Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 1
La sentenza del giudice di pace, in una causa non eccedente i due milioni di lire, e quindi da decidere necessariamente secondo equità, è soltanto ricorribile per Cassazione, tanto se la definizione del giudizio avviene per una questione pregiudiziale impediente (giurisdizione, competenza ed altre attinenti al procedimento), e quindi applicando norme processuali, quanto se avviene nel merito, applicando una regola di equità; nel primo caso il ricorso è proponibile ai sensi dell'art. 360, nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ., nel secondo caso, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., se non sono stati rispettati i limiti al potere di decisione secondo equità costituiti dalle norme e dai principi costituzionali e generali dell'ordinamento; pertanto, se il ricorso denuncia la violazione del giudicato - esterno - per avere il giudice di pace, adito in opposizione all'esecuzione per somma inferiore ai due milioni, erroneamente interpretato il titolo esecutivo giudiziale, la Cassazione può controllare se nel relativo giudizio di merito sono state violate le norme sull'efficacia del giudicato e quelle che regolano l'interpretazione degli atti giuridici, dei provvedimenti della P.A., e delle sentenze - configurando esse principi generali dell'ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
AUTOLINEE GIULIANO SAS, in persona di NA AN, elettivamente domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato EUGENIO GIULIANO con studio in 84100 SALERNO VIA G.V. QUARANTA 1, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ME EL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 22/97 del Giudice di pace di AGROPOLI, emessa e depositata il 24/02/97 (R.G. 28/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Paola VITTORIA;
udito l'Avvocato Dott. Eugenio GIULIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
l. - EL EO, con atto di precetto notificato l'8.11.1996, intimava alla società Autolinee AN s.a.s. di.pagargli 648.384 lire.
Tra le somme di cui veniva richiesto il pagamento era quella di L. 320 mila che la società era stata condannata a pagare. per spese processuali, dalla sentenza 14.6.1996 pronunciata dal giudice di pace di Agropoli in una causa svoltasi tra le parti.
2. - La società Autolinee AN proponeva opposizione e con la citazione a comparire davanti al giudice di pace di Agropoli, notificata il 12.11.1996, chiedeva fosse dichiarato che EL EO non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata per la somma e sulla base della sentenza prima indicate. La società sosteneva che la condanna alle spese era stata pronunciata non in favore della parte, ma del suo difensore, l'avv. Germano Di Feo.
3. - Il giudice di pace di Agropoli, con sentenza del 24.3.1997, ha rigettato l'opposizione.
Il giudice di pace ha interpretato la sentenza costituente titolo esecutivo nel senso che la condanna al pagamento delle spese processuali fosse stata pronunciata in favore della parte, senza distrazione per il suo difensore..
4. - La società Autolinee AN ha proposto ricorso per cassazione.
EL EO non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione.
1. - Il ricorso contiene un motivo.
Il motivo è di violazione di norme di diritto (art. 360 n.
3. cod. proc. civ., in relazione all'art. 93 dello stesso codice). Il ricorrente sostiene che la precedente sentenza del giudice di pace di Agropoli, emessa nella causa tra sè ed EL EO, nel dispositivo, aveva pronunciato condanna alle spese in favore del difensore dello stesso EO, l'avv. Germano Di Feo: il giudice di pace, decidendo sull'opposizione a precetto, ha violato l'art. 93 del codice di procedura quando ha ritenuto di poter correggere quella pronuncia sulla base della considerazione che il difensore non aveva chiesto che le spese fossero distratte in suo favore. Il motivo non è fondato.
2. - Il giudice di pace ha reso la sentenza impugnata in una causa di valore inferiore ai due milioni di lire.
Dispone l'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 21 della L. 21 novembre 1991, n. 374, che <Il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede lire due milioni>.
La norma si interpreta nel senso che, quando la causa non eccede tale valore, la regola che il giudice di pace applica ai fatti per risolvere il merito della controversia costituisce espressione del potere di decidere secondo equità, perché l'ordinamento attribuisce ai giudici ed al giudice di pace solo questo potere, quando si tratta di controversie di modesto valore economico (Cass. 11 giugno 1998 n. 5794; 20 febbraio 1998 n. 1784). L'art. 339, terzo comma, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art.33 della L. 21 novembre 1991, n. 374) dichiara inappellabili <le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità>, le quali, dunque, in quanto pronunciate in unico grado, sono suscettibili di ricorso per cassazione, a norma dell'art. 360, primo comma prima parte, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 59 della L. 26 novembre 1990, n. 353).
Ed a riguardo dell'espressione usata dal terzo comma dell'art. 339 si propone un problema interpretativo analogo a quello posto dal secondo comma dell'art. 113.
Problema che va risolto attribuendo alla disposizione il significato per cui le sentenze che il giudice di pace pronuncia nelle cause che vanno decise secondo equità non sono mai appellabili e sono sempre solo ricorribili per cassazione, anche se siano state definite in base alla decisione non di una questione di merito, ma di una questione pregiudiziale impediente e perciò in base all'applicazione di norme di diritto processuale (Cass., Sez. Un., 23 settembre 1998 n. 9493). La parte ha quindi esattamente sperimentato tale ricorso. Il ricorso per cassazione, in quanto sia rivolto a criticare la decisione di questioni pregiudiziali impedienti (giurisdizione, competenza ed altre questioni attinenti al procedimento), può essere proposto per i motivi indicati ai nn. 1), 2) e 4) dell'art. 360 cod. proc. civ., perché, come si è detto, la decisione di tali questioni deve essere presa dal giudice di pace applicando norme di diritto (Cass. 3 settembre 1998 n. 8762). Quando sia rivolto a criticare la decisione del merito della controversia, solo in un caso può essere proposto per il motivo di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.): in particolare, solo per sostenere che il giudice di pace ha superato i limiti che l'ordinamento pone al potere di decisione secondo equità, limiti che sono dati da norme e principi di rango costituzionale e dai principi generali dell'ordinamento (Cass. 17 febbraio 1998 n. 1671). Orbene, il punto della decisione investito dal ricorso è rappresentato dalla interpretazione che il giudice ha dato della sentenza fatta valere come titolo esecutivo.
La sentenza costituente titolo esecutivo rappresenta nel giudizio di opposizione all'esecuzione un giudicato esterno e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, affatto prevalente, il giudizio che verte sulla sua interpretazione si risolve in un accertamento di merito
Il quale, in linea di principio, è sindacabile per difetto di motivazione (quando questa manchi sia insufficiente o contraddittoria) ovvero per violazione di norme di diritto (quando il giudizio di interpretazione sia condotto in violazione di norme che regolano l'interpretazione degli atti giuridici in genere e delle sentenze in particolare).
Il vizio che il motivo individua nella sentenza impugnata e che, nel compiere l'accertamento indicato, il giudice di pace avrebbe preteso di sostituirsi al precedente giudice nell'esercizio del potere di ordinare la distrazione delle spese processuali: avrebbe cioè violato il giudicato, perché, mentre il primo giudice aveva ordinato la distrazione pur in mancanza di richiesta, egli avrebbe privato di efficacia tale disposizione della sentenza in base all'argomento che non ne era stata fatta la necessaria richiesta. Orbene, se nel pronunciare la sentenza impugnata il giudice di pace avesse ragionato nei termini descritti, la sua decisione avrebbe presentato un vizio capace di inficiare anche il giudizio di equità. L'efficacia del giudicato deve essere considerato uno dei principi generali dell'ordinamento, come tale non superabile attraverso l'equità.
Che lo sia lo dimostrano la collocazione della norma sulla cosa giudicata (art. 2909 cod. civ.) tra le disposizioni generali del codice civile in materia di tutela giurisdizionale e le norme dettate dal codice di procedura per regolare la formazione della cosa giudicata (art. 324), evitare che si abbiano giudicati in contraddizione tra loro (art. 39, primo comma) , consentire la revocazione delle sentenze in contrasto con un precedente giudicato (art. 395 n. 5).
Ma il giudice di pace, come risulta dalla motivazione della sentenza, in presenza di un dispositivo che ha considerato di significato non univoco, per sciogliere il dubbio ha ritenuto di dare rilievo al fatto che la distrazione non fosse stata domandata. La regola impiegata per eseguire il giudizio di accertamento del significato della sentenza è dunque diversa da quella assoggettata a critica e non è d'altra parte contraria a principi generali dell'ordinamento in tema di interpretazione degli atti giuridici, dei provvedimenti resi dalla pubblica amministrazione e della sentenza. L'interpretazione di un atto va compiuta tenendo conto del complesso delle sue disposizioni è quella della sentenza considerando insieme dispositivo e motivazione.
3. - Il ricorso è rigettato.
4. - La Corte non deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese del processo, perché la parte cui il ricorso è stato notificato non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 1999.