Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9178/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 26 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9178/2024 R.G. e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Valverde (CT), Via Parte_1
Alessandro Manzoni n. 82/A, presso lo studio dell'avv. Lidia Consoli, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
( ) ora Controparte_1 CP_2 Controparte_3
( – c.f. – in persona del pro tempore,
[...] CP_4 P.IVA_1 CP_5
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_3 Controparte_6
;
[...] Controparte_7
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione di carriera personale ATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 14
Ha riferito che con formale istanza del 01.08.2024, aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive per il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato.
A sostegno della propria domanda ha richiamato la clausola 4 della Direttiva 1990/70
e la giurisprudenza di legittimità sull'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 in contrasto con la normativa comunitaria e ha affermato di avere diritto al riconoscimento per intero, anche ai fini economici, di tutti gli anni di servizio non di ruolo.
Ha concluso chiedendo “- accertare e dichiarare: - il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutto il sevizio di lavoro a tempo determinato, non di ruolo con conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio, sia a fini giuridici che economici, per il periodo di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato;
il diritto a percepire le differenze retributive non godute per mancato riconoscimento degli scatti di anzianità; 2) Condannare
l'amministrazione convenuta: - a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito al suddetto riconoscimento, sin dal 02.09.2011, ovvero dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, con rinnovo del decreto di ricostruzione di carriera;
- al pagamento delle differenze retributive annuali non godute dalla ricorrente, nei limiti spettanti, per la errata collocazione nella posizione stipendiale, come eventualmente integrata e modifica dalle successive sequenze contrattuali annesse al CCNL scuola, e che risultano dovute a seguito della ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, - al pagamento di tutte le differenze retributive per gli incrementi stipendiali previsti negli anni, sempre a seguito della ricollocazione nella posizione stipendiale dovuta per effetto del riconoscimento di tuto il servizio pre-ruolo, fino alla data di accoglimento del presente pagina 2 di 14 ricorso;
- al pagamento delle spese e dei compensi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre IVA e CPA”.
A seguito della disposta rinotifica del ricorso, con memoria difensiva tempestivamente depositata il 13.03.2025, si è costituito il che, Controparte_3 eccepita l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi e risarcitori vantati da parte ricorrente stante la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, rispettivamente ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. ed ex art. 2947 c.c. o, in subordine, del termine di prescrizione ordinario decennale - ha rilevato l'infondatezza del ricorso ed ha concluso chiedendo
“Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
- Dichiarare la prescrizione quinquennale ex. art. 2948 c.c. di ogni spettanza retributiva per salari e/progressioni economiche;
- Dichiarare, in alternativa, la prescrizione ordinaria ex. art. 2936 c.c.; - Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att.
c.p.c.”.
In esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo in forza di contratti a tempo determinato.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, la suprema Corte ha affermato “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs.
n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a pagina 3 di 14 riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. n. 31150/2019).
Può pertanto richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione di tale pronuncia.
“3. Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla I.
576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.» La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio
1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la pagina 4 di 14 restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici ». Con il d.lgs. n. 297/1994 di
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.». Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.» Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che
«Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute pagina 5 di 14 nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente
CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione
«l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL
29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n.
399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei pagina 6 di 14 conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello « effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016
(alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale
ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno pagina 7 di 14 riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di
Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola
4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado
punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Per_1
Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa
Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti ( Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18
Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa
C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 Persona_2
dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del
2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn.
28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale pagina 8 di 14 ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_3
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia
5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
pagina 9 di 14 e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-
152/14 . Pt_2
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa
C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Per_4
Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ». E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono pagina 10 di 14 configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso CP_3
della discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di
Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza
20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su Per_4
«elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi»
pagina 11 di 14 e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». (…) Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se hanno potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una
«finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter)” (…)”.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, deve rilevarsi in fatto che dal decreto di ricostruzione della carriera dell' di PE (CT) in data Parte_3
25 agosto 2014 prot. n. 655, emerge che alla ricorrente (che aveva chiesto il riconoscimento di anni 8, mesi 11 e giorni 12), a decorrere dal 2 settembre 2011, data di effettiva assunzione in servizio, è stata attribuita, tenendo conto del solo servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali, l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici, determinata in applicazione dell'art. 4 del DPR n. 399/1988, con posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data del provvedimento corrispondente ad anzianità di anni 0; che alla data dell'1 novembre 2011 la ricorrente è stata confermata in ruolo;
che, ai fini giuridici ed economici, le è stata riconosciuta una anzianità antecedente al ruolo di anni 7, mesi 3, giorni 18 con conseguente attribuzione della posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 0 mentre la residua anzianità di anni 1 mesi 7 giorni 24 sarebbe stata utile per la successiva progressione di carriera (decreto in atti depositato dalla ricorrente – doc.2).
Va esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare tale disparità di trattamento nella valutazione dell'anzianità di servizio in misura inferiore al servizio effettivo prestato.
pagina 12 di 14 Da quanto precede consegue che le norme alla base del decreto di ricostruzione della carriera devono essere disapplicate con riconoscimento a ogni effetto – giuridico ed economico – dell'intero servizio prestato dal lavoratore a termine prima dell'immissione in ruolo.
Disapplicato pertanto l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 4 comma 13 del DPR n. 399/1988, e, per l'effetto, il decreto di ricostruzione della carriera del 25 agosto 2014 prot. n. 655 emesso dall' di Parte_3
PE (CT), va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, ad essere collocata nel livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata secondo i CCNL succedutisi nel tempo e al pagamento– nei limiti della prescrizione quinquennale - delle conseguenti differenze retributive maturate dal 1 agosto
2019, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge.
Al riguardo, giova precisare che a fronte dell'imprescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera (ex multis Cass. n. 2232/2020), sono soggette a prescrizione quinquennale le conseguenti differenze retributive.
Parte resistente ha infatti tempestivamente eccepito la prescrizione delle pretese creditorie maturate, oltre i cinque anni prima del primo atto interruttivo: tale eccezione risulta fondata, poiché il primo atto interruttivo è la diffida inoltrata a mezzo pec dell'1.08.2024 (cfr. doc. 3), sicché devono ritenersi prescritte le differenze retributive maturate anteriormente all'1 agosto 2019.
In ordine al quantum debeatur, appare contrario al principio di economia processuale disporre una consulenza tecnica, va emessa pertanto statuizione generica di condanna al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dal convenuto alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi CP_3
temporalmente vigenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano a carico del convenuto come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal CP_3
D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 2 ottobre 2024 nei confronti del Controparte_8
in persona del Ministro pro tempore, uditi i procuratori delle parti e
[...]
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Previa disapplicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 4 comma 13 del DPR n. 399/1988 e del decreto di ricostruzione di carriera emesso dall' di PE (CT) in data 25 agosto 2014 Parte_3
prot. n. 655, dichiara il diritto di ad ottenere la ricostruzione di Parte_1
carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del , nonché a Controparte_3
percepire gli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato nei limiti della prescrizione come meglio specificato in parte motiva;
- per l'effetto, condanna il (già Controparte_3 [...]
) alla rettifica della ricostruzione di carriera, Controparte_9
considerando integralmente il periodo di servizio prestato da alle Parte_1
proprie dipendenze a tempo determinato, nonché al pagamento in favore della stessa della somma pari alle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
- condanna il ministero convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2108,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Catania, 27 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
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