TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 06 marzo 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 450/2023 R.G. sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
rappresentato e difeso dagli Avvocati De Risi Michela e Scala Parte_1
Massimo presso il cui studio domicilia in Nola, alla via Duomo n.5
Ricorrente
CONTRO in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocato Cucinella Luigi Aldo, presso il cui studio domicilia in Napoli, alla via
Giuseppe Ribera n.1.
Resistente
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Del Sarto Rossella, CP_2 presso il cui studio domicilia in Napoli, alla via Nuova Poggioreale.
Altro resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.01.2023, e ritualmente notificato alle controparti, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questa Giustizia per vedere accolte le conclusioni riportate nel proprio atto introduttivo;
in particolare, chiedeva al
Tribunale di annullare le carte esattoriale indicate nell'atto introduttivo, relative all'omesso versamento di rate premio . CP_2
Si costituiva in giudizio l' che, con articolata Controparte_1
memoria difensiva, contestava tutte le conclusioni formulate dal ricorrente, e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
Si costituiva altresì l' , opponendosi alle pretese della parte ricorrente. CP_2 L'analisi del merito della questione deve necessariamente prendere le mosse dall'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) secondo cui la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda
(cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla luce di tali osservazioni, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, e ciò discende dall'applicabilità agli odierni debiti controversi delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 222 a 230, della Legge
197/2022, secondo cui è previsto l'annullamento automatico (c.d. "Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Controparte_3
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti
[...]
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Orbene, è di oggettiva evidenza che l'odierna controversia riguardi debiti che rispettano entrambi i parametri posti in rilievo dall'anzidetta normativa, e cioè quello temporale, in base all'anno di riferimento dei premi contestati, e quello “quantitativo”, essendo l'importo delle cartelle controverse inferiore al limite fissato dalla Legge.
Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e, di conseguenza, ad una pronuncia nel merito.
Pertanto, nel caso di specie, viene parimenti meno il dovere, per il Giudice investito detta domanda, di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge, invece, quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione per intero come da recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero le spese del giudizio.
Nola lì 06.03.2.2025
Il Got Lavoro
Dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 06 marzo 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 450/2023 R.G. sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
rappresentato e difeso dagli Avvocati De Risi Michela e Scala Parte_1
Massimo presso il cui studio domicilia in Nola, alla via Duomo n.5
Ricorrente
CONTRO in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocato Cucinella Luigi Aldo, presso il cui studio domicilia in Napoli, alla via
Giuseppe Ribera n.1.
Resistente
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Del Sarto Rossella, CP_2 presso il cui studio domicilia in Napoli, alla via Nuova Poggioreale.
Altro resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.01.2023, e ritualmente notificato alle controparti, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questa Giustizia per vedere accolte le conclusioni riportate nel proprio atto introduttivo;
in particolare, chiedeva al
Tribunale di annullare le carte esattoriale indicate nell'atto introduttivo, relative all'omesso versamento di rate premio . CP_2
Si costituiva in giudizio l' che, con articolata Controparte_1
memoria difensiva, contestava tutte le conclusioni formulate dal ricorrente, e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
Si costituiva altresì l' , opponendosi alle pretese della parte ricorrente. CP_2 L'analisi del merito della questione deve necessariamente prendere le mosse dall'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) secondo cui la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda
(cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla luce di tali osservazioni, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, e ciò discende dall'applicabilità agli odierni debiti controversi delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 222 a 230, della Legge
197/2022, secondo cui è previsto l'annullamento automatico (c.d. "Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Controparte_3
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti
[...]
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Orbene, è di oggettiva evidenza che l'odierna controversia riguardi debiti che rispettano entrambi i parametri posti in rilievo dall'anzidetta normativa, e cioè quello temporale, in base all'anno di riferimento dei premi contestati, e quello “quantitativo”, essendo l'importo delle cartelle controverse inferiore al limite fissato dalla Legge.
Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e, di conseguenza, ad una pronuncia nel merito.
Pertanto, nel caso di specie, viene parimenti meno il dovere, per il Giudice investito detta domanda, di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge, invece, quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione per intero come da recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero le spese del giudizio.
Nola lì 06.03.2.2025
Il Got Lavoro
Dott. Aristide Perrino