Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 109
CASS
Sentenza 8 gennaio 1999

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La sentenza del giudice di pace, in una causa non eccedente i due milioni di lire, e quindi da decidere necessariamente secondo equità, è soltanto ricorribile per Cassazione, tanto se la definizione del giudizio avviene per una questione pregiudiziale impediente (giurisdizione, competenza ed altre attinenti al procedimento), e quindi applicando norme processuali, quanto se avviene nel merito, applicando una regola di equità; nel primo caso il ricorso è proponibile ai sensi dell'art. 360, nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ., nel secondo caso, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., se non sono stati rispettati i limiti al potere di decisione secondo equità costituiti dalle norme e dai principi costituzionali e generali dell'ordinamento; pertanto, se il ricorso denuncia la violazione del giudicato - esterno - per avere il giudice di pace, adito in opposizione all'esecuzione per somma inferiore ai due milioni, erroneamente interpretato il titolo esecutivo giudiziale, la Cassazione può controllare se nel relativo giudizio di merito sono state violate le norme sull'efficacia del giudicato e quelle che regolano l'interpretazione degli atti giuridici, dei provvedimenti della P.A., e delle sentenze - configurando esse principi generali dell'ordinamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 109
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 109
    Data del deposito : 8 gennaio 1999

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