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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3327 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza del 19.9.2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e ver- tente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Frattamag- Parte_1 C.F._1 giore alla Via Croce S. Sossio 10 presso lo studio dell' avv. Francesco De Francesco che lo rappre- senta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Frattaminore Controparte_1 C.F._2 alla Via Cav. di Vittorio Veneto n. 5 presso lo studio degli Avv.ti Carmen Della Volpee Luigi di
Girolamo che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 10.4.2025, il ricorrente (nato a [...] il
15.6.1981), premesso di aver contratto matrimonio in CE ON (MI) il 29 aprile 2019 con la resistente (nata a [...] il [...]) e che prima del matrimonio nasceva un figlio (nato Per_1 R.G. n. 3327/2025
in Massa di Somma il 6.12.2018) - ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, aderendo alla domanda principale, chiedeva la corresponsione della somma di euro 50,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento;
disporre a carico del ricorrente un contributo mensile di euro 150,00 a titolo di canone locatizio al 50%, comprensivo delle spese condominiali, da versare nell'interesse esclusivo del figlio minore convivente con la madre;
ordinare al ricorrente la restituzione dell'importo di euro 1.500,00, quale somma donata al nipote dal de cuius , padre della resistente, ancora in custodia del ricorrente, con Per_1 Persona_2 vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 12.9.2025 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato chiedendo un breve rinvio per formalizzare l'accordo.
All'udienza del 19.9.2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modi- ficata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal
26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
RD (avvenuta in data 6.6.2023) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del
Tribunale di Napoli RD del 6 giugno 2023; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
– Il figlio minore, sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, Persona_3 ma con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre.
- I coniugi si impegnano a garantire alla figlio il diritto alla bigenitorialità e pertanto, il Per_1 diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, incontrando e intrattenendosi, oltre che con la madre anche con il padre, tutte le volte che i genitori lo vorranno, previo preavviso telefonico e tenendo conto primariamente delle esigenze del minore, oltre che lavorative dei genitori.
- I coniugi si impegnano a consultarsi per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'edu- cazione, lo studio, e le scelte lavorative del figlio. Inoltre, il padre sarà sempre informato circa lo R.G. n. 3327/2025
stato di salute di Le scelte di maggiore interesse riguardanti il minore dovranno essere Per_1 adottate da entrambi i genitori ed il padre dovrà vigilare sull'istruzione e l'educazione dello stesso.
- In ogni caso, il padre potrà vedere il figlio due giorni a settimana il martedì ed il giovedì Per_1 dalle ore 16.00 alle ore 20:00, avendo cura di prelevarlo dall'abitazione materna e di accompa- gnarlo presso l'abitazione materna;
altresì il padre potrà trascorrere due weekend al mese con il figlio con pernottamento avendo cura di prelevarlo presso l'abitazione materna alle ore 10,00 del mattino del sabato ed avendo cura di riaccompagnarlo la domenica pomeriggio alle ore 20,00 sem- pre presso l'abitazione materna. Il tutto tenuto conto delle disponibilità lavorative dei coniugi, non- ché delle esigenze (scolastiche, sportive, ricreative ecc…) del minore.
- Il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la Vigilia ed il giorno di Natale con Per_1 pernottamento o la Vigilia ed il giorno di Capodanno con pernottamento, ad anni alterni il giorno di
Santo Stefano, nonché il giorno di Pasqua e Lunedì in Albis con pernottamento. Il minore, trascor- rerà, inoltre, con il padre, sempre ad anni alterni, il giorno del suo onomastico e del compleanno.
- Per quel che concerne le ferie estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo di almeno 15 giorni consecutivi durante le ferie estive, notte e giorno nel mese di luglio o agosto, da concordarsi non oltre il 15 giugno di ogni anno.
- Il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_1 la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00):
- Il sig. rinuncia espressamente alla sua quota di assegno unico in favore della Parte_1
SI.ra , che continuerà a percepire regolarmente ogni mese per l'intero importo, Controparte_1 rinunciando al proprio 50% per il presente e per il futuro;
- Il sig. contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, Parte_1 scolastiche, eventuali attività sportive, etc…) eventualmente occorrenti a preventivamente Per_1 concordate e documentate.
-Il SI. verserà alla moglie l'importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), con Parte_1
n. 15 rate mensili di € 100,00 cadauna, a titolo di restituzione somme del minore regalate dal nonno materno, entro e non oltre il giorno15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN:
[...];
- I coniugi si scambiano il reciproco consenso e si concedono reciprocamente sin da ora il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ai sensi di legge, anche con annessione del figlio minore sui medesimi;
- Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69
d.P.R. 396/2000;
- Le spese del giudizio saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali R.G. n. 3327/2025
al vincolo di solidarietà.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge e sono conformi agli interessi della minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CE ON (Mi) il 29 aprile 2019 (atto n. 33, parte II, Serie C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2019) tra Parte_2
(nato a [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]) alle condizioni
[...] Controparte_1 indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO OS (MI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 25.9.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3327 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza del 19.9.2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e ver- tente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Frattamag- Parte_1 C.F._1 giore alla Via Croce S. Sossio 10 presso lo studio dell' avv. Francesco De Francesco che lo rappre- senta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Frattaminore Controparte_1 C.F._2 alla Via Cav. di Vittorio Veneto n. 5 presso lo studio degli Avv.ti Carmen Della Volpee Luigi di
Girolamo che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 10.4.2025, il ricorrente (nato a [...] il
15.6.1981), premesso di aver contratto matrimonio in CE ON (MI) il 29 aprile 2019 con la resistente (nata a [...] il [...]) e che prima del matrimonio nasceva un figlio (nato Per_1 R.G. n. 3327/2025
in Massa di Somma il 6.12.2018) - ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, aderendo alla domanda principale, chiedeva la corresponsione della somma di euro 50,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento;
disporre a carico del ricorrente un contributo mensile di euro 150,00 a titolo di canone locatizio al 50%, comprensivo delle spese condominiali, da versare nell'interesse esclusivo del figlio minore convivente con la madre;
ordinare al ricorrente la restituzione dell'importo di euro 1.500,00, quale somma donata al nipote dal de cuius , padre della resistente, ancora in custodia del ricorrente, con Per_1 Persona_2 vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 12.9.2025 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato chiedendo un breve rinvio per formalizzare l'accordo.
All'udienza del 19.9.2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modi- ficata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal
26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
RD (avvenuta in data 6.6.2023) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del
Tribunale di Napoli RD del 6 giugno 2023; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
– Il figlio minore, sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, Persona_3 ma con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre.
- I coniugi si impegnano a garantire alla figlio il diritto alla bigenitorialità e pertanto, il Per_1 diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, incontrando e intrattenendosi, oltre che con la madre anche con il padre, tutte le volte che i genitori lo vorranno, previo preavviso telefonico e tenendo conto primariamente delle esigenze del minore, oltre che lavorative dei genitori.
- I coniugi si impegnano a consultarsi per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'edu- cazione, lo studio, e le scelte lavorative del figlio. Inoltre, il padre sarà sempre informato circa lo R.G. n. 3327/2025
stato di salute di Le scelte di maggiore interesse riguardanti il minore dovranno essere Per_1 adottate da entrambi i genitori ed il padre dovrà vigilare sull'istruzione e l'educazione dello stesso.
- In ogni caso, il padre potrà vedere il figlio due giorni a settimana il martedì ed il giovedì Per_1 dalle ore 16.00 alle ore 20:00, avendo cura di prelevarlo dall'abitazione materna e di accompa- gnarlo presso l'abitazione materna;
altresì il padre potrà trascorrere due weekend al mese con il figlio con pernottamento avendo cura di prelevarlo presso l'abitazione materna alle ore 10,00 del mattino del sabato ed avendo cura di riaccompagnarlo la domenica pomeriggio alle ore 20,00 sem- pre presso l'abitazione materna. Il tutto tenuto conto delle disponibilità lavorative dei coniugi, non- ché delle esigenze (scolastiche, sportive, ricreative ecc…) del minore.
- Il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la Vigilia ed il giorno di Natale con Per_1 pernottamento o la Vigilia ed il giorno di Capodanno con pernottamento, ad anni alterni il giorno di
Santo Stefano, nonché il giorno di Pasqua e Lunedì in Albis con pernottamento. Il minore, trascor- rerà, inoltre, con il padre, sempre ad anni alterni, il giorno del suo onomastico e del compleanno.
- Per quel che concerne le ferie estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo di almeno 15 giorni consecutivi durante le ferie estive, notte e giorno nel mese di luglio o agosto, da concordarsi non oltre il 15 giugno di ogni anno.
- Il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_1 la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00):
- Il sig. rinuncia espressamente alla sua quota di assegno unico in favore della Parte_1
SI.ra , che continuerà a percepire regolarmente ogni mese per l'intero importo, Controparte_1 rinunciando al proprio 50% per il presente e per il futuro;
- Il sig. contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, Parte_1 scolastiche, eventuali attività sportive, etc…) eventualmente occorrenti a preventivamente Per_1 concordate e documentate.
-Il SI. verserà alla moglie l'importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), con Parte_1
n. 15 rate mensili di € 100,00 cadauna, a titolo di restituzione somme del minore regalate dal nonno materno, entro e non oltre il giorno15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN:
[...];
- I coniugi si scambiano il reciproco consenso e si concedono reciprocamente sin da ora il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ai sensi di legge, anche con annessione del figlio minore sui medesimi;
- Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69
d.P.R. 396/2000;
- Le spese del giudizio saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali R.G. n. 3327/2025
al vincolo di solidarietà.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge e sono conformi agli interessi della minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CE ON (Mi) il 29 aprile 2019 (atto n. 33, parte II, Serie C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2019) tra Parte_2
(nato a [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]) alle condizioni
[...] Controparte_1 indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO OS (MI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 25.9.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro