore comprensione della tesi qui sostenuta si riporta l'art 9 cit.:
“Art.
9. Retribuzione individuale di anzianità 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi: Qualifica I L. 198.000 21/06/24, Qualifica II L. 216.000 Qualifica III L. 228.000 Qualifica IV L. 264.000 Qualifica V L. 288.000 Qualifica VI L. 330.000 Qualifica VII L. 384.000 Qualifica VIII L. 462.000 Qualifica IX L. 462.000 2.Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494. 4. Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde: prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000; quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000; settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000. 5. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”. Invero l'art 9 comma 1 individua una specifica data per il riconoscimento dell'incremento stipendiale indicando espressamente gli importi per ciascuna qualifica, non consentendo all'interprete, in assenza della clausola di salvaguardia vigente nel solo periodo di riferimento, di sostituirsi alla volontà delle parti. Deve, infatti, evidenziarsi che la previsione di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge n. 51/2000, così come la successiva sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di tale norma, non assumono rilevanza alcuna, ai fini della vicenda in esame, riguardando, tale disposizione, l'istituto della “maggiorazione ria” e non già l'incremento fisso previsto dai primi tre commi. Deve, infatti, sottolinearsi che i Giudici delle leggi hanno esaminato il quarto e quinto comma dell'art 9 del DPR 333 del 1999 che individuava la decorrenza, al 1 dicembre 1990, o durante la vigenza dell'accordo, di una maggiorazione qualora il dipendente avesse conseguito una determinata anzianità e che è divenuto inoperante sino al dicembre del 1993, per effetto della legge, successivamente ritenuta non conforme alla Costituzione. Alla luce di tale proroga legislativa, l'«arco della vigenza contrattuale» - cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 di tale d.P.R., ai fini della maturazione delle anzianità di servizio, per il riconoscimento della maggiorazione della RIA - doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990). La diversità dell'oggetto del sindacato della Corte Costituzionale è facilmente desumibile da quanto affermato nella pronuncia nel seguente passaggio ove di afferma che “alla luce della proroga dell'intera disciplina contrattuale contenuta nel d.P.R. n. 44 del 1990 sino al 31 dicembre 1993, la possibilità per i dipendenti di maturare l'anzianità di servizio necessaria alla maggiorazione della RIA anche nel corso del nuovo periodo di vigenza del d.P.R. n. 44 del 1990 (1991-1993) rispondeva pienamente a ragioni di eguaglianza e di giustizia del sistema retributivo. Semmai, è stata la disposizione censurata ad aver causato una ingiustificata differenziazione retributiva a danno di quei dipendenti pubblici che, diversamente da quanto avvenuto in relazione al triennio 1988-1990, non hanno potuto valorizzare l'anzianità di servizio maturata nel successivo triennio 1991-1993 ai fini delle maggiorazioni della RIA”. Nel caso in esame, invece, la ricorrente pretenderebbe di estendere la proroga della disciplina, anche, all'incremento della RIA che risulta fisso e collegato alla qualifica acquisita e non all'anzianità. Quanto affermato da questo Giudice ha trovato, di recente, conforto nelle ordinanze della Corte di Cassazione di identica fattispecie (5511/25; 5512/25; 5513/25). Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1315,00 oltre accessori se dovuti. Napoli 8 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi