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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato
Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell' art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n. 5306 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 riservata a sentenza all'udienza di discussione dell' 11.11.2025 e vertente
:
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Fevola Giuseppe , Parte_1 giusta delega in atti
-Attori opponenti
Fin Italia Immobiliare in liq. , rappresentata e difesa dall' avv. CP_1
IO LI, giusta delega in atti;
-Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 273/2011
CONCLUSIONI: le parti discutevano la causa ex art 281 sexies cpc all'udienza in trattazione scritta dell' 11.11.2025 come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che con atto di citazione regolarmente notificato,
l' odierno opponente proponeva opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 43.798,88, provvedimento monitorio passato in giudicato ed in relazione al quale era stata intrapresa azione esecutiva.
La presente opposizione è stata introdotta, a seguito di sospensione della procedura esecutiva da parte del GE , alla luce della sentenza n.
9479 del 6/04/2023 delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha previsto la facoltà per l' ingiunto, qualificato come consumatore , che non abbia opposto nei termini ordinari, di promuovere opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo (anche fuori dai termini di cui all'art. 650 cpc, ossia 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento) qualora il giudice del monitorio non abbia dato atto nel provvedimento opposto di aver eseguito un controllo, compatibile con la natura speciale del procedimento, sulla natura abusiva/vessatoria delle clausole di cui al contratto sottoscritto e fonte della pretesa creditoria.
Nel proporre opposizione la ha dedotto di essere Controparte_2 garante della debitrice principale in relazione ad un Parte_2 contratto di finanziamento con la Fin Italia Credit spa concesso sottoforma si sconto effetti cambiari rimasti tuttavia insoluti e protestati;
alla luce del conseguenziale esercizio da parte della del CP_3 diritto di risoluzione del contratto e della decadenza dal beneficio del termine come da contratto, l' aveva rivolto le sue istanze nei CP_4 confronti della garante ed odierna opponente ottenendo il decreto ingiuntivo opposto, ed avvalendosi tuttavia della clausola contrattuale di cui all' art 6 che derogava al regime legale di cui all' art 1957 c.c.
L' opponente mediante opposizione tardiva ha dedotto la nullità della suddetta clausola sia in quanto abusiva ai sensi dell' art 33 del Codice del Consumo, poiché non oggetto di trattativa specifica, sia in quanto riproduttiva delle clausole di cui allo Schema ABI frutto di un' illecita intesa anticoncorrenziale tra BA ( Cass.S.U n.41994/2021).
Ne sarebbe derivato secondo gli assunti dell' opponente la decadenza della Banca dall' escussione della garanzia per violazione della disciplina legale di cui all' art 1957 c.c.. Si è costituito l' Istituto opposto, resistendo all' opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
Denegata la sospensione dell' esecuzione del d.i. la causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed all' udienza di discussione ex art 281 sexies cpc dell' 11.11.2025 è stata decisa.
L' opposizione non è fondata, sulla base dell' assorbente rilievo che l' opponente, garante della debitrice principale, non è Parte_2 qualificabile come consumatore in forza della sua partecipazione sociale nella Compagine societaria nella misura del 50% come da RA
Camerale allegata.
Va inoltre dato atto che la stessa ha anche svolto per lungo tempo il ruolo di amministratrice della società ed in particolare dal 21.11.2002 fino alla revoca del 19.06.2007 come da visura in atti, circostanza che conferma una forte ingerenza della garante nella gestione sociale, tale da escluderne la qualifica di consumatrice.
Sul punto va difatti rappresentato che in tema di contratti stipulati dal
"consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - Per_1 all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.
(Cass. Civ. 1666/2020).
Nella fattispecie, alla luce delle emergenze documentali sopra evidenziate, va esclusa la qualifica di consumatore dell' opponente con conseguente legittimità sotto il profilo della tutela consumeristica della clausola contrattuale derogatoria del regime di cui all' art 1957 c.c..
L' opponente ha tuttavia dedotto un ulteriore profilo di nullità della
Clausola allegata, deducendone la natura riproduttiva dell' art 6 dello
Schema ABI, frutto di unì illecita intesa anticoncorrenziale tra BA
(Cass.SU n.41994/2021) rilevava quindi la nullità ex art 1419 c.c della clausola derogatoria ai termini di cui all' art 1957 c.c. Tale eccezione è inammissibile in quanto andava dedotta con una tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che l' opposizione tardiva è nella fattispecie ammissibile solo per verificare l'abusività delle clausole contrattuali sotto il profilo della tutela consumeristica come stabilito dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 9479
/2023).
Alla luce di quanto sopra l' opposizione è infondata e non è meritevole di accoglimento.
Le spese di causa come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di parte opposta, in € 3600,00 per competenze oltre accessori di legge;
Sentenza allegata al Verbale d' udienza dell' 11.11.2025 ai sensi dell' arr
281 sexies cpc.
Latina, 11.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato
Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell' art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n. 5306 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 riservata a sentenza all'udienza di discussione dell' 11.11.2025 e vertente
:
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Fevola Giuseppe , Parte_1 giusta delega in atti
-Attori opponenti
Fin Italia Immobiliare in liq. , rappresentata e difesa dall' avv. CP_1
IO LI, giusta delega in atti;
-Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 273/2011
CONCLUSIONI: le parti discutevano la causa ex art 281 sexies cpc all'udienza in trattazione scritta dell' 11.11.2025 come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che con atto di citazione regolarmente notificato,
l' odierno opponente proponeva opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 43.798,88, provvedimento monitorio passato in giudicato ed in relazione al quale era stata intrapresa azione esecutiva.
La presente opposizione è stata introdotta, a seguito di sospensione della procedura esecutiva da parte del GE , alla luce della sentenza n.
9479 del 6/04/2023 delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha previsto la facoltà per l' ingiunto, qualificato come consumatore , che non abbia opposto nei termini ordinari, di promuovere opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo (anche fuori dai termini di cui all'art. 650 cpc, ossia 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento) qualora il giudice del monitorio non abbia dato atto nel provvedimento opposto di aver eseguito un controllo, compatibile con la natura speciale del procedimento, sulla natura abusiva/vessatoria delle clausole di cui al contratto sottoscritto e fonte della pretesa creditoria.
Nel proporre opposizione la ha dedotto di essere Controparte_2 garante della debitrice principale in relazione ad un Parte_2 contratto di finanziamento con la Fin Italia Credit spa concesso sottoforma si sconto effetti cambiari rimasti tuttavia insoluti e protestati;
alla luce del conseguenziale esercizio da parte della del CP_3 diritto di risoluzione del contratto e della decadenza dal beneficio del termine come da contratto, l' aveva rivolto le sue istanze nei CP_4 confronti della garante ed odierna opponente ottenendo il decreto ingiuntivo opposto, ed avvalendosi tuttavia della clausola contrattuale di cui all' art 6 che derogava al regime legale di cui all' art 1957 c.c.
L' opponente mediante opposizione tardiva ha dedotto la nullità della suddetta clausola sia in quanto abusiva ai sensi dell' art 33 del Codice del Consumo, poiché non oggetto di trattativa specifica, sia in quanto riproduttiva delle clausole di cui allo Schema ABI frutto di un' illecita intesa anticoncorrenziale tra BA ( Cass.S.U n.41994/2021).
Ne sarebbe derivato secondo gli assunti dell' opponente la decadenza della Banca dall' escussione della garanzia per violazione della disciplina legale di cui all' art 1957 c.c.. Si è costituito l' Istituto opposto, resistendo all' opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
Denegata la sospensione dell' esecuzione del d.i. la causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed all' udienza di discussione ex art 281 sexies cpc dell' 11.11.2025 è stata decisa.
L' opposizione non è fondata, sulla base dell' assorbente rilievo che l' opponente, garante della debitrice principale, non è Parte_2 qualificabile come consumatore in forza della sua partecipazione sociale nella Compagine societaria nella misura del 50% come da RA
Camerale allegata.
Va inoltre dato atto che la stessa ha anche svolto per lungo tempo il ruolo di amministratrice della società ed in particolare dal 21.11.2002 fino alla revoca del 19.06.2007 come da visura in atti, circostanza che conferma una forte ingerenza della garante nella gestione sociale, tale da escluderne la qualifica di consumatrice.
Sul punto va difatti rappresentato che in tema di contratti stipulati dal
"consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - Per_1 all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.
(Cass. Civ. 1666/2020).
Nella fattispecie, alla luce delle emergenze documentali sopra evidenziate, va esclusa la qualifica di consumatore dell' opponente con conseguente legittimità sotto il profilo della tutela consumeristica della clausola contrattuale derogatoria del regime di cui all' art 1957 c.c..
L' opponente ha tuttavia dedotto un ulteriore profilo di nullità della
Clausola allegata, deducendone la natura riproduttiva dell' art 6 dello
Schema ABI, frutto di unì illecita intesa anticoncorrenziale tra BA
(Cass.SU n.41994/2021) rilevava quindi la nullità ex art 1419 c.c della clausola derogatoria ai termini di cui all' art 1957 c.c. Tale eccezione è inammissibile in quanto andava dedotta con una tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che l' opposizione tardiva è nella fattispecie ammissibile solo per verificare l'abusività delle clausole contrattuali sotto il profilo della tutela consumeristica come stabilito dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 9479
/2023).
Alla luce di quanto sopra l' opposizione è infondata e non è meritevole di accoglimento.
Le spese di causa come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di parte opposta, in € 3600,00 per competenze oltre accessori di legge;
Sentenza allegata al Verbale d' udienza dell' 11.11.2025 ai sensi dell' arr
281 sexies cpc.
Latina, 11.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli