Decreto cautelare 30 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 27 novembre 2024
Ordinanza collegiale 27 maggio 2025
Sentenza breve 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 07/07/2025, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05320/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5320 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
del provvedimento di assegnazione alla studentessa -OMISSIS- di n. 18 ore settimanali di sostegno, a fronte della frequenza di 30 ore settimanali, prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, avente ad oggetto “assegnazione ore di sostegno”;
di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, comunque connessi, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno, determinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per (tra gli altri) l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, m.pi.AOOUSPNA.Registro Ufficiale.U.-OMISSIS-;
del P. E. I. per l’a. s. 2024/2025, redatto in data 30.09.2024;
nonché per il riconoscimento del diritto dell’alunna -OMISSIS- ad essere assistita da un insegnante di sostegno specializzato, secondo il rapporto 1/1, per tutta la durata dell’orario scolastico (30 ore settimanali) o, comunque, per un numero di ore massime adeguate alla patologia sofferta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, nella indicata qualità, hanno chiesto accertare il diritto della propria figlia minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e, conseguentemente, ordinarsi alla Amministrazioni scolastica di assegnare alla minore un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale.
Pertanto, hanno chiesto annullarsi il provvedimento con il quale l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di Napoli ha assegnato alla minore, per l’anno scolastico 2024/25, solo n. 18 ore settimanali di sostegno, a fronte della frequenza di 30 ore settimanali (provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, avente ad oggetto “assegnazione ore di sostegno”), oltre a tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, , ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno, determinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per (tra gli altri) l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, m.pi.AOOUSPNA.Registro Ufficiale.U.-OMISSIS-.
Con ordinanza del 27.11 2024 il Tribunale, in accoglimento della istanza cautelare presentata dai ricorrenti, ordinava alla Amministrazione scolastica rideterminarsi, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di ore inferiore all’orario di frequenza scolastica della minore, in considerazione della situazione di handicap della stessa.
Successivamente, i ricorrenti deducevano che l’ordinanza era stata eseguita e insistevano, quindi, per l’accoglimento del ricorso con condanna della Amministrazione alla refusione delle spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore costituito antistatario
Pervenuta alla camera di consiglio del 25.06 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di una sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso si profila manifestamente fondato e come tale suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., come da avviso in tal senso dato alle parti presenti in Camera di consiglio e riportato nel relativo verbale.
Preliminarmente, il Collegio richiama quanto rilevato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, che questo T.A.R. ha avuto già modo di condividere, per la quale “il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (ex multis, T.A.R. Molise, 23 maggio 2023 n. 171, recante a sua volta ulteriori indicazioni giurisprudenziali; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127).
Occorre anche ricordare che il procedimento per l'assegnazione al minore delle ore di sostegno, di recente fatto oggetto di modifiche legislative ad opera del D.lgs. n. 96/2019, che ha riformulato l’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017, si compone di più momenti e atti, tra i quali assumono particolare rilievo le “proposte” del G.L.O. L’art. 7, comma 2°, lett. d) del D.lgs. n. 66/2017 evidenzia, in particolare, la centralità della funzione e dei compiti del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, che è chiamato ad esplicitare, appunto, “le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, …la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità e gli standards qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3”.
Parallelamente, l’art. 15 della l. n. 104/1992 assegna una importante funzione di verifica al Gruppo per l’Inclusione Territoriale, costituito in ciascun ambito territoriale provinciale, o a livello delle città metropolitane, e composto “da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative”.
Infine, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017 avviene che “il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il G.I.T., tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno”. (cfr T.A.R. Molise, 25 ottobre 2023 n. 239).
Orbene, dal delineato e complesso assetto normativo esposto emerge che il G.L.O. costituisce il titolare tecnico della competenza a valutare il fabbisogno delle ore di sostegno necessarie all’alunno diversamente abile, e si esprime, in proposito, in base all’analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell’esame obiettivo del destinatario delle misure di sostegno.
Le valutazioni dei diversi organi a vario titolo coinvolti nel procedimento amministrativo di determinazione delle ore di sostegno devono essere, infine, strettamente ancorate alla fattispecie concreta, con particolare riguardo, quindi, alla situazione dell’alunno e alle sue esigenze, sì da poter effettivamente individuare la soluzione in concreto più idonea a garantirgli una fruizione piena e congrua del diritto all’istruzione scolastica.
La Corte Costituzionale, da ultimo, con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, ha sancito l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludevano la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità grave. Ciò in quanto la discrezionalità di cui il Legislatore gode nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili non ha carattere assoluto, ma trova un limite “invalicabile nel […] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (cfr. ancora Corte Cost., 26 febbraio 2010 n. 80, che richiama le precedenti sentenze della stessa Consulta 4 luglio 2008 n. 251, 23 dicembre 2008 n. 431, nonché 22 giugno 2000 n. 226).
Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740). Orientamento che denota che né le norme di organizzazione del servizio scolastico, né tanto meno quelle sui vincoli di spesa pubblica, possono giustificare l’imposizione surrettizia di limiti generali e astratti, quale quelli sottesi al verbale impugnato, ignoti alla normativa positiva e condizionanti pregiudizievolmente il diritto all’istruzione dell’alunno affetto da grave disabilità (cfr T.A.R. Molise, 25 ottobre 2023 n. 239).
Infatti, i principi costituzionali in tema di diritto alla salute e all’istruzione, oltre che di tutela dell’infanzia e della disabilità, “impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” (cfr. ancora Cons. Stato., sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341 e in senso analogo T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, n. 12 marzo 2019 n. 184).
Non può, quindi, costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la legge assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap con interventi adeguati al tipo e alla gravità della loro patologia, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (T.A.R Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 8328)".
Pertanto, il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno in condizione di disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, non essendovi alcuna preclusione di legge al raggiungimento del rapporto 1:1 (cfr. ancora T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051). Senza dire che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l’attribuzione del sostegno nella misura 1:1, oltre a garantire il diritto all’istruzione dell’alunno portatore di “handicap”, salvaguarda, di riflesso, anche quello dei suoi compagni di classe (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 8 marzo 2019 n. 170).
Quanto fin qui illustrato acclara la fondatezza del ricorso.
Ed invero, nel verbale del GLO per la verifica finale del 31.05.2024 n. 3 del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (C. D. S. “Eduardo De Filippo), risulta proposta la copertura totale delle ore (all. 6 al ricorso). Nella riunione del 30.09 2024, tuttavia, il G. L. O. dell’I. C. S. “-OMISSIS-” (all. 7), pur riconoscendo le difficoltà dell’alunna e la sua necessità di essere seguita da un docente specializzato per l’intero tempo scuola, preso atto delle risorse umane assegnate in organico di fatto alla scuola, dichiaravano di poter assegnare solo 18 h di sostegno didattico.
L’assegnazione di 18 ore settimanali all’alunna, a fronte di una frequenza scolastica settimanale di 30 ore e della gravità della patologia dalla quale è affetta, risulta, irragionevole e non motivata sulla base di valutazioni legate agli effettivi bisogni educativi della minore.
Tale circostanza giustifica l’accoglimento del ricorso, posto che l’Amministrazione scolastica deve avere riguardo alla personale condizione e alle esigenze individuali dell’alunno affetto da disabilità, con una valutazione ancorata alle sue specifiche esigenze educative di cui, nella specie, non è stata data prova.
Le spese di lite vanno, infine poste a carico della Amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e competenze di lite liquidate in euro 750,00 (settecentocinquanta) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, nella misura di quanto versato, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.