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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 95/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sicuso
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bongiovanni
Appellato
OGGETTO: appello- sospensione rendita da infortunio in itinere
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 1631 del 17 dicembre 2021 il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, in accoglimento del ricorso proposto da
, dichiarava illegittimo il provvedimento del Controparte_1
13.09.2017 con il quale l' aveva sospeso l'erogazione della Pt_1
rendita per inabilità permanente, riconosciuta al ricorrente a seguito di infortunio in itinere occorso in data 25.02.2013.
Riteneva il giudicante che, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n.38/2000, le rendite potessero essere sospese dall' , nel caso di Pt_1 Pt_1
errore commesso in sede di attribuzione, in ipotesi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente.
Premesso che, nella specie, la prestazione era stata sospesa a seguito della sentenza n. 915/2017 del Tribunale di Siracusa, con la quale era stata smentita la ricostruzione del sinistro e rigettata la domanda di surroga dell' , il decidente riteneva illegittima la Pt_1
sospensione operata dall'ente in quanto nessun procedimento penale era stato promosso, in danno del , su sospetta simulazione CP_1
dell'incidente, la compagnia di assicurazione aveva risarcito i danni e non era stato accertato giudizialmente il dolo o la colpa grave in capo all'assicurato che avrebbe potuto legittimare la sospensione della prestazione.
Avverso la sentenza proponeva appello l' con atto Pt_1
depositato il 4 febbraio 2022. Al gravame resisteva l'appellato.
Espletata prova testimoniale, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'ente appellante censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione. Rileva che il primo giudice errando ha dichiarato illegittima la sospensione della rendita sulla scorta di presupposti non previsti dalla legge ai fini del riesame per errore del provvedimento amministrativo ovvero: l'esistenza di un procedimento penale (peraltro aperto presso la procura di
Siracusa); la condanna per dolo o colpa grave dell'assicurato;
l'indagine dirimente sul comportamento della compagnia assicuratrice obbligata per la RCA, la quale, tuttavia, procede su elementi in fatto differenti rispetto a quelli di cui alla normativa previdenziale. In realtà, venuto meno lo scontro tra i veicoli - per come accertato nel giudizio civile promosso dall , che aveva Pt_1
agito in sede di rivalsa nei confronti dei presunti responsabili - ovvero il riconoscimento dell'evento come indennizzabile, il
Tribunale avrebbe dovuto verificare i presupposti di legge per ascrivere il fatto tra quelli degni di tutela assicurativa piuttosto che operare una sorta di inversione dell'onere probatorio sul fatto. È poi
“sorprendente” il riferimento all'elemento soggettivo del reato qualificante le dichiarazioni dell'infortunato, essendo l'accertamento sulla colpa e il dolo dirimente solo ai fini dei limiti imposti all' per la richiesta restitutoria delle prestazioni già Pt_1
erogate in caso di errore indotto, piuttosto che dovuto a errata interpretazione da parte dell'ente degli elementi già in atti.
2. Con il secondo motivo l'appellate lamenta la violazione degli artt. 2 e 4 del Testo Unico n. 1124/1965, eccependo la mancata
3 prova della causa violenta e del nesso eziologico tra l'incidente descritto dall'infortunato e le lesioni denunciate.
In assenza di denuncia del datore di lavoro, la descrizione del fatto come avvenuto in ambito lavorativo è a esclusiva cura dell'infortunato. Contesta la dinamica del sinistro operata dall'odierno appellato, sconfessata, piuttosto, dagli accertamenti tecnici svolti a seguito del giudizio di surroga intrapreso dall' Pt_1
nei confronti dei presunti responsabili dell'incidente denunciato per il recupero del costo infortunistico. Deduce che l'accertata incompatibilità dei danni ai mezzi, come da CTU disposta nel giudizio n. 6171/2015, esclude la sussistenza del fatto o che lo stesso fosse idoneo a determinare le lesioni denunciate. Non esistendo lo scontro tra i mezzi, non sono possibili ulteriori indagini medico-legali sulla eziologia delle lesioni con l'evento; il dato tecnico permette di escludere con assoluta certezza che l'autovettura su cui (presumibilmente) viaggiava l'appellato avesse avuto lo scontro con l'altro mezzo. D'altro verso, le prove offerte dall'assicurato, anche ove ammesse, non sarebbero state conducenti, essendo la presenza del stata confermata solo dalla CP_1
moglie, , e dalla controparte controinteressata Testimone_1
al fatto . Controparte_2
3. In via subordinata, reitera le eccezioni in merito al quantum indennizzabile ribadendo che, “in mancanza del fatto come descritto, le ipotizzate conseguenze lesive non possono essere assunte come effetto indennizzabile”.
4. L'appello è infondato.
4 Preliminarmente va dato atto all'appellante che la norma di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 38/2000, pur richiamata dal primo giudice al secondo foglio della sentenza impugnata, prevede il potere di rettifica delle prestazioni in capo all'Istituto assicuratore in caso di
“errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni”, da esercitarsi “entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato” (come nella specie avvenuto), “salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente”, per il quali invece non opera, all'evidenza, il termine decadenziale decennale.
Ciò posto (incontestata l'estraneità dell'appellato al giudizio civile promosso dall' ), la prova testimoniale espletata in Pt_1
questo grado (cfr. deposizioni dei testi e Testimone_2 Tes_3
, entrambi disinteressati: verbale di udienza dell'1 ottobre
[...]
2024) ha chiaramente confermato, contrariamente a quanto in doglianza e ogni altra questione assorbita, la sussistenza dell'infortunio in itinere denunciato e la dinamica del sinistro.
Soccorrono, inoltre, il CID sottoscritto dai titolari delle due autovetture coinvolte nel sinistro e il referto del Pronto Soccorso- denuncia infortunio del P.O. “Ospedale Maggiore” di Modica, in atti.
5. L'appello va pertanto respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività difensiva svolta e da
5 distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: rigetta l'appello e condanna l' al pagamento in favore di Pt_1
controparte delle spese processuali del grado, che liquida in euro
3.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA e
IVA, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Dichiara, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n.
115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese
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