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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4167 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 955/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Edoardo Mancini Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 955 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 - a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7472/2022 di riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 1650/2016, disposto con l'ordinanza n. 33190/2023 della Cassazione-, trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Latina, Via Zeppieri s.n.c., presso lo studio degli Avv.ti Luca Amedeo Melegari e Cristiana Palumbo che li rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellanti E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
, (C.F. C.F._4 Controparte_3
e (C.F. C.F._5 Parte_3
), in proprio e quali eredi di C.F._6 Persona_1
e , elettivamente domiciliati in NT Controparte_4
(LT), Piazza della Vittoria n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Ciufo che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellati
1 OGGETTO: giudizio di rinvio – rivendica- domanda riconvenzionale di usucapione
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. e in qualità di proprietari pro Parte_1 Parte_2 indiviso del terreno sito in NT (LT), distinto in catasto al foglio 21, particella 1076, acquistato con atto a rogito Notaio del Per_2
26.2.2009, si rivolgevano al Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Gaeta, deducendo l'occupazione sine titulo di detto terreno da parte di
. Chiedevano la condanna di al rilascio del Persona_1 Persona_1 terreno de quo in quanto da esso detenuto senza titolo, oltre che al pagamento di una indennità di occupazione da quantificare secondo i criteri fissati per gli affitti dei fondi rustici, nonché allo sgombero e Pa rimozione dei manufatti installati sul terreno di proprietà Pt_1
Con condanna del convenuto alla rifusione delle spese, competenze e onorari. Si costituiva in giudizio , deducendo di aver posseduto il Persona_1 fondo oggetto di causa in modo pacifico, continuo e ininterrotto a far data dagli anni '60 del secolo scorso. Eccepiva che la dante causa degli attori , in quanto emigrata in Canada molti anni prima, Parte_5 non aveva mai avuto il possesso del terreno, con conseguente carenza di legittimazione degli attori;
contestava anche la mancata produzione in giudizio del contratto di compravendita del 2009. Concludeva chiedendo di rigettare la domanda attorea perché infondata e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno de quo. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la condanna degli attori a rimborsare/indennizzare il convenuto per le migliorie Persona_1 apportate al fondo, da quantificare a mezzo di C.T.U. Con vittoria di spese, rimborso forfettario, diritti e onorari del giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario. A seguito del decesso di in data 3.2.2015, intervenivano Persona_1 gli eredi , , Controparte_4 CP_1 CP_2 CP_3
e , chiedendo accogliersi le conclusioni e
[...] Parte_3 le domande già proposte dal de cuius. Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 1650/2016, rigettava la domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertava l'intervenuto acquisto per usucapione in favore degli eredi di
2 del terreno sito in NT, località Tufo, distinto in Persona_1 catasto al foglio 21, particella 1076. Compensava le spese di lite.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2 contestavano le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di
[...] primo grado. In particolare, criticavano:
2.a) omessa valutazione delle dichiarate qualità e rapporti personali dei testi e;
genericità, erroneità e non Testimone_1 Tes_2 veridicità delle dichiarazioni dei testi , Testimone_3 Tes_2
e Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di Testimone_4 considerare i rapporti che legavano i testi e Testimone_1 Tes_2
al convenuto, in quanto i predetti si erano dichiarati,
[...] rispettivamente, amico e consuocero di . Gli appellanti, Persona_1 inoltre, censuravano l'attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni rese dai testimoni indicati dal ( , e Per_1 Testimone_1 Tes_2
) e poste a fondamento della decisione, contrastanti Testimone_3 con la versione offerta dai testi di parte attrice;
2.b) nullità della sentenza per omessa, erronea e contraddittoria motivazione. Il Giudice di prime cure non avrebbe individuato né la data da cui far decorrere il termine ventennale utile ai fini dell'usucapione né l'anno in cui si sarebbe maturata la prescrizione acquisitiva in favore di;
Persona_1
2.c) inadempimento del convenuto all'onere della prova ex art. 2697 cod. civ.; insussistenza dei presupposti dell'usucapione ex art. 1158 cod. civ. I testimoni indicati da parte appellata escussi nel primo grado di giudizio, sulle cui dichiarazioni il Giudice di prime cure aveva basato la propria decisione, non avrebbero dimostrato il possesso ad usucapionem da parte di . Persona_1
Concludevano chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata: di revocare integralmente e/o dichiarare nulla e/o priva di alcun effetto la sentenza n. 1650/2016 del Tribunale di Latina;
di rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione ex adverso proposta;
di accogliere le domande attoree già proposte in primo grado. Con vittoria di spese, compensi professionali, I.V.A. e C.P.A. del doppio grado di giudizio. Si costituivano in giudizio , CP_1 CP_2 CP_3
e , quali eredi di e
[...] Parte_3 Persona_1 [...]
medio tempore deceduta, eccependo, preliminarmente, la CP_4 tardiva produzione in giudizio dell'atto di acquisto del fondo da parte degli appellanti e di una consulenza sull'identificazione e descrizione del terreno conteso. Concludevano chiedendo, previo stralcio della avversa documentazione tardivamente prodotta ex art. 345 co. 3 c.p.c. e previo rigetto dell'istanza di inibitoria, di rigettare integralmente
3 l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1650/2016 del Tribunale di Latina che riconosceva gli odierni appellati, quali eredi di
, legittimi proprietari a titolo originario del bene in Persona_1 contesa per intervenuto usucapione. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze del doppio grado di giudizio. La Corte d'Appello, con la sentenza n. 7472/2022, ritenuta la formazione del giudicato implicito in ordine a ogni questione relativa alla proprietà del terreno oggetto di causa in capo agli attori Pt_1
e (non essendovi stata impugnazione
[...] Parte_2 incidentale da parte dei , in ordine al capo di sentenza che, avendo Per_1 accertato l'intervenuto acquisto per usucapione, aveva indirettamente ritenuto sussistente la legittimazione attiva e passiva degli attori e ritenuta la non sussistenza di elementi idonei a fondare la Pt_1 domanda di accertamento dell'acquisto a titolo originario (gli elementi di fatto addotti dai testi di parte convenuta, quali in particolare la coltivazione del fondo o l'installazione di piccoli manufatti utilizzati per la coltivazione o per l'allevamento di animali, non potevano ritenersi sufficienti per esprimere l'esercizio di un potere dominicale del possessore sul terreno occupato, al pari della recinzione realizzata dal ), accoglieva l'appello. In riforma della sentenza resa dal Per_1
Tribunale di Latina, ordinava agli appellati il rilascio del fondo Per_1 oggetto di controversia in favore di e Parte_1 Parte_2 nonché la rimozione dei manufatti ivi realizzati per la custodia degli attrezzi agricoli e il ricovero di animali da cortile;
rigettava la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione. Condannava gli appellati al pagamento di un'indennità di occupazione pari a euro Per_1
10.000,00 e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per ciascun grado di giudizio, oltre spese pari a euro 120,00 per il primo grado ed euro 170,00 per il grado di appello, spese generali e accessori di legge.
3. Avverso la sentenza n. 7472/2022 della Corte, gli eredi Per_1 proponevano ricorso per Cassazione, lamentando:
3.a) violazione e falsa applicazione degli artt. 343, 345 e 346 c.p.c.; conseguente nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360/4 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso, gli eredi contestavano che Per_1 fosse stata accertata, nella declinazione intesa dalla Corte d'Appello, la legittimazione attiva e passiva dei e che tale accertamento Pt_1 fosse passato in giudicato per carenza di impugnazione incidentale. Al contrario, nessun giudicato si era formato sulla titolarità del diritto di proprietà di e non avendo gli attori Parte_1 Parte_2 prodotto il documento di proprietà in primo grado ed essendo la produzione in secondo grado tardiva e preclusa come tempestivamente
4 eccepito dagli eredi;
tenuto conto della riproposizione da parte Per_1 degli appellati , ex art. 346 c.p.c., delle eccezioni già formulate in Per_1 primo grado e considerato che l'impugnativa incidentale non era necessaria, stante l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Il Giudice di prime cure, inoltre, aveva scrutinato la solo legittimazione ad causam degli attori e non il merito della domanda di Pt_1 rivendica;
3.b) violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 948 e 2697 c.c. per illegittima inversione dell'onere probatorio in ordine alla domanda di revindica formulata da e Parte_1
nullità della sentenza ex art. 360/3 c.p.c. Con il secondo Pt_2 motivo di ricorso, gli eredi eccepivano che la Corte distrettuale Per_1 avesse illegittimamente invertito l'onere probatorio in ordine alla domanda di rivendica proposta dai atteso che gli attori, in Pt_1 relazione alla domanda spiegata, erano onerati dalla c.d. probatio diabolica: la circostanza che il convenuto non avesse provato la Per_1 fondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione non esonerava affatto i dal provare l'acquisto a titolo originario del Pt_1 diritto;
3.c) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato circa la domanda di rivendicazione formulata da Pt_1
e conseguente nullità della sentenza ex art. 360/4 c.p.c.
[...] Pt_2
Con il terzo motivo di ricorso, gli eredi eccepivano la violazione Per_1 del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine alla domanda di rivendicazione proposta. La Corte distrettuale, pur qualificata l'azione dei come rivendica, aveva errato Pt_1 nell'accogliere la domanda di rilascio e di pagamento dell'indennità esonerando i dalla c.d. probatio diabolica; Pt_1
3.d) violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360/4 c.p.c.; motivazione apparente, contraddittoria, perplessa ed incomprensibile della sentenza. Con il quarto motivo di ricorso gli eredi eccepivano la nullità della sentenza in quanto la Per_1 decisione era fondata su una motivazione meramente apparente, accogliendo la domanda formulata dai come se l'oggetto del Pt_1 giudizio fosse costituito da una azione di accertamento del diritto nel contrasto fra titoli di proprietà;
3.e) omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione, ex art. 360/5 c.p.c. La Corte distrettuale aveva omesso di scrutinare alcune delle testimonianze, omesso di considerare e i tempi e le modalità del possesso ad usucapionem riferiti dai testi e la circostanza dell'avvenuta recinzione del terreno da parte di;
Per_1
5 3.f) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato circa la domanda subordinata di indennizzo per le migliorie fondiarie apportate da;
conseguente nullità Persona_1 della sentenza ex art. 360/4 c.p.c. Con il sesto motivo di ricorso gli eredi lamentavano l'omessa statuizione in ordine alla domanda Per_1 subordinata di indennizzo per il caso di soccombenza in ordine alle addizioni apportate all'immobile. La Corte d'Appello, con l'accoglimento della domanda, aveva completamente omesso di statuire sul punto, con conseguente vizio della sentenza, in quanto la domanda subordinata non risultava rinunciata in appello. Concludevano chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze e onorari del giudizio dei tre gradi di giudizio. La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33190 pubblicata in data 29.11.2023, accoglieva il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo del ricorso - il terzo e il sesto motivo del ricorso rimanevano assorbiti-, rinviando alla Corte di appello in diversa composizione per la decisione. I giudici di legittimità, in particolare, accoglievano la censura relativa al difetto di prova sulla legittimazione attiva degli attori in primo grado, in quanto “poiché aveva invocato un Persona_1 possesso ad usucapionem da epoca anteriore all'acquisto dei Pt_1 ed aveva negato sia l'esercizio del possesso da parte degli stessi, sia quello della loro dante causa, , senza riconoscere un Parte_5 possesso di un comune dante causa, i non potevano essere Pt_1 dispensati dalla prova a loro carico in ragione del rigetto dell'avversa domanda di usucapione, né fruire di alcuna agevolazione probatoria, e dovevano fornire la prova di avere posseduto il terreno personalmente,
o per accessione alla loro dante causa , fino a fare Parte_5 maturare un acquisto a titolo originario, ed a tale principio l'impugnata sentenza non si é attenuta.”; la decisione di secondo grado aveva fatto
“scaturire in via automatica la fondatezza dell'azione di rivendicazione dei dal rigetto della riconvenzionale di usucapione degli eredi Pt_1
, da un giudicato inesistente sulla proprietà del fondo, e dalla Per_1 confusione tra legittimazione attiva e passiva ed effettiva titolarità della proprietà, peraltro, l'impugnata sentenza ha finito per determinare un'illegittima inversione dell'onere probatorio previsto per le azioni di rivendicazione dall'art. 2697 cod. civ”. Il quinto motivo di ricorso è stato accolto limitatamente alla “omessa considerazione della recinzione del fondo, che é stata implicitamente ritenuta circostanza non dirimente, pur essendo invece l'espressione prima della volontà del possessore di escludere i terzi dal godimento del fondo e di manifestare quindi il suo intento di comportarsi come proprietario, trascurando
6 anche di valutare l'interazione di tale circostanza con le altre attività svolte sul fondo da (coltivazione, installazione di uliveto Persona_1
e frutteto, realizzazione di piccoli manufatti per tenervi attrezzi agricoli e prodotti). (…). A seguito dell'accoglimento di questo motivo, quindi, la Corte d'Appello di Roma dovrà procedere ad una nuova valutazione del materiale istruttorio, che ricomprenda anche primariamente la considerazione dell'attività di recinzione del fondo posta in essere da
, e consideri il significato complessivo e non isolato delle Persona_1 attività da lui svolte sul fondo recintato”. A seguito di tale pronuncia, con atto di citazione ex art. 392 c.p.c.,
e riassumevano il giudizio chiedendo, Parte_1 Parte_2 in riforma della sentenza n. 1650/2016 del Tribunale di Latina: di rigettare la domanda di usucapione ex adverso proposta;
di condannare gli appellati al rilascio del terreno sito in NT, distinto in catasto al foglio 21, particella 1076, in quanto dagli stessi detenuto senza titolo;
di condannare gli appellati al pagamento di un'indennità di occupazione secondo i criteri fissati per l'affitto di fondi rustici, anche a mezzo C.T.U., nonché allo sgombero e rimozione di quanto installato e detenuto sul bene oggetto di rilascio;
di condannare gli appellati alla rifusione delle spese e dei compensi di tutti i gradi del giudizio, compreso il giudizio di legittimità.
5. Si costituivano in giudizio , CP_1 CP_2 CP_3
e chiedendo, previo stralcio della avversa
[...] Parte_3 documentazione tardivamente prodotta ex art. 345 co. 3 c.p.c., di rigettare integralmente l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1650/2016 del Tribunale di Latina che riconosceva gli odierni appellati, quali eredi di , legittimi proprietari a titolo Persona_1 originario del bene in contesa per intervenuta usucapione. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, chiedevano di condannare e a Parte_1 Parte_2 rimborsare/indennizzare gli eredi di in ordine alle Persona_1 migliorie fondiarie (piantagioni produttive) realizzate sul fondo, da quantificare a mezzo di C.T.U. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, compresa fase di legittimità, da liquidare in favore del procuratore antistatario.
6. Dopo la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.2.2025 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 7. Preliminarmente, questa Corte deve valutare, applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, la fondatezza dell'azione di rivendica azionata dai fratelli Pt_1
A tale ultimo riguardo, e in primo grado, Pt_2 Parte_1 introducevano il giudizio qualificandosi comproprietari del fondo conteso, giusto atto di acquisto della proprietà da , Parte_5 rogato dal notaio in data 26.2.2009. Al contempo, gli attori Per_2 davano atto che il fondo risultava occupato da fin dal Persona_1
2001, tanto da chiedere i al Tribunale la condanna del al Pt_1 Per_1 rilascio e al pagamento della indennità di occupazione (cfr. atto di citazione del 23.3.2009).
, nel costituirsi, affermava di possedere il terreno oggetto Persona_1 della domanda di rivendica fin dagli anni '60, disconoscendo, in modo circostanziato, il possesso di (dante causa dei Parte_5 Pt_1 posto che quest'ultima, secondo il convenuto, non aveva mai posseduto il terreno, essendo emigrata in Canada da molto tempo (cfr. comparsa di risposta del 19.6.2009). Ciò posto, avendo pacificamente agito i in rivendica, il diritto Pt_1 di proprietà vantato dagli attori avrebbe dovuto essere oggetto di una prova rigorosa (cd. probatio diabolica), avente ad oggetto il titolo derivativo risalendo fino al dante causa che aveva acquistato a titolo originario. Nel caso di specie, invece, i hanno richiamato solo Pt_1 la compravendita del 2009, circostanza che attesta solo l'atto di trasmissione del diritto di cui era asseritamente titolare la dante causa
. Giova ricordare come, per il principio nemo plus iuris ad Pt_5 alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario (cfr. Cass. Ordin. n. 21940 del 10/09/2018: “ In tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente., ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore)”. Né può avere rilievo la consulenza a firma dell'Arch. datata 24.10.2016 Persona_3 prodotta dai in appello, che si limita a descrivere e indicare i Pt_1 confini del terreno oggetto di causa. Piuttosto, i avrebbero dovuto risalire a un acquisto a titolo Pt_1 originario, dimostrando che (avendo gli stessi affermato di non Pt_1 averlo mai posseduto) la loro dante causa avesse posseduto il Pt_5
8 fondo (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei propri predecessori, per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione (cfr. sentenze n. 19875/2022 e n. 28865 del 19.10.2021 della Corte di Cassazione – quest'ultima richiamata nella sentenza di annullamento con rinvio -secondo la quale il rigore probatorio a carico dell'attore “a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. ", ipotesi qui ricorrente in quanto
[...]
affermava di essere possessore del terreno fin dagli anni '60 Per_1 mentre il titolo di acquisto allegato dagli attori è del 2009). Per altro profilo, come affermato dalla Cassazione nel giudizio rescindente, il difetto di idonea prova da parte dei sul vantato Pt_1 diritto di proprietà non doveva essere oggetto di un appello incidentale dagli eredi , i quali ultimi avevano, con la comparsa di Per_1 costituzione, contrastato, nel merito, la fondatezza della domanda di rivendica e, inoltre, all'esito del giudizio di primo grado erano risultati integralmente vittoriosi, stante l'accoglimento della domanda di usucapione da parte del Tribunale. In ogni caso il Giudicante, nel valutare la fondatezza della domanda di rivendica azionata dai non poteva prescindere dal valutare la Pt_1 sussistenza degli elementi fondanti la domanda ex art. 948 cc. (“ Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa”.). Sulla scorta di quanto appena esposto, in assenza di riscontri da parte dei fratelli sul previo possesso del fondo oggetto di causa da Pt_1 parte della (ed eventualmente del dante causa di quest'ultima) Pt_5 per il lasso temporale necessario all'acquisto a titolo originario - circostanza di natura decisiva nel presente giudizio-, la sentenza di primo grado va riformata dichiarando infondata, nel merito, la domanda di rivendica dei fratelli per difetto di prova sul vantato diritto Pt_1 di proprietà.
8. Ne consegue che la domanda riconvenzionale svolta dagli eredi
[...]
di accertamento dell'acquisto per usucapione è, anch'essa, da Per_1 rigettare, perché rivolta nei confronti dei soggetti non Pt_1 legittimati passivamente in quanto non proprietari del terreno né possessori (cfr. da ultimo Cass. ordinan. n. 17388 del 17.6.2021), come affermato dal nella stessa comparsa di risposta di primo grado. Per_1
Anche la domanda riconvenzionale dei di ristoro per le asserite Per_1
9 migliore sul fondo non può accogliersi, non essendo indirizzata al soggetto eventualmente tenuto a corrispondere l'indennizzo. Le residue censure sono assorbite.
9. Quanto alle spese processuali, esaminato unitariamente l'esito del giudizio, le stesse sono compensate integralmente tra le parti sia per il giudizio innanzi al Tribunale, che per quello di appello e di legittimità, oltre che per questa fase.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello n. 7472/2022 disposto dall'ordinanza n. 33190/2023 della Corte di Cassazione, sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Latina n. 1650/2016 nei confronti di CP_1
, e :
[...] CP_2 Controparte_3 Parte_3
1) in riforma della gravata decisione del Tribunale di Latina, dichiara infondata la domanda di rivendica azionata da e Parte_1
e, per l'effetto, rigetta le domande riconvenzionali di Parte_2
, e CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_3
[...]
2) compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 17.6.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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