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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1796/24 R.G.;
promossa da:
(CF ) ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Rachela ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VI, Viale Risorgimento Nazionale n. 58;
appellante
contro
:
(CF ); CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Pesavento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VI, Contrà Porti 38;
appellata;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1429/2024 del Tribunale di VI, depositata il 24 luglio 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Nel merito in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1429/2024 emessa dal Tribunale di VI, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Grassi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2616/2022, depositata in cancelleria in data 24/7/2024, notificata il 25/9/2024, ferme le parti non impugnate: 1) in riforma al capo 2 della sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: "a) Accertare e dichiarare che, a carico del terreno identificato al foglio 10, mappale 637 del Comune di Arcugnano, di proprietà della società CP_1
e a favore del terreno identificato al foglio 10 mappale 280 del Comune
[...] di Arcugnano, di proprietà del sig. , è sorta per destinazione Parte_1 del padre di famiglia la servitù di passaggio descritta in narrativa b) Condannare la convenuta a cessare ogni impedimento e Controparte_1 turbativa rispetto al legittimo esercizio della servitù di passaggio descritta in atti a favore del fondo di proprietà del sig. e gravante sul fondo di Parte_1 proprietà della convenuta c) Condannare la convenuta alla rimessione in pristino dei Controparte_1 luoghi, consentendo all'attore e ai suoi aventi causa il passaggio, anche carrabile, attraverso il cancello posto sul confine tra il mappale n. 311 e il mappale 637 d) Condannare la convenuta a risarcire all'attore i danni subiti Controparte_1
e subendi a causa degli impedimenti finora opposti all'esercizio della servitù di passaggio attraverso il mappale 367 e il cancello posto sul confine tra questo e il mappale 311, per poter accedere al terreno facente parte del mappale n. 280 sub 6 ma posto a livello inferiore rispetto all'abitazione f) In via subordinata rispetto alla domanda di cui al punto a), nella non creduta ipotesi che non risultasse sufficientemente provata l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, ma risultando evidente l'interclusione del fondo di proprietà del ricorrente, si chiede la costituzione della servitù coattiva di passaggio a favore del mappale 280 sub 6 e a carico del mappale 637; ferme tutte le restanti domande 2) In parziale riforma del capo 4 liquidare in € 898,80 le anticipazioni complessivamente sostenute dall'attore; conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In via istruttoria In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale, limitatamente ai capitoli sui quali in precedenza non era stata ammessa, e pertanto sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione "Vero che...": 1) Il cancello carraio attualmente esistente sul confine tra i mappali 637 e 311 in continuità con la recinzione del mappale 280 è stato ivi posto dal sig.
, proprietario dei terreni siti in via Paoloni n. 16/18/20, prima di CP_2 effettuare il loro frazionamento nel 2011 e prima di venderli al sig. Parte_1
e alla nel 2019;
[...] Controparte_1
2) Il sig. , in epoca antecedente al 2011 e comunque prima CP_2 del 2019, pose il cancello carraio in quel punto del confine tra la strada privata ad uso pubblico (mapp. 311) e i terreni ora identificati dal mappale 637 e 280 quale unico accesso ai predetti mappali, recintando per il resto tutta la proprietà con rete metallica;
3) Il cancello carraio realizzato dal sig. sul confine tra l'attuale CP_2 mappale 637 e il mappale 311 era funzionale e idoneo ad accedere con qualunque mezzo all'intera area sottostante l'abitazione, all'epoca identificata solo come mappale 280 (frazionata nel 2011 in mappali 280 e 637); 6) Il cancello carraio attualmente posto sul confine tra il mappale 637 e la strada in contiguità con la recinzione dell'abitazione ha sempre rappresentato, fin dal suo posizionamento, l'unico accesso per coltivare e manutenere il fondo posto a valle (sud-ovest) dell'abitazione di proprietà prima del sig. ed CP_2 oggi del sig. ; Parte_1
7) La porzione di terreno, facente parte dell'attuale mappale 280, posta a sud ovest dell'abitazione attualmente di proprietà del sig. si trova ad Parte_1 un livello inferiore di circa 4 mt. rispetto al restante giardino della casa e a ogni altra via di accesso, pedonale e carrabile, a quest'ultima dalla strada;
8) Dall'abitazione è possibile accedere al terreno sottostante solo attraverso una scala pedonale, stretta e ripida, non adatta al trasferimento di attrezzi da lavoro agricoli (ad es. tagliaerba, trattorini) o edili da un livello all'altro;
9) Quando era proprietario dei mappali poi alienati al sig. , il sig. Parte_1
aveva realizzato, nell'angolo posto tra il terreno appena CP_2 sottostante l'abitazione e il mappale confinante a est, un ricovero per attrezzi costruito in mattoni e lamiere. Si indicano come testi i sig.ri: , residente in [...], CP_2
VI , residente in [...], VI _1
, residente in [...], Arcugnano Ettore Maran, Testimone_2 residente in [...], Arcugnano
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza , eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto da , confermando Parte_1 integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di VI, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Con ricorso presentato ex art. 702 bis c.p.c. in data 11.5.2022 il sig. Parte_1
chiedeva al Tribunale di VI di voler riconoscere l'esistenza, per
[...] destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., di una servitù di passo carraio gravante sul terreno di proprietà della Società convenuta confinante con quello su cui insiste la sua abitazione e a favore di una porzione di terreno facente parte della sua proprietà, ma posto ad un livello inferiore di circa 4 metri rispetto all'abitazione e al restante giardino di pertinenza della stessa;
sempre ai sensi dell'art. 1062 c.c., chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di scarico fognario a favore della sua proprietà e a carico del medesimo terreno della convenuta. In via subordinata, l'attore chiedeva di voler CP_3 dichiarare la costituzione delle servitù coattive di passo carraio e di scarico fognario. In ogni caso chiedeva il ristoro dei danni subiti per gli impedimenti frapposti dalla convenuta all'esercizio, da parte dell'attore, della servitù di passaggio attraverso il suo fondo.
2. La società si costituiva, contestando l'esistenza di entrambe Controparte_1 le servitù e, pur confermando la sostanziale interclusione della porzione di fondo attoreo interessata dalla domanda rispetto all'accesso carraio, nonché l'esistenza di parte dell'impianto fognario attoreo sul mappale di sua proprietà, chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree senza svolgere alcuna domanda riconvenzionale.
3. Il Tribunale di VI, dopo aver assunto la prova testimoniale, accertava l'esistenza per destinazione del padre di famiglia della servitù di scarico fognario a favore del fondo attoreo e a carico del fondo della convenuta, respingendo ogni altra domanda proposta dall'attore e condannando la società convenuta alla refusione delle spese di lite nella misura della metà della somma liquidata, compensandole per la restante metà.
4. Contro la sentenza n. 1429/2024 del Tribunale di VI ha promosso appello , insistendo per ottenere la dichiarazione Parte_1 dell'esistenza di servitù di passaggio ex art. 1062 c.c. e, in via subordinata, per la costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., infine, chiedendo che le spese liquidate in primo grado per l'importo di € 518,00 vengano rideterminate nel maggior importo di € 898,80.
5. Si è costituita la società appellata, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata, senza nulla opporre alla correzione della misura degli esborsi da rifondere all'appellante, come richiesto da quest'ultimo.
6. Le censure che investono il rigetto della domanda di costituzione di servitù di passaggio ex art. 1062 c.c. sono infondate.
L'art. 1062 cod. civ. richiede, ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, la prova della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, che deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto della divisione del fondo in comproprietà, le due porzioni del fondo hanno cessato di appartenere ai comproprietari nel loro insieme (Cass., Sez. Il, 16 febbraio 2007, n. 3634; Cass., Sez. Il, 28 ottobre 2009, n. 22834).
Il tribunale ha escluso che il cancello carraio posto a confine tra la pubblica via (mappale n. 311 di ) ed il terreno acquistato dalla convenuta nel 2019 CP_1
a valle dell'abitazione di (mappale n. 637 di ) sia da Parte_1 CP_1 individuarsi quale opera o segno di obiettivo ed inequivoco asservimento del fondo di rispetto a quello di (mappale n. 280), affinché CP_1 Parte_1 quest'ultimo possa accedere alla striscia di giardino estesa per 117 metri quadri a valle dell'abitazione, benché collocata a livello inferiore della stessa. La valutazione espressa dal giudice di prime cure resiste alle censure sollevate dall'appellante, secondo il quale sarebbe errato ritenere che il cancello carraio, per poter essere considerato opera visibile ai fini dell'apparenza della servitù, avrebbe dovuto essere stato ivi posto soltanto e in via esclusiva per consentire l'accesso alla porzione di fondo più prossima all'abitazione rimasta inglobata nel mappale 280.
Invero, è pacifico che il cancello carraio in questione è stato destinato all'accesso di mezzi e veicoli a motore dalla pubblica via Paoloni al terreno censito quale mappale n. 637.
La circostanza che, come sostenuto dal , l'area sottostante il Parte_1 fabbricato, ora suddivisa in due mappali, in realtà ha sempre rappresentato un'area unica, con un'unica destinazione e che, dunque, il sig. CP_2 utilizzasse il cancello carraio per recarsi in qualunque parte di quel terreno, ivi compresa la porzione più vicina all'abitazione e rimasta inglobata nel mappale 280, non giova alla tesi propugnata dall'appellante.
Per giurisprudenza consolidata il requisito dell'apparenza è legato ad una situazione oggettiva di fatto per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro, per la presenza di opere univocamente destinate all'esercizio della servitù: conseguentemente, l'apparenza dipende dalle oggettive caratteristiche delle opere e non dal modo in cui vengono utilizzate (Cass., Sez. II, 3 maggio 1993, n. 5126; Cass., Sez. II, 4 marzo 1993, n. 2650).
Ciò che rileva, quindi, è che sussista una situazione di obiettiva subordinazione/assoggettamento di un fondo all'altro fondo, la visibilità a chiunque dell'asservimento, nonché la sua non precarietà.
La sentenza impugnata si sottrae alle censure, essendo motivata in modo logicamente corretto e sufficiente.
Non è contestabile, invero, che non raffiguri opera palesemente e univocamente destinata all'esercizio della servitù di passaggio il cancello che da diretto accesso a quella parte dell'area attualmente censita al mappale 637, anche se questa in origine formava un corpo unico con quella rimasta inglobata nel mappale 280: si tratta, invero, di opera idonea a permettere il più ampio e completo godimento dell'intera area e non a consentire soltanto l'esercizio della servitù su quella costituente il preteso fondo servente e che non avrebbe ragione di esistere se non per consentire l'accesso al preteso fondo dominante.
In definitiva, deve escludersi che il cancello sia stato realizzato al preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso quello servente, con conseguente insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1062 c.c.
7. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il giardino a valle dell'abitazione dell'appellante, di circa 117 mq, che i testimoni hanno confermato che non veniva coltivato, non è intercluso, ma è raggiungibile tramite una scala posta nella proprietà di parte appellante.
Il fatto che non sia servito da alcun accesso carrabile non legittima l'accoglimento della pretesa di quest'ultimo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile, giacché non viene contestato dal che Parte_1
il mappale n. 280 non è mappale intercluso, giovando questi dell'accesso pedonale presente davanti alla propria abitazione per raggiungere la pubblica via ed inoltre va considerato che la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., postula una valutazione non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi (così Cass. 7 marzo 2013 n. 5765 e Cass. 29 febbraio 2012 n. 9392). È chiaro, dunque, che non essendo il terreno in discorso mai stato coltivato, non risulta provata l'esigenza che giustificherebbe la costituzione della servitù coattiva di passaggio carrabile.
8. Stante la mancata contestazione dell'appellato in ordine al terzo motivo di gravame, gli esborsi sostenuti in primo grado dall'appellante alla cui rifusione parziale egli ha diritto vengono rideterminati nel maggior importo di € 898,80.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto, ridetermina in €898,00 le anticipazioni liquidate al punto 4) del dispositivo. Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 5.809,00 oltre 15% spese generali, cpa 4% ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 16 luglio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
ll Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1796/24 R.G.;
promossa da:
(CF ) ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Rachela ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VI, Viale Risorgimento Nazionale n. 58;
appellante
contro
:
(CF ); CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Pesavento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VI, Contrà Porti 38;
appellata;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1429/2024 del Tribunale di VI, depositata il 24 luglio 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Nel merito in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1429/2024 emessa dal Tribunale di VI, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Grassi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2616/2022, depositata in cancelleria in data 24/7/2024, notificata il 25/9/2024, ferme le parti non impugnate: 1) in riforma al capo 2 della sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: "a) Accertare e dichiarare che, a carico del terreno identificato al foglio 10, mappale 637 del Comune di Arcugnano, di proprietà della società CP_1
e a favore del terreno identificato al foglio 10 mappale 280 del Comune
[...] di Arcugnano, di proprietà del sig. , è sorta per destinazione Parte_1 del padre di famiglia la servitù di passaggio descritta in narrativa b) Condannare la convenuta a cessare ogni impedimento e Controparte_1 turbativa rispetto al legittimo esercizio della servitù di passaggio descritta in atti a favore del fondo di proprietà del sig. e gravante sul fondo di Parte_1 proprietà della convenuta c) Condannare la convenuta alla rimessione in pristino dei Controparte_1 luoghi, consentendo all'attore e ai suoi aventi causa il passaggio, anche carrabile, attraverso il cancello posto sul confine tra il mappale n. 311 e il mappale 637 d) Condannare la convenuta a risarcire all'attore i danni subiti Controparte_1
e subendi a causa degli impedimenti finora opposti all'esercizio della servitù di passaggio attraverso il mappale 367 e il cancello posto sul confine tra questo e il mappale 311, per poter accedere al terreno facente parte del mappale n. 280 sub 6 ma posto a livello inferiore rispetto all'abitazione f) In via subordinata rispetto alla domanda di cui al punto a), nella non creduta ipotesi che non risultasse sufficientemente provata l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, ma risultando evidente l'interclusione del fondo di proprietà del ricorrente, si chiede la costituzione della servitù coattiva di passaggio a favore del mappale 280 sub 6 e a carico del mappale 637; ferme tutte le restanti domande 2) In parziale riforma del capo 4 liquidare in € 898,80 le anticipazioni complessivamente sostenute dall'attore; conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In via istruttoria In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale, limitatamente ai capitoli sui quali in precedenza non era stata ammessa, e pertanto sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione "Vero che...": 1) Il cancello carraio attualmente esistente sul confine tra i mappali 637 e 311 in continuità con la recinzione del mappale 280 è stato ivi posto dal sig.
, proprietario dei terreni siti in via Paoloni n. 16/18/20, prima di CP_2 effettuare il loro frazionamento nel 2011 e prima di venderli al sig. Parte_1
e alla nel 2019;
[...] Controparte_1
2) Il sig. , in epoca antecedente al 2011 e comunque prima CP_2 del 2019, pose il cancello carraio in quel punto del confine tra la strada privata ad uso pubblico (mapp. 311) e i terreni ora identificati dal mappale 637 e 280 quale unico accesso ai predetti mappali, recintando per il resto tutta la proprietà con rete metallica;
3) Il cancello carraio realizzato dal sig. sul confine tra l'attuale CP_2 mappale 637 e il mappale 311 era funzionale e idoneo ad accedere con qualunque mezzo all'intera area sottostante l'abitazione, all'epoca identificata solo come mappale 280 (frazionata nel 2011 in mappali 280 e 637); 6) Il cancello carraio attualmente posto sul confine tra il mappale 637 e la strada in contiguità con la recinzione dell'abitazione ha sempre rappresentato, fin dal suo posizionamento, l'unico accesso per coltivare e manutenere il fondo posto a valle (sud-ovest) dell'abitazione di proprietà prima del sig. ed CP_2 oggi del sig. ; Parte_1
7) La porzione di terreno, facente parte dell'attuale mappale 280, posta a sud ovest dell'abitazione attualmente di proprietà del sig. si trova ad Parte_1 un livello inferiore di circa 4 mt. rispetto al restante giardino della casa e a ogni altra via di accesso, pedonale e carrabile, a quest'ultima dalla strada;
8) Dall'abitazione è possibile accedere al terreno sottostante solo attraverso una scala pedonale, stretta e ripida, non adatta al trasferimento di attrezzi da lavoro agricoli (ad es. tagliaerba, trattorini) o edili da un livello all'altro;
9) Quando era proprietario dei mappali poi alienati al sig. , il sig. Parte_1
aveva realizzato, nell'angolo posto tra il terreno appena CP_2 sottostante l'abitazione e il mappale confinante a est, un ricovero per attrezzi costruito in mattoni e lamiere. Si indicano come testi i sig.ri: , residente in [...], CP_2
VI , residente in [...], VI _1
, residente in [...], Arcugnano Ettore Maran, Testimone_2 residente in [...], Arcugnano
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza , eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto da , confermando Parte_1 integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di VI, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Con ricorso presentato ex art. 702 bis c.p.c. in data 11.5.2022 il sig. Parte_1
chiedeva al Tribunale di VI di voler riconoscere l'esistenza, per
[...] destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., di una servitù di passo carraio gravante sul terreno di proprietà della Società convenuta confinante con quello su cui insiste la sua abitazione e a favore di una porzione di terreno facente parte della sua proprietà, ma posto ad un livello inferiore di circa 4 metri rispetto all'abitazione e al restante giardino di pertinenza della stessa;
sempre ai sensi dell'art. 1062 c.c., chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di scarico fognario a favore della sua proprietà e a carico del medesimo terreno della convenuta. In via subordinata, l'attore chiedeva di voler CP_3 dichiarare la costituzione delle servitù coattive di passo carraio e di scarico fognario. In ogni caso chiedeva il ristoro dei danni subiti per gli impedimenti frapposti dalla convenuta all'esercizio, da parte dell'attore, della servitù di passaggio attraverso il suo fondo.
2. La società si costituiva, contestando l'esistenza di entrambe Controparte_1 le servitù e, pur confermando la sostanziale interclusione della porzione di fondo attoreo interessata dalla domanda rispetto all'accesso carraio, nonché l'esistenza di parte dell'impianto fognario attoreo sul mappale di sua proprietà, chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree senza svolgere alcuna domanda riconvenzionale.
3. Il Tribunale di VI, dopo aver assunto la prova testimoniale, accertava l'esistenza per destinazione del padre di famiglia della servitù di scarico fognario a favore del fondo attoreo e a carico del fondo della convenuta, respingendo ogni altra domanda proposta dall'attore e condannando la società convenuta alla refusione delle spese di lite nella misura della metà della somma liquidata, compensandole per la restante metà.
4. Contro la sentenza n. 1429/2024 del Tribunale di VI ha promosso appello , insistendo per ottenere la dichiarazione Parte_1 dell'esistenza di servitù di passaggio ex art. 1062 c.c. e, in via subordinata, per la costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., infine, chiedendo che le spese liquidate in primo grado per l'importo di € 518,00 vengano rideterminate nel maggior importo di € 898,80.
5. Si è costituita la società appellata, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata, senza nulla opporre alla correzione della misura degli esborsi da rifondere all'appellante, come richiesto da quest'ultimo.
6. Le censure che investono il rigetto della domanda di costituzione di servitù di passaggio ex art. 1062 c.c. sono infondate.
L'art. 1062 cod. civ. richiede, ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, la prova della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, che deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto della divisione del fondo in comproprietà, le due porzioni del fondo hanno cessato di appartenere ai comproprietari nel loro insieme (Cass., Sez. Il, 16 febbraio 2007, n. 3634; Cass., Sez. Il, 28 ottobre 2009, n. 22834).
Il tribunale ha escluso che il cancello carraio posto a confine tra la pubblica via (mappale n. 311 di ) ed il terreno acquistato dalla convenuta nel 2019 CP_1
a valle dell'abitazione di (mappale n. 637 di ) sia da Parte_1 CP_1 individuarsi quale opera o segno di obiettivo ed inequivoco asservimento del fondo di rispetto a quello di (mappale n. 280), affinché CP_1 Parte_1 quest'ultimo possa accedere alla striscia di giardino estesa per 117 metri quadri a valle dell'abitazione, benché collocata a livello inferiore della stessa. La valutazione espressa dal giudice di prime cure resiste alle censure sollevate dall'appellante, secondo il quale sarebbe errato ritenere che il cancello carraio, per poter essere considerato opera visibile ai fini dell'apparenza della servitù, avrebbe dovuto essere stato ivi posto soltanto e in via esclusiva per consentire l'accesso alla porzione di fondo più prossima all'abitazione rimasta inglobata nel mappale 280.
Invero, è pacifico che il cancello carraio in questione è stato destinato all'accesso di mezzi e veicoli a motore dalla pubblica via Paoloni al terreno censito quale mappale n. 637.
La circostanza che, come sostenuto dal , l'area sottostante il Parte_1 fabbricato, ora suddivisa in due mappali, in realtà ha sempre rappresentato un'area unica, con un'unica destinazione e che, dunque, il sig. CP_2 utilizzasse il cancello carraio per recarsi in qualunque parte di quel terreno, ivi compresa la porzione più vicina all'abitazione e rimasta inglobata nel mappale 280, non giova alla tesi propugnata dall'appellante.
Per giurisprudenza consolidata il requisito dell'apparenza è legato ad una situazione oggettiva di fatto per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro, per la presenza di opere univocamente destinate all'esercizio della servitù: conseguentemente, l'apparenza dipende dalle oggettive caratteristiche delle opere e non dal modo in cui vengono utilizzate (Cass., Sez. II, 3 maggio 1993, n. 5126; Cass., Sez. II, 4 marzo 1993, n. 2650).
Ciò che rileva, quindi, è che sussista una situazione di obiettiva subordinazione/assoggettamento di un fondo all'altro fondo, la visibilità a chiunque dell'asservimento, nonché la sua non precarietà.
La sentenza impugnata si sottrae alle censure, essendo motivata in modo logicamente corretto e sufficiente.
Non è contestabile, invero, che non raffiguri opera palesemente e univocamente destinata all'esercizio della servitù di passaggio il cancello che da diretto accesso a quella parte dell'area attualmente censita al mappale 637, anche se questa in origine formava un corpo unico con quella rimasta inglobata nel mappale 280: si tratta, invero, di opera idonea a permettere il più ampio e completo godimento dell'intera area e non a consentire soltanto l'esercizio della servitù su quella costituente il preteso fondo servente e che non avrebbe ragione di esistere se non per consentire l'accesso al preteso fondo dominante.
In definitiva, deve escludersi che il cancello sia stato realizzato al preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso quello servente, con conseguente insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1062 c.c.
7. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il giardino a valle dell'abitazione dell'appellante, di circa 117 mq, che i testimoni hanno confermato che non veniva coltivato, non è intercluso, ma è raggiungibile tramite una scala posta nella proprietà di parte appellante.
Il fatto che non sia servito da alcun accesso carrabile non legittima l'accoglimento della pretesa di quest'ultimo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile, giacché non viene contestato dal che Parte_1
il mappale n. 280 non è mappale intercluso, giovando questi dell'accesso pedonale presente davanti alla propria abitazione per raggiungere la pubblica via ed inoltre va considerato che la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., postula una valutazione non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi (così Cass. 7 marzo 2013 n. 5765 e Cass. 29 febbraio 2012 n. 9392). È chiaro, dunque, che non essendo il terreno in discorso mai stato coltivato, non risulta provata l'esigenza che giustificherebbe la costituzione della servitù coattiva di passaggio carrabile.
8. Stante la mancata contestazione dell'appellato in ordine al terzo motivo di gravame, gli esborsi sostenuti in primo grado dall'appellante alla cui rifusione parziale egli ha diritto vengono rideterminati nel maggior importo di € 898,80.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto, ridetermina in €898,00 le anticipazioni liquidate al punto 4) del dispositivo. Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 5.809,00 oltre 15% spese generali, cpa 4% ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 16 luglio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
ll Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi