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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/12/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
Il tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES C.P.C.
Nella causa iscritta al R.G. 2752/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sassari, Via Muroni, Parte_1 C.F._1
5/C, presso lo studio dell'avv. Patrizia Campus (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in qualità di eredi di (C.F. Controparte_1 CP_2 Persona_1
e C.F._3 Controparte_3
RESISTENTI-CONTUMACI
Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
Per il ricorrente:
“Il Giudice dichiari: nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
proprietario per intervenuta usucapione del fabbricato con annesso cortile di pertinenza distinto al catasto fabbricati del comune di Mamoiada in via Vittorio Emanuele II n. 103 distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio Foglio 9 Particella 720 sub.
1 -sub 2 -sub 3”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la pagina 1 di 4 ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo del ricorso nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1
in qualità di eredi di (nato a [...] il [...]) e CP_2 Persona_1 Controparte_3
quale convivente di fatto.
Ha rappresentato di essere nel possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuato per ben oltre vent'anni, segnatamente dalla fine degli anni Novanta, del fabbricato sito in Mamoiada in via Vittorio
Emanuele II n. 103, confinante con proprietà e proprietà distinto al catasto fabbricati al CP_4 Parte_2
Foglio 9 Particella 720 sub. 1, sub. 2, sub 3.
Ha esposto che, nel 1996, aveva acquistato il fabbricato per cui è causa, ancora allo stato grezzo, dal sig. , pur tuttavia senza provvedere al perfezionamento del negozio in forma di atto Persona_1
pubblico e dunque omettendo i conseguenti adempimenti pubblicitari.
Ha rappresentato che quale titolare di un'impresa edile aveva provveduto ad eseguire personalmente e a proprie spese i lavori di completamento dell'immobile e che, segnatamente, aveva curato l'esecuzione dell'intonacatura esterna e interna, il ripristino della copertura, l'installazione degli infissi, la posa della pavimentazione dell'intero fabbricato, che veniva anche dotato degli impianti idrici ed elettrici, oltre a quello di riscaldamento, più volte modificato nel corso degli anni.
Ha anche aggiunto che aveva delimitato l'area esterna, pertinenza dell'abitazione, con un muretto in blocchetti e vi aveva realizzato un giardino piantumato con alberi da frutto, ulivi, olivastri, altre piante e fiori.
Ha quindi dedotto che al piano terra aveva realizzato il garage, al primo piano l'appartamento di residenza che aveva adibito a propria abitazione, al secondo piano la mansarda, affidando il frazionamento e accatastamento all'architetto . Per_2
Ha riferito che l'immobile in oggetto risultava catastalmente intestato a (nato a Persona_1
Mamoiada il 27.10.1948 e deceduto il 25.6.2022), i cui eredi risultavano essere i figli CP_1
e , odierni convenuti.
[...] CP_2
pagina 2 di 4 Ha quindi concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citati, i resistenti non si sono costituiti nel presente giudizio e pertanto in data
12.6.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 2.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza a verbale di udienza del 25.9.2025, il giudice ha trattenuto la causa a sentenza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
Il ricorrente ha difatti fornito la prova di aver posseduto il bene immobile cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare i medesimo a titolo originario per intervenuta usucapione.
Tutti i testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa, della cui attendibilità e imparzialità, in difetto di riscontri contrari non è lecito dubitare, a conoscenza dei luoghi per ragioni di vicinato ed averli anche frequentati, hanno confermato integralmente i fatti dedotti in ricorso.
In particolare, riconosciuti i luoghi di causa nelle fotografie loro rammostrate, hanno dichiarato che possiede il fabbricato sito in Mamoiada in Via Vittorio Emanuele II n. 103, con Parte_1
l'antistante cortile, dal 1996, e che da allora, svolti i lavori di ultimazione, lo utilizza in maniera esclusiva e mai contestata, vivendoci con la propria famiglia.
Hanno precisato che il ricorrente ha preso possesso della costruzione ancora allo stato di rustico dotata delle sole mura, che pertanto vi ha svolto a proprie spese le opere quali: l'intonacatura esterna ed interna, il ripristino della copertura, la realizzazione della pavimentazione, l'installazione degli infissi acquistati dalla Ditta Pino Cadinu, che ha dotato il fabbricato di impianti idrici ed elettrici oltre che di riscaldamento, quest'ultimo modificato più volte nel corso degli anni.
Hanno quindi confermato che l'immobile, frazionato e accatastato dall'Arch. , risulta composto Per_2
da: garage al piano terra, appartamento nel quale il ricorrente vive al primo piano, mansarda al secondo piano e cortile delimitato con un muretto in blocchetti, nel quale il ha realizzato un giardino con Pt_1
alberi da frutto, ulivi e olivastri.
I resistenti peraltro, eredi dell'originario intestatario catastale del bene, non costituendosi in giudizio, benché ritualmente citati, hanno rinunciato quali unici legittimati a contrastare la domanda attorea.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della pronuncia.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, così provvede:
- In accoglimento del ricorso dichiara: (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Prato il 23.03.1976, pieno ed esclusivo proprietario a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale del fabbricato, con annesso cortile di pertinenza, sito in Mamoiada in via Vittorio Emanuele
II n. 103 e distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio 9 Particella 720 sub. 1, sub. 2, sub. 3;
- Manda al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità;
- Spese compensate.
Sassari, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
Il tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES C.P.C.
Nella causa iscritta al R.G. 2752/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sassari, Via Muroni, Parte_1 C.F._1
5/C, presso lo studio dell'avv. Patrizia Campus (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in qualità di eredi di (C.F. Controparte_1 CP_2 Persona_1
e C.F._3 Controparte_3
RESISTENTI-CONTUMACI
Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
Per il ricorrente:
“Il Giudice dichiari: nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
proprietario per intervenuta usucapione del fabbricato con annesso cortile di pertinenza distinto al catasto fabbricati del comune di Mamoiada in via Vittorio Emanuele II n. 103 distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio Foglio 9 Particella 720 sub.
1 -sub 2 -sub 3”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la pagina 1 di 4 ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo del ricorso nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1
in qualità di eredi di (nato a [...] il [...]) e CP_2 Persona_1 Controparte_3
quale convivente di fatto.
Ha rappresentato di essere nel possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuato per ben oltre vent'anni, segnatamente dalla fine degli anni Novanta, del fabbricato sito in Mamoiada in via Vittorio
Emanuele II n. 103, confinante con proprietà e proprietà distinto al catasto fabbricati al CP_4 Parte_2
Foglio 9 Particella 720 sub. 1, sub. 2, sub 3.
Ha esposto che, nel 1996, aveva acquistato il fabbricato per cui è causa, ancora allo stato grezzo, dal sig. , pur tuttavia senza provvedere al perfezionamento del negozio in forma di atto Persona_1
pubblico e dunque omettendo i conseguenti adempimenti pubblicitari.
Ha rappresentato che quale titolare di un'impresa edile aveva provveduto ad eseguire personalmente e a proprie spese i lavori di completamento dell'immobile e che, segnatamente, aveva curato l'esecuzione dell'intonacatura esterna e interna, il ripristino della copertura, l'installazione degli infissi, la posa della pavimentazione dell'intero fabbricato, che veniva anche dotato degli impianti idrici ed elettrici, oltre a quello di riscaldamento, più volte modificato nel corso degli anni.
Ha anche aggiunto che aveva delimitato l'area esterna, pertinenza dell'abitazione, con un muretto in blocchetti e vi aveva realizzato un giardino piantumato con alberi da frutto, ulivi, olivastri, altre piante e fiori.
Ha quindi dedotto che al piano terra aveva realizzato il garage, al primo piano l'appartamento di residenza che aveva adibito a propria abitazione, al secondo piano la mansarda, affidando il frazionamento e accatastamento all'architetto . Per_2
Ha riferito che l'immobile in oggetto risultava catastalmente intestato a (nato a Persona_1
Mamoiada il 27.10.1948 e deceduto il 25.6.2022), i cui eredi risultavano essere i figli CP_1
e , odierni convenuti.
[...] CP_2
pagina 2 di 4 Ha quindi concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citati, i resistenti non si sono costituiti nel presente giudizio e pertanto in data
12.6.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 2.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza a verbale di udienza del 25.9.2025, il giudice ha trattenuto la causa a sentenza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
Il ricorrente ha difatti fornito la prova di aver posseduto il bene immobile cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare i medesimo a titolo originario per intervenuta usucapione.
Tutti i testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa, della cui attendibilità e imparzialità, in difetto di riscontri contrari non è lecito dubitare, a conoscenza dei luoghi per ragioni di vicinato ed averli anche frequentati, hanno confermato integralmente i fatti dedotti in ricorso.
In particolare, riconosciuti i luoghi di causa nelle fotografie loro rammostrate, hanno dichiarato che possiede il fabbricato sito in Mamoiada in Via Vittorio Emanuele II n. 103, con Parte_1
l'antistante cortile, dal 1996, e che da allora, svolti i lavori di ultimazione, lo utilizza in maniera esclusiva e mai contestata, vivendoci con la propria famiglia.
Hanno precisato che il ricorrente ha preso possesso della costruzione ancora allo stato di rustico dotata delle sole mura, che pertanto vi ha svolto a proprie spese le opere quali: l'intonacatura esterna ed interna, il ripristino della copertura, la realizzazione della pavimentazione, l'installazione degli infissi acquistati dalla Ditta Pino Cadinu, che ha dotato il fabbricato di impianti idrici ed elettrici oltre che di riscaldamento, quest'ultimo modificato più volte nel corso degli anni.
Hanno quindi confermato che l'immobile, frazionato e accatastato dall'Arch. , risulta composto Per_2
da: garage al piano terra, appartamento nel quale il ricorrente vive al primo piano, mansarda al secondo piano e cortile delimitato con un muretto in blocchetti, nel quale il ha realizzato un giardino con Pt_1
alberi da frutto, ulivi e olivastri.
I resistenti peraltro, eredi dell'originario intestatario catastale del bene, non costituendosi in giudizio, benché ritualmente citati, hanno rinunciato quali unici legittimati a contrastare la domanda attorea.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della pronuncia.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, così provvede:
- In accoglimento del ricorso dichiara: (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Prato il 23.03.1976, pieno ed esclusivo proprietario a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale del fabbricato, con annesso cortile di pertinenza, sito in Mamoiada in via Vittorio Emanuele
II n. 103 e distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio 9 Particella 720 sub. 1, sub. 2, sub. 3;
- Manda al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità;
- Spese compensate.
Sassari, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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