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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/12/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Federico SCIOLI consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 180/2021 avverso la sentenza n. 561/2020 del Tribunale di AS in composizione monocratica, resa nel procedimento iscritto al n.
1514/2017 R.G., avente ad oggetto : nullità di clausole di contratto di c/c bancario ed accertamento saldo
T R A
(p.VA/c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede in Parabita (Le), in persona del l.r.p.t., cessionaria dei rapporti della CP_1
di cui al rogito del Notaio del 01/10/2015 n. 35207 rep. e n.
[...] Persona_1
22544 racc., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado dall'avv. Paolo Augusto Faraone - pec:
Email_1
APPELLANTE
E (c.f. ), quale titolare dell'omonima farmacia CP_2 C.F._1 in SI (Cb), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Annecchini in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello -pec:
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APPELLATO
NONCHE'
(c.f. e p. VA ), con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Parma, in persona del procuratore speciale p.t., incorporante per fusione la CP_1
, rappresentata e difesa in virtù di mandato allegato alla comparsa di
[...] costituzione in appello dall'avv. Vinicio Squillacioti – pec:
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APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: disposta la trattazione mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del d.lgs. n. 149/2022 e 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno concluso come segue: avv. Faraone per l'appellante principale: in via preliminare: - dichiararsi improcedibile ogni domanda di parte attrice per aver di fatto omesso di proporre l'obbligatoria istanza di mediazione di cui all'art. 5 del
d.lgs. n. 28/2010 e ss. modif.;
- dichiarare, relativamente al rapporto di c/c, l'intervenuta prescrizione del diritto di controparte alla ripetizione dei versamenti aventi natura solutoria effettuati in epoca antecedente al 31/10/2006; nel merito: - in via principale, rigettare in toto le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, dichiarare che il terzo chiamato in causa (oggi Controparte_4
, è tenuto a manlevare (anche ai sensi dell'art. 10 Controparte_3 contratto cessione) la da ogni pretesa dell'attore, Parte_1
2 condannando la stessa a rifondere alla le somme che CP_1 Parte_1 eventualmente quest'ultima sarà tenuta a pagare al sig. CP_2 in ogni caso con vittoria di spese e competenze legali avv. Annecchini per CP_2 rigettare sia l'appello principale che quello incidentale, con vittoria delle spese del giudizio di appello e distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. avv. Squillacioti per l'appellante incidentale si riporta alla comparsa di costituzione [rigettare l'appello principale proposto da in relazione ai capi 3 e 7 della sentenza di primo grado nella Parte_1 parte che ha rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione passiva della
[...]
e la domanda di manleva proposta da nei Parte_1 Parte_1 confronti di ora Controparte_5 Controparte_3 accogliere il presente appello incidentale e per l'effetto:
a) in via principale dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto del in CP_2 relazione alla domanda di accertamento proposto ovvero in riferimento alla ripetizione, ancorché sotto forma di “storno” dal saldo del rapporto di cc, di tutti i versamenti confluiti sul cc dedotto in giudizio in data anteriore al 20 gennaio 2007 (decennio anteriore al ricorso in mediazione) ovvero 17 luglio 2007 (decennio anteriore alla citazione in giudizio) ovvero subordinatamente dei versamenti aventi natura solutoria avvenuti in data anteriore alle stesse date;
b) comunque riformarsi la sentenza impugnata quanto ai punti impugnati con il presente appello incidentale ed in subordine, previa effettuazione di una nuova CTU, rideterminare il saldo del rapporto di CC dedotto in giudizio].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 561 pubblicata il 19/11/2020, non notificata, il Tribunale di
AS in composizione monocratica ha accolto la domanda proposta con atto notificato il 19/07/2017 da quale titolare dell'omonima farmacia corrente CP_2 in SI (Cb), nei confronti della quale aveva Controparte_6
3 chiamato in causa in manleva la cedente di ramo d'azienda Controparte_3
(già )-, dichiarando: CP_1
- l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, in assenza di specifica pattuizione, della quota interessi delle rate del mutuo n. 2007037 [contratto del 27/11/2009 estinto il
30/11/2012], nonché la nullità, per violazione della l. n. 108/1996, della clausola relativa alla misura degli interessi contenuta nello stesso contratto di mutuo, di conseguenza non dovuti ai sensi dell'art. 1815, co.2, c.c.;
- la nullità/inesistenza nel contratto di c/c n. 1420000025 [già n. 2/56 acceso il
10/02/1992 presso il NC di NT IR] delle clausole circa l'applicazione di interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto;
- la quantificazione in € 106.707,56 (in luogo di quella di € 265,27 risultante dagli estratti conto bancari), del saldo a credito del correntista al 31/03/2017 del suddetto conto, ancora in corso, comprensivo delle quote interessi del mutuo, con condanna della ad eseguire la relativa annotazione, nonché al pagamento delle Parte_1 spese di lite e di ctu;
Cont
- l'infondatezza della domanda di manleva proposta dalla nei confronti della
, con dichiarazione di compensazione delle spese di causa fra gli Controparte_3 istituti bancari.
-- Avverso tale pronuncia ha proposto appello con citazione notificata il 17/05/2021 la chiedendo l'integrale riforma della decisione di primo Controparte_6 grado e l'accoglimento delle conclusioni richiamate in sede di conclusioni -sopra riportate-.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_2
La , tempestivamente costituita, ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_3 quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Parte_1 ed alla riproposizione della domanda di manleva nei propri confronti;
in via subordinata, ha proposto appello incidentale nei sensi sopra esposti.
4 La Corte - disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio - si è riservata per la decisione con ordinanza del 13/03/2025, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- L'appellante principale insiste con il primo motivo per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda del per carenza di CP_2 simmetria fra l'oggetto della controversia riportato nella domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5, co.1 bis, d.lgs. n. 28/2010 e la causa petendi ed il petitum della causa in questione, ampliato all'eccezione della natura usuraria degli interessi moratori, non contenuta nell'istanza di mediazione.
Il primo giudice ha respinto l'eccezione, ritenendo l'art. 4 del d.lgs. cit. riferito al nucleo essenziale della controversia, non necessariamente comprensivo di domande accessorie proponibili in sede giudiziale, e valutando nella specie la sovrapponibilità delle questioni poste nelle due sedi, tenuto conto anche della mancata partecipazione della banca alla mediazione, preclusiva di eventuali approfondimenti circa l'intento avversario. Cont
La critica della non induce a diversa conclusione, a prescindere dalla non pertinente motivazione del tribunale circa l'omessa partecipazione dell'appellante alla fase di mediazione.
Nell'istanza di mediazione in atti si esponeva che “nel corso del rapporto di conto corrente di corrispondenza affidato (rectius con apertura di credito) contraddistinto dal
n. 1420000025 (già n. 256, già , già n. 1420000025, già ) e CP_8 CP_1 del mutuo chirografario n. 142/697/2007037 accesi presso la Parte_1 intestati all'istante, la convenuta banca ha addebitato illegittimamente somme a titolo di interessi anatocistici, c.m.s., commissioni e spese delle quali, con la presente domanda, si chiede la restituzione tesa alla rettifica del saldo, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali laddove sottoscritte”.
Con la citazione introduttiva del primo grado il ha agito per l'accertamento del CP_2 saldo del suddetto c/c previa esclusione di quanto riveniente da clausole nulle in tema di
5 interessi ultralegali, anatocismo, commissioni non pattuite, scorretto computo delle valute e tassi ultra soglia ex l. n. 108/1996.
Non ricorre nella specie il prospettato difetto di simmetria, tenuto presente che la domanda di mediazione non è un atto processale in senso stretto e che la relativa procedura è caratterizzata da una connaturale informalità: l'istanza presentata ex d.lgs.
n. 28/2010 riporta con sufficiente precisione i punti essenziali caratterizzanti la vertenza
(intesa ad ottenere la rideterminazione del saldo del conto indicato, al netto di tutti i possibili effetti di prassi o clausole nulle, quale è anche la previsione di interessi contrari alla l. n. 108/1996) -cfr. Cass. n. 29333/2019-.
3.-- Il secondo ed il terzo motivo di appello principale censurano il rigetto Cont dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della [o più esattamente di carenza della titolarità passiva del rapporto] quanto alle domande del CP_2 relative al rapporto di mutuo chirografario contratto il 27/11/2009 ed estinto in data
30/11/2012 (data anteriore alla cessione di ramo d'azienda del 1°/10/2015 dalla
[...]
Cont
alla . CP_5
L'undicesimo motivo concerne la ritenuta ingiustizia del rigetto della domanda di Cont manleva avanzata dalla nei confronti della chiamata in causa – CP_1 poi . Controparte_3
In merito, il tribunale ha rilevato che il rapporto di mutuo era stato regolato sul conto corrente oggetto di causa, al cui saldo i costi dello stesso mutuo avevano concorso, come accertato dal ctu: ha ritenuto pertanto la domanda di rettifica del saldo Cont correttamente rivolta alla cessionaria giacché il rapporto di conto corrente era ancora in corso.
La richiesta di manleva è stata a sua volta respinta, in sostanza per carenza di interesse della banca chiamante, considerata la natura non restitutoria della domanda di Cont accertamento del saldo proposta verso la e l'insussistenza di ragioni giustificative dell'azione di garanzia.
6 L'appellante sostiene che le domande circa la validità delle clausole contenute nel mutuo oggetto di contestazione e la correlata azione di ripetizione di indebito dovevano essere rivolte alla (oggi ). CP_1 Controparte_3
Entrambi i motivi non tengono conto della motivazione del primo giudice, incentrata sulla natura delle domande del di mero accertamento della entità del saldo del CP_2 conto corrente.
Si specifica inoltre in proposito che:
a) in riferimento al rapporto fra la banca cessionaria ed il correntista, l'art. 3 dell'atto di Cont cessione di ramo d'azienda dalla alla per Notaio del CP_1 Persona_1
1°/10/2015 n. 35207 rep. e n. 22544, pubblicato per estratto sulla G.U. ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. - D. lgs. n.385/'93, foglio inserzioni n. 115 del 6/10/2015, in atti, precisa che “sono esclusi dal ramo d'azienda, e quindi non sono trasferiti con il medesimo”…“i rapporti estinti alla data del 30/09/2015 e ogni eventuale contestazione
e/o contenzioso ad essi connesso”: fra i rapporti estinti non rientra tuttavia il contratto di conto corrente per cui è causa, tuttora in corso, sul quale sono state addebitate anche le rate del mutuo di cui si discute;
b) per ciò che riguarda i rapporti fra cessionaria e cedente, con l'art. 10 del citato atto Cont di cessione di ramo di azienda la si obbliga a manlevare la “in CP_1 relazione ai rischi di esborso cui il cessionario sia effettivamente esposto a causa di rapporti di natura creditizia o finanziaria inerenti il ramo di azienda per cui la documentazione contrattuale o contabile non risulti reperibile, per cui la documentazione contrattuale sia carente di firme …o sia priva delle condizioni economiche”: nessuna di tali circostanze è stata addotta dalla cessionaria a fondamento della chiamata in causa.
Ne consegue l'infondatezza dei motivi di appello al riguardo (oltre che per le ragioni di cui alla sentenza impugnata), non essendovi ragione giustificatrice della proposizione della domanda di manleva.
4.-- Con il quarto motivo di appello principale si insiste nell'eccezione di prescrizione Cont decennale dei diritti di rettifica del saldo del c/c del correntista sollevata dalla
7 respinta dalla sentenza impugnata richiamando la decisione di Cass. Sez. un. 2/12/2010
n. 24418 in tema di azione di ripetizione di indebito nei rapporti di conto corrente bancario e la distinzione fra i versamenti effettuati dal correntista con funzione solutoria
-per i quali la prescrizione decennale dell'actio indebiti decorre a far tempo dalla singola operazione annotata- e quelli meramente ripristinatori della provvista in relazione alla presenza di conto con apertura di credito -per i quali la prescrizione decorre solo dalla chiusura del conto, non potendo parlarsi di veri e propri pagamenti.
L'appellante censura la decisione deducendo di avere esattamente indicato -benchè a tanto non onerata- le rimesse solutorie soggette a prescrizione (in quanto effettuate a copertura di scoperture del fido).
Il motivo va respinto per le seguenti assorbenti considerazioni.
La S.C. (Sez.
1 - Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021) ha chiarito che “in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità,
l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422
c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo”.
La Corte ha osservato che la rettifica del conto non è altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione, stando a quanto emerge dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n.
24418/2010, secondo cui "... il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica del conto in suo favore delle risultanze del conto stesso..."; ove pertanto venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la
8 conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto.
5.-- Con i motivi dal quinto al decimo l'appellante principale afferma l'erroneità della sentenza impugnata nelle parti in cui ha ritenuto: la mancata pattuizione delle condizioni economiche, l'illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo sugli interessi, della determinazione delle valute, della commissione di massimo scoperto, dell'addebito sul conto corrente della quota interessi delle rate del mutuo
e della natura usuraria dello stesso.
V motivo.-- Circa la pattuizione delle condizioni contrattuali, il tribunale ha correttamente dato atto che il contratto di accensione del rapporto di c/c del 10/02/1992 fra il e l'allora NC di NT IR (limitantesi a prevedere l'apertura del CP_2 conto) non conteneva pattuizioni contrattuali circa la misura di tassi debitori ultralegali, commissioni di massimo scoperto, interessi attivi e valute.
Come rilevato dall'appellante, la sentenza ha invece erroneamente applicato agli interessi debitori la clausola sostitutiva di cui all'art. 117 T.U.B.: trattandosi di rapporto di c/c concluso anteriormente sia all'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993 -T.U.B., che all'art. 4 della l. n. 154/1992 (entrata in vigore il 10/03/1992), al periodo regolato da tale contratto (1992 - 2006) non vanno applicati i tassi di interesse parametrati ai Bot, bensì i tassi d'interesse legale a norma dell'art. 1284, co.3, c.c., stante l'indiscussa mancata pattuizione di interessi ultralegali;
di tanto si è tenuto conto nell'affidare l'incarico di ricostruzione dei saldi al ctu nominato in fase di appello.
In ordine al periodo regolato dal contratto di c/c del 27/01/2006, prodotto dalla banca convenuta in copia sottoscritta dalle parti, il primo giudice ha tenuto conto dei tassi di interesse debitori e creditori e della relativa capitalizzazione trimestrale reciproca
(pattuita ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 342/1999 e della delibera del CICR del
9/02/2000), non invece della commissione di massimo scoperto prevista dal documento di sintesi, privo di qualsiasi sottoscrizione, come eccepito dalla parte attrice e sottolineato dal ctu.
9 Viene tuttavia opposto dall'appellante che il contratto firmato dal correntista contiene la dichiarazione che le ulteriori condizioni sono previste dal documento di sintesi consegnatogli, costituente parte integrante del documento contrattuale: anche tale rilievo
è stato recepito nell'incarico conferito al ctu.
VI motivo-- Circa la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi
(applicata di fatto nella prima parte del rapporto di c/c dal 1992 al 1996), per violazione dell'art. 1283 c.c. e la non qualificabilità della stessa quale uso normativo (tesi qui riproposta dall'appellante), si richiama l'indirizzo granitico della Suprema Corte, a far tempo dalle sentenze nn. 2374, 3096 e 12507 del 1999, ribadito nelle pronunce nn. 4490
e 8442/2002, nonchè da Cass. sez. unite 2010/n. 24418, con cui si è affermata la nullità, per violazione dell'art. 1283 c.c., delle clausole previste nei contratti di conto corrente bancario di capitalizzazione trimestrale (nonché semestrale o annuale) degli interessi a carico del cliente, in difetto di un uso normativo al riguardo.
Quanto alla capitalizzazione applicata dal periodo successivo alla data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9/02/2000 e prima del contratto del 27/1/2006, non è sufficiente alla sua legittimità la pubblicazione in G.U. e la comunicazione della relativa notizia ai sensi dell'art.7, co.2 : in tal senso, Cass. civ. Sez. I, ord., 21/10/2019 n. 26769
e Cass. civ. Sez. I Ord., 21/10/2019, n. 26779, valutando la possibilità di adeguare i contratti bancari in corso alla data di entrata in vigore della Delibera citata, hanno ritenuto che l'introduzione della clausola anatocistica comporti un peggioramento delle condizioni contrattuali a danno del cliente;
la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi non è infatti configurabile quale miglioramento delle condizioni praticate -in quanto il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra la capitalizzazione e l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori-, con la conseguenza che deve essere espressamente approvata dalla clientela.
VII motivo-- Attesa la genericità dei rilievi del correntista circa il meccanismo di computo delle valute, il quesito posto al nuovo ctu non ne prevede la revisione.
10 VIII motivo-- In ordine alla previsione della commissione di massimo scoperto la sentenza impugnata, ricordato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la relativa previsione è nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 c.c., ove risulti carente dei parametri necessari a definirne la base di calcolo e la periodicità, l'ha esclusa dal conteggio del saldo di c/c avendo ritenuto non vincolante fra le parti la pattuizione in proposito di cui al documento di sintesi.
In riferimento alla critica circa la valutabilità del suddetto documento, la ctu nominata in questa fase è stata incaricata di verificare la specificità della previsione della c.m.s. ivi contenuta, nonché, anche in tal caso, di espungerla comunque dal conteggio del saldo del c/c ove la stessa risultasse calcolata sul massimo importo utilizzato entro il fido nel trimestre anzichè sulla parte di fido non utilizzata.
Si osserva in proposito che fino al 2008 mancava in materia una definizione legislativa, nè esisteva univocità di prassi applicativa da parte delle banche.
La c.m.s. costituiva un'ulteriore remunerazione collegata all'erogazione del credito, che si aggiungeva agli interessi, e corrispondeva in linea di massima a due tipologie:
a) riconoscimento di una somma calcolata in percentuale sull'importo concesso a credito, al netto di quello effettivamente utilizzato, con funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un periodo di tempo convenuto tra le parti o a tempo indeterminato;
b) riconoscimento di una somma calcolata in percentuale sull'ammontare massimo di utilizzo nel periodo di riferimento, variabile a seconda che il punto massimo di utilizzo sia avvenuto “entro il fido accordato” ovvero “extrafido”, concretante un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, specie se contabilizzata e capitalizzata trimestralmente con riferimento all'esposizione massima raggiunta e quindi sulle somme effettivamente utilizzate dall'affidato.
Successivamente sono entrati in vigore il d.l. n. 185/2008, convertito in l. n. 2/2009, sostituito dalla l. n. 214/2011 e succ. modif. con introduzione dell'art.117 bis T.u.b., a norma del quale i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera
11 proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
Nella specie, la ctu ha evidenziato che la commissione di massimo scoperto di cui al documento allegato al contratto di conto corrente del 27/01/2006, così come la commissione messa a disposizione fondi prevista dal contratto di apertura di credito concluso fra le parti il 30/04/2014, non risulta calcolata sulla parte di fido messa a disposizione e non utilizzata, ma è applicata a quella di cui il correntista ha effettivamente fruito -rilievo non oggetto di contestazioni delle parti-.
La commissione di massimo scoperto, secondo la definizione datane dalla S. C. (tra le altre, Cass. 870/2006), costituisce la "remunerazione accordata alla banca per la messa
a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma", assolvendo ad una funzione economico-giuridica diversa da quella propria degli interessi: mentre questi costituiscono la traduzione in termini di accessorio contrattuale della normale fruttuosità del denaro, remunerato pro die in misura di una percentuale sul quantum il sacrificio fatto da chi si priva di liquidità prestandola ad un terzo, la c.d. commissione di massimo scoperto costituisce l'autonoma remunerazione per gli istituti di credito a fronte dell'onere di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto per il quale il cliente è stato affidato.
Ne deriva che la stessa ha una giustificazione -come evidenziato anche dalla formulazione dell'art. 117 bis Tub, che sulle somme prelevate prevede l'applicabilità del solo tasso di interesse debitore- solo ove calcolata sulla somma messa a disposizione del correntista e rimasta non adoperata, e non sulla somma massima utilizzata nel periodo (cosiddetta "punta" nel trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento: in tali termini, essa finirebbe infatti per costituire una non dovuta duplice voce accessoria, sommata all'interesse che già remunera la banca della perdita di liquidità - in tal senso cfr. Trib. Teramo 2/10/2024; App. Bari 28/07/2024; Trib. Monza,
18/01/2016; Trib. Ravenna, 06/06/2012; Trib. Milano, 4/07/2002-.
Ne consegue la conferma dell'esclusione dal computo del saldo del conto corrente degli importi per commissioni di massimo scoperto.
12 IX e X motivo-- Sono fondate le censure circa l'ingiustificata decurtazione dal conto corrente della quota interessi delle rate del mutuo chirografario del 27/11/2009, sia per la ritenuta capitalizzazione anatocistica delle stesse che per la presunta loro natura usuraria.
Sul primo punto, la giurisprudenza relativa ai rapporti antecedenti alla delibera CICR del 9/02/2000 ha affermato che gli interessi corrispettivi conglobati nelle rate con il capitale conservano la loro natura e non si trasformano in capitale da restituire al mutuante, con la conseguenza che la convenzione per cui sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma integra un fenomeno anatocistico vietato (cfr. ad es.
Cass. civ., Sez. III, 20/02/2003, n.2593).
Tale indirizzo è superato per i contratti regolari dall'art. 3 della delibera CICR citata, che in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati (come nella fattispecie) successivamente al 22/04/2000, stabilisce che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
La ctu è stata pertanto incaricata di includere nel conteggio la quota interessi del mutuo,
e nella verifica della pattuizione di tassi usurari, da limitare all'epoca della conclusione del contratto (sia per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori), di tenere conto del tasso-soglia di cui alla l. n. 108/1996 secondo le indicazioni di Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 18/09/2020, n. 19597: questa ha precisato che, in caso di accertata usurarietà, gli interessi moratori devono essere calcolati in misura pari a quelli corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.
La conclusione del tecnico d'ufficio, anche a seguito dei rilievi del consulente di parte appellante, è nel senso dell'esclusione della usurarietà del tasso di interesse corrispettivo convenuto (pari al 7,11%, inferiore al tasso soglia del 7,91%), mentre non sono risultati
13 interessi moratori da ricalcolare, le rate essendo state regolarmente addebitate alle scadenze (dal 26/02/2010 al 30/11/2012).
6.-- In conclusione, applicati dalla ctu:
- quanto al periodo dalla sottoscrizione del contratto di c/c del 10/02/1992 al
26/01/2006, il tasso legale ex art. 1284, co.3, c.c. per il calcolo degli interessi dovuti dal correntista, esclusa qualsiasi capitalizzazione degli stessi, spese e commissioni di massimo scoperto;
- per il periodo successivo, gli interessi convenuti nel contratto di c/c del 27/01/2006, nel documento di sintesi allegato e nei contratti di apertura di credito del 27/01/2006 e del 30/04/2014, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori e le spese pattuite, escluse le commissioni di massimo scoperto;
- gli interessi corrispettivi pattuiti per il mutuo chirografario del 27/11/2009 ne risulta, in accoglimento dell'appello principale per quanto di ragione, il saldo del c/c n. 1420000025 al 31/3/2017 di € 39.690,29 a credito per il correntista (in luogo di quello di € 106.707,56 accertato dal tribunale).
7.-- L'impugnazione incidentale proposta dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito ha natura di impugnazione condizionata;
essa deve esaminarsi pertanto solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza dell'impugnazione principale sui punti sfavorevoli a quella incidentale, il che nella specie Cont non ricorre -stante l'infondatezza dell'appello della su carenza di titolarità passiva del rapporto e domanda di manleva-, onde l'appello incidentale adesivo condizionato va dichiarato assorbito.
8.-- In ordine alle spese processuali, l'accoglimento dell'appello principale per quanto Cont di ragione e l'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna della a rimborsare a la metà delle spese del doppio grado, con dichiarazione di CP_2 compensazione della quota residua fra le parti;
i compensi liquidati ai ctu in primo grado e per l'appello con separato decreto contestuale alla presente decisione sono posti per metà a carico dell'appellante principale e per l'altra metà a carico dell'appellato.
14 Cont Nel rapporto fra la e la (ferma restando la declaratoria di Controparte_3 compensazione delle spese di cui alla sentenza di primo grado, non oggetto di impugnazione: v. Cass. 2021/n.12797), l'appellante principale è tenuto al pagamento della metà delle spese di appello, che si dichiarano compensate fra tali parti per il residuo in considerazione della parziale identità delle posizioni difensive nei riguardi dell'appellato.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo secondo il D.M. n. 55/2014 per il primo grado ed in base al D.M. n. 147/2022 per il presente appello, tenuto conto del valore della controversia, parametri medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
La Corte di Appello di AS - collegio civile pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il
17/05/2021 dalla in persona del l.r.p.t., avverso la Controparte_6 sentenza del Tribunale di AS in composizione monocratica n. 561/2020, nei confronti di e della , in persona del l.r.p.t., nonché CP_2 Controparte_3 sull' appello incidentale proposto da quest'ultima, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, quantifica il saldo del c/c n. 1420000025 alla data del
31/03/2017 in € 39.690,29 a credito per il correntista (in luogo di quello CP_2 di € 106.707,56 accertato dalla sentenza impugnata), ordinando alla
[...] di procedere alla relativa annotazione;
Controparte_6
b) dichiara assorbito l'appello incidentale;
c) condanna l'appellante principale a rimborsare a la metà delle CP_2 spese del doppio grado di giudizio, che quantifica per tale quota, per il primo grado, in
€ 132,00 per esborsi ed in € 3.627,00 per compensi di avvocati oltre rimborso forfettario del 15%, VA e Cpa, e per il presente appello in € 4.995,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, VA e Cpa, dichiarando compensata fra le parti la quota residua;
15 pone in via definitiva in quote uguali a carico della parte appellante principale ed appellata il compenso al ctu nominato in primo grado e quello liquidato con separato decreto al ctu nominato in appello;
d) condanna l'appellante principale a rimborsare all'appellante incidentale la metà delle spese del giudizio di appello, che liquida per tale quota in € 4.995,50 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del 15%, VA e Cpa, dichiarando compensata fra le suddette parti la quota residua.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 3/12/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore
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