Articolo 2 della Legge 27 ottobre 1988, n. 460
Articolo 1
Versione
18 novembre 1988
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il personale del settore pubblico, valutato in lire 38 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Indennita' di rischio per i tecnici radiologi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 novembre 1988
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