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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/05/2024, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al nr° 1117/2022 R.G.L. promosso
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Parte_1
Rosaria Pollarà e Agostino Sansone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio n° 34.
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore.
Oggetto: corresponsione indennità lavoratori agricoli COVID 19
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.04.2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' , chiedendo che venisse dichiarato il proprio CP_1
diritto alla corresponsione dell'indennità per i lavoratori agricoli - COVID
19 - ex art. 69 D.L. 73/2021.
Al riguardo assumeva:
- di avere presentato domanda all' il 07 luglio 2021 per ottenere CP_1
l'indennità onnicomprensiva di cui all' art. 69 D.L. 73/2021 per complessivi € 800,00;
1 - che l'istanza era stata rigettata, nonostante avesse dato prova di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per ottenere il beneficio
(almeno 50 giornate lavorative nell'anno 2020);
- che anche il ricorso amministrativo era rimasto senza esito;
- di avere lavorato con contratto a tempo determinato, come bracciante agricola, per oltre 50 giornate lavorative nel 2020 e di non essere titolare di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto all'erogazione del suddetto beneficio economico.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato mediante CP_1
la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 30.04.2024 per il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 69 del Decreto-legge 25.05.2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)– “Indennità per i lavoratori del settore agricolo
e della pesca” - l'indennità in parola spetta agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, hanno effettuato almeno 50 giornate di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Nella specie, la ricorrente, come era suo onere, ha dimostrato di avere svolto 78 (settantotto) giornate di lavoro agricolo nell'anno 2020 e di avere lavorato, con contratto a tempo determinato, alle dipendenze della “
[...]
in Palazzo Adriano (cfr. estratto conto previdenziale Controparte_2
e dichiarazioni in atti). CP_3
La domanda deve essere, pertanto, accolta e, per l'effetto, l' va CP_1
condannato al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di €
2 800,00, a titolo di indennità lavoratori agricoli una tantum ex. D.L.
73/2021 (bonus indennità COVID), oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, nella contumacia dell , definitivamente pronunciando: CP_1
- in accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere in favore di CP_1
l'indennità lavoratori agricoli di cui Parte_1
all'art. 69 del D.L. n. 73/2021 nella misura di € 800,00, oltre interessi come per legge;
- condanna, inoltre, l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in CP_1
complessivi € 500,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Rosaria Pollarà e Agostino Sansone, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Termini Imerese in data 02.05.2024
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al nr° 1117/2022 R.G.L. promosso
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Parte_1
Rosaria Pollarà e Agostino Sansone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio n° 34.
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore.
Oggetto: corresponsione indennità lavoratori agricoli COVID 19
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.04.2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' , chiedendo che venisse dichiarato il proprio CP_1
diritto alla corresponsione dell'indennità per i lavoratori agricoli - COVID
19 - ex art. 69 D.L. 73/2021.
Al riguardo assumeva:
- di avere presentato domanda all' il 07 luglio 2021 per ottenere CP_1
l'indennità onnicomprensiva di cui all' art. 69 D.L. 73/2021 per complessivi € 800,00;
1 - che l'istanza era stata rigettata, nonostante avesse dato prova di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per ottenere il beneficio
(almeno 50 giornate lavorative nell'anno 2020);
- che anche il ricorso amministrativo era rimasto senza esito;
- di avere lavorato con contratto a tempo determinato, come bracciante agricola, per oltre 50 giornate lavorative nel 2020 e di non essere titolare di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto all'erogazione del suddetto beneficio economico.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato mediante CP_1
la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 30.04.2024 per il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 69 del Decreto-legge 25.05.2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)– “Indennità per i lavoratori del settore agricolo
e della pesca” - l'indennità in parola spetta agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, hanno effettuato almeno 50 giornate di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Nella specie, la ricorrente, come era suo onere, ha dimostrato di avere svolto 78 (settantotto) giornate di lavoro agricolo nell'anno 2020 e di avere lavorato, con contratto a tempo determinato, alle dipendenze della “
[...]
in Palazzo Adriano (cfr. estratto conto previdenziale Controparte_2
e dichiarazioni in atti). CP_3
La domanda deve essere, pertanto, accolta e, per l'effetto, l' va CP_1
condannato al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di €
2 800,00, a titolo di indennità lavoratori agricoli una tantum ex. D.L.
73/2021 (bonus indennità COVID), oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, nella contumacia dell , definitivamente pronunciando: CP_1
- in accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere in favore di CP_1
l'indennità lavoratori agricoli di cui Parte_1
all'art. 69 del D.L. n. 73/2021 nella misura di € 800,00, oltre interessi come per legge;
- condanna, inoltre, l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in CP_1
complessivi € 500,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Rosaria Pollarà e Agostino Sansone, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Termini Imerese in data 02.05.2024
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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