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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12941 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37280 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
con sede legale in Catania, Strada Statale 114 Km 106.2, partita I.v.a. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, Sig. Parte_2
(Avv. Alberto Giaconia) OPPONENTE
E
, con sede in Roma, Viale America n. 111, Controparte_1
codice fiscale e partita I.v.a. , in persona del legale rappresentante, Dott. P.IVA_2 [...]
CP_2
( Avv. Paolo Mantegazza e Avv. Alberto Giaconia) Controparte_3
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 5857-2021 (n. 11629-2021 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 4.3.2025 svolta mediante trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“Il sottoscritto Avv. Alberto Giaconia, difensore della precisa le conclusioni Parte_1 riportandosi a quelle indicate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nelle successive memorie e nei verbali di causa e chiede termine per deposito di comparse conclusionali e repliche.
Per la parte opposta:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta ed istanza:
1) in via preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale per i motivi esposti in premessa;
2) Nel merito confermare il suddetto D.I. n. 5857/2021 del 23/03/2021, come sopra descritto e per l'effetto rigettare l'atto di citazione in opposizione proposto da;
T_
3) Condannare ex art. 96 c.p.c. la parte opponente a rifondere alla parte convenuta una somma, determinata anche in via equitativa, avendo la ostacolato il recupero del credito con Parte_1
colpa grave e dolo, e/o condannare parte opponente ad una somma equitativamente determinata per 2
aver abusato del proprio diritto di difesa, in quanto si chiede che codesto G.I. nella liquidazione della somma tenga in considerazione tutte le spese affrontate da parte convenuta, nonché del ritardo per la soddisfazione del credito vantato dal CP_4
Condannare parte opponente alla refusione delle spese giudiziali e stragiudiziali, al legale che si dichiara distrattario, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero di Giustizia del 08/03/2018
n° 37 che modifica il Decreto 55/2014, con l'aumento previsto dal comma 4 per aver depositato telematicamente i propri scritti difensivi, avendo adottato le particolari tecniche di redazione previste per il deposito telematico.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.5.2021, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5857-2021, emesso il 23.3.2021 e notificato il successivo giorno 7, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente Parte_3 la somma di € 38.369,00, I.v.a. compresa, oltre interessi ai sensi del D.L.vo 231/2002 e
[...]
spese processuali.
Nel ricorso monitorio era stato esposto che l'istante, già denominata Controparte_5
era titolare del credito quale corrispettivo di cui al “contratto di formazione
[...]
aziendale sottoscritto in Roma in data (cfr. all. 1) collegato ai fondi erogati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dei contributi di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83 –
Incentivi a favore della formazione professionale, D.M. 348 7.07.2017 come evidenziato dalla fattura n. 13/2018 del 12.07.2018 (cfr. all. 2)” e che, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 15.9.2020, aveva ottenuto l'erogazione del fondo per € 67.759,60. Parte_1
proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- in via preliminare, dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito;
- nel merito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni indicate in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
- dichiarare, quindi, nullo, inefficace o con qualsiasi altra formula annullare, revocare o dichiarare privo di effetti l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- in subordine, ridurre la pretesa economica dell'odierna parte opposta in quella somma che risulterà dovuta e la cui debenza sia effettivamente documentata e motivata;
- con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio.” 3
In particolare, negava di aver stipulato un contratto con la controparte, contestava la Parte_1 conformità all'originale del contratto azionato e disconosceva la riconducibilità al proprio legale rappresentante dell'unica sottoscrizione apposta alla quarta pagina del testo dattiloscritto;
eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, contrariamente alla clausola n. 8 di tale contratto, contestando l'applicabilità dell'art. 20 c.p.c., poiché l'obbligazione non era sorta, né il credito era liquido, e richiamava la sentenza n.17989 resa il 13.9.2016 dalla Corte di Cassazione,
Sezioni Unite Civili;
negava di aver conseguito dalla controparte alcuna attività di formazione del personale ed eccepiva l'inefficacia probatoria della fattura proforma n. 13 del 12.7.2018, allegata al ricorso, emessa da per l'importo ingiunto, “sproporzionato rispetto alla Controparte_5 descrizione del servizio formativo presuntivamente svolto.”
La parte opponente, rilevava che al ricorso monitorio era stato allegato il decreto del 15.9.2020, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva autorizzato il pagamento in base al Fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato, a favore delle imprese ivi indicate, compresa l'esponente, quale beneficiaria di fondi per le finalità formative di cui al D.P.R. 29.5.2009 n. 83; eccepiva il difetto di prova circa l'effettiva erogazione di fondi pubblici a proprio favore, assumendo che il decreto ministeriale aveva autorizzato il pagamento, che sarebbe stato eseguito all'esito di apposita procedura di erogazione;
eccepiva il difetto di prova dell'inclusione della controparte tra i soggetti che avevano svolto attività di formazione dei lavoratori.
Con decreto reso il 28.9.2021, la prima udienza era differita al 19.11.2021.
Società benefit si costituiva in giudizio il 27.10.2021 e contestata la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, proponeva la domanda:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta ed istanza:
1) In via pregiudiziale dichiarare improcedibile l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 165 e 647
2) in via preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale per i motivi esposti in premessa;
2) Sempre in via preliminare rigettare l'eccezione di disconoscimento in quanto non supportata da alcuna prova scritta o da alcun documento;
3) Ancora in via preliminare accertare il 'fumus bonis iuris' di parte convenuta e dichiarare immediatamente esecutivo ex art 648 cpc il decreto ingiuntivo N. n. 5857/2021 del 23/03/2021 reso dal Tribunale ordinario di Roma, Giudice Dott.ssa Maria Letizia Tricoli, sul ricorso iscritto al R.G.
n. 11629/2021, notificato in data 07.04.2021; 4
4) Nel merito confermare il decreto ingiuntivo N. n. 5857/2021 del 23/03/2021 reso dal Tribunale ordinario di Roma, Giudice Dott.ssa Maria Letizia Tricoli, sul ricorso iscritto al R.G. n.
11629/2021, notificato in data 07.04.2021 e per l'effetto rigettare l'atto di citazione in opposizione proposto da;
T_
4) Condannare ex art. 96 c.p.c. la parte attrice a rifondere alla parte convenuta una somma, determinata anche in via equitativa, avendo la stessa ostacolato il recupero del credito con colpa grave e dolo, e/o condannare parte attrice ad una somma equitativamente determinata per aver abusato del proprio diritto di difesa, nella liquidazione della somma si dovrà tenere in considerazione delle spese affrontate da parte convenuta, nonché del ritardo per l'ottenimento delle legittime somme.
Condannare parte attrice alla refusione delle spese giudiziali e stragiudiziali, al legale che si dichiara distrattario, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero di Giustizia del
08/03/2018 n° 37 che modifica il Decreto 55/2014, con l'aumento previsto dal comma 4 per aver depositato telematicamente i propri scritti difensivi, avendo adottato le particolari tecniche di redazione previste per il deposito telematico.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui Controparte_1 eccepita l'improcedibilità della causa per inosservanza del termine previsto dall'art. 165 c.p.c., contrastava l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in base alla clausola n. 8 del contratto e alla dedotta sussistenza del credito liquido, e proponeva istanza di verificazione della scrittura privata ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; assumeva che la controparte aveva partecipato al progetto formativo di cui all'espositiva che precede, come risultava da documentazione, quale:
“
1. I registri delle singole giornate di formazione […]”
“2. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Aiuti di Stato;
3. il calendario della formazione erogata, controfirmato e validato con timbratura dal lrpt di T_
in data 16.07.2018;
[...]
4. il dettaglio dei costi, maturati per la realizzazione del progetto formativo (inclusa docenza e tutoraggio) firmato e convalidato con timbratura, dal lrpt di . Da tale documentazione, si T_ riscontra l'integrale realizzazione delle prestazioni previste nell'incarico conferito agli enti formativi;
5. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata e convalidata con timbratura, dal lrpt di
in cui si dichiara che i dipendenti aziendali hanno regolarmente partecipato al progetto T_
formativo; 5
6. l'elenco delle fatture, degli enti formativi, fornitori del progetto ed i relativi importi che dovranno essere riconosciuti dalla . Sempre in quest'ultimo documento e sempre validato dal lrpt di T_
, si confermava la somma relativa alle prestazione erogate dalla conventa;
T_
7. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata e convalidata con timbratura, dal lrpt di
, in cui si presentavano i nominativi dei dipendenti, partecipanti alla formazione aziendale;
T_
8. la relazione finale sul progetto formativo firmata e convalidata con timbratura, dal lrpt di T_
, in cui si descrive l'intera iniziativa, facendo riferimento alla prestazione effettuata dalla
[...] convenuta. L'intera documentazione sopra indicata, in sede di rendicontazione”.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, la causa passava in decisione all'udienza del 27.2.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni, ed era rimessa sul ruolo con ordinanza del 18.7.2024, con termine fino al
4.10.2024 per il deposito dell'ordinale dei testi disconosciuti.
All'udienza del 25.10.2024, la parte opposta esponeva di aver effettuato produzioni documentali in via telematica, non essendo in possesso dei testi originali cartacei delle scritture disconosciute e invocava la decisione della causa.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 4.3.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
L'eccezione d'improcedibilità della causa per inosservanza del termine previsto dall'art. 165 c.p.c. è infondata, poiché, come risulta dal fascicolo telematico d'ufficio nella Consolle del Magistrato,
l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 5857/2021 (n. 11629/2021 R.G.) è stato notificato in data 17.5.2021 ed è stato depositato il successivo giorno 25, alle ore 10.25, con i file attestanti la notificazione ai sensi della legge n. 53/1994 e s.m.i., con la copia notificata del provvedimento opposto, la procura ad litem e la nota d'iscrizione a ruolo;
pertanto, risulta osservato il termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione previsto dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione della parte opponente, attrice in termini formali.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6
6663/2002; Cass. 21840/2013); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte
11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del
12.4.2006; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009;
Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019).
Nel merito, si rileva che ha prodotto la documentazione indicata nell'espositiva Controparte_1
che precede;
ha disconosciuto la conformità ai testi originali e le sottoscrizioni poste al CP_6 contratto di formazione aziendale e all'accordo di attuazione, la cui omessa produzione in originale ha precluso lo svolgimento della procedura di verificazione, di cui agli artt. 216 e segg. c.p.c. 7
L'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente è inammissibile, poiché incompleta per la mancata contestazione di tutti i criteri, non essendo stata svolta con riferimento ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 c.p.c., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 19 (cfr. Cass. n. 24277 del 22/11/2007); all'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, segue che l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. Cass. n. 6380 del
14.3.2018; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 13202 del 16.6.2011; Cass., Sez.
6-2 civ., ordinanza n.
20597 del 7.8.2018; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 31121 del 4.12.2024).
Nel merito, si rileva che l'opposizione de qua è fondata e va accolta.
Si rileva l'assoluto difetto di prova circa la controversa stipulazione di alcun contratto e la negata prestazione di servizi a favore dell'opponente da parte di soggetto non è Controparte_1
indicato in alcun documento prodotto in atti dalla medesima a riferito a e neppure nella Parte_1
documentazione relativa alla disposizione di fondi pubblici quale società fornitrice di servizi a favore di Parte_1
Per conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e seguono le conseguenze di legge circa le spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 5857/2021 (n. 11629/2021 R.G.), di cui dispone la
[...]
revoca; condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere alla Parte_3 parte opponente le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di € 7.290,00 (280 anticipazioni, 1.701 fase si studio, 1.204 fase introduttiva, 1.200 fase di trattazione e istruttoria,
2.905 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 18.9.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37280 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
con sede legale in Catania, Strada Statale 114 Km 106.2, partita I.v.a. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, Sig. Parte_2
(Avv. Alberto Giaconia) OPPONENTE
E
, con sede in Roma, Viale America n. 111, Controparte_1
codice fiscale e partita I.v.a. , in persona del legale rappresentante, Dott. P.IVA_2 [...]
CP_2
( Avv. Paolo Mantegazza e Avv. Alberto Giaconia) Controparte_3
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 5857-2021 (n. 11629-2021 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 4.3.2025 svolta mediante trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“Il sottoscritto Avv. Alberto Giaconia, difensore della precisa le conclusioni Parte_1 riportandosi a quelle indicate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nelle successive memorie e nei verbali di causa e chiede termine per deposito di comparse conclusionali e repliche.
Per la parte opposta:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta ed istanza:
1) in via preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale per i motivi esposti in premessa;
2) Nel merito confermare il suddetto D.I. n. 5857/2021 del 23/03/2021, come sopra descritto e per l'effetto rigettare l'atto di citazione in opposizione proposto da;
T_
3) Condannare ex art. 96 c.p.c. la parte opponente a rifondere alla parte convenuta una somma, determinata anche in via equitativa, avendo la ostacolato il recupero del credito con Parte_1
colpa grave e dolo, e/o condannare parte opponente ad una somma equitativamente determinata per 2
aver abusato del proprio diritto di difesa, in quanto si chiede che codesto G.I. nella liquidazione della somma tenga in considerazione tutte le spese affrontate da parte convenuta, nonché del ritardo per la soddisfazione del credito vantato dal CP_4
Condannare parte opponente alla refusione delle spese giudiziali e stragiudiziali, al legale che si dichiara distrattario, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero di Giustizia del 08/03/2018
n° 37 che modifica il Decreto 55/2014, con l'aumento previsto dal comma 4 per aver depositato telematicamente i propri scritti difensivi, avendo adottato le particolari tecniche di redazione previste per il deposito telematico.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.5.2021, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5857-2021, emesso il 23.3.2021 e notificato il successivo giorno 7, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente Parte_3 la somma di € 38.369,00, I.v.a. compresa, oltre interessi ai sensi del D.L.vo 231/2002 e
[...]
spese processuali.
Nel ricorso monitorio era stato esposto che l'istante, già denominata Controparte_5
era titolare del credito quale corrispettivo di cui al “contratto di formazione
[...]
aziendale sottoscritto in Roma in data (cfr. all. 1) collegato ai fondi erogati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dei contributi di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83 –
Incentivi a favore della formazione professionale, D.M. 348 7.07.2017 come evidenziato dalla fattura n. 13/2018 del 12.07.2018 (cfr. all. 2)” e che, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 15.9.2020, aveva ottenuto l'erogazione del fondo per € 67.759,60. Parte_1
proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- in via preliminare, dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito;
- nel merito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni indicate in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
- dichiarare, quindi, nullo, inefficace o con qualsiasi altra formula annullare, revocare o dichiarare privo di effetti l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- in subordine, ridurre la pretesa economica dell'odierna parte opposta in quella somma che risulterà dovuta e la cui debenza sia effettivamente documentata e motivata;
- con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio.” 3
In particolare, negava di aver stipulato un contratto con la controparte, contestava la Parte_1 conformità all'originale del contratto azionato e disconosceva la riconducibilità al proprio legale rappresentante dell'unica sottoscrizione apposta alla quarta pagina del testo dattiloscritto;
eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, contrariamente alla clausola n. 8 di tale contratto, contestando l'applicabilità dell'art. 20 c.p.c., poiché l'obbligazione non era sorta, né il credito era liquido, e richiamava la sentenza n.17989 resa il 13.9.2016 dalla Corte di Cassazione,
Sezioni Unite Civili;
negava di aver conseguito dalla controparte alcuna attività di formazione del personale ed eccepiva l'inefficacia probatoria della fattura proforma n. 13 del 12.7.2018, allegata al ricorso, emessa da per l'importo ingiunto, “sproporzionato rispetto alla Controparte_5 descrizione del servizio formativo presuntivamente svolto.”
La parte opponente, rilevava che al ricorso monitorio era stato allegato il decreto del 15.9.2020, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva autorizzato il pagamento in base al Fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato, a favore delle imprese ivi indicate, compresa l'esponente, quale beneficiaria di fondi per le finalità formative di cui al D.P.R. 29.5.2009 n. 83; eccepiva il difetto di prova circa l'effettiva erogazione di fondi pubblici a proprio favore, assumendo che il decreto ministeriale aveva autorizzato il pagamento, che sarebbe stato eseguito all'esito di apposita procedura di erogazione;
eccepiva il difetto di prova dell'inclusione della controparte tra i soggetti che avevano svolto attività di formazione dei lavoratori.
Con decreto reso il 28.9.2021, la prima udienza era differita al 19.11.2021.
Società benefit si costituiva in giudizio il 27.10.2021 e contestata la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, proponeva la domanda:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta ed istanza:
1) In via pregiudiziale dichiarare improcedibile l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 165 e 647
2) in via preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale per i motivi esposti in premessa;
2) Sempre in via preliminare rigettare l'eccezione di disconoscimento in quanto non supportata da alcuna prova scritta o da alcun documento;
3) Ancora in via preliminare accertare il 'fumus bonis iuris' di parte convenuta e dichiarare immediatamente esecutivo ex art 648 cpc il decreto ingiuntivo N. n. 5857/2021 del 23/03/2021 reso dal Tribunale ordinario di Roma, Giudice Dott.ssa Maria Letizia Tricoli, sul ricorso iscritto al R.G.
n. 11629/2021, notificato in data 07.04.2021; 4
4) Nel merito confermare il decreto ingiuntivo N. n. 5857/2021 del 23/03/2021 reso dal Tribunale ordinario di Roma, Giudice Dott.ssa Maria Letizia Tricoli, sul ricorso iscritto al R.G. n.
11629/2021, notificato in data 07.04.2021 e per l'effetto rigettare l'atto di citazione in opposizione proposto da;
T_
4) Condannare ex art. 96 c.p.c. la parte attrice a rifondere alla parte convenuta una somma, determinata anche in via equitativa, avendo la stessa ostacolato il recupero del credito con colpa grave e dolo, e/o condannare parte attrice ad una somma equitativamente determinata per aver abusato del proprio diritto di difesa, nella liquidazione della somma si dovrà tenere in considerazione delle spese affrontate da parte convenuta, nonché del ritardo per l'ottenimento delle legittime somme.
Condannare parte attrice alla refusione delle spese giudiziali e stragiudiziali, al legale che si dichiara distrattario, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero di Giustizia del
08/03/2018 n° 37 che modifica il Decreto 55/2014, con l'aumento previsto dal comma 4 per aver depositato telematicamente i propri scritti difensivi, avendo adottato le particolari tecniche di redazione previste per il deposito telematico.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui Controparte_1 eccepita l'improcedibilità della causa per inosservanza del termine previsto dall'art. 165 c.p.c., contrastava l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in base alla clausola n. 8 del contratto e alla dedotta sussistenza del credito liquido, e proponeva istanza di verificazione della scrittura privata ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; assumeva che la controparte aveva partecipato al progetto formativo di cui all'espositiva che precede, come risultava da documentazione, quale:
“
1. I registri delle singole giornate di formazione […]”
“2. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Aiuti di Stato;
3. il calendario della formazione erogata, controfirmato e validato con timbratura dal lrpt di T_
in data 16.07.2018;
[...]
4. il dettaglio dei costi, maturati per la realizzazione del progetto formativo (inclusa docenza e tutoraggio) firmato e convalidato con timbratura, dal lrpt di . Da tale documentazione, si T_ riscontra l'integrale realizzazione delle prestazioni previste nell'incarico conferito agli enti formativi;
5. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata e convalidata con timbratura, dal lrpt di
in cui si dichiara che i dipendenti aziendali hanno regolarmente partecipato al progetto T_
formativo; 5
6. l'elenco delle fatture, degli enti formativi, fornitori del progetto ed i relativi importi che dovranno essere riconosciuti dalla . Sempre in quest'ultimo documento e sempre validato dal lrpt di T_
, si confermava la somma relativa alle prestazione erogate dalla conventa;
T_
7. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata e convalidata con timbratura, dal lrpt di
, in cui si presentavano i nominativi dei dipendenti, partecipanti alla formazione aziendale;
T_
8. la relazione finale sul progetto formativo firmata e convalidata con timbratura, dal lrpt di T_
, in cui si descrive l'intera iniziativa, facendo riferimento alla prestazione effettuata dalla
[...] convenuta. L'intera documentazione sopra indicata, in sede di rendicontazione”.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, la causa passava in decisione all'udienza del 27.2.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni, ed era rimessa sul ruolo con ordinanza del 18.7.2024, con termine fino al
4.10.2024 per il deposito dell'ordinale dei testi disconosciuti.
All'udienza del 25.10.2024, la parte opposta esponeva di aver effettuato produzioni documentali in via telematica, non essendo in possesso dei testi originali cartacei delle scritture disconosciute e invocava la decisione della causa.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 4.3.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
L'eccezione d'improcedibilità della causa per inosservanza del termine previsto dall'art. 165 c.p.c. è infondata, poiché, come risulta dal fascicolo telematico d'ufficio nella Consolle del Magistrato,
l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 5857/2021 (n. 11629/2021 R.G.) è stato notificato in data 17.5.2021 ed è stato depositato il successivo giorno 25, alle ore 10.25, con i file attestanti la notificazione ai sensi della legge n. 53/1994 e s.m.i., con la copia notificata del provvedimento opposto, la procura ad litem e la nota d'iscrizione a ruolo;
pertanto, risulta osservato il termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione previsto dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione della parte opponente, attrice in termini formali.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6
6663/2002; Cass. 21840/2013); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte
11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del
12.4.2006; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009;
Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019).
Nel merito, si rileva che ha prodotto la documentazione indicata nell'espositiva Controparte_1
che precede;
ha disconosciuto la conformità ai testi originali e le sottoscrizioni poste al CP_6 contratto di formazione aziendale e all'accordo di attuazione, la cui omessa produzione in originale ha precluso lo svolgimento della procedura di verificazione, di cui agli artt. 216 e segg. c.p.c. 7
L'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente è inammissibile, poiché incompleta per la mancata contestazione di tutti i criteri, non essendo stata svolta con riferimento ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 c.p.c., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 19 (cfr. Cass. n. 24277 del 22/11/2007); all'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, segue che l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. Cass. n. 6380 del
14.3.2018; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 13202 del 16.6.2011; Cass., Sez.
6-2 civ., ordinanza n.
20597 del 7.8.2018; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 31121 del 4.12.2024).
Nel merito, si rileva che l'opposizione de qua è fondata e va accolta.
Si rileva l'assoluto difetto di prova circa la controversa stipulazione di alcun contratto e la negata prestazione di servizi a favore dell'opponente da parte di soggetto non è Controparte_1
indicato in alcun documento prodotto in atti dalla medesima a riferito a e neppure nella Parte_1
documentazione relativa alla disposizione di fondi pubblici quale società fornitrice di servizi a favore di Parte_1
Per conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e seguono le conseguenze di legge circa le spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 5857/2021 (n. 11629/2021 R.G.), di cui dispone la
[...]
revoca; condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere alla Parte_3 parte opponente le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di € 7.290,00 (280 anticipazioni, 1.701 fase si studio, 1.204 fase introduttiva, 1.200 fase di trattazione e istruttoria,
2.905 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 18.9.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano