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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composto dai magistrati:
Dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella PRESIDENTE
Dott. Francesco Moroni GIUDICE
Dott.ssa Ester Marongiu GIUDICE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20084/2022 sub 1 R.G. promossa da:
, c.f. elettivamente domiciliato in Carmagnola, via Parte_1 C.F._1
Baldessano, 8 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Quiese e dell'avv. Annalisa Coppola che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
-ATTORE- contro
Controparte_1
, c.f. e p.iva , elettivamente domiciliato in , via Cernaia
[...] P.IVA_1 CP_1
n. 15, presso lo studio dell'avv. Francesco Meloni che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-CONVENUTO-
Con l'intervento necessario del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
-INTERVENUTO-
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Nel caso in cui il Giudicante dovesse rigettare nel merito, mantenere la pena pecuniaria nel minimo edittale.
- Non essendo stata fissata dal Giudice la data in cui il processo principale deve proseguire, fissarsi udienza per la prosecuzione della causa principale ex art 295 cpc. Con riserva di deposito di separata istanza per la prosecuzione del procedimento principale
- Quanto alle spese di lite, stante l'accertato “regime transitorio difficoltoso” nel quale sarebbero state apposte le sottoscrizioni, circostanza che motiva il mancato ricordo e il non riconoscimento delle sottoscrizioni, pare giustificata la richiesta di compensazione”.
Per parte convenuta
Nel merito, in via di principalità, respingersi e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, della querela di falso ex adverso proposta dal Sig. per i motivi svolti in atti, con tutte le Parte_1 conseguenze di legge e previe le declaratorie e i provvedimenti di cui all'art. 226 comma 1 c.p.c.;
Nel merito, in via di principalità, in forza delle risultanze istruttorie e peritali in atti, accertare e dichiarare la veridicità e la genuinità dei moduli di consenso informato datati 22/10/2017 e 23/10/2017
e delle sottoscrizioni ivi apposte dal Sig. Parte_1
Nel merito, in via di principalità, respingersi e dichiarare l'infondatezza di ogni avversa do-manda formulata - a qualunque titolo - nei confronti dell' , Controparte_2 in quanto infondata, in fatto e in diritto, per mancato assolvimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi e, comunque, per difetto del nesso di causa e assenza degli inadempimenti prospettati, attesa l'adeguatezza e la correttezza dell'assistenza e delle cure prestate in favore del Sig. Pt_1
e atteso il corretto e puntuale assolvimento all'onere in-formativo nei confronti del Paziente
[...] in relazione a ogni trattamento praticato presso la resistente;
per l'effetto, dichiarare CP_3
l'infondatezza di qualunque domanda risarcitoria a qualsiasi titolo formulata nei confronti della
Struttura sanitaria evocata in giudizio, non essendo le lesioni, i danni e i pregiudizi lamentati dal sig. in alcun modo imputabili o riferibili alle presta-zioni e all'operato dei Sanitari in forze presso Pt_1
l' ; In via istruttoria, si Controparte_4 reiterano le istanze istruttorie formulate all'interno dei precedenti scritti difensivi, che si intendono in questa sede integralmente ripetute e trascritte.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e oneri di legge”.
pagina 2 di 7
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio l' Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'accertamento Controparte_4 della condotta omissiva tenuta dalla convenuta in occasione del dell'intervento del 23.10.2017 concretatasi nell'omessa esaustiva informazione circa gli effetti collaterali, i rischi e le complicanze dell'intervento chirurgico di asportazione di tessuto cerebrale.
L'attore, ricostruita la vicenda clinica e dato atto delle complicanze patite, instava per la condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno conseguente all'omessa corretta informazione, sotto la duplice qualificazione di danno alla salute e danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
Nel proprio atto introduttivo, inoltre, l'attore riservava di proporre querela di falso con riferimento ai moduli di consenso informato apparentemente sottoscritti in data 22.10.2017 e 23.10.2017, inseriti nella cartella clinica.
Ritualmente costituita, la convenuta contestava la fondatezza della domanda proposta dall'attore evidenziando l'insussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari intervenuti e il pieno rispetto delle regole d'arte medica. Quanto all'eccepito omesso consenso informato, la convenuta ribadiva l'infondatezza dell'allegazione, rilevando il corretto e completo adempimento dell'onere informativo documentato dai moduli in atti, sottoscritti dall'attore all'esito dei colloqui informativi intercorsi con il personale sanitario.
Nel corso dell'udienza di prima comparizione, in data data 27.02.2023, dava atto di Parte_1
aver depositato querela di falso eccependo la falsità delle sottoscrizioni apposta in calce ai moduli del
“consenso informato” datati 22 e 23.10.2017, negando altresì che sui moduli sottoscritti in data
22.10.20217 fossero state indicate le complicazioni dell'intervento.
All'esito dell'interpello disposto ai sensi dell'art. 222 c.p.c., la struttura convenuta dichiarava di volersi avvalere dei documenti oggetto della querela di falso.
Con provvedimento del 12.06.2023 il Giudice autorizzava l'attore alla proposizione della querela di falso in merito ai documenti indicati, procedendo all'istruzione del procedimento incidentale.
Esperite le formalità connesse alla querela di falso, assunte le prove testimoniale articolate ed ammesse, espletata CTU grafologica, all'udienza figurata del 19.9.2024 le parti precisavano le conclusioni così come riportate in epigrafe, e la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II
pagina 3 di 7 Prima di esaminare le risultanze dell'istruttoria svolta a seguito della proposta querela, pare opportuno ribadire come lo scopo del procedimento di falso, disciplinato dagli artt. 221 e ss. c.p.c., consista nell'accertare la genuinità di un documento, ovvero la sua effettiva provenienza o attribuzione alla persona che se ne dichiara autore, al fine di predisporre uno strumento probatorio irrefutabile.
Laddove accolto, infatti, il procedimento determina l'esclusione definitiva dal processo, con effetto erga omnes, del documento oggetto dell'eccepita falsità e, diversamente da quanto accade per il disconoscimento – che esclude il valore probatorio del documento disconosciuto nei limiti del rapporto tra le parti – l'accoglimento della querela di falso determina la completa rimozione del valore del documento e la contestuale eliminazione, a tutela della fede pubblica, oltre che della efficacia sua propria
In particolare, la querela di falso, sia per il caso in cui sia proposta in via principale quanto in via incidentale, ha lo scopo di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità
a far fede, a servire cioè come prova di atti o rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria,
a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento eliminandone l'efficacia sua propria e qualsiasi ulteriore effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge (v., tra le altre, Cass. 20.6.2000 nr. 8362).
****
Nel presente giudizio, oggetto dell'accertamento invocato da parte attrice è costituito dai moduli di consenso informato asseritamente sottoscritti dall'attore in data 22 e 23.10.2017, inseriti nella cartella clinica della struttura sanitaria convenuta e prodotti in atti quali docc. n. 2 e 3 di parte attrice.
All'esito dell'istruttoria svolta, infatti, la querela proposta dall'attore non può trovare accoglimento, non potendo ritenersi raggiunta la prova della falsità.
La consulenza tecnica grafologica disposta, infatti, acquisita la documentazione necessaria alla redazione della perizia ed effettuate le analisi tecniche dei documenti di verifica e di confronto, ha concluso affermando che “le tre firme a nome , in verifica, poste in qualità di Parte_1
paziente su tre Consensi informati contenuti nella Cartella clinica n° 36461 del 2017 delle Molinette di in data 22/ 23.10.2017, presentano convergenze gestuali e formali rispetto alle autografe CP_1 dell'apparente sottoscrivente, offerte/ raccolte per la comparazione”, precisando che “gli elementi tecnici avallano la tesi di autografia occasionale verosimilmente in regime difficoltoso transitorio;
sono state eseguite a mano libera” dando quindi atto che “per il contesto delle caratteristiche gestuali
e formali emerse, verificate ed escluse le ipotesi di: sinistrografia, dissimulazione, imitazione di fantasia, imitazione a mano libera, imitazione lenta e pedissequa, ricalco” (v. perizia depositata).
Lo stesso CTU ha dato atto che anche “le sottoscrizioni “meno riconoscibili” condividono con le altre comparative caratteristiche gestuali e formali che le fanno ricondurre comunque alla mano
pagina 4 di 7 dell'apparente sottoscrivente, anche se presentano variabilità esteriore differenziata e più sformata” evidenziando come “si tratta di apposizione durante la degenza ospedaliera in stato particolare, dovuto a ipotetica postura a letto o scomoda o estemporanea ed emotivamente carica nel momento del ricevimento notizie, la cui comprensione si confermava vergando con firma l'autorizzazione sui consensi informati che il Signor prestava ai sanitari” (pag. 28 relazione CTU). Pt_1
La perizia ribadisce, quindi, che “nel confronto tra le contrapposte firme esaminate si rileva che le caratteristiche grafiche delle sottoscrizioni in verifica a nome risultano Parte_1
compatibili con la modulazione complessiva delle peculiarità grafiche mobili e personalizzate dell'apparente sottoscrivente. Per la qualità delle corrispondenze gestuali e formali, risulta avallata unicamente l'ipotesi di autografia con espressione occasionale modificata verosimilmente per difficoltà transitorie;
le tre firme sono state stese in modo comunque rapido e caratterizzato con aspetto esteriore variegato in modo estemporaneo. a combinazione coesa di tratto, movenze, velocità, assetti, logica di attacchi e stacchi, costrutti e dettagli, non avalla infatti le altre ipotesi esecutive che in ogni caso sono state valutate e sono risultate necessariamente infondate: Imitazione di fantasia, data l'analogia d'immagine. Imitazione a mano libera, in quanto tutti gli elementi caratterizzanti convergono verso l'autografia senza presentare stranezze e atipicità sospette e anomale. Imitazione lenta e pedissequa, in quanto le caratteristiche grafiche delle firme in verifica non presentano i tipici passaggi statici, soffermi e anomalie/ incongruenze ritmo - esecutive rispetto all'espressione grafica dello scrivente esaminata in questa sede. Ricalco, in quanto l'espressione pressoria e gli stacchi non propongono la staticità tipica di tale esecuzione. Dissimulazione, in quanto agisce per logiche opposte, cioè divergenza di immagine e somiglianza di tratto. Non vi è riscontro in tal senso, dal momento che le firme disconosciute, anche se più sformate, richiamano esteriormente le comparative del Signor Sinistrografia in quanto il tratteggio delle verificande è sciolto e non Pt_1 stentato”.
Le conclusioni assunte dal CTU, ampiamente motivate e assunte nel contraddittorio con le parti e all'esito dell'applicazione di una corretta metodologia d'indagine, appaiono del tutto condivisibili e consentono di ritenere provata l'autografia delle sottoscrizioni apposte in calce ai moduli di consenso informato oggetto di impugnazione.
Nessun elemento di segno contrario, peraltro, può dirsi acquisito all'esito delle prove orali assunte.
I testi escussi, sottolineato il rilevante lasso di tempo intercorso dai fatti, pur non avendo offerto elementi circostanziati con riferimento ai colloqui informativi e alle modalità di sottoscrizione dei moduli da parte del hanno dato atto delle prassi consolidate adottate dalla struttura Pt_1 convenuta, confermando come “la prassi è quella di compilare il modulo e informare il paziente di tutte le possibili conseguenze o complicanze dell'intervento e di sottoporle al paziente per la firma. pagina 5 di 7 Come ho detto sopra essendo tanti i pazienti non ricordo di preciso il momento in cui il sig. Pt_1 abbia firmato, posso solo supporre che l'abbia fatto…Posso confermare con riguardo al documento che mi è stato rammostrato (n.d.r. doc. n.
3.1 pag. 3 di parte convenuta (cfr. Dichiarazione di consenso informato datata 22.10.2017) di aver compilato anche la sezione relativa alle complicanze aggiunta con un asterisco nella parte bassa del foglio. Preciso che la prassi seguita in questo caso è quella di compilare il modulo di consenso informato anche con le complicanze e poi andare a parlare con il paziente e raccogliere il consenso all'intervento”; ha aggiunto “[…] di norma viene sottoposto ai pazienti il modulo nella sua integrità e viene letto tutto al paziente spiegando rischi e benefici dell'intervento. Suppongo che l'abbia sottoscritto” (v. deposizione teste ). Testimone_1
Analogamente, il teste all'epoca dei fatti medico neuro-radiologo presso l' Testimone_2 [...]
, ha dichiarato: “Essendo Controparte_4
trascorsi parecchi anni non ho memoria precisa di quel giorno, né ricorso il paziente Pt_1
”, esibitogli il doc. n.
3.1 pag. 2 di parte convenuta (Dichiarazione di consenso informato
[...] datata 23.10.2017) ha ribadito: “l'ho compilato io, in quanto è la mia calligrafia e riconosco quanto ha scritto. Questa è la prassi che ho sempre seguito che consiste nell'illustrare al paziente le caratteristiche della procedura, i rischi, come è scritto nel consenso, a far firmare il paziente una volta che abbia compreso quanto esposto…Il modulo viene compilato davanti al paziente, viene illustrato al paziente che lo legge. Io cerco sempre di precisare in modo più specifico la procedura
d'intervento rispetto a quanto più genericamente è scritto nel modulo. Tuttavia, nel caso specifico non ricorso con precisione quanto ho detto al sig. ”. Pt_1
La stessa teste coniuge di parte attrice, escussa in prova contraria, non ha offerto Testimone_3 elementi di fatto rilevanti ai fini dell'accoglimento della querela proposta.
Pur ritenendo ammissibile la sua deposizione – anche considerato che le somme percepite a titolo di risarcimento del danno non rientrano nella comunione legale dei beni – deve darsi atto che la stessa si è limitata a riferire di essere presente in ospedale il 22.10.2017, aggiungendo peraltro “non ricordo che qualcuno abbia portato il modulo di consenso informato a mio marito”, e, quindi, dato atto “nulla posso dire circa la lettura e la sottoscrizione del modulo da parte del sig. ”. Pt_1
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, pertanto, la proposta querela di falso appare infondata.
III
In ordine alle spese del presente giudizio, deve osservarsi che la pronuncia che decide la querela di falso cd. incidentale è definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata (v. Cass. 22.3.2017, n. 7243).
Ne discende che, stante la soccombenza dell'attore, le spese di lite devono essere poste a carico del querelante e devono essere liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale pagina 6 di 7 effettivamente svolta, nonché delle difese spiegate dalle parti in relazione al concreto esito della lite, con applicazione dei parametri minimi previsti per le controversie di valore indeterminabile, di complessità media (v. Cass. 23.6.2017, n. 15642).
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da parte attrice, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattese respinge la querela di falso proposta da avverso i moduli di consenso informato del Parte_1
22.10.2017 e 23.10.2017; visto l'art. 226 c.p.c. dispone che a cura del Cancelliere sia fatta menzione della sentenza sull'originale dei moduli di consenso informato del 22.10.2017 e 23.10.2017 inseriti nella cartella clinica dell'Ospedale Molinette di , relativa al ricovero del sig. ; CP_1 Parte_1 condanna al pagamento della somma di € 10,00 a titolo di pena pecuniaria;
Parte_1
condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese della presente fase di giudizio liquidate in complessivi € 5.431,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino il 13.2.2025
Il Presidente dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
Il Giudice est.
dott.ssa Ester Marongiu
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