Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 744/2023 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa in appello iscritta al n. 744/2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, pendente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Giampaolo
(indirizzo PEC: ; Email_1
(appellante)
E
- (P.Iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Silvio Caroli (indirizzo PEC: ; Email_2
- (P.Iva: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Giuseppe
Giugno (indirizzo PEC: , giusta procura in atti;
Email_3
(appellati)
NONCHE'
(C.F.: ), residente in [...] P_ C.F._2
alla via Giangregorio;
(C.F.: ), Controparte_4 C.F._3
residente in Monasterace (89040) alla via L. Sciascia;
(appellati contumaci) preso atto che l'udienza del 25.02.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 20.11.2024, ritualmente comunicato alle parti;
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preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 19.02.2025 (parte appellante) nonché 11.02.2025 (appellata compagnia
[...]
, con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, Controparte_1
argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 03/2023 del Giudice di Pace di Locri, depositata il 05/01/2023, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, avanzata nell'interesse dello stesso volta ad ottenere la condanna Pt_1
a carico dell'odierna appellata (ai sensi dell'art. 149 Controparte_1
C.d.A.) al risarcimento dei danni patiti per lesioni fisiche occorse al Pt_1
nonché dei danni materiali sull'autovettura di sua proprietà, in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 05/07/2014, nel Comune di Riace Marina alla
Contrada Pipedo.
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Secondo la prospettazione dell'originaria parte attrice (ribadita nel presente giudizio di appello), nell'anzidetta data, alle ore 13:00 circa, il alla guida Pt_1 dell'autovettura di sua proprietà RT For Two, targata EM604CT, percorreva il tratto stradale di Contrata Pipedo allorquando, giunto al KM 1 nei pressi del ristorante 'Il Partenone”, subiva il violento tamponamento ad opera della Fiat AN targata CY002BZ, di proprietà di e condotta, nell'occasione, da P_
. In conseguenza di tale urto, la vettura del finiva la sua corsa Controparte_5 Pt_1
contro un muretto di contenimento posto sul margine destro della carreggiata.
In particolare, nell'impugnata sentenza veniva ritenuta la mancanza di puntuale prova circa l'effettivo accadimento del fatto, quale reale antecedente causale dei lamentati danni all'integrità psico-fisica in capo al e di quelli materiali sulla sua Pt_1 autovettura, in relazione sia all'insufficienza dimostrativa dei contributi testimoniali addotti da parte attrice sia alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado in ordine alla dinamica del sinistro.
A sua volta, in sede dell'odierna fase di gravame, l'appellante si doleva dell'argomentazione del primo giudice, nei termini come riportati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo l'erronea valutazione della prova e delle emergenze istruttorie in atti.
Instaurato il contraddittorio, mentre e rimanevano P_ Controparte_4
contumaci, pur se regolarmente citati, così come nel giudizio di primo grado, si costituiva in giudizio, depositando la relativa comparsa di risposta, le appellate società di assicurazione (terza intervenuta volontaria Controparte_2
nel giudizio di primo grado) e le quale hanno eccepito, Controparte_1
nei termini come argomentati nelle relative comparse di risposta a cui si rinvia,
l'infondatezza dell'avverso gravame invocandone il rigetto.
Una volta acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
L'appello può ritenersi fondato e, quindi, può trovare accoglimento nei termini e nei limiti di seguito argomentati.
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Va evidenziato in linea generale che, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, il soggetto danneggiato deve fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, all'uopo dimostrando non solo la dinamica dello specifico accadimento dedotto, ma anche il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale asseritamente subìto ed oggetto della pretesa risarcitoria in base al disposto di cui all'art. 2697 C.C., per cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Invero, con riferimento all'onere probatorio che il danneggiato deve assolvere al fine di ottenere la tutela risarcitoria per i danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale, è del tutto pacifico che, in linea generale, colui che promuova l'azione di risarcimento non solo deve provare le specifiche modalità del sinistro, atteso che il disposto di cui all'art. 2697, comma primo, C.C. impone all'attore di provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova lo stesso non fornisce, la sua domanda viene rigettata. A sua volta, tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il fatto che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, sent. n. 7026 del
23/05/2001, in motivazione).
Tanto premesso in diritto, si deve rilevare, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, che nel caso di specie l'originaria parte attrice aveva adempiuto all'anzidetto onere probatorio, in ordine ai lamentati danni all'integrità psico-fisica, che era tenuto ad assolvere, in quanto le risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado hanno confermato sia la storicità del sinistro oggetto della prospettazione attorea, nei termini come illustrati in premessa, sia la riconducibilità delle lesioni riportate dall'odierno appellante a tale sinistro.
Nello specifico, la verificazione dell'accadimento risulta confermata dalle deposizioni rese in primo grado all'udienza del 09.05.2016 dal teste Testimone_1
(v. il relativo verbale in atti).
Va a siffatto proposito evidenziato che tali dichiarazioni devono considerarsi del tutto attendibili, in quanto risultano munite di sufficiente coerenza logica e di
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adeguata precisione, essendo circostanziate ed esenti da contraddizioni, non risultando altresì alcun dato concreto e significativo da cui poter desumere qualsivoglia intento compiacente del dichiarante nei confronti dell'odierno appellante, con la conseguenza che il narrato in esame costituisce così piena prova circa gli accadimenti riferiti. In particolari, da tale contributo conoscitivo – lungi dal costituire una pedissequa ripetizione della prospettazione attorea, quale dato di per sé indicativo di intrinseca attendibilità – emerge sia una specifica descrizione della posizione del dichiarante, intento a percorrere la medesima strada ove è accaduto il fatto con senso inverso (“Ricordo che era il 05.07.2014 verso le ore 12.30 circa;
io mi trovavo a bordo della mia macchina e percorrevo la strada che da Riace Marina porta verso il Partenone Resort Hotel...”), desumendosi. quindi, la piena possibilità per lo stesso di scorgere l'accadimento, sia la puntuale descrizione dell'elemento più saliente ed essenziale del fatto riferito (“(…) all'altezza di una curva ho visto che con direzione opposta alla mia scendevano verso Riace una RT grigia ed una
AN grigia. La AN seguiva la RT. Preciso che la RT per percorrere la curva frenava e la AN la tamponava dietro. A seguito dell'urto la RT è andata dritta sbattendo con la parte lato passeggere contro dei muretti posti ai lati della strada. Io mi sono fermato per vedere se le persone coinvolte si fossero fatte male, ma visto che non si erano fatte nulla e io avevo un appuntamento me ne sono andato.
Preciso che le macchine avevano riportato danni, la RT aveva il paraurti anteriore per terra e davanti era graffiata, anche la AN aveva il paraurti davanti abbassato. La RT era graffiata sopra la ruota lato passeggero (…) Riconosco nelle foto che mi vengono esibite allegate al fascicolo di parte attrice la vettura coinvolta nel sinistro e i danni come li ho visti quel giorno. Preciso che la RT percorreva la strada a bassa velocità, e la AN che la seguiva non aveva la distanza di sicurezza”).
In particolare, dal narrato in esame emerge lo specifico motivo per cui è accaduto il tamponamento, costituito dalla frenata dell'autovettura RT all'altezza di una curva, mentre il veicolo AN che lo seguiva andava addosso al mezzo dell'odierno appellante in quanto non teneva la distanza di sicurezza.
Inoltre, il narrato in esame risulta estrinsecamente convergente con l'assunzione di responsabilità di contenuta nella constatazione amichevole di Controparte_4
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sinistro allegato in atti, sottoscritta sia dallo stesso sia dal e che, quindi, pur non Pt_1
avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria (cfr., in questo senso Cass., sez. VI, 12/11/2020, n. 25468).
Altro oggettivo, univo e specifico riscontro esterno alle dichiarazioni testimoniali emerge dalla dichiarazione resa nell'immediatezza del fatto, quindi in termini del tutto spontanei e genuini, dal al momento dell'ingresso nel pronto soccorso Pt_1 dell'ospedale di Locri alle successive ore 14:40, ove l'odierno appellante aveva riferito “di essere stato tamponato durante la guida”.
Si deve aggiungere che il complessivo quadro probatorio finora illustrato ed analizzato, da cui emergono idonee e convergenti risultanze dimostrative dell'accadimento oggetto del presente giudizio, non risultano smentite da altri dati probatori in atti, tenuto in particolare conto che l'accertamento in atti effettuato in fase stragiudiziale per conto della compagnia di assicurazione sull'autovettura Fiat
AN, se da un lato rileva che tale veicolo “presenta un taglio sulla zona centrale inferiore del paraurti, la relativa griglia fuori sede e la griglia sup anch'essa sganciata” (in termini quindi del tutto compatibili con la descrizione dei danni compiuta nella poc'anzi riportata deposizione testimoniale), mentre dall'altro lato solo in termini del tutto generici e meramente assertivi (in assenza di idonee immagini fotografiche a supporto di tale rilievo) è stato rilevato che “non si rilevano comunque deformazioni e/o tracce di collisione che possano essere messe in riferimento con il sinistro in oggetto”.
Ancora, tenuto conto che, in sede di accertamento tecnico d'ufficio sulla dinamica del sinistro svolto in primo grado, l'ausiliario del giudice non è stato in grado di ricostruire la dinamica del sinistro non avendo potuto visionare entrambi i veicoli coinvolti (solo le fotografie in atti della RT), quindi gli esiti di tale accertamento non apportano alcun elemento conoscitivo utile né a supporto né a smentita della prospettazione dell'odierno appellante.
Oltre all'avvenuta verificazione del fatto dannoso, in atti risulta riscontrato il nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (tenuto, altresì, conto della documentazione in atti relativa all' ingresso al Pronto Soccorso della stessa data del sinistro poco dopo lo stesso, alle ore 14.40, ove, all'esito della
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visita dei sanitari di turno, veniva emessa diagnosi di: “Cervicalgia e contusione spalla destra”, quale contusione tipica in conseguenza di un tamponamento nei termini come riferiti nella deposizione testimoniale sopra riportata.
Stante la specifica dinamica del sinistro come emersa dal quadro probatorio finora illustrato ed analizzato, risulta quindi opportuno svolgere talune considerazioni, in linea generale, sul “tamponamento”.
In particolare, la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione ha affermato il principio, che vale ad individuare la responsabilità in caso di tamponamento di veicoli, per cui, in virtù di quanto previsto dal codice della strada (art. 149), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire, in ogni caso, l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede.
Senonchè, gli stessi Giudici di legittimità hanno chiarito che l'obbligo del conducente posteriore non può essere valutato, sempre e in ogni caso, in modo rigido e assoluto, senza tener conto anche degli arresti improvvisi non giustificati o di altri comportamenti anormali del conducente che precede (cfr. Cass. 27134/06 e Cass.
2980/1997).
In altri termini, se è vero che, nel caso di tamponamento, si è fatto sovente ricorso ad una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente che segue, con la conseguente inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 2054 C.C., si è tuttavia posto il temperamento della prova liberatoria, consistente nel dimostrare che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la collisione sono stati determinati da causa non imputabile al conducente tamponante
“in tutto o in parte”. La presunzione “de facto” è stata cioè opportunamente coordinata con le altre regole desumibili dal codice della strada o genericamente suggerite dalla comune prudenza, per evitare che, oltre a non esaurire l'infinita varietà dei casi concreti, finisse col tramutarsi in un'inaccettabile presunzione “juris et de jure” di responsabilità oggettiva.
Nel caso di tamponamento è pertanto configurabile, quanto meno, un concorso di colpa del veicolo che precede, ogni qual volta al suo conducente siano imputabili condotte anormali o inosservanti dei precetti del codice della strada.
Una tale affermazione si coglie in termini espliciti nella sentenza della Cassazione penale 30.3.1982, secondo cui, se il conducente che segue altri veicoli deve rispettare
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la distanza di sicurezza, il conducente che precede deve a sua volta astenersi da condotte costituenti pericolo o intralcio per la circolazione.
Un analogo orientamento, rispettoso dell'esigenza di procedere, anche nell'ipotesi della collisione da tergo, alla valutazione comparativa delle condotte di entrambi i conducenti, con il rifiuto, quindi, di una meccanica applicazione dell'indicata presunzione “de facto”, è rintracciabile nelle sentenze della S.C. in cui è sottolineato che la distanza di sicurezza da rispettare va calcolata “in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli” (Cass.
9727/92); o che è legittimo il concorso di colpa del conducente del veicolo tamponato, prima fuoriuscito dalla sede stradale e poi ritornato nella carreggiata occupando l'intera sede di marcia (Cass. 6.7.1984); o infine, in generale, che la prova liberatoria a carico dell'autore del tamponamento può avere ad oggetto anche la colpa semplicemente “concorrente” del conducente dei veicolo tamponato (Cass. n.
5672 e n. 3343 del 1990).
La sentenza in esame costituisce, del resto, applicazione del principio non controverso in base al quale il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede.
Di conseguenza, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente tamponante una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto del proprio veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili, le quali devono essere conseguenza non di circostanze legate al traffico, come tali sempre prevedibili, ma di fattori eccezionali, tali da configurare il caso fortuito (cfr. ex multis, Cass. civ., 19 dicembre 2006).
Premesso questi principi di diritto, va evidenziato che nel caso di specie la compagnia di assicurazione convenuta in primo grado non aveva in realtà allegato né, tantomeno, adempiuto all'onere probatorio che era tenuto ad assolvere, in ordine alla dimostrazione della circostanza per cui, pur essendo la Fiat AN il veicolo tamponante, il sinistro sarebbe stato determinato anche dalla condotta di guida della parte attrice. Inoltre, non si può non constatare, nel caso di specie, che alcun
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elemento dal quale desumere una anomala condotta del conducente dell'autovettura
RT, il veicolo tamponato, sia stato compiutamente provato (non essendo in alcun modo desumibile dalla deposizione testimoniale in atti), sicchè deve essere affermata la responsabilità esclusiva del guidatore tamponante.
Ne consegue che l'odierno appellante ha diritto al risarcimento dei danni patiti all'integrità psico-fisica in occasione del sinistro oggetto di causa.
Così individuate la causa del sinistro e la sussistenza dell'anzidetto obbligo risarcitorio in capo alle parti appellate, occorre quantificare i danni e, quindi, va presa in considerazione la perizia medico-legale effettuata nel corso del giudizio di primo grado sulla persona di , tenuto in particolare conto che nessuna Parte_1
delle parti ha formulato alcuna motivata critica nei confronti della stessa.
In particolare, all'esito di tale accertamento, fondato sull'esame diretto del periziando e sull'analisi della documentazione medica in atti, è emerso che “le lesioni riportate dall'infortunato nell'incidente stradale del 05.07.2014 sono tutte quelle citate in diagnosi;
non esistevano precedenti morbosi (…) la durata dell'inabilità temporanea assoluta fu di giorni 3; il periodo di inabilità temporanea al 75% fu di giorni 5; il periodo di inabilità temporanea al 50% fu di giorni 10; il periodo di inabilità temporanea al 25% fu di giorni 12. Esiti permanenti esclusivamente quale DANNO BIOLOGICO in misura del 1 (uno) %.”.
In ordine alla determinazione ed alla liquidazione del danno, si deve necessariamente muovere dall'indicazione scaturente dal fondamentale arresto giurisprudenziale di legittimità di cui alle Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n.
26972, secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 C.P. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe
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qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n, 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,7282 e
7283 del 2003).
Ed invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., SS.UU., n.
26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nell'elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce di ciò, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, comprensivo sia della lesione dell'integrità psicofisica che delle conseguenti sofferenze.
Tenuto conto dell'entità dei danni ed alla tipologia delle lesioni, nonché alla loro incidenza sull'integrità fisica dell'attore, per come riscontrato dal medico legale d'ufficio nei termini sopra descritti, viene in rilievo, dunque, un'invalidità cd. micropermanente e nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato per il danno biologico, trova applicazione in via analogica il criterio di liquidazione del danno alla persona da circolazione stradale previsto, per le cosiddette
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microinvalidità, dall'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 (importi aggiornati col D.M.
16/07/2024), attesa l'identità del bene giuridico inciso dall'illecito ed al fine di evitare irragionevoli disparità.
A questo punto, a fronte delle determinazioni del CTU, si deve procedere, alla quantificazione per equivalente del danno suddetto ai fini risarcitori che ci occupano.
Al momento del consolidarsi del danno biologico il danneggiato aveva un'età di
30 anni e, pertanto, gli spettano:
a) il risarcimento del danno permanente all'integrità psico-fisica che, sulla base del criterio innanzi indicato, si determina equitativamente in € 852,57 attuali;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida equitativamente
(con riferimento all'art. 139 D. Lgs. 209/2005 e D.M. 16/07/2024, considerato altresì il punto base di € 55,24 per l'inabilità assoluta) per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al 100% in misura proporzionalmente ridotta (€ 55,24 x 75% x
5 = € 207,15; € 55,24 x 50% x 10 = € 276,20; 55,24 x 25% x gg. 12 = € 165,72), per un totale di € 649,07 attuali.
In definitiva l'ammontare del danno non patrimoniale è pari ad euro 1.501,64
(euro 852,57 + euro 649,07).
L'odierno appellante ha altresì diritto al ristoro dei danni patrimoniali occorsi all'autovettura di sua proprietà nella misura di € 3.831,67, tenuto conto che, all'esito dell'accertamento tecnico d'ufficio effettuato in primo grado, tale somma, indicata nel preventivo di spesa in atti, risulta pienamente compatibile rispetto all'entità dei danni riportati dal veicolo RT così come illustrati nelle immagini fotografiche in atti, a sua volta confermate nella depos izione testimoniale in precedenza riportata.
Dunque, il complessivo ammontare del danno, sia non patrimoniale all'integrità psico-fisica sia patrimoniale, è part ad € 5.333,31 (€ 1.501,64 + €
3.831,67).
Sulla somma così determinata quale ristoro del danno biologico e patrimoniale vanno aggiunti – trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore – gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto
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leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e
3931/2010).
Il Tribunale adìto fa applicazione del secondo criterio (anche perché più funzionale alla fase esecutiva) e calcola gli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato del 2%, dalla data del fatto ad oggi sulla somma, calcolata in valori attuali, di euro 5.333,31.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della odierna soccombenza e, tenuto conto del decisum, delle questioni trattate e della quantificazione effettuata in primo grado, nonché l'assenza della fase istruttoria e la forma semplificata della fase decisoria nel presente grado, si liquidano in complessive € 4.537,00 per onorario ed € 291,00 per le spese documentate, da distrarsi a favore del procuratore costituito, così come devono porsi definitivamente a carico degli odierni appellati le spese delle consulenze tecniche d'ufficio liquidate in primo grado.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 744/2023 avverso la sentenza n. 03/2023 del Giudice di Pace di Locri, depositata il 05/01/2023, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
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a) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, accoglie la domanda di parte appellante nei termini e nei limiti precisati in parte Parte_1 motiva e, per l'effetto, condanna la società in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , a Parte_1
titolo di risarcimento del danno biologico e di quello patrimoniale, della somma complessiva di € 5.333,3 già rivalutata alla data odierna, oltre interessi ponderati, da calcolarsi sulla predetta somma, al tasso annuo del 2% dalla data del fatto illecito ad oggi ed interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
c) condanna le società di assicurazione odierne appellate, in solido, alla rifusione in favore dell'odierno appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.537,00 per onorario, ed in € 291,00 per spese documentate, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA secondo legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d) pone definitivamente a carico delle società di assicurazione odierne appellate, in solido, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio effettuate in primo grado.
Così deciso in Locri il 26 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Amadei)
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