TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 24/11/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 481/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE L POPO LO ITALIA NO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 481/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
ND IS e CR OI,
- attore/opponente -
contro
: cod. fisc. , e per essa in Parte_2 P.IVA_1 Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo,
- convenuta/opposta -
e nei confronti di: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Macciotta, P.IVA_3
- terza chiamata - con l'intervento di: cod. fisc. , e per essa in persona del Parte_4 P.IVA_4 Parte_3 legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
Avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo,
- terza intervenuta - avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). RAGIONI DI FATTO E DI D IRITTO D ELLA DE CIS IONE
1. – ha opposto il decreto ingiuntivo n. 42/2021 dell'1 luglio 2021 con Parte_1 il quale è stato ingiunto di pagare in favore di l'importo Parte_2 di € 27.218,08, oltre interessi e spese della procedura, quale residuo debito derivante dai contratti di finanziamento n. 14652373 e n. 14652384, conclusi per la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico.
A sostegno dell'opposizione ha addotto la mancata erogazione del finanziamento e la nullità dei contratti per difetto di sottoscrizione della banca;
l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 50 del testo unico bancario ai fini dell'emissione dell'ingiunzione; la nullità dei contratti per violazione dell'art. 121, comma 1, lettera d, n. 2, t.u.b.; la nullità dei contratti per inadempimento del fornitore dei beni e dei servizi per cui è stato richiesto il finanziamento, ossia con richiesta di autorizzazione alla chiamata in Controparte_1 causa di quest'ultima per formulare nei confronti di essa domanda di accertamento della risoluzione del contratto stipulato il 17 gennaio2019.
Esteso il contraddittorio nei confronti del terzo, la causa è stata trattata e istruita nella resistenza della convenuta, della terza chiamata e di nella qualità di Controparte_2 cessionaria del credito dell'opposta, per essere decisa come segue.
2. – In via preliminare va rilevata l'inammissibilità, per difetto di interesse (art. 100
c.p.c.), dell'eccepita violazione dell'art. 50 del testo unico bancario.
Il giudizio instaurato per effetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. non ha ad oggetto l'esame delle condizioni per l'emanazione dell'ingiunzione, che al più possono rilevare ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Ha ad oggetto il merito della pretesa fatta valere dal convenuto con il ricorso monitorio.
3. – L'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento, poiché privi della sottoscrizione del finanziatore, è chiaramente nulla. La giurisprudenza ha chiarito da tempo che anche in materia bancaria i contratti monofirma sono validi, posto che il requisito della forma scritta non va inteso in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente sottesa alla disciplina di cui all'art. 117 del testo unico bancario
(Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 giugno 2018, n. 16070; Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 settembre 2019,
n. 22385; Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 ottobre 2023, n. 28500). 4. – Ancora infondata è l'eccezione di nullità del contratto, per violazione dell'art. 121, comma 1, lettera d, n. 2, t.u.b., giacché tale previsione non costituisce una regola di validità del contratto di finanziamento, ma indica le condizioni necessarie per poterlo qualificare come “contratto di credito collegato”. Se non ci fosse tale collegamento, neanche avrebbe potuto avere ingresso nel presente giudizio il quarto motivo di opposizione che ha giustificato l'accoglimento della richiesta di autorizzazione della chiamata in causa della società fornitrice.
5. – Va rigettata anche l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per illiceità dell'oggetto del contratto collegato, così come formulato nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., solo considerato che la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico, di un boiler e di un depuratore ad osmosi non costituiscono di per sé attività illecita.
6. – Le copie dei contratti di finanziamento n. 14652373, riguardanti l'impianto fotovoltaico, e n. 14652384, riguardante un boiler a pompa di calore, oltre un depuratore e un filtro, recano chiaramente, a pagina 2, la descrizione sommaria dei beni per cui è stata effettuata la richiesta di credito, nonché, all'ultima, il timbro e la sottoscrizione di
[...]
in qualità di soggetto convenzionato. Controparte_3
Pertanto, non può porsi in dubbio che tali rapporti siano da sussumere sotto l'art. 121, comma 1, lettera d, t.u.b. e che ad essi debba applicarsi il regime giuridico proprio del credito ai consumatori.
6.1. – Nella fattispecie viene in rilievo l'art. 125-quinquies t.u.b., rubricato “Inadempimento del fornitore”, il cui primo comma stabilisce «Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile».
6.2. – L'attore ha prodotto la diffida ad adempiere del 18 aprile 2019 (allegato n. 4 dell'atto di citazione), con assegnazione di quindici giorni per provvedere all'allaccio dell'impianto e al collaudo dello stesso e del boiler con pompa di calore.
Ha fatto seguito la risposta di del 9 maggio 2019 che ha ammesso Controparte_1 che l'impianto fotovoltaico non fosse stato attivato, rappresentando tuttavia che l'installazione di tutte le componenti si era già conclusa il 30 gennaio 2010 e che il 7 febbraio era stato avviato l'iter amministrativo per l'allaccio, i cui tempi di definizione non sarebbero stati ad essa imputabili.
Tale procedimento non è mai arrivato in porto, in quanto – secondo la tesi dell'attore – i documenti inoltrati dalla terza chiamata presentavano «irregolarità tali da impedire al predetto ente [E-Distribuzione] qualunque intervento». Inoltre, la società fornitrice non avrebbe ottenuto dal Comune di Lotzorai e di Tortolì le prescritte autorizzazioni amministrative e paesaggistiche. Tanto è vero che – circostanza non specificamente contestata (al di là del valore probatorio, dunque, dell'allegato n. 6 dell'atto di citazione) – le relative richieste sono state inoltrate allo s.u.a.p. del Comune di Lotzorai soltanto il 4 marzo 2019, ossia oltre un mese dopo l'installazione.
6.3. – È pacifico che a seguito di tali fatti l'impianto fotovoltaico, oggetto del finanziamento n. 14652373, sia stato rimosso. È invece stato contestato se anche il boiler a pompa di calore e l'impianto di depurazione ad osmosi, oggetto del finanziamento n.
14652384, siano stati effettivamente rimossi.
6.3.1. – In relazione a questi ultimi si ritiene che dal contenuto della citazione e della diffida ad adempiere del 18 aprile 2019 si evinca, come unica doglianza, la mancata conclusione del procedimento tecnico-amministrativo per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico. Senza tale passaggio esso non è infatti funzionante.
Ciò non incide, tuttavia, sull'operatività e sulla funzionalità del boiler a pompa di calore e sul sistema di depurazione, a cui, del resto, non è stato fatto alcun significativo riferimento nell'atto introduttivo del giudizio, per lamentare anche in relazione a questi ultimi qualsivoglia inadempimento. Solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., una volta che la terza chiamata, in comparsa di costituzione e risposta, aveva rilevato tale aspetto (senza introdurre fatti nuovi da contestare), l'attore ha ampliato il perimetro delle proprie contestazioni.
Si tenga inoltre presente che in atti è stato versato (cfr. pagina 4 dell'allegato 17 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta) un documento, sottoscritto da e datato 22 gennaio 2019, contenente la dichiarazione di quest'ultimo di Parte_1 aver ricevuto il bene e di aver iniziato a usufruire del servizio il cui prezzo è stato finanziato con il contratto in oggetto.
Si tratta di una dichiarazione avente natura ed efficacia confessoria ai sensi dell'art. 2730 del codice civile. Tale dichiarazione è stata contestualmente sottoscritta da e, Controparte_1 pertanto, non si tratta di una dichiarazione resa nei confronti di un terzo, liberamente apprezzabile in giudizio, ma di una prova legale, avente la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2735, comma 1, e 2733, comma 2, del codice civile.
Ne consegue che sussiste la prova dell'adempimento in relazione ai beni di cui alla fattura n. 12 del 6 febbraio 2019 al contratto di finanziamento n. 14652384.
6.3.2. – Ad identica conclusione deve pervenirsi, invero, in relazione alla fornitura e all'installazione dell'impianto fotovoltaico di cui alla fattura n. 13 del 6 febbraio 2019 e al contratto di finanziamento n. 14652373.
Anche per essi è stata prodotta dalla creditrice opposta la dichiarazione sottoscritta da
, datata 22 gennaio 2019, avente ad oggetto l'ammissione di aver ricevuto il Parte_1 bene e iniziato a usufruire del servizio il cui prezzo è stato finanziato con il contratto in oggetto (cfr. pagina 1 dell'allegato 17 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta).
Il fatto che l'impianto sia stato successivamente rimosso o che lo stesso non sia stato allacciato non hanno rilievo agli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 2735, comma
1, e 2733, comma 2, del codice civile.
Si tenga presente, peraltro, che la confessione costituisce una prova legale, sottratta al prudente apprezzamento del Giudice e che può essere revocata, eccezionalmente, nei casi previsti dall'art. 2732 del codice civile.
Nella fattispecie l'opponente non ha allegato e dimostrato – o chiesto di dimostrare – di essere incorso in errore di fatto;
né che la confessione sia stata estorta con violenza.
Sebbene vi siano in atti elementi, anche documentali, che lasciano presumere che quanto dichiarato dal debitore non sia corrispondente al vero, nondimeno essi non possono essere presi in considerazione. Le ipotesi di revoca sono eccezionali, dunque non estensibili analogicamente. Il valore probatorio della confessione prescinde dalla veridicità della dichiarazione e vincola il Giudice, finanche qualora dagli atti dovesse emergere la prova della falsità di quanto dichiarato (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 28 febbraio 2023, n. 5945). È stato osservato che gli effetti sostanziali e processuali della confessione non sono rimessi alla volontà del dichiarante. La confessione può essere invalidata soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, non è sufficiente documentare o chiedere di dimostrare la non rispondenza al vero del fatto confessato (Cass. Civ., sez. II, sent. 25 agosto 2020, n. 17716).
6.4. – Ne deriva il rigetto della domanda di risoluzione del contratto del 17 gennaio 2019 stipulato tra l'attore e nonché dell'eccezione di risoluzione dei Controparte_1 contratti di finanziamento posti a fondamento della domanda formulata da
[...]
(e coltivata dalla terza intervenuta). Parte_2
6.5. – L'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa del terzo, così come la richiesta di prova per testimoni (invero ammissibile) su aspetti relativi all'adempimento, formulata nell'interesse di sono assorbite, in quanto superflue ai fini Controparte_1 della decisione. Resta altresì assorbita ogni valutazione sulla gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., che deve sussistere anche nel caso in cui si invochi la risoluzione ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.
7. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato al pagamento delle Parte_1 spese processuali, liquidate come da dispositivo.
L'importo riconosciuto in favore della convenuta e dell'intervenuta, sua avente causa, è oggetto di liquidazione unitaria e con solidarietà attiva, salvi gli accordi interni tra le parti.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 52.000,00, tenuto conto della non particolare complessità dell'attività difensiva svolta (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 481/2021
R.G.A.C., assorbita ogni altra istanza o eccezione, così provvede: rigetta le domande formulate da e dispone l'esecutorietà del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, n. 42/2021 dell'1 luglio 2021; condanna l'attore al pagamento, in favore di e di Parte_2 [...]
delle spese processuali che liquida complessivamente in € 3.809,00 per Controparte_4 compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
condanna l'attore al pagamento, in favore di delle spese processuali Controparte_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 24/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE L POPO LO ITALIA NO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 481/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
ND IS e CR OI,
- attore/opponente -
contro
: cod. fisc. , e per essa in Parte_2 P.IVA_1 Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo,
- convenuta/opposta -
e nei confronti di: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Macciotta, P.IVA_3
- terza chiamata - con l'intervento di: cod. fisc. , e per essa in persona del Parte_4 P.IVA_4 Parte_3 legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
Avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo,
- terza intervenuta - avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). RAGIONI DI FATTO E DI D IRITTO D ELLA DE CIS IONE
1. – ha opposto il decreto ingiuntivo n. 42/2021 dell'1 luglio 2021 con Parte_1 il quale è stato ingiunto di pagare in favore di l'importo Parte_2 di € 27.218,08, oltre interessi e spese della procedura, quale residuo debito derivante dai contratti di finanziamento n. 14652373 e n. 14652384, conclusi per la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico.
A sostegno dell'opposizione ha addotto la mancata erogazione del finanziamento e la nullità dei contratti per difetto di sottoscrizione della banca;
l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 50 del testo unico bancario ai fini dell'emissione dell'ingiunzione; la nullità dei contratti per violazione dell'art. 121, comma 1, lettera d, n. 2, t.u.b.; la nullità dei contratti per inadempimento del fornitore dei beni e dei servizi per cui è stato richiesto il finanziamento, ossia con richiesta di autorizzazione alla chiamata in Controparte_1 causa di quest'ultima per formulare nei confronti di essa domanda di accertamento della risoluzione del contratto stipulato il 17 gennaio2019.
Esteso il contraddittorio nei confronti del terzo, la causa è stata trattata e istruita nella resistenza della convenuta, della terza chiamata e di nella qualità di Controparte_2 cessionaria del credito dell'opposta, per essere decisa come segue.
2. – In via preliminare va rilevata l'inammissibilità, per difetto di interesse (art. 100
c.p.c.), dell'eccepita violazione dell'art. 50 del testo unico bancario.
Il giudizio instaurato per effetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. non ha ad oggetto l'esame delle condizioni per l'emanazione dell'ingiunzione, che al più possono rilevare ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Ha ad oggetto il merito della pretesa fatta valere dal convenuto con il ricorso monitorio.
3. – L'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento, poiché privi della sottoscrizione del finanziatore, è chiaramente nulla. La giurisprudenza ha chiarito da tempo che anche in materia bancaria i contratti monofirma sono validi, posto che il requisito della forma scritta non va inteso in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente sottesa alla disciplina di cui all'art. 117 del testo unico bancario
(Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 giugno 2018, n. 16070; Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 settembre 2019,
n. 22385; Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 ottobre 2023, n. 28500). 4. – Ancora infondata è l'eccezione di nullità del contratto, per violazione dell'art. 121, comma 1, lettera d, n. 2, t.u.b., giacché tale previsione non costituisce una regola di validità del contratto di finanziamento, ma indica le condizioni necessarie per poterlo qualificare come “contratto di credito collegato”. Se non ci fosse tale collegamento, neanche avrebbe potuto avere ingresso nel presente giudizio il quarto motivo di opposizione che ha giustificato l'accoglimento della richiesta di autorizzazione della chiamata in causa della società fornitrice.
5. – Va rigettata anche l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per illiceità dell'oggetto del contratto collegato, così come formulato nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., solo considerato che la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico, di un boiler e di un depuratore ad osmosi non costituiscono di per sé attività illecita.
6. – Le copie dei contratti di finanziamento n. 14652373, riguardanti l'impianto fotovoltaico, e n. 14652384, riguardante un boiler a pompa di calore, oltre un depuratore e un filtro, recano chiaramente, a pagina 2, la descrizione sommaria dei beni per cui è stata effettuata la richiesta di credito, nonché, all'ultima, il timbro e la sottoscrizione di
[...]
in qualità di soggetto convenzionato. Controparte_3
Pertanto, non può porsi in dubbio che tali rapporti siano da sussumere sotto l'art. 121, comma 1, lettera d, t.u.b. e che ad essi debba applicarsi il regime giuridico proprio del credito ai consumatori.
6.1. – Nella fattispecie viene in rilievo l'art. 125-quinquies t.u.b., rubricato “Inadempimento del fornitore”, il cui primo comma stabilisce «Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile».
6.2. – L'attore ha prodotto la diffida ad adempiere del 18 aprile 2019 (allegato n. 4 dell'atto di citazione), con assegnazione di quindici giorni per provvedere all'allaccio dell'impianto e al collaudo dello stesso e del boiler con pompa di calore.
Ha fatto seguito la risposta di del 9 maggio 2019 che ha ammesso Controparte_1 che l'impianto fotovoltaico non fosse stato attivato, rappresentando tuttavia che l'installazione di tutte le componenti si era già conclusa il 30 gennaio 2010 e che il 7 febbraio era stato avviato l'iter amministrativo per l'allaccio, i cui tempi di definizione non sarebbero stati ad essa imputabili.
Tale procedimento non è mai arrivato in porto, in quanto – secondo la tesi dell'attore – i documenti inoltrati dalla terza chiamata presentavano «irregolarità tali da impedire al predetto ente [E-Distribuzione] qualunque intervento». Inoltre, la società fornitrice non avrebbe ottenuto dal Comune di Lotzorai e di Tortolì le prescritte autorizzazioni amministrative e paesaggistiche. Tanto è vero che – circostanza non specificamente contestata (al di là del valore probatorio, dunque, dell'allegato n. 6 dell'atto di citazione) – le relative richieste sono state inoltrate allo s.u.a.p. del Comune di Lotzorai soltanto il 4 marzo 2019, ossia oltre un mese dopo l'installazione.
6.3. – È pacifico che a seguito di tali fatti l'impianto fotovoltaico, oggetto del finanziamento n. 14652373, sia stato rimosso. È invece stato contestato se anche il boiler a pompa di calore e l'impianto di depurazione ad osmosi, oggetto del finanziamento n.
14652384, siano stati effettivamente rimossi.
6.3.1. – In relazione a questi ultimi si ritiene che dal contenuto della citazione e della diffida ad adempiere del 18 aprile 2019 si evinca, come unica doglianza, la mancata conclusione del procedimento tecnico-amministrativo per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico. Senza tale passaggio esso non è infatti funzionante.
Ciò non incide, tuttavia, sull'operatività e sulla funzionalità del boiler a pompa di calore e sul sistema di depurazione, a cui, del resto, non è stato fatto alcun significativo riferimento nell'atto introduttivo del giudizio, per lamentare anche in relazione a questi ultimi qualsivoglia inadempimento. Solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., una volta che la terza chiamata, in comparsa di costituzione e risposta, aveva rilevato tale aspetto (senza introdurre fatti nuovi da contestare), l'attore ha ampliato il perimetro delle proprie contestazioni.
Si tenga inoltre presente che in atti è stato versato (cfr. pagina 4 dell'allegato 17 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta) un documento, sottoscritto da e datato 22 gennaio 2019, contenente la dichiarazione di quest'ultimo di Parte_1 aver ricevuto il bene e di aver iniziato a usufruire del servizio il cui prezzo è stato finanziato con il contratto in oggetto.
Si tratta di una dichiarazione avente natura ed efficacia confessoria ai sensi dell'art. 2730 del codice civile. Tale dichiarazione è stata contestualmente sottoscritta da e, Controparte_1 pertanto, non si tratta di una dichiarazione resa nei confronti di un terzo, liberamente apprezzabile in giudizio, ma di una prova legale, avente la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2735, comma 1, e 2733, comma 2, del codice civile.
Ne consegue che sussiste la prova dell'adempimento in relazione ai beni di cui alla fattura n. 12 del 6 febbraio 2019 al contratto di finanziamento n. 14652384.
6.3.2. – Ad identica conclusione deve pervenirsi, invero, in relazione alla fornitura e all'installazione dell'impianto fotovoltaico di cui alla fattura n. 13 del 6 febbraio 2019 e al contratto di finanziamento n. 14652373.
Anche per essi è stata prodotta dalla creditrice opposta la dichiarazione sottoscritta da
, datata 22 gennaio 2019, avente ad oggetto l'ammissione di aver ricevuto il Parte_1 bene e iniziato a usufruire del servizio il cui prezzo è stato finanziato con il contratto in oggetto (cfr. pagina 1 dell'allegato 17 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta).
Il fatto che l'impianto sia stato successivamente rimosso o che lo stesso non sia stato allacciato non hanno rilievo agli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 2735, comma
1, e 2733, comma 2, del codice civile.
Si tenga presente, peraltro, che la confessione costituisce una prova legale, sottratta al prudente apprezzamento del Giudice e che può essere revocata, eccezionalmente, nei casi previsti dall'art. 2732 del codice civile.
Nella fattispecie l'opponente non ha allegato e dimostrato – o chiesto di dimostrare – di essere incorso in errore di fatto;
né che la confessione sia stata estorta con violenza.
Sebbene vi siano in atti elementi, anche documentali, che lasciano presumere che quanto dichiarato dal debitore non sia corrispondente al vero, nondimeno essi non possono essere presi in considerazione. Le ipotesi di revoca sono eccezionali, dunque non estensibili analogicamente. Il valore probatorio della confessione prescinde dalla veridicità della dichiarazione e vincola il Giudice, finanche qualora dagli atti dovesse emergere la prova della falsità di quanto dichiarato (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 28 febbraio 2023, n. 5945). È stato osservato che gli effetti sostanziali e processuali della confessione non sono rimessi alla volontà del dichiarante. La confessione può essere invalidata soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, non è sufficiente documentare o chiedere di dimostrare la non rispondenza al vero del fatto confessato (Cass. Civ., sez. II, sent. 25 agosto 2020, n. 17716).
6.4. – Ne deriva il rigetto della domanda di risoluzione del contratto del 17 gennaio 2019 stipulato tra l'attore e nonché dell'eccezione di risoluzione dei Controparte_1 contratti di finanziamento posti a fondamento della domanda formulata da
[...]
(e coltivata dalla terza intervenuta). Parte_2
6.5. – L'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa del terzo, così come la richiesta di prova per testimoni (invero ammissibile) su aspetti relativi all'adempimento, formulata nell'interesse di sono assorbite, in quanto superflue ai fini Controparte_1 della decisione. Resta altresì assorbita ogni valutazione sulla gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., che deve sussistere anche nel caso in cui si invochi la risoluzione ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.
7. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato al pagamento delle Parte_1 spese processuali, liquidate come da dispositivo.
L'importo riconosciuto in favore della convenuta e dell'intervenuta, sua avente causa, è oggetto di liquidazione unitaria e con solidarietà attiva, salvi gli accordi interni tra le parti.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 52.000,00, tenuto conto della non particolare complessità dell'attività difensiva svolta (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 481/2021
R.G.A.C., assorbita ogni altra istanza o eccezione, così provvede: rigetta le domande formulate da e dispone l'esecutorietà del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, n. 42/2021 dell'1 luglio 2021; condanna l'attore al pagamento, in favore di e di Parte_2 [...]
delle spese processuali che liquida complessivamente in € 3.809,00 per Controparte_4 compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
condanna l'attore al pagamento, in favore di delle spese processuali Controparte_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 24/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti