Versione
18 novembre 1988
18 novembre 1988
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il personale del settore pubblico, valutato in lire 38 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Indennita' di rischio per i tecnici radiologi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Paola, sentenza 09/09/2021, n. 287Provvedimento: R.G. n. 1503/2016 Udienza del 9.09.2021 Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Dinatolo, dato atto che le parti hanno provveduto al deposito telematico delle note difensive, in ossequio al provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente giudizio, ai sensi dell'art. 221, co. 4, lett. h), D. L. n. 34/20, il quale facoltizza “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”; P.Q.M. si ritira in camera di consiglio e decide all'esito …Leggi di più...
- congedo aggiuntivo·
- zona controllata·
- giurisprudenza di legittimità·
- esposizione qualificata al rischio·
- trattazione scritta·
- prescrizione quinquennale·
- art. 221 D.L. n. 34/20·
- indennità di rischio radiologico·
- onere della prova·
- prescrizione decennale